Articolo 28 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 27Articolo 29
Versione
21 aprile 1942
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Versione
6 ottobre 2011
Art. 28. ((Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((5)) ---------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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