Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1113/2025 promosso da:
nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. NUZZOLI ANTONELLA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. DI MONACO CP_1
MICHELE;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e con la facoltà per ognuno di stabilire la propria residenza dove lo riterrà opportuno, con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della propria residenza e del proprio recapito telefonico ai sensi dell'art. 337 sexies, comma II, c.c.
2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto, con rito concordatario, a Napoli (NA) in data 02/09/2006, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al N. 90 Parte II Serie B – Anno 2006), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente
- 1 -
3) Assegnare la casa coniugale sita in Comune di Agugliano (AN), Via Antonio Vico n. 19, di proprietà di entrambi i coniugi, con ogni suo arredo per un valore stimato pari ad euro 35.000,00# circa e con ogni sua pertinenza, alla madre SI.ra che continuerà a risiedervi fino a CP_1
quando la prole resterà con lei convivente.
La SI.ra sarà tenuta a farsi carico, per l'intero, di tutte le spese di gestione ordinaria CP_1
e di manutenzione ordinaria della predetta casa coniugale e delle relative pertinenze;
nonché delle spese per le utenze domestiche di acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa e/o mobile, Internet, provvedendo la stessa ad affettuare le relative volture a suo nome;
nonché, la stessa sarà tenuta CP_1
a farsi carico, per intero, del pagamento della relativa alla casa coniugale assegnatale, Pt_2
dandone relativa comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune di Agugliano.
4) Affidare i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole continuerà ad avere la residenza abituale presso la casa familiare sita a Agugliano (AN), Via Antonio Vico n. 19 con collocamento prevalente con la madre SI.ra . Le decisioni di maggiore interesse per la prole CP_1 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
5) Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli minori Parte_1 Persona_1
e in via indiretta, mediante versamento alla madre
[...] Persona_2 CP_1 dell'importo di euro 400,00# (quattrocento/00) mensili (per 12 mensilità), pari ad euro 200,00#
(duecento/00) per ogni figlio, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. Le Parti riconoscono, si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che siano comprese nell'anzidetto assegno mensile di mantenimento corrisposto dal padre le seguenti spese per la prole: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
6) Disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico e Persona_1 Persona_2
come previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del 21/12/2021 attuativo della Legge 46 del
[...]
01/04/2021 e succ. mod., verrà riscosso interamente dalla madre SI.ra , la quale ne CP_1
tratterà l'intero importo pari al 100%, senza obbligo di restituzione del 50% al padre SI. Parte_1
- 2 - il quale s'impegna, quindi, a rinunciare alla sua quota parte di spettanza di detto beneficio Pt_1
economico in favore di entrambi i figli minori e ER Per_2
7) Disporre che le spese straordinarie, così come indicate e dettagliate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10.07.2024 che i coniugi, nel sottoscrivere il presente ricorso, danno espressamente atto di ben conoscere ed accettare, dovranno essere sopportate nella misura del 50% tra i due genitori ed andranno rimborsate, a chi le abbia anticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
8) Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso, dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp,
e – mail – pec) all'altro la richiesta dell'approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del Giudice.
I coniugi concordano e danno atto, comunque, fin da ora che nelle spese straordinarie vada ricompreso il compenso da corrispondersi alla babysitter per l'accudimento, la cura e la sorveglianza del minore individuata nella persona di fiducia sig.ra il cui orario Per_2 CP_2
di lavoro dovrà articolarsi sulla base dei turni lavorativi della SI.ra così da non CP_1
lasciare sola la prole durante le assenze materne per motivi di lavoro, con un costo fisso mensile attuale, per l'anzidetta babysitter, di euro 400,00# (quattrocento/00), pari complessivamente ad euro
5.000,00# (cinquemila/00) annui, da ripartirsi al 50% tra i genitori del minore.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture/ricevute) intestati ai figli, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per spese straordinarie devono intendersi:
1.SPESE MEDICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche ed ortopediche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
- 3 - - interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherini, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, sé prescritti dal medico curante;
- ticket;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale, se non indifferibili o urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- cicli di psicoterapia, logopedia ed altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica ed informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in quanto non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 4 - - tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera ed informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI.
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo dei genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto:
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo, sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- 5 - - attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e balneazione estiva);
- baby sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
9) Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario SI. ed i Parte_1
figli minori e come a seguire. Persona_1 Persona_2
Il padre sarà tenuto a vedere e tenere presso di sé entrambi i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e le condizioni di salute dei figli minori, nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre come segue: a) due pomeriggi consecutivi alla settimana, con relativo pernotto, da concordare previamente tra i coniugi all'inizio di ogni anno scolastico – per l'anno scolastico
2024-2025, il martedì ed il mercoledì - dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00 del giorno successivo, riportandoli presso l'abitazione materna dopo cena, quando spetta alla madre trascorrere il week- end con la prole;
b) un pomeriggio alla settimana con relativo pernotto, per l'anno scolastico 2024-
2025 il martedì, dalle ore 18:00 alle ore 08:00 del mattino successivo, quando spetta al padre trascorreranno il week-end con la prole;
c) a settimane alterne, il week-end con relativi pernotti, dalle ore 18:00 del venerdì, andandoli a prendere presso l'abitazione materna, fino alla mattina del lunedì successivo riportandoli a scuola;
d) sette giorni durante il periodo Natalizio, ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
e) tre giorni in occasione delle vacanze pasquali, ad anni alterni di giorno di Pasqua o il Lunedì in albis.
10) Durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori da assumere entro il mese di aprile di ogni anno tenendo in debito conto il loro rispettivo piano ferie lavorativo, i figli minori e ER
trascorreranno tre settimane di vacanza, anche non consecutive, con il padre Persona_2
e tre settimane di vacanza, anche non consecutive, con la madre . Parte_3 CP_1
11) Ciascun coniuge gode di propria e adeguata capacità reddituale, per cui, risultando entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano espressamente ad ogni pretesa di contributo per il proprio personale mantenimento e/o di assistenza alimentare.
12) Al fine di definire le questioni patrimoniali riguardanti la separazione dei coniugi, la SI.ra
[...]
, Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], residente in [...], CP_1 C.F._1
Via Antonio Vico, n. 19, si obbliga a cedere e trasferire, entro e non oltre il temine essenziale concordemente pattuito tra le parti di giorni 30 (trenta) dall'avvenuta pubblicazione della sentenza
- 6 - di omologa del presente ricorso per separazione personale, al SI. , Cod. Fisc. Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...] in C.F._2
Via Antonio Vico n. 19, il quale si obbliga ad accettare ad ogni e qualsivoglia effetto di legge, il diritto di piena ed esclusiva proprietà sulla quota indivisa, pari ad 1/2 (un mezzo) e, quindi, per l'intero, del seguente bene immobile, sito in Camerata Picena, Via Luigi Galvani n. 2 (a catasto snc)
e precisamente: - locale magazzino posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fglio 6, mappale 841, sub. 12, categoria C/2, classe 2, consistenza metri quadrati 31, superficie catastale totale metri quadrati 33, rendita euro 59,4. Confini: ragioni ai mappali 841 sub.
14, 841 sub. 13, 841 sub. 10 e 841 sunb. 1 dello stesso Foglio 6. Il tutto graficamente raffigurato nella planimetria che, dalle parti riconosciuta esatta, si allega al presente ricorso sub. doc. 12 bis.
13) I coniugi chiedono che, agli effetti fiscali, il predetto trasferimento di quota di comproprietà del predetto immobile di cui alla precedente condizione 12) venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche (Corte Cost. N. 154/99); quanto, invece, alle spese notarili ed alle altre eventuali necessarie ed occorrenti per il relativo rogito, le stesse rimarranno comunque a carico esclusivo del SI. . Parte_1
14) Al fine di definire le questioni patrimoniali riguardanti la separazione, la SI.ra , CP_1
Cod. Fisc. , nata a [...], il [...], residente in [...]
Vico, n. 19, contestualmente alla firma del presente ricorso, cede e trasferisce, altresì, a titolo gratuito, al SI. che, da parte sua, accetta allo stesso titolo, il contratto di Parte_1
locazione finanziaria con facoltà di acquisto (leasing) N. 04310618, stipulato in data 04/02/2023 con
, società della BMW Group, corrente in Via della Unione Controparte_3
Eurpea 4, 20097 San Donato Milanese (MI), scadente in data 04/01/2028.
Pertanto, le Parti convengono che, in virtù dell'anzidetta cessione/trasferimento, l'autovettura BMW, targata GL218TG rimanga in esclusivo possesso del cessionario SI. il quale Parte_1
acquisisce il diritto di godimento del bene nel residuo periodo di vigenza del contratto di locazione finanzia;
nonché, acquisisce l'opzione di acquisto della proprietà dell'autovettura BMW, targata
GL218TG, facendosi conseguentemente carico il detto cessionario del pagamento, per intero, del canone mensile di complessivi Euro 474,12# che dovrà essere addebbitato su un nuovo conto corrente a lui solo intestato. Nelle more del perfezionamento dell'anzidetta cessione che necessiterà del consenso della , società della BMW Group, corrente Controparte_3
in Via della Unione Eurpea 4, 20097 San Donato Milanese (MI), la sig.ra sarà quindi CP_1 tenuta a farsi carico, per la sua quota parte pari alla metà (50%), dell'anzidetto canone mensile.
15) Quanto ai restanti beni mobili registrati ed alle somme di denaro in comunione, i coniugi di comune accordo intendono procedere alla loro divisione volontaria, in via bonaria e transattiva,
- 7 - facendosi reciproche concessioni ed, in particolare, stabiliscono e convengono di dividere tra di loro i beni reciprocamente assegnandosi, in proprietà esclusiva, i seguenti beni:
A) alla SI.ra , che a tacitazione e saldo di ogni suo diritto sui beni comuni accetta, CP_1
viene attribuito, assegnato e rilasciato, a titolo di divisione irrevocabile, il diritto di piena proprietà sui seguenti beni: 1) autovettura Renault targata GA702SL, acquistata in data 18/09/2020, a lei in uso, del valore di euro 9.000,00# (novemila/00) circa e autovettura Lancia Y targata DH428JH, in uso al fratello della stessa SI. , del valore di euro 500,00# (cinquecento/00) circa Parte_4
dichiarandosi la SI.ra disponibile ad effettuare, a semplice richiesta del CP_1 Parte_1
le relative volture a spese della stessa, accollandosi altresì la SI.ra il
[...] CP_1
pagamento delle tasse regionali automobilistiche, scadute e non pagate, per gli anni 04/2021 –
04/2023 e 04/2025 relative al detto veicolo Lancia Y targata DH428JH;
2) il saldo attivo disponibile, ad oggi, del conto corrente bancario cointestato n. 000042049126, acceso presso Filiale di Chiaravalle, che verrà conseguentemente e concordemente CP_4
chiuso ed estinto;
B) Al SI. , che a tacitazione e saldo di ogni suo diritto sui beni comuni accetta, Parte_1
viene attribuito, assegnato e rilasciato, a titolo di divisione irrevocabile, il diritto di piena proprietà sui seguenti beni: 1) il saldo attivo disponibile, ad oggi, del conto corrente bancario cointestato n.
0000103746643, acceso presso l'agenzia di Polverigi di il quale rimarrà comunque Controparte_5
aperto e cointestato ad entrambi i coniugi al solo fine di pagare le rate mensili del mutuo ipotecario per surrogazione, cointestato, contratto con Unicredit Banca S.p.A. a Rogito n. 22718 – Rep. n.
110986 del Notaio Dott. registrato in Ancona il 10/06/2015 Serie 1T al numero Persona_3
3704 e annotato alla Conservatoria del R.R.II di Ancona in data 16/06/2015 al n.ro 9826 R.G. n.ro
1185 R.P., scadente in data 31/05/2037. Pertanto, sull'anzidetto conto corrente cointestato n.
0000103746643, acceso presso l'Agenzia di Polverigi di i coniugi s'impegnano Controparte_5
espressamente a non effettuare e, comunque, danno atto che non potranno essere effettuate con firma disgiunta, per nessuna ragione e/o titolo e/o causale, le seguenti operazioni bancarie: prelievi;
pagamenti a terzi utilizzando assegni, carte di debito, carte di credito o servizi di pagamento online come PayPal;
pagamenti ricorrenti per bollette e/o affitti, e/o altri addebiti regolari, fatta espressa eccezione per le rate dell'anzidetto mutuo ipotecario;
ricezione di pagamenti;
risparmio; investimenti.
16) I coniugi danno atto, pertanto, di avere regolato alle precedenti condizioni, di cui ai numeri 11,
12, 13, 14 e 15 ogni rapporto economico patrimoniale intercorso tra loro, ivi compreso lo scioglimento e la liquidazione degli eventuali beni familiari – fatta, tuttavia, espressa eccezione per quanto concerne la casa coniugale, con le relative pertinenze ed i suoi arredi, sita in Comune di
- 8 - Agugliano (AN), Via Antonio Vico n. 19, che rimangono in comproprietà indivisa tra loro - senza pendenze o pretese di sorta nei reciproci confronti, e comunque con espressa e definitiva rinuncia reciproca a far valere qualsivoglia ulteriore od eventuale residuo diritto od azione, ritenendosi i coniugi stessi ampiamente soddisfatti anche in via transattiva, e di non avere alcunché d'altro da pretendere l'uno verso l'altro.
17) I separandi s'impegnano ed obbligano a pagare, comunque, ciascuno per la propria quota pari alla metà, le rate mensili del mutuo ipotecario per surrogazione contratto in data 28/05/2015 con
“ a Rogito n. 22718 – Rep. n. 110986 del Notaio Dott. addebitate Controparte_5 Persona_3
per intero sul conto corrente cointestato ad entrambi n. 0000103746643, acceso presso l'Agenzia di
Polverigi di che rimarrà quindi operante ed attivo fino al termine di totale estinzione Controparte_5
del predetto mutuo ipotecario.
18) I separandi si concedono il loro reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti per l'espatrio, compresi quelli per i figli minori e ER Per_2
19) Per quanto riguarda le spese della presente procedura, si da atto che le Parti provvederanno ciascuna al pagamento del compenso professionale dovuto al proprio difensore di fiducia secondo il contenuto del proprio rispettivo mandato difensivo, mentre qualsiasi altra spesa e/o imposta inerente il presente procedimento verrà ripartita tra le Parti nella misura del 50% ciascuna.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni a cui si impegnano a dare completa esecuzione sin dalla data di sottoscrizione del ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati a Parte_1 CP_1
Napoli il 2.09.2006, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 9 - Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto omologare l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a Napoli il 02/09/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Napoli al n. 90, parte II, serie B dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 10 -