Art. 23.
Danneggiamento
Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali ((. . .)) od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell' art. 635, n. 3, del codice penale .
Danneggiamento
Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali ((. . .)) od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell' art. 635, n. 3, del codice penale .