Articolo 17 del Decreto 28 aprile 2005, n. 129
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 luglio 2005
Art. 17. Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
3. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
d) informatica.
4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo senza ausilio del dizionario ed in una conversazione.
5. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
6. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.
8. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli esami.
10. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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