Articolo 23 del Codice postale e delle telecomunicazioni
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Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
Art. 23.
Danneggiamento

Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali ((. . .)) od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell' art. 635, n. 3, del codice penale .
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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