Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4369/2013 R.G.A.C. vertente TRA p.i.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione con nuovo difensore depositata in data 4/6/2013, dagli avv. Michele Tucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, viale Pio X, n. 115;
-ATTRICE- CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Lamezia Terme, San CP_1
Z.I. L. 48;
-CONVENUTA/CONTUMACE- NONCHÉ CONTRO
( ), Controparte_2 CodiceFiscale_1
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_2
( . e Controparte_4 C.F._3 CodiceFiscale_4 lino;
Controparte_5 CodiceFiscale_5
CONVENUTI Oggetto: restituzione somme. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa del 12 marzo 2024. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione notificato in data 04.11.2013, la , conveniva in Parte_1 giudizio la e , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, O
[...]
“1) accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della Parte_1 CP_1 della somma di € 6.198,48 a titolo di commissione annua dell'1,5% per le annualità 2011 e 2012 sulla partecipazione detenuta ai sensi dell'art.
5.2 della scrittura privata sottoscritta in data 26 maggio 1999 e della lettera i) dell'accordo parasociale, oltre alle ulteriori somme maturande a titolo di commissione annua dell'1,5%; 2) accertare e dichiarare che i soci Controparte_2 Controparte_3 CP_4
ai sensi dell'art.
3.6 del patto parasociale, a garanzia
[...] Parte_2 ligazioni gravanti in capo ai soci per effetto dell'esercizio dell'opzione “PUT”, sono obbligati al pagamento del prezzo di cessione della partecipazione, come deliberato dal C.d.A di in € 189.296,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione fino all'effettivo soddisfo o in q a che risulterà di giustizia;
3) condannare al pagamento della somma di € 6.198,48 in favore di CP_1
a titolo di commissione dell'1,5 % annua ai sensi dell'art.
5.2 della scrittura Parte_1 toscritta in data 26 maggio 1999 e della lettera i) dell'accordo parasociale, oltre alle ulteriori somme maturande a titolo di commissione annua dell'1,5%; 4) condannare i soci e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
al pagamento, in solido, della somma di € 189.296,00 quale prezzo di cessione
[...] della partecipazione deliberato dal C.d.A oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo o in quella somma che risulterà di giustizia, previo espletamento di ctu contabile;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio” Il Giudice, all'udienza del 20.02.2014 fissata per la prima comparizione, rilevava la regolarità della notifica nei confronti della dei sigg.ri , CP_1 Controparte_2
rilevava che la Parte_3 Controparte_4 notifica dell'atto di citazione non era andata a buon fine nei confronti della sig.ra CP_5
e ne disponeva la rinnovazione della citazione concedendo termine all'
[...] sino al 13.03.2014. La causa veniva rinviata all'udienza del 18.09.2014 per la comparizione della sig.ra CP_5
All'udienza .2014 la società attrice chiedeva un rinvio con concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc per il deposito di memorie istruttorie e documentazione. Il Giudice disponeva in conformità e rinviava all'udienza del 17.04.2015.
provvedeva al deposito delle memorie istruttorie, dei bilanci della Parte_1 CP_1 dal 1999 sino al 2006 e chiedeva volersi disporre CTU contabile al solo fine di determinare il patrimonio netto della società con riferimento alle annualità 1999-2006 ed il valore di dismissione della quota detenuta da secondo quanto stabilito nei patti Parte_1 parasociali. All'udienza del 17.04.2015 fissata per l'ammissione delle richieste istruttorie si costituivano tardivamente i sigg.ri e la sig.ra ed il Giudice riservava la propria CP_2 CP_5 decisione sulla richie contabile a da al solo fine di Parte_1 determinare il valore della quota dismessa. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'8.10.2015 così disponeva: “rilevato che i convenuti contumaci si sono costituiti in giudizio all'udienza del 17 aprile 2015 mediante il deposito di fascicolo di parte contenente comparsa di costituzione e risposta e documenti come da indice; viste le richieste delle parti; ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria” rinviava all'udienza del 19.01.2017 per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a diversi giudici per esigenze d'ufficio e trattata anche mediante il deposito di note scritte. All'udienza del 12.03.2024 la causa veniva trattata mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e trattenuta in decisione con concessione de termini ex art. 190 cpc.
2. La domanda è fondata e in quanto tale deve essere accolta. I convenuti sono tenuti in solido al pagamento della somma di € 182.2965,00 in virtù della scrittura priva intervenuta in data 26.09.1999 tra l'attrice e la e del patto CP_1 parasociale sottoscritto in pari data con i soci della stessa. Ed infatti i summenzionati atti prevedevano:
- l'obbligo di (ente in house della Regione Calabria) all'acquisizione Parte_1 temporanea di una partecipazione sociale della (successivamente CP_6 trasformatasi in società a responsabilità limitat iodo di tempo non inferiore a quattro e non superiore a sette anni;
- la società attrice in data 21.10.1998 deliberava la sottoscrizione di una partecipazione al capitale sociale della convenuta mediante la sottoscrizione di £ 400.000.000 (€ 206.582,75) in valore nominale corrispondenti al 26,67% del capitale della la CP_6 cui assemblea straordinaria aveva deliberato in data 11.12.1988 la trasform società in nome collettivo in società a responsabilità limitata con contestuale aumento del capitale sociale di Lire 1.500.000.000; in virtù del predetto intervento a supporto dell'attività della società finanziata ( CP_1 già ) i soci della stessa intervenivano quali garanti ai sensi dell'art.
3.6 del CP_6 patto parasociale;
- adempieva agli obblighi di cui alla scrittura privata inter partes erogando Parte_1
l d € 206.582,75 (L. 400.000.000). La circostanza è pacifica in quanto rinveniente nella documentazione allegata. Altrettanto pacifico ed incontestabile è l'obbligo assunto dalla società e dai soci. In particolare la società, poi dichiarata fallita (cfr visura allegata), avrebbe dovuto versare la somma di € 6.198,48 a titolo di commissione dell'1,5% per le annualità 2011 e 2012 sulla partecipazione detenuta ai sensi dell'art.
5.2 della scrittura privata sottoscritta in data 26 maggio 1999 e della lettera i) dell'accordo parasociale. La società si rendeva inadempiente. Nelle more del giudizio interveniva la dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme di cui si è fatta menzione alla prima udienza di comparizione, chiedendo l'estromissione della fallita. Al pari della anche i soci assumevano obblighi nei confronti di in CP_1 Parte_1 virtù dell'accordo parasociale sottoscritto il 26.05.1999.
- L'art. 3 prevedeva un'opzione “PUT” in base alla quale: “ognuno dei soci dichiara di accordare, come in effetti accorda, alla , che, come sopra rappresentata, Parte_1 accetta, una opzione “PUT” il cui esercizio determinerà, condizionalmente all'integrale versamento del prezzo di cui al successivo 3.4 il trasferimento a ciascuno dei SOCI stessi delle 40.000 quote della i proprietà della ”; Pt_4 Parte_1
- l'art.
3.2 e 3.3. disciplinavano le modalità di esercizio dell'opzione “PUT” ovvero “la
potrà esercitare l'opzione “PUT” se entro il settimo anno successivo alla data Parte_1 di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di cui alla lettera g) i SOCI non avranno esercitato l'opzione “CALL”….. l'esercizio dell'anzidetta opzione “PUT” dovrà avvenire entro i 90 giorni successivi al compimento del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui alla lettera g) da parte della , previa Parte_1 comunicazione scritta, con 60 giorni di preavviso, da part medesima ai Parte_1 soci, della propria volontà di vendere”;
- ai sensi dell'art.
3.6 veniva stabilito che: “a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti a capo a ciascuno dei soci per effetto dell'esercizio dell'opzione “PUT”, si dichiarano fideiussori verso per l'importo di L. 400.000.000”. Parte_1
A questo punto i soci fideius devano le pattuizioni intervenute con riferimento al riacquisto delle quote. Pertanto non vi sono dubbi sull'inadempimento dei convenuti nonostante la Parte_1 avesse esercitato l'opzione “Put” nei termini indicati invitando, più volte
[...] provvedere al pagamento del prezzo della partecipazione detenuta dalla società. Tutti i ripetuti solleciti di rimanevano inevasi. Parte_1
Una menzione deve farsi anche in relazione alla sollevata inammissibilità, tardività ed infondatezza, da parte dei convenuti. I UG sono stati dichiarati contumaci con provvedimento dell'On.le Tribunale alla prima udienza di comparizione. Il Giudice, alla successiva udienza fissata per la rinotifica nei confronti della sola CP_5 rilevata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia anche nei suoi co Tutti i soci, compresa la si sono costituiti tardivamente il 17.04.2015 – come CP_5 risulta dal verbale di udi ando ormai erano maturate le preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 cpc. In particolare:
- l'art. 166 stabilisce che: “Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione”
- l'art. 167, secondo comma, cpc prevede espressamente che: “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”. Nel caso di specie la data di comparizione indicata nell'atto di citazione era quella del 19 febbraio 2013 e, pertanto, i convenuti avevano l'onere di depositare la comparsa e gli allegati, entro e non oltre il 30 gennaio 2013. I convenuti non si costituivano tempestivamente rimanendo contumaci sino all'udienza fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori. E' da rigettare l'eccezione di prescrizione formulata all'udienza 17.04.2015 in quanto tardiva ed inammissibile. Trattandosi di eccezione di merito non è rilevabile d'ufficio ed è, pertanto, onere della parte convenuta, se ritiene dover contestare l'asserita intervenuta prescrizione, costituirsi nel termine di venti giorni dalla data indicata nell'atto di citazione. La mancata costituzione nei termini di cui agli art. 166 e 167 cpc preclude la formulazione di eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio.
“La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività “rimettendo la palla in gioco” per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di accertamento della prescrizione del diritto alla restituzione di un bene immobile, in conseguenza della declaratoria di nullità del relativo atto di compravendita, formulata in via di azione in un giudizio successivamente riunito ad altro, già pendente, in cui la prescrizione del medesimo diritto aveva formato oggetto di un'eccezione tardiva, siccome formulata oltre il termine ex art. 180 c.p.c., come novellato dalla l. n. 353 del 1990)” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza 6 settembre 2019, n. 22342). A tale principio si è uniformata anche la giurisprudenza di merito secondo cui: “L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4,c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5,c.p.c..)” (Tribunale di Roma, sentenza del 9.3.2021; Tribunale Cosenza sez. II, 29.10.2022, sentenza n.1871). Le controparti, contestano la circostanza secondo cui non avrebbe esercitato Parte_1
l'opzione “PUT” poiché, a loro dire, non avrebbe comunicato la volontà di avvalersi della predetta opzione nei termini stabiliti. Ferma la tardività ed inammissibilità delle eccezioni avversarie, gli assunti di controparte sono, destituiti di fondamento e sforniti di prova atteso che dalla documentazione allegata risulta in modo inequivocabile ed incontestabile che:
- , a seguito della delibera di assemblea straordinaria di trasformazione della Parte_1
da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata con contestuale CP_1
del capitale sociale avvenuto in data 06.07.1999, ha versato la somma di Lire 400.000.000. La circostanza è pacifica per avere i convenuti sottoscritto sia la scrittura privata che gli accordi parasociali in data 26.05.1999 nei quali si fa espresso richiamo all'aumento di capitale sociale della CP_1
- ha manifestato nei modi e nei termini di cui agli accordi intervenuti l'esercizio Parte_1
d riservata al compimento del settimo anno dall'aumento del capitale sociale;
- i soci non hanno mai contestato gli accordi, le clausole contenute e le modalità di esercizio delle opzioni “CALL” e “PUT”; - inoltre i soci non hanno contestato, se non costituendosi tardivamente, le note inviate da presso la sede sociale della dove i soci avevano eletto domicilio ai Parte_1 CP_1 rt. 8 degli accordi parasoci i. Pertanto gli assunti avversari sulla mancata conoscenza delle note trasmesse dalla società attrice riferite alla volontà di avvalersi dell'opzione “PUT” - oltre che tardivi - si appalesano infondati e non provati. E' di tutta evidenza che la difesa dei convenuti è smentita dalla documentazione prodotta dalla società attrice. Ed infatti, negli accordi intervenuti, era espressamente previsto che Parte_1 manifestasse la propria volontà a mezzo raccomandata senza ulteriori formalità. Quindi non vi possono essere dubbi sul fatto che, nel caso di specie, trovi applicazione l'art. 1335 cc a mente del quale: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”. La norma pone una presunzione di conoscibilità dell'atto da parte del suo destinatario, con contestuale esonero dalla prova che il destinatario ha effettivamente conosciuto l'atto. Secondo l'insegnamento di legittimità: “In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 27.10.2022, n. 31845).
“L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso la sede di lavoro del destinatario, pubblico dipendente, anziché presso la propria abitazione)” (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 08.10.2021, n. 27412).
“Ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza degli atti negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., l'indirizzo del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo” (Cass. Civ., sez. III, sentenza del 19.07.2019, n. 19524). Alla luce delle suesposte considerazioni, si accoglie la domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe emarginato cosi provvede: 1) accerta e dichiara che i soci , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ai sensi dell'art.
3.6 del patto parasociale, a garanzia dell'adempimento Controparte_5 delle obbligazioni gravanti in capo ai soci per effetto dell'esercizio dell'opzione “PUT”, sono obbligati al pagamento del prezzo di cessione della partecipazione, come deliberato dal C.d.A di in € 189.296,00 oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo Parte_1 soddisfo;
2) condanna i soci , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
al paga l o e
[...] della partecipazione deliberato dal C.d.A oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in complessivi € 14103,00 oltre gli oneri di legge. Cosi deciso in Catanzaro il 9 gennaio 2025 IL GO Dott.ssa Rosanna Scillone