Versione
21 aprile 1942
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6 ottobre 2011
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Art. 28. ((Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((5)) ---------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 , ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Commentari • 183
- 1. Crediti professionali degli avvocati: profili sulla giurisdizioneEnrico Pattumelli · https://www.studiocataldi.it/ · 21 ottobre 2018 · 25.176296
[…] La norma da ultimo citata chiarisce che per le controversie di cui all'art. 28 Legge 794/1942 e per l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per le proprie prestazioni professionali si applica il rito sommario di cognizione, salvo diversa previsione di legge. […]
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- art. 38 c.p.c.·
- contumacia·
- art. 14 d.lgs. 150/2011·
- spese di lite·
- interessi di mora·
- art. 28 legge 794/1942·
- procedimento di liquidazione compensi avvocato·
- competenza territoriale inderogabile