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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 689/2024
TRA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
della società (c.f. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
C.da Piragineti, 3, elett.te dom.to in Corigliano-Rossano alla Via San Francesco
d'Assisi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Simona Di Iacovo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
CF Controparte_1
con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo che in data 24.1.2024 gli venivano notificate ordinanze CP_2
ingiunzione n OI-001428138 per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016, per € 11.223,60 e n OI-001363794 per aver omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017, per € 4.888,84.
Eccepiva la prescrizione relativamente ai crediti richiesti, dovuti per il mancato versamento di contributi poichè sarebbero decorsi più di 5 anni tra la data di notifica degli atti di accertamento dell' e la notifica dell'ordinanza CP_2
ingiunzione opposta.
In ogni caso, evidenziava che non aveva mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento richiamato dall' alla base dell'ordinanza ingiunzione CP_2
impugnata.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando la correttezza dell'operato CP_2 dell'ente.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, trattandosi di controversia avente carattere documentale, dopo le conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
1. Sulla correttezza del procedimento.
Con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti delle ordinanze ingiunzione opposte, deve evidenziarsi che l' ha prodotto agli atti CP_2 la prova della notifica dell'atto prot. .2501.04/10/2018.0110557 per CP_2
l'annualità 2016.
In particolare, a mani della moglie in data 20.11.2018.
L' ha inoltre prodotto la prova della notifica dell'atto prot. CP_2
.2501.04/10/2018.0110565 per l'annualità 2017. CP_2
In particolare, a mani della moglie in data 8.11.2018.
I numeri r.g. delle raccomandate corrispondono esattamente ai numeri di protocollo dell' , per cui deve ritenersi accertato che la notifica sia stata CP_2
correttamente effettuata.
Peraltro, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata allegazione dell'atto prodromico all'ordinanza impugnata, motivo attinente alla presunta carenza di motivazione dell'atto stesso, deve essere rilevata la sua infondatezza, considerando che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) (cfr. ex plurimis Cass. n. 16316/2020).
L'ordinanza ingiunzione in esame riporta il provvedimento presupposto, con l'indicazione degli estremi e dei soggetti tenuti al versamento. 2. Con riferimento all'eccezione di prescrizione
Relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, deve evidenziarsi che l' ha provveduto alla notifica dell'atto di accertamento CP_2
della violazione in data 20.11.2018 ed in data 8.11.2018.
Deve pertanto desumersi che l'avviso di accertamento delle violazioni amministrative di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n.
638/1983, commesse dalla società e dal legale rappresentante responsabile in solido ex art. 6, 3° comma, l. n. 689/1981, siano stati ritualmente notificati nella data del 20.11.2018 e dell'8.11.2018.
Il termine di prescrizione relativamente al pagamento delle ritenute per l'anno
2016 e per l'anno 2017 è stato interrotto prima dalla notifica degli atti di accertamento e successivamente con la notifica delle ordinanze ingiunzione del
24.1.2024.
L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020
e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per l'operatività della invocata prescrizione, pertanto, deve tenersi conto dei periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n.
638 del 1983) 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, con la conseguenza che il termine di cinque anni non risulta decorso.
Invero, avuto riguardo alla data di notifica degli atti di accertamento (8.11.2018
e 20.11.2018), considerato il termine di tre mesi dalla notifica, assegnato per il versamento (8.2.2019 e 20.2.2019), il termine di prescrizione quinquennale, sospeso per complessivi 98 giorni dal 23.2.2020 al 31.5.2020 (8.2.2024 più 98 giorni e 20.2.2024 più 98 giorni) non risulta decorso al momento della notifica delle ordinanze ingiunzione (24.1.2024), avvenuta, pertanto, tempestivamente.
3. Sulla indeterminatezza dell'ordinanza ingiunzione.
Come detto, del tutto infondata risulta essere l'eccezione relativa alla presunta indeterminatezza dell'ordinanza ingiunzione impugnata, stante il chiaro riferimento della stessa ai precedenti atti di accertamento notificati e l'indicazione delle norme violate con relativa applicazione della sanzione.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 886,00 oltre Iva e Cpa come per legge, in favore dell' . CP_2
Castrovillari, 14 maggio 2025
Il GIUDICE del LAVORO dott. Giordano Avallone