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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3642 / 2021 promossa da:
, con l'Avv. Vincenzo Franzoni e l'Avv. Chiara Franzoni Parte_1
Attore
contro
, in persona del sindaco pro tempore, con l'Avv. Giacomo Cresci Controparte_1
Convenuto (estromesso)
e contro con l'Avv. Enrico Minelli CP_2
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attore: come da citazione e memorie istruttorie (cfr. “Piaccia all'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Firenze, accertato il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di
pagina 1 di 11 causalità con la cosa in custodia, dichiarare la civile responsabilità della convenuta
[...]
con sede legale a Roma in via Francesco Tensi 116, partita IVA in CP_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, per l'effetto condannarlo all'integrale risarcimento del danno patito da parte attrice, quantificato sulla base delle tabelle del
Tribunale di Milano in € 9.565 per danno biologico, oltre ad € 470 per spese mediche, oltre ad € 902 oltre iva per danno alla bicicletta da corsa, tutto per complessivi € 10.937, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo")
Per come da prima memoria istruttoria (cfr. “Piaccia all'Ill.mo Giudice CP_2
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di nella causazione del sinistro CP_2
de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto. b) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento del concorso di colpa del Sig. , Parte_1
accertare i danni materiali e biologici subiti dalla predetta e conseguentemente ridurre
l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento.”)
Fatto e diritto
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare all'integrale
[...]
risarcimento del danno biologico patito, per spese mediche e per spese di riparazione alla bicicletta da corsa, per complessivi € 10.937,00 ovvero a quella maggiore o minore somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo nel sinistro verificatosi in data 14.09.2019, alle ore 8:00 circa, a in CP_1
Via delle Cinque Vie.
pagina 2 di 11 Il sig. ha assunto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava Pt_1
alla guida della propria bicicletta da corsa, insieme ai signori Controparte_3 [...]
e all'altezza del civico n. 8 – 8 B, la ruota anteriore si sarebbe CP_4 Controparte_5
impuntata in una buca coperta da fogliame, facendolo cadere rovinosamente a terra e procurandogli lesioni.
La responsabilità per il verificarsi del sinistro sarebbe da ascriversi al Controparte_1
nella sua qualità di proprietario e custode della strada, per l'omissione di tutte quelle idonee cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti sulla strada, in violazione degli obblighi di vigilanza, manutenzione e controllo della “res” in quanto le profonde buche, presenti sulla sede stradale, non sarebbero state visibili con l'ordinaria diligenza in quanto coperte dal fogliame.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva ricadente, di contro, sulla quale gestore CP_2
contrattualmente onerato della manutenzione del tratto viario in oggetto, istando per essere autorizzata alla chiamata in causa di queste e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto generica ed infondata in fatto ed in diritto evidenziando in primo luogo la mancata prova del fatto storico ed in secondo luogo l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità dell'Ente per la ricorrenza del caso fortuito e del concorso colposo, totale o parziale, del danneggiato, ex artt. 1227, 2055 e 2056 c.c..
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la che ha richiesto CP_2
di respingere integralmente la domanda attorea in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto storico che del nesso causale.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore, sentito sulle domande di cui alla Contr seconda memoria di e mediante escussione dei testi di parte attrice, ammessi con ordinanza del 16 settembre 2022, oltre che mediante espletamento di CTU medica sulla persona dell'attore.
Dichiarata l'estromissione dal giudizio del a spese compensate, con Controparte_1
ordinanza del 8 maggio 2023, la causa è proseguita tra l'attore e la terza chiamata in causa.
pagina 3 di 11 La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26 settembre
2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. –
Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente Cass. civ. sez. III ord. N.
27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del 16.05.2017 ma già Cass. civ. sez.
III sent. 4476 del 24.2.2011).
Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la pagina 4 di 11 sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo
“cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n.
27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode
- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
Il sig. ha dedotto che in data 14.09.2019, alle ore 8:00 circa di mattina, in Parte_1
, via delle Cinque Vie, si trovava alla guida della propria bicicletta da corsa, insieme CP_1
pagina 5 di 11 ai signori e quando, all'altezza del Controparte_3 CP_4 Controparte_5 civico n. 8 – 8 B, la ruota anteriore del mezzo si “impuntava” in una buca coperta da fogliame, facendolo cadere rovinosamente a terra (pag. 1 citazione).
Dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata (doc. 2 citazione) risulta che, in effetti, il sig. alle ore nove del 14.09.2019 si recava presso tale Parte_1 struttura (in modo autonomo) a seguito di “incidente in strada” avvenuto la mattina stessa, quando, “mentre era in bicicletta, a causa di due buche è caduto a terra … su emilato ds,, riferisce contusione (all') arto superiore ds ed emicostato ds, (ed anche / inoltre) contusione del capo … dolore (all') emicostato ds in sede laterale (e) (presenta) escoriazioni (all') arto superiore ds, mano sx, ginocchio ds …”.
Tale risultanza documentale appare inidonea, tuttavia, per di imputare tout court la responsabilità delle lesioni riportate dal sig. alla terza chiamata in causa, Parte_1
in quanto la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il CP_2
principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n.
576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009,
n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della causa della caduta e della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia a quest'ultima cioè della “buca coperta da fogliame” (pag. 1 citazione) asseritamente presente nel manto stradale di Via delle Cinque Vie, in , all'altezza del civico n. 8 – CP_1
8 B.
Invero non può non evidenziarsi che le uniche fotografie dei luoghi prodotte dall'attore sono del tutto insufficienti a rappresentare lo stato dei luoghi al momento dell'evento stante la loro inidoneità a 'contestualizzare e localizzare' la buca sulla strada ove si sarebbe verificato il sinistro.
La loro idoneità a descrivere le condizioni e la conformazione del luogo dell'evento Contr (all'epoca del sinistro), peraltro, è stata specificatamente contestata da la quale ha sottolineato che si tratta di fotografie “di provenienza sconosciuta, prive di data certa e non contestualizzate” (comparsa pag. 6). CP_2
pagina 6 di 11 Dall'esame della documentazione fotografica emerge, difatti, che le immagini corrispondenti ai docc. n. 18, 19, 20 e 22, ritraggono non una medesima buca, cioè la buca
“del manto stradale profonda parecchi centimetri ma completamente coperta da foglie secche …” (doc. 7 citaz.) in cui la ruota anteriore della bicicletta guidata dall'attore sarebbe
“affondata”, “impuntandosi improvvisamente” causando la caduta del sig. ma buche Pt_1
diverse.
O meglio, solo le fotografie corrispondenti ai docc. n. 20 e 22 rappresentano una buca profonda (le foto sono identiche), diversa da quella corrispondente al doc. 19; infine, appaiono diversi tra loro anche i due avvallamenti rappresentati dalle immagini di cui ai docc. 18 e 19, come emerge dalla presenza, nel doc. n. 18, di crepe nell'asfalto che non si vedono nel doc. 19.
Dall'esame delle suddette foto insieme a quelle corrispondenti ai docc. 15, 16 e 17, emerge, inoltre, e soprattutto, la difficoltà di localizzare la posizione della buca (coperta da fogliame) responsabile della caduta del rispetto alla via / strada in cui è avvenuto Pt_1
l'evento.
Le fotografie corrispondenti ai docc. 16 e 17 risultano palesemente inutili a questo scopo, ma anche la fotografia corrispondente al doc. 15, che rappresenta il tratto di strada in prossimità del civico n. 8 il cui asfalto si presenta palesemente nuovo, in buone condizioni, non consente davvero di notare la presenza della buca responsabile della caduta dell'attore.
Né la prova orale consente di individuare il punto in cui la buca si trovasse e/o fosse localizzata all'epoca del sinistro stanti le dichiarazioni fra di loro non conformi rese, e precisamente:
“… a circa 30/40 cm rispetto alla linea di delimitazione della carreggiata e posta alla mia dx”, secondo quanto affermato dall'attore in sede di interrogatorio formale all'udienza del
26.01.2023;
“(Al teste vengono rammostrate le foto prodotte da parte attrice) Il teste conferma di essersi fermato assieme ai propri compagni nello slargo non asfaltato dinanzi al cancello del civico 8 e che la buca era lì nelle vicinanze.
pagina 7 di 11 adr Non so dire rispetto al cancello ed allo slargo dove fosse posta la buca. Forse subito dopo il cancello.” secondo la dichiarazione del teste;
CP_4
“…Adr Lì per lì non si vedeva la causa della caduta. C'era tutto un fogliame in terra e poi si è vista la buca.
Adr Preciso che la buca era posizionata all'incirca dinanzi al cartello dell'autobus, a circa
50 cm dalla striscia lato dx della carreggiata. La foto che mi si rammostra presenta
l'asfalto già rifatto.
Adr Preciso che la foto presenta l'asfalto rifatto e lo stato dei luoghi non era così al momento della caduta del ”, secondo la dichiarazione del teste Pt_1 Controparte_3
“cap. b Confermo di aver visto cadere il che ha perso il controllo della bici ma non Pt_1
saprei come. Adr Ho visto dopo che c'era una buca in terra. Le sue dimensioni erano piccole.
Adr Non so indicare precisamente dove era la buca rispetto alla foto mostratami.
Comunque era su per giù all'altezza dello slargo non asfaltato dinanzi al cancello del civico 8b.
Adr. La buca era posizionata a circa mezzo metro dal ciglio della strada.
Adr Noi ci siamo fermati dinanzi al cancello. Preciso che non ricordo dove fosse precisamente la buca.”, secondo la dichiarazione del teste Testimone_1
Come è possibile evincere dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi e dall'attore non vi
è chiarezza alcuna né sul punto in cui la fantomatica buca fosse posizionata né sulla sua visibilità né sullo stato della strada.
L'inadeguatezza delle fotografie prodotte a descrivere i luoghi dell'evento e la difficoltà di localizzazione della buca sul tratto di strada rappresentato dalle immagini, appalesatasi in occasione delle predette testimonianze, non può essere elisa nemmeno con l'ausilio della dichiarazione congiunta resa per iscritto dai sigg.ri e in data CP_5 CP_3 CP_4
11.10.2019 (doc. 7 citaz.), dal momento che essa riporta la descrizione della dinamica dell'evento e dell'avvallamento ma nessuna informazione sulla posizione dello stesso.
pagina 8 di 11 Inoltre, appare improbabile che tutti e tre i soggetti, a bordo delle loro bici e a distanze diverse dall'attore, possano aver avuto le medesime percezioni sulla caduta del come Pt_1
difatti si evince dal tenore delle deposizioni rese in sede testimoniale: ciò depotenzia il valore probatorio della dichiarazione scritta de qua.
L'inadeguatezza delle fotografie prodotte a descrivere i luoghi dell'evento ed a consentire la localizzazione della buca non può essere superata in alcun modo in quanto, per come affermato senza alcuna titubanza dal testimone “La foto che mi si Controparte_3 rammostra presenta l'asfalto già rifatto … lo stato dei luoghi non era così al momento della caduta del . Pt_1
Lo stesso poi dichiara “C'era tutto un fogliame in terra e poi si è vista la buca.” CP_3
a voler intendere, quindi, che tutta la strada era cosparsa di foglie e non solo la buca a causa della quale sarebbe caduto il tuttavia, alcuna fotografia in atti rappresenta una strada Pt_1
coperta di foglie, anzi, il doc. 20 (ove è rappresentato il lascia intravedere una strada Pt_1
priva di foglie. Il doc. 18, di contro, ove si vede una piccola buca coperta da fogliame non è valorizzabile in quanto decontestualizzata e parziale non vedendosi l'intera strada.
Un'ulteriore incertezza in merito alla posizione dell'avvallamento responsabile della caduta dell'attore (se non addirittura in relazione all'individuazione e/o identificazione della buca e della condizione della strada) proviene dalle parole del teste Testimone_1
che, in contrasto con quanto riportato dalla più volte menzionata dichiarazione del
11.10.2019, in cui è scritto che “la ruota anteriore (della bicicletta) era “affondata” in una buca del manto stradale profonda parecchi centimetri ma completamente coperta da foglie secche”, in risposta al capitolo b) della seconda memoria di parte attrice, affermava “Ho visto dopo che c'era una buca in terra. Le sue dimensioni erano piccole”.
Nessun riferimento, quindi, alla presenza di foglie né sulla buca né sulla strada.
La suddetta incongruenza genera ulteriore confusione dal momento che nella dichiarazione di cui al doc. 7, la descrizione dei luoghi prosegue con la frase “Subito dopo si trovava una buca più piccola” e tale circostanza risulta anche dal verbale di P.S. dell'Ospedale di Santa
Maria Annunziata (doc. 2 citazione) ove è scritto “…a causa di due buche è caduto a terra…”.
pagina 9 di 11 Se ne deve dedurre che, in mancanza di fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, non è possibile verificare l'effettiva presenza e posizione della profonda buca nel manto stradale nel tratto di strada indicato e la coincidenza con quella,
(precisamente) indicata dal teste ovvero “all'incirca dinanzi al cartello CP_3 dell'autobus, a circa 50 cm dalla striscia lato dx della carreggiata”.
E nemmeno si può verificare se la “buca profonda” sopra menzionata, e non quella più piccola (e dunque un'altra e/o entrambe), sia stata la causa della caduta dell'attore.
In altre parole le foto prodotte non consentono né una fedele ricostruzione delle condizioni della strada al momento dell'evento né, di conseguenza, di ritenere provato il fatto storico secondo le modalità descritte in citazione.
La suddetta lacuna probatoria costituisce un fattore dirimente impedendo, difatti, di ritenere provato il nesso di causa.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha, infatti, stabilito che in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, “ … Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza 13.03.2013, n.
6306).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, l'assenza di fotografie idonee a descrivere lo stato dei luoghi al tempo del fatto non rende possibile la dimostrazione del legame diretto tra la condizione della Via Via delle Cinque Vie all'altezza del civico n. 8 – 8 B, dove il sig. sostiene di essere caduto e le lesioni dal medesimo riportate ovvero che la Pt_1 caduta dell'attore sia stata causata dalla presenza di un profondo avvallamento posto proprio in quel punto della suddetta via e non altrove.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, la mancata prova della sussistenza del nesso causale, quale questione assorbente e di più agevole e rapido pagina 10 di 11 scrutinio, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sottoposte all'attenzione dello scrivente Giudice.
In conclusione la domanda del sig. deve essere rigettata e non può Parte_1
riconoscersi il diritto al risarcimento di alcun danno a favore dell'attore.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Ciò comporta la condanna dell'attore alla rifusione, per intero, delle stesse a Parte_1
favore della terza chiamata in causa così come liquidate in dispositivo secondo CP_2
i parametri tra minimi ed i medi di cui al D.M. 147/2022 tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione nonché del rigetto in punto di nesso causale della domanda.
Anche le spese di CTU devono porsi a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attore, sig. Parte_1
2) Liquida le spese di lite della terza chiamata in € 3.500,00 oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA che pone interamente a carico del sig. Parte_1
3) Pone definitivamente a carico del sig. le spese di CTU. Parte_1
Così deciso in Firenze, lì 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3642 / 2021 promossa da:
, con l'Avv. Vincenzo Franzoni e l'Avv. Chiara Franzoni Parte_1
Attore
contro
, in persona del sindaco pro tempore, con l'Avv. Giacomo Cresci Controparte_1
Convenuto (estromesso)
e contro con l'Avv. Enrico Minelli CP_2
Terza chiamata in causa
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attore: come da citazione e memorie istruttorie (cfr. “Piaccia all'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Firenze, accertato il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di
pagina 1 di 11 causalità con la cosa in custodia, dichiarare la civile responsabilità della convenuta
[...]
con sede legale a Roma in via Francesco Tensi 116, partita IVA in CP_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, per l'effetto condannarlo all'integrale risarcimento del danno patito da parte attrice, quantificato sulla base delle tabelle del
Tribunale di Milano in € 9.565 per danno biologico, oltre ad € 470 per spese mediche, oltre ad € 902 oltre iva per danno alla bicicletta da corsa, tutto per complessivi € 10.937, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo")
Per come da prima memoria istruttoria (cfr. “Piaccia all'Ill.mo Giudice CP_2
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) In tesi, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità di nella causazione del sinistro CP_2
de quo per i motivi tutti addotti e per l'effetto respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto che del diritto. b) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento del concorso di colpa del Sig. , Parte_1
accertare i danni materiali e biologici subiti dalla predetta e conseguentemente ridurre
l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del presente procedimento.”)
Fatto e diritto
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze il Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare all'integrale
[...]
risarcimento del danno biologico patito, per spese mediche e per spese di riparazione alla bicicletta da corsa, per complessivi € 10.937,00 ovvero a quella maggiore o minore somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo nel sinistro verificatosi in data 14.09.2019, alle ore 8:00 circa, a in CP_1
Via delle Cinque Vie.
pagina 2 di 11 Il sig. ha assunto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava Pt_1
alla guida della propria bicicletta da corsa, insieme ai signori Controparte_3 [...]
e all'altezza del civico n. 8 – 8 B, la ruota anteriore si sarebbe CP_4 Controparte_5
impuntata in una buca coperta da fogliame, facendolo cadere rovinosamente a terra e procurandogli lesioni.
La responsabilità per il verificarsi del sinistro sarebbe da ascriversi al Controparte_1
nella sua qualità di proprietario e custode della strada, per l'omissione di tutte quelle idonee cautele volte a garantire l'incolumità degli utenti sulla strada, in violazione degli obblighi di vigilanza, manutenzione e controllo della “res” in quanto le profonde buche, presenti sulla sede stradale, non sarebbero state visibili con l'ordinaria diligenza in quanto coperte dal fogliame.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva ricadente, di contro, sulla quale gestore CP_2
contrattualmente onerato della manutenzione del tratto viario in oggetto, istando per essere autorizzata alla chiamata in causa di queste e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto generica ed infondata in fatto ed in diritto evidenziando in primo luogo la mancata prova del fatto storico ed in secondo luogo l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità dell'Ente per la ricorrenza del caso fortuito e del concorso colposo, totale o parziale, del danneggiato, ex artt. 1227, 2055 e 2056 c.c..
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la che ha richiesto CP_2
di respingere integralmente la domanda attorea in quanto totalmente infondata e non provata sia sotto il profilo del fatto storico che del nesso causale.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita mediante espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore, sentito sulle domande di cui alla Contr seconda memoria di e mediante escussione dei testi di parte attrice, ammessi con ordinanza del 16 settembre 2022, oltre che mediante espletamento di CTU medica sulla persona dell'attore.
Dichiarata l'estromissione dal giudizio del a spese compensate, con Controparte_1
ordinanza del 8 maggio 2023, la causa è proseguita tra l'attore e la terza chiamata in causa.
pagina 3 di 11 La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26 settembre
2024 dopo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In diritto
La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c. ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed evitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ. S.U. –
Ordinanza, n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell' esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (ex multis più di recente Cass. civ. sez. III ord. N.
27724 del 30.10.2018, Cass. civ. sez. III ord. 12027 del 16.05.2017 ma già Cass. civ. sez.
III sent. 4476 del 24.2.2011).
Dei tre requisiti necessari per l'operatività della disposizione in questione, il verificarsi di un danno, inteso come lesione psico – fisica o pregiudizio economico patito dalla vittima, la pagina 4 di 11 sussistenza di una relazione di custodia tra il soggetto chiamato a rispondere e la cosa produttiva del primo, la sussistenza del nesso di causa tra il verificarsi del danno e la cosa cui il responsabile era legato da un rapporto di custodia, quest'ultimo, espresso dal verbo
“cagionato”, da intendersi, secondo unanime giurisprudenza, come una relazione diretta tra il verificarsi del danno e la cosa, secondo la quale (“ … il fatto risulti prodottosi “ come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. civ. Sez. III, sent. 21.03.2013, n. 7125; Cass. civ. Sez. III, sent 19.12.2006, n.
27168) è quello indispensabile.
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode
- e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
Il sig. ha dedotto che in data 14.09.2019, alle ore 8:00 circa di mattina, in Parte_1
, via delle Cinque Vie, si trovava alla guida della propria bicicletta da corsa, insieme CP_1
pagina 5 di 11 ai signori e quando, all'altezza del Controparte_3 CP_4 Controparte_5 civico n. 8 – 8 B, la ruota anteriore del mezzo si “impuntava” in una buca coperta da fogliame, facendolo cadere rovinosamente a terra (pag. 1 citazione).
Dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santa Maria Annunziata (doc. 2 citazione) risulta che, in effetti, il sig. alle ore nove del 14.09.2019 si recava presso tale Parte_1 struttura (in modo autonomo) a seguito di “incidente in strada” avvenuto la mattina stessa, quando, “mentre era in bicicletta, a causa di due buche è caduto a terra … su emilato ds,, riferisce contusione (all') arto superiore ds ed emicostato ds, (ed anche / inoltre) contusione del capo … dolore (all') emicostato ds in sede laterale (e) (presenta) escoriazioni (all') arto superiore ds, mano sx, ginocchio ds …”.
Tale risultanza documentale appare inidonea, tuttavia, per di imputare tout court la responsabilità delle lesioni riportate dal sig. alla terza chiamata in causa, Parte_1
in quanto la valutazione complessiva del materiale probatorio, secondo il CP_2
principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n.
576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2009,
n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali), induce a ritenere non sufficientemente raggiunta la dimostrazione della causa della caduta e della riconducibilità dell'evento dannoso allo sprigionarsi dell'attitudine lesiva del bene in custodia a quest'ultima cioè della “buca coperta da fogliame” (pag. 1 citazione) asseritamente presente nel manto stradale di Via delle Cinque Vie, in , all'altezza del civico n. 8 – CP_1
8 B.
Invero non può non evidenziarsi che le uniche fotografie dei luoghi prodotte dall'attore sono del tutto insufficienti a rappresentare lo stato dei luoghi al momento dell'evento stante la loro inidoneità a 'contestualizzare e localizzare' la buca sulla strada ove si sarebbe verificato il sinistro.
La loro idoneità a descrivere le condizioni e la conformazione del luogo dell'evento Contr (all'epoca del sinistro), peraltro, è stata specificatamente contestata da la quale ha sottolineato che si tratta di fotografie “di provenienza sconosciuta, prive di data certa e non contestualizzate” (comparsa pag. 6). CP_2
pagina 6 di 11 Dall'esame della documentazione fotografica emerge, difatti, che le immagini corrispondenti ai docc. n. 18, 19, 20 e 22, ritraggono non una medesima buca, cioè la buca
“del manto stradale profonda parecchi centimetri ma completamente coperta da foglie secche …” (doc. 7 citaz.) in cui la ruota anteriore della bicicletta guidata dall'attore sarebbe
“affondata”, “impuntandosi improvvisamente” causando la caduta del sig. ma buche Pt_1
diverse.
O meglio, solo le fotografie corrispondenti ai docc. n. 20 e 22 rappresentano una buca profonda (le foto sono identiche), diversa da quella corrispondente al doc. 19; infine, appaiono diversi tra loro anche i due avvallamenti rappresentati dalle immagini di cui ai docc. 18 e 19, come emerge dalla presenza, nel doc. n. 18, di crepe nell'asfalto che non si vedono nel doc. 19.
Dall'esame delle suddette foto insieme a quelle corrispondenti ai docc. 15, 16 e 17, emerge, inoltre, e soprattutto, la difficoltà di localizzare la posizione della buca (coperta da fogliame) responsabile della caduta del rispetto alla via / strada in cui è avvenuto Pt_1
l'evento.
Le fotografie corrispondenti ai docc. 16 e 17 risultano palesemente inutili a questo scopo, ma anche la fotografia corrispondente al doc. 15, che rappresenta il tratto di strada in prossimità del civico n. 8 il cui asfalto si presenta palesemente nuovo, in buone condizioni, non consente davvero di notare la presenza della buca responsabile della caduta dell'attore.
Né la prova orale consente di individuare il punto in cui la buca si trovasse e/o fosse localizzata all'epoca del sinistro stanti le dichiarazioni fra di loro non conformi rese, e precisamente:
“… a circa 30/40 cm rispetto alla linea di delimitazione della carreggiata e posta alla mia dx”, secondo quanto affermato dall'attore in sede di interrogatorio formale all'udienza del
26.01.2023;
“(Al teste vengono rammostrate le foto prodotte da parte attrice) Il teste conferma di essersi fermato assieme ai propri compagni nello slargo non asfaltato dinanzi al cancello del civico 8 e che la buca era lì nelle vicinanze.
pagina 7 di 11 adr Non so dire rispetto al cancello ed allo slargo dove fosse posta la buca. Forse subito dopo il cancello.” secondo la dichiarazione del teste;
CP_4
“…Adr Lì per lì non si vedeva la causa della caduta. C'era tutto un fogliame in terra e poi si è vista la buca.
Adr Preciso che la buca era posizionata all'incirca dinanzi al cartello dell'autobus, a circa
50 cm dalla striscia lato dx della carreggiata. La foto che mi si rammostra presenta
l'asfalto già rifatto.
Adr Preciso che la foto presenta l'asfalto rifatto e lo stato dei luoghi non era così al momento della caduta del ”, secondo la dichiarazione del teste Pt_1 Controparte_3
“cap. b Confermo di aver visto cadere il che ha perso il controllo della bici ma non Pt_1
saprei come. Adr Ho visto dopo che c'era una buca in terra. Le sue dimensioni erano piccole.
Adr Non so indicare precisamente dove era la buca rispetto alla foto mostratami.
Comunque era su per giù all'altezza dello slargo non asfaltato dinanzi al cancello del civico 8b.
Adr. La buca era posizionata a circa mezzo metro dal ciglio della strada.
Adr Noi ci siamo fermati dinanzi al cancello. Preciso che non ricordo dove fosse precisamente la buca.”, secondo la dichiarazione del teste Testimone_1
Come è possibile evincere dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi e dall'attore non vi
è chiarezza alcuna né sul punto in cui la fantomatica buca fosse posizionata né sulla sua visibilità né sullo stato della strada.
L'inadeguatezza delle fotografie prodotte a descrivere i luoghi dell'evento e la difficoltà di localizzazione della buca sul tratto di strada rappresentato dalle immagini, appalesatasi in occasione delle predette testimonianze, non può essere elisa nemmeno con l'ausilio della dichiarazione congiunta resa per iscritto dai sigg.ri e in data CP_5 CP_3 CP_4
11.10.2019 (doc. 7 citaz.), dal momento che essa riporta la descrizione della dinamica dell'evento e dell'avvallamento ma nessuna informazione sulla posizione dello stesso.
pagina 8 di 11 Inoltre, appare improbabile che tutti e tre i soggetti, a bordo delle loro bici e a distanze diverse dall'attore, possano aver avuto le medesime percezioni sulla caduta del come Pt_1
difatti si evince dal tenore delle deposizioni rese in sede testimoniale: ciò depotenzia il valore probatorio della dichiarazione scritta de qua.
L'inadeguatezza delle fotografie prodotte a descrivere i luoghi dell'evento ed a consentire la localizzazione della buca non può essere superata in alcun modo in quanto, per come affermato senza alcuna titubanza dal testimone “La foto che mi si Controparte_3 rammostra presenta l'asfalto già rifatto … lo stato dei luoghi non era così al momento della caduta del . Pt_1
Lo stesso poi dichiara “C'era tutto un fogliame in terra e poi si è vista la buca.” CP_3
a voler intendere, quindi, che tutta la strada era cosparsa di foglie e non solo la buca a causa della quale sarebbe caduto il tuttavia, alcuna fotografia in atti rappresenta una strada Pt_1
coperta di foglie, anzi, il doc. 20 (ove è rappresentato il lascia intravedere una strada Pt_1
priva di foglie. Il doc. 18, di contro, ove si vede una piccola buca coperta da fogliame non è valorizzabile in quanto decontestualizzata e parziale non vedendosi l'intera strada.
Un'ulteriore incertezza in merito alla posizione dell'avvallamento responsabile della caduta dell'attore (se non addirittura in relazione all'individuazione e/o identificazione della buca e della condizione della strada) proviene dalle parole del teste Testimone_1
che, in contrasto con quanto riportato dalla più volte menzionata dichiarazione del
11.10.2019, in cui è scritto che “la ruota anteriore (della bicicletta) era “affondata” in una buca del manto stradale profonda parecchi centimetri ma completamente coperta da foglie secche”, in risposta al capitolo b) della seconda memoria di parte attrice, affermava “Ho visto dopo che c'era una buca in terra. Le sue dimensioni erano piccole”.
Nessun riferimento, quindi, alla presenza di foglie né sulla buca né sulla strada.
La suddetta incongruenza genera ulteriore confusione dal momento che nella dichiarazione di cui al doc. 7, la descrizione dei luoghi prosegue con la frase “Subito dopo si trovava una buca più piccola” e tale circostanza risulta anche dal verbale di P.S. dell'Ospedale di Santa
Maria Annunziata (doc. 2 citazione) ove è scritto “…a causa di due buche è caduto a terra…”.
pagina 9 di 11 Se ne deve dedurre che, in mancanza di fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro, non è possibile verificare l'effettiva presenza e posizione della profonda buca nel manto stradale nel tratto di strada indicato e la coincidenza con quella,
(precisamente) indicata dal teste ovvero “all'incirca dinanzi al cartello CP_3 dell'autobus, a circa 50 cm dalla striscia lato dx della carreggiata”.
E nemmeno si può verificare se la “buca profonda” sopra menzionata, e non quella più piccola (e dunque un'altra e/o entrambe), sia stata la causa della caduta dell'attore.
In altre parole le foto prodotte non consentono né una fedele ricostruzione delle condizioni della strada al momento dell'evento né, di conseguenza, di ritenere provato il fatto storico secondo le modalità descritte in citazione.
La suddetta lacuna probatoria costituisce un fattore dirimente impedendo, difatti, di ritenere provato il nesso di causa.
La giurisprudenza di legittimità a questo proposito ha, infatti, stabilito che in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia, “ … Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. civ., Sez. III, sentenza 13.03.2013, n.
6306).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, l'assenza di fotografie idonee a descrivere lo stato dei luoghi al tempo del fatto non rende possibile la dimostrazione del legame diretto tra la condizione della Via Via delle Cinque Vie all'altezza del civico n. 8 – 8 B, dove il sig. sostiene di essere caduto e le lesioni dal medesimo riportate ovvero che la Pt_1 caduta dell'attore sia stata causata dalla presenza di un profondo avvallamento posto proprio in quel punto della suddetta via e non altrove.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, la mancata prova della sussistenza del nesso causale, quale questione assorbente e di più agevole e rapido pagina 10 di 11 scrutinio, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sottoposte all'attenzione dello scrivente Giudice.
In conclusione la domanda del sig. deve essere rigettata e non può Parte_1
riconoscersi il diritto al risarcimento di alcun danno a favore dell'attore.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per regola generale, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il caso di specie, considerato l'esito di rigetto integrale della domanda attorea, ricade sotto la suddetta regola.
Ciò comporta la condanna dell'attore alla rifusione, per intero, delle stesse a Parte_1
favore della terza chiamata in causa così come liquidate in dispositivo secondo CP_2
i parametri tra minimi ed i medi di cui al D.M. 147/2022 tenendo conto del valore della domanda indicato in citazione nonché del rigetto in punto di nesso causale della domanda.
Anche le spese di CTU devono porsi a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attore, sig. Parte_1
2) Liquida le spese di lite della terza chiamata in € 3.500,00 oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA che pone interamente a carico del sig. Parte_1
3) Pone definitivamente a carico del sig. le spese di CTU. Parte_1
Così deciso in Firenze, lì 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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