Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3481/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3481/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara al Parte_1 C.F._1
Corso TO AN II n.124 presso lo studio dell'Avv. DI IORIO GIANCARLA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara - Viale Controparte_1 C.F._2
G. D'Annunzio, 267 - presso e nello studio dell'Avv. TIBONI CARLA che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 5
1) In data 01.09.2018, la sig.ra ha contratto matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Pescara (anno Controparte_1
2018, atto n. 119, parte II, serie A) dalla cui unione sono nati due figli: TO, nato a [...] il
20.09.2019 ed AN, nato a [...] il [...].
2) Con ricordo depositato in data 22.11.2024 la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del sig. chiedendo fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi per fatto Controparte_1 addebitabile al resistente con assegnazione della casa familiare, nonché regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine ad affidamento, collocamento e diritto di visita, obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3) Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 18.02.2025 nella quale ha aderito alla domanda di separazione personale, tuttavia chiedendo la reiezione della richiesta di addebito e proponendo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 320,00, contrariamente alla somma di € 500,00 pretesa dalla ricorrente.
4) All'udienza del 05.03.2025 le parti hanno dichiarato di essere pervenute ad un accordo alle condizioni indicate nel relativo verbale d'udienza e di seguito riportate:
a) i due figli minori, TO (di anni 5) ed AN (di anni 3), vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre, in Pescara alla via Montanara
n.14;
b) L'abitazione coniugale, sita in Pescara alla via Montanara n.14 e di proprietà esclusiva della SI.ra
, viene assegnata, ad inclusione dell'arredo in essa contenuto, alla predetta, quale Parte_1
genitore collocatario dei figli. Il SI. si allontanerà dall'abitazione familiare entro e non _1
oltre il 15 aprile 2025 e la SI.ra a far data dal giorno successivo, ossia dal 16 aprile Parte_1
2025, sarà legittimata al cambio della serratura;
c) Entro la suindicata data del 15.04.25, il sig. si obbliga ad asportare dall'abitazione _1
coniugale sia gli effetti personali, sia eventuali arredi di proprietà esclusiva.
d) Il diritto di visita paterno nei confronti dei minori verrà esercitato secondo il seguente schema:
e) DIRITTO DI VISITA INFRASETTIMANALE: il padre terrà con sé i figli nel seguente modo: una prima settimana, dall'uscita da scuola del giovedì sino alla mattina del venerdì, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola (nel periodo estivo dalle ore 9 del giovedì sino alle ore 18.30 del venerdì) - una seconda settimana, dall'uscita da scuola del giovedì sino al venerdì mattina, con le medesime modalità di cui sopra ed il week-end, dalle ore 10 del sabato sino alla mattina del lunedì,
pagina 2 di 5 allorquando li accompagnerà a scuola. E così di seguito – il tutto fatto salvo un diverso accordo tra i coniugi.
f) Durante la settimana del periodo scolastico, il SI. , considerati gli orari lavorativi della _1
coniuge, preleverà quotidianamente i minori da scuola e li condurrà presso la propria abitazione, ove la madre, dopo aver terminato la propria attività lavorativa (all'incirca alle ore 18.15), si recherà per riprenderli (in alternativa, sarà il padre a ricondurre i figli presso la madre). Resta inteso che la SI.ra nell'ipotesi in cui non fosse impegnata nel proprio lavoro o terminasse in anticipo, Parte_1
preleverà essa stessa i minori all'uscita da scuola o presso l'abitazione paterna, previa comunicazione al coniuge.
g) Nel caso in cui i minori non potranno uscire di casa per motivi di salute nei giorni di visita del padre, il sig. potrà, previo accordo con la coniuge, fare visita ai figli presso l'abitazione _1
materna e/o recuperare i suddetti giorni. È fatta salva la reciprocità del diritto qualora i figli si trovino presso l'abitazione paterna.
h) Resta inteso che qualora dovessero insorgere esigenze di natura lavorativa o di altro genere, sia per i genitori che per i figli, questi si impegnano a trovare di comune accordo la soluzione migliore per far fronte ad eventuali problematiche, fermo restando i diritti minimi di visita del padre. - Qualora la
SI.ra si trovasse ad essere impegnata per motivi di lavoro fuori Pescara, sarà il padre a Parte_1
tenere con sé i figli per la durata dei giorni di assenza della madre;
la SI.ra dovrà Parte_1
avvisare con almeno una settimana di anticipo il padre dei minori così da consentire una idonea organizzazione.
i) PERIODO ESTIVO: i minori frequenteranno entrambi il campus estivo, ove il SI. li _1
preleverà al termine dell'orario programmato per condurli presso la propria abitazione, ove verranno ripresi dalla madre al termine dell'orario lavorativo della predetta.
j) Nell'ipotesi in cui i minori non dovessero frequentare il suddetto campus e, comunque, a prescindere dal campus, si conviene che il padre terrà con sé i figli settimanalmente dalle ore 9 del giovedì sino alle ore 18.30 del venerdì e, a week end alternati, dalle ore 10 del sabato alle ore 10 del lunedì.
k) Durante le FESTIVITA' NATALIZIE, il padre terrà con sé i minori, ad anni alterni, dalle ore 12 del
23 dicembre alle ore 12 del 31 dicembre, alternando, comunque, con l'altro genitore il giorno di
Natale con quello della Vigilia - dalle ore 12 del 31 dicembre alle ore 12 del 6 gennaio, alternando, comunque, con l'altro genitore il giorno di Capodanno con quello della Befana.
l) Durante le FESTIVITA' PASQUALI, il padre terrà con sé i minori per un periodo di tre giorni, alternando negli anni la Pasqua con la Pasquetta.
pagina 3 di 5 m) Per quanto riguarda le FERIE ESTIVE, il padre terrà con sé i minori per un periodo di quindici giorni. La SI.ra avrà, per sé, un periodo in esclusiva di quindici giorni. I suindicati Parte_1
periodi andranno concordati e comunicati vicendevolmente entro il trenta maggio di ogni anno.
n) Le festività nazionali (25 Aprile, 1° maggio, 02 giugno, 01 novembre e 08 dicembre), saranno trascorse ad anni alterni rispettivamente con l'uno o l'altro genitore e con obbligo di concordare preventivamente la turnazione delle stesse, di anno in anno, tra i genitori stessi.
o) Il SI. corrisponderà, in favore della coniuge ed a titolo di CONTRIBUTO AL _1
MANTENIMENTO dei due minori, la somma mensile complessiva di €. 320,00 (trecentoventi/00), ossia € 160,00 per ciascun figlio. La suddetta somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in via automatica, a far dalla domanda, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
p) Il SI. provvederà al pagamento, nella misura del 50 (cinquanta) %, delle spese _1 straordinarie dei minori, intendendosi espressamente come “spese straordinarie” quelle indicate come tali nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara del 17.11.2020, da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto.
q) L'assegno unico universale sarà percepito dalla SI.ra nella misura del 100%, Parte_1
rinunciando espressamente il SI. alla quota del 50% di sua spettanza. _1
r) I coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti.
s) I genitori autorizzano il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e dei figli;
t) Spese compensate.
5) La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme agli interessi dei figli minori delle parti e non contrario a norme imperative.
6) Le spese di lite, atteso l'esito concordato, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, coniugati in Pescara il 01.09.2018 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio dello stesso Comune al n. 119, parte II, Serie A, anno 2018) alle condizioni concordate pagina 4 di 5 dalle parti e riportate in motivazione;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 6 marzo 2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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