Articolo 1 della Legge 8 agosto 1972, n. 483
Articolo 2
Versione
10 settembre 1972
Art. 1.
Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennita' di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente, della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, sono aumentate, a decorrere dal 1 luglio 1972, degli importi secondo le tabelle allegate A) e B).
Entrata in vigore il 10 settembre 1972