Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
21 aprile 1942
6 ottobre 2011
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Commentari • 180
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[…] Così, nel caso di specie, con un'ampia e articolata motivazione è stato accolto il ricorso presentato da un avvocato contro la sentenza con la quale il giudice del merito aveva dichiarato inammissibile la procedura ex art. 28 della legge n. 794/1942, dallo stesso esperita, in quanto i clienti aditi avevano contestato non solo l'entità della somma dovuta al legale per le prestazioni rese ma anche l'esistenza del rapporto obbligatorio.
Leggi di più… - 5. Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al TarAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2005
Giurisprudenza • +500
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- 5. Trib. Roma, sentenza 19/06/2023Provvedimento: […] Fabrizio GANDINI, Giudice rel. nel procedimento ex artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.l.vo 150/2011 iscritto al n° 48343/2022 R.a.c.c. vertente […] Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Lo speciale procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato, di cui agli artt. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942, non è esperibile dinanzi alla Corte di cassazione, nemmeno nel caso in cui gli onorari di cui si chiede il pagamento siano dovuti per il patrocinio dinanzi alla Corte stessa, attesa l'incompatibilità strutturale tra il giudizio di cassazione, […]Leggi di più...
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