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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/03/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
Numero 74 - 2021
CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 74/2021 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore (P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Discepolo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata ad Ancona, Via Matteotti n. 99, presso lo studio del difensore
- APPELLANTE
-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Barbaresi e dall'avv. Gabriele Gusella, P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Fano, Via Bellandra 138/C presso lo studio della prima
- APPELLATA
-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 749/2020, depositata in data
03/11/2020.
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I-) Con sentenza n. 749/2020, depositata il 3 novembre 2020, il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente le domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
Pertanto, dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti Parte_1 per inadempimento della convenuta e condannava quest'ultima a versare all'attrice la somma di €.
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
infine, condannava la a rifondere alla controparte le spese di lite nella Parte_1 misura di ¼, compensandole per il resto.
Avverso tale sentenza propone appello la articolando quattro Parte_1 motivi di gravame, di seguito esposti.
Con il primo motivo, l'appellante censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale.
Innanzitutto, contesta la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata l'esecuzione, da parte dell'appaltatrice delle opere di sbancamento e recinzione dell'area Controparte_1 destinata alla realizzazione dell'impianto di biogas, costituente oggetto del contratto di appalto concluso tra le parti.
Deduce l'inattendibilità della deposizione resa dal teste , in quanto cognato del Testimone_1 legale rappresentante della e dipendente della medesima società all'epoca dei Controparte_1 fatti di causa. Sostiene altresì che dalle dichiarazioni rese dal teste non è ricavabile con certezza la circostanza in questione, tanto più che non vi è agli atti alcun disegno planimetrico tale da confermare che tale soggetto abbia indicato le quote per lo sbancamento. Evidenzia poi di aver dimostrato con la documentazione fiscale prodotta, da un lato, di aver sostenuto in proprio le spese per le opere in esame, dall'altro che la recinzione dell'area è stata eseguita soltanto nel mese di novembre 2014, in seguito all'interruzione di ogni rapporto tra le parti.
In secondo luogo, l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha valorizzato ai fini risarcitori i preventivi prodotti dall'attrice, richiesti a imprese terze per la fornitura di materiali e la costruzione dell'impianto di biogas. Deduce di aver tempestivamente contestato tali preventivi, rilevandone l'estraneità ai lavori appaltati, desumibile dall'oggetto o dalla data dei documenti.
In terzo luogo, la difesa della impugna la sentenza nella parte in Parte_1 cui il primo giudice ha ritenuto provato, sulla base di una valutazione di verosimiglianza fondata sulla fattura in atti, il fatto che, nella fase di progettazione ed esecuzione dello sbancamento, la
[...] si sia avvalsa delle prestazioni professionali del geom. Espone che dal Controparte_1 CP_2 documento fiscale in esame non può desumersi che l'attività espletata dal geometra riguardasse i lavori di cui si discute.
Con il secondo motivo, articolato in due punti, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha respinto le proprie tesi difensive, rispettivamente incentrate sull'intervenuta risoluzione consensuale tacita del contratto e sull'avveramento della condizione risolutiva ivi dedotta.
Sotto il primo profilo, l'appellante prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1350,
1372 e 1655 e s.s. c.c.
In particolare, sostiene che il Tribunale ha errato per aver negato la qualificazione della fattispecie come risoluzione consensuale tacita del contratto;
evidenzia che in tal senso depone il comportamento concludente di entrambe le parti, rimaste assolutamente inerti per tre anni dal momento in cui la committente aveva comunicato all'appaltatrice la sospensione dei lavori: circostanza, quest'ultima, pacifica poiché ammessa dalla controparte. Né può valorizzarsi, secondo l'appellante, la perdurante detenzione, da parte dell'appaltatrice, dell'assegno di €. 150.000,00, consegnatogli dalla committente;
sostiene che può valorizzarsi, in senso contrario, la circostanza che la prima non ha neppure restituito o incassato il suddetto titolo e ha stornato le fatture emesse per il corrispettivo.
Sotto il secondo profilo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1359,
1362, 1363 e 1369 c.c.
Nello specifico, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato che le parti avessero condizionato risolutivamente l'efficacia del contratto al buon esito delle richieste di finanziamento e ha ritenuto che tale ultima circostanza rilevasse soltanto per la scansione dei termini dei pagamenti.
Evidenzia che tale conclusione contrasta con la lettera dell'art. 9 del contratto di appalto, oltre che con il tenore testuale complessivo della scrittura e il comportamento successivo delle parti.
L'appellante osserva che, con l'atto di citazione in prime cure, l'appaltatrice ha riconosciuto l'essenzialità del finanziamento ai fini della realizzazione dell'impianto di biogas e ha ammesso che la sospensione dei lavori era giustificata dalla mancata erogazione dei fondi necessari in favore della committente.
Conclude, pertanto, che la era perfettamente consapevole del fatto che, in Controparte_1 mancanza di finanziamento, la controparte non avrebbe potuto adempiere le obbligazioni assunte in base al contratto d'appalto; peraltro, l'esistenza di un'intesa tra le parti sull'efficacia risolutivamente condizionante da assegnarsi al finanziamento troverebbe conferma nella deposizione del teste
Tes_1
L'appellante evidenzia poi l'avveramento di tale condizione risolutiva. Invero, espone che il contributo pubblico, concesso in un primo momento dalla è stato da questa revocato, Parte_2 come risulta dalla sentenza del TAR Marche n. 182/2018 depositata in prime cure;
né la committente ha in seguito ottenuto l'anelato finanziamento.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1226
c.c., nonché la carenza di motivazione sulla quantificazione del danno.
L'appellante lamenta l'assenza di prova del pagamento, da parte dell'appellata, della somma di €.
1.397,78 in favore del geom. considerata dal primo giudice ai fini della determinazione del CP_2 danno risarcibile. In particolare, evidenzia che la fattura in atti non reca alcuna indicazione circa l'effettivo pagamento della relativa somma e che di tale circostanza non v'è diversa prova, né mediante la documentazione depositata, né per il tramite delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Per giunta osserva che i preventivi prodotti non costituiscono valida prova del danno, in quanto, alla luce delle considerazioni svolte anche con il primo motivo di gravame, essi non appaiono riferibili ai lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto per il quale è causa;
del resto, deduce l'appellante richiamando anche sul punto le argomentazioni spiegate con il primo motivo, non v'è prova neppure della circostanza che l'appaltatrice si sia occupata dello sbancamento e della recinzione dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto di biogas.
Evidenzia poi che, al più, l'unica voce di spesa provata dall'appaltatrice è quella di cui alla fattura emessa dall' ing. per l' importo di €. 7.841,60. Pertanto, l'appellante censura l'esorbitanza CP_3 del danno riconosciuto dal Tribunale nella misura di €. 25.000,00. Contesta altresì l'utilizzo del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., evidenziandone la distorsione da parte del primo giudice, al fine di colmare le carenze probatorie imputabili all'attrice. Denuncia altresì la carenza di motivazione circa gli elementi valorizzati per la determinazione equitativa del danno nella misura indicata. Infine, deduce in compensazione la somma di €. 15.000,00 già versata in favore dell'appellata.
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 92
c.p.c. Contesta il capo della sentenza con cui il Tribunale l'ha condannata a rifondere alla controparte una quota delle spese di lite pari a ¼, compensandole per il resto;
osserva, sul punto, che stante l'enorme divario tra la somma richiesta dalla controparte con l'atto di citazione, pari a €. 510.000,00,
e quella in effetti riconosciuta dal Tribunale con la pronuncia gravata, per €. 10.000,00, sussistono gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Con ordinanza del 4 luglio 2023, atteso l'invio di note, la Corte trattiene la causa a sentenza.
II-) Il primo motivo di appello è infondato.
Innanzitutto, appaiono generiche e inconferenti le censure prospettate dall'appellante sull'inattendibilità del teste Invero, il legame di affinità con il legale rappresentante della Tes_1
e il rapporto professionale in essere con tale società all'epoca dei fatti di causa Controparte_1 non comportano, di per sé, l'incapacità del teste, per giunta non tempestivamente eccepita dall'appellante in prime cure;
né pongono in discussione l'attendibilità della deposizione, in assenza di elementi ulteriori in tal senso, nella specie non dedotti dall'appellante.
Al contrario, le dichiarazioni del teste, vertenti su circostanze oggetto di sua diretta percezione, appaiono intrinsecamente coerenti e sufficientemente circostanziate, con la conseguenza che risulta immune da censure la sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto alla base della decisione i fatti dal medesimo riportati;
in particolare, il teste ha riferito di essersi direttamente occupato, tra l'altro, di recintare l'area destinata alla realizzazione dell'impianto di biogas, in vista della successiva opera di sbancamento di competenza della committente, in qualità di addetto della società appaltatrice e assistito dal Geom. (v. verbale udienza del 3 settembre 2019). CP_2
Ebbene, tale circostanza non è smentita dall'assenza del disegno planimetrico relativo alle quote per lo sbancamento, in quanto non si tratta di un fatto da provarsi necessariamente con la produzione di tale elaborato tecnico;
né confligge con la documentazione fiscale prodotta dall'appellante in prime cure (v., in particolare, doc. n. 2 allegato alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), poiché tra le prestazioni indicate nella fattura prodotta non figura espressamente l'opera di recinzione di cui si discute, ma esclusivamente la fornitura e il trasporto di alcuni materiali edilizi.
Appaiono altresì infondate le contestazioni sollevate dall'appellante circa la non inerenza all'appalto dei preventivi valorizzati dal primo giudice nell'ambito della prova delle attività accessorie svolte dall'appaltatrice per l'approntamento del cantiere. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il primo giudice ha tenuto conto dei soli preventivi temporalmente collocabili nel periodo di svolgimento del rapporto contrattuale, o in prossimità dello stesso (v. p. 7). Inoltre, appare verosimile che le attività preparatorie in vista della realizzazione di un'opera di tale complessità, quale l'instaurazione di rapporti commerciali con soggetti terzi per le forniture di materiali o la prestazione di servizi, abbiano avuto inizio in epoca sensibilmente anteriore alla formale stipulazione del contratto di appalto.
Infine, la pronuncia impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fattura in atti, emessa dal Geom. concernesse i lavori di cui all'appalto in esame CP_2
(doc. n. 11 del fascicolo di primo grado dell'appellata). Ed invero, tale valutazione risulta condivisibile tanto alla luce della deposizione del teste il quale ha confermato di aver curato Tes_1
l'opera di recinzione dell'area da sbancare con l'assistenza del Geom. quanto in CP_2 considerazione della coincidenza temporale tra la data di emissione della fattura e il periodo in cui, stando alle dichiarazioni del teste, si colloca l'attività di consulenza del Geometra per l'incombente in questione. Né tale conclusione è posta in discussione alla luce del contenuto della corrispondenza richiamata dall'appellante, in quanto non può di certo dirsi idoneo a tal fine il mero dubbio della mittente, verosimilmente impiegata della società appellata, non figurante tra i soggetti coinvolti nell'opera di recinzione dell'area, sulla inerenza della fattura ai lavori in esame.
III-) Anche il secondo motivo di gravame non è fondato.
Invero, non si ravvisano gli estremi dell'invocata risoluzione consensuale tacita del contratto, né da questo emerge l'apposizione della condizione risolutiva prospettata dall'appellante.
Sotto il primo profilo, le circostanze da questa valorizzate non consentono di concludere in tal senso.
Innanzitutto, la prolungata inerzia delle parti in seguito alla sospensione dei lavori appare di per sé irrilevante ai fini in commento. Il mero silenzio è un fatto neutro e può colorarsi di significato soltanto ove si inserisca in un contesto fattuale di significato univoco, nella specie insussistente alla luce dei seguenti rilievi.
Da un lato, non può valorizzarsi in tal senso lo storno, da parte dell'appaltatrice, delle fatture presentate alla controparte in un primo frangente;
dalle altre risultanze si ricava agevolmente che l'emissione anticipata delle stesse era strumentale al buon esito del procedimento volto al finanziamento regionale. Dall'altro, il mancato incasso dell'assegno da parte della Controparte_1 appare condotta improntata alla buona fede nell'esecuzione del contratto, alla luce della mera
[...] sospensione dei lavori e dell'assenza di un'intesa tra le parti circa il definitivo esito dell'affare. La mancata restituzione del titolo depone, invece, a sfavore dell'appellante, in quanto denuncia la volontà dell'appaltatrice di detenerlo in vista di un eventuale incasso.
Quanto al secondo tema, appare condivisibile l'interpretazione del contratto di appalto operata dal
Tribunale. Invero, come correttamente osservato dal primo giudice, dalla postilla aggiunta alla clausola di cui all'art. 9 può esclusivamente evincersi che l'esito delle richieste di finanziamento rilevasse, nella comune intenzione delle parti, in relazione ai flussi dei pagamenti, lungi dal condizionare l'efficacia del contratto.
Né ad una diversa conclusione si perviene in base al comportamento complessivo delle parti.
Dalla premessa che l'appaltatrice fosse a conoscenza dell'importanza del finanziamento per il buon esito dell'affare non può automaticamente ricavarsi che le stesse abbiano elevato la stessa al rango di condizione risolutiva, in quanto difettano elementi univoci in tal senso. Infatti, dalla deposizione del teste si ricava esclusivamente che, ad un incontro informale tra le stesse, l'appellata aveva Tes_1 sollevato alcune perplessità sulla fattibilità finanziaria dell'opera, in quanto dipendente dall'esito, di per sé incerto, delle richieste di finanziamento pendenti, a fronte dell'immediato dispiego di forze a carico dell'appaltatrice; pertanto, le parti avevano convenuto che la committente rilasciasse a quest'ultima l'assegno citato, da imputarsi in acconto sul corrispettivo o, in caso di fallimento dell'operazione, a titolo di risarcimento del danno. Ora, da tale comportamento non è univocamente ricavabile l'intento delle parti di ritenere il contratto risolto in caso di mancata erogazione del finanziamento: tanto più alla luce del tenore della citata postilla, con cui le stesse hanno assegnato una rilevanza ben più limitata alla circostanza di specie.
IV-) Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Invero, non vi è prova agli atti del pagamento della fattura n. 5/2014, emessa dal Geom. in CP_2 data 01/07/2014, per €. 1.397,76 (v. doc. n. 11 fascicolo di primo grado dell'appellata). Non è infatti sufficiente il documento fiscale in sé, occorrendo la dimostrazione dell'effettivo esborso della somma ivi indicata. Pertanto, detto importo va decurtato dalla somma riconosciuta dal Tribunale in favore dell'appellata. L'appellante non contesta, invece, l'avvenuto pagamento della fattura n. 30/2014, emessa dall'Ing. il 29/10/2014 (v. doc. n. 12 fascicolo di primo grado dell'appellata), ma ne pone in Per_1 discussione la riferibilità all'appalto in esame. Tale contestazione appare del tutto generica e infondata, visto l'oggetto della fattura, riportante l'espresso riferimento alla realizzazione dell'impianto di biogas sul fondo di proprietà dell' Controparte_4
In ordine all'inerenza dei preventivi all'appalto in esame e alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento dei lavori di recinzione da parte dell'appellata, l'appellante si limita a reiterare le censure già articolate con il primo motivo, con la conseguenza che appare sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte sul punto.
Quanto poi alla valutazione equitativa del danno, la decisione impugnata appare immune da censure.
Invero, sulla scorta di quanto sin qui esposto emerge la prova dell'espletamento, da parte dell'appaltatrice, di una serie di attività tra loro eterogenee e inquadrabili nella fase preparatoria del cantiere. Non può dirsi pertanto assente la prova dell'an del danno, mentre proprio la diversa natura degli incombenti curati dalla rende complessa l'opera di quantificazione del Controparte_1 pregiudizio economico, giustificandone la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Del resto, la sentenza appare congruamente motivata in ordine ai criteri utilizzati a tal fine, in quanto il giudice ha considerato le attività direttamente svolte dall'appaltatrice per recintare l'area da sbancare, per sovrintendere allo sbancamento, nonché le energie profuse per ricercare le imprese fornitrici ed esecutrici, alla luce della breve durata dell'esecuzione del contratto.
Non appare, pertanto, ravvisabile la dedotta inerzia dell'appellata nella prova del quantum, tanto più che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova nella disponibilità delle parti. Né risulta arbitraria la somma così determinata dal Tribunale, la quale appare, piuttosto, proporzionata anche all'importo della fattura emessa dalla in data 01.04.2014, per €. Controparte_1
40.000,00 oltre IVA, in seguito stornata, non contestata dall'appellante nell'ammontare: infatti, essa ha per oggetto, tra l'altro, proprio l'attività di sistemazione del terreno fino alla quota di allettamento per lo sbancamento dell'area.
Va, infine, precisato che la somma determinata dal Tribunale tiene già conto dell'importo di €.
15.000,00 versato dall'appellante all'appellata, con la conseguenza che non va operata alcuna ulteriore compensazione.
V-) Va infine rilevato che le parti hanno insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie avanzate in prime cure, senza proporre apposito motivo di gravame, sebbene il Tribunale abbia espressamente disatteso tali richieste con ordinanza in data 16.01.2019; pertanto, la reiterazione di tali istanze istruttorie nel presente giudizio d'appello è inammissibile.
VI-) In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto nei limiti indicati.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va Parte_1 condannata a versare alla la somma di €. 8.602,24, oltre interessi legali dalla Controparte_1 presente pronuncia al saldo.
VII-) L'accoglimento parziale dell'appello impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: vanno pertanto assorbite le censure involgenti il capo della sentenza relativo alle spese.
Ebbene, ricorrono nella specie gli estremi della reciproca soccombenza. Infatti, visto l'esito complessivo del giudizio, da un lato, sussiste il credito risarcitorio vantato dall'appellata nei confronti dell'appellante; dall'altro, il Tribunale ha ritenuto non provate diverse poste del danno lamentato, con la conseguenza che la somma oggetto di condanna è ampiamente inferiore nel quantum rispetto a quella originariamente azionata. Per giunta, tale importo risulta ancora inferiore, sia pure in misura lieve, all'esito del presente grado.
Ora, anche aderendo alla tesi restrittiva della giurisprudenza, secondo cui la soccombenza sul quantum non individua un'ipotesi di soccombenza reciproca, nulla muterebbe, integrandosi senz'altro gravi ed eccezionali ragioni idonee alla compensazione integrale.
Pertanto, si stima congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 749/2020, depositata in Parte_1 data 03/11/2020, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
a versare alla la somma di €. 8.602,24, oltre interessi legali
[...] Controparte_1 dalla presente pronuncia al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, così deciso lì 5/3/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli
CORTE D'APPELLO DI
ANCONA
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai magistrati:
Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. PIER GIORGIO PALESTINI Consigliere
Dr CESARE MARZIALI Consigliere est.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 74/2021 e promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore (P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Discepolo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata ad Ancona, Via Matteotti n. 99, presso lo studio del difensore
- APPELLANTE
-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Barbaresi e dall'avv. Gabriele Gusella, P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Fano, Via Bellandra 138/C presso lo studio della prima
- APPELLATA
-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 749/2020, depositata in data
03/11/2020.
Conclusioni: come da note contenenti la precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I-) Con sentenza n. 749/2020, depositata il 3 novembre 2020, il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente le domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
Pertanto, dichiarava la risoluzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti Parte_1 per inadempimento della convenuta e condannava quest'ultima a versare all'attrice la somma di €.
10.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
infine, condannava la a rifondere alla controparte le spese di lite nella Parte_1 misura di ¼, compensandole per il resto.
Avverso tale sentenza propone appello la articolando quattro Parte_1 motivi di gravame, di seguito esposti.
Con il primo motivo, l'appellante censura la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale.
Innanzitutto, contesta la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provata l'esecuzione, da parte dell'appaltatrice delle opere di sbancamento e recinzione dell'area Controparte_1 destinata alla realizzazione dell'impianto di biogas, costituente oggetto del contratto di appalto concluso tra le parti.
Deduce l'inattendibilità della deposizione resa dal teste , in quanto cognato del Testimone_1 legale rappresentante della e dipendente della medesima società all'epoca dei Controparte_1 fatti di causa. Sostiene altresì che dalle dichiarazioni rese dal teste non è ricavabile con certezza la circostanza in questione, tanto più che non vi è agli atti alcun disegno planimetrico tale da confermare che tale soggetto abbia indicato le quote per lo sbancamento. Evidenzia poi di aver dimostrato con la documentazione fiscale prodotta, da un lato, di aver sostenuto in proprio le spese per le opere in esame, dall'altro che la recinzione dell'area è stata eseguita soltanto nel mese di novembre 2014, in seguito all'interruzione di ogni rapporto tra le parti.
In secondo luogo, l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha valorizzato ai fini risarcitori i preventivi prodotti dall'attrice, richiesti a imprese terze per la fornitura di materiali e la costruzione dell'impianto di biogas. Deduce di aver tempestivamente contestato tali preventivi, rilevandone l'estraneità ai lavori appaltati, desumibile dall'oggetto o dalla data dei documenti.
In terzo luogo, la difesa della impugna la sentenza nella parte in Parte_1 cui il primo giudice ha ritenuto provato, sulla base di una valutazione di verosimiglianza fondata sulla fattura in atti, il fatto che, nella fase di progettazione ed esecuzione dello sbancamento, la
[...] si sia avvalsa delle prestazioni professionali del geom. Espone che dal Controparte_1 CP_2 documento fiscale in esame non può desumersi che l'attività espletata dal geometra riguardasse i lavori di cui si discute.
Con il secondo motivo, articolato in due punti, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha respinto le proprie tesi difensive, rispettivamente incentrate sull'intervenuta risoluzione consensuale tacita del contratto e sull'avveramento della condizione risolutiva ivi dedotta.
Sotto il primo profilo, l'appellante prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1350,
1372 e 1655 e s.s. c.c.
In particolare, sostiene che il Tribunale ha errato per aver negato la qualificazione della fattispecie come risoluzione consensuale tacita del contratto;
evidenzia che in tal senso depone il comportamento concludente di entrambe le parti, rimaste assolutamente inerti per tre anni dal momento in cui la committente aveva comunicato all'appaltatrice la sospensione dei lavori: circostanza, quest'ultima, pacifica poiché ammessa dalla controparte. Né può valorizzarsi, secondo l'appellante, la perdurante detenzione, da parte dell'appaltatrice, dell'assegno di €. 150.000,00, consegnatogli dalla committente;
sostiene che può valorizzarsi, in senso contrario, la circostanza che la prima non ha neppure restituito o incassato il suddetto titolo e ha stornato le fatture emesse per il corrispettivo.
Sotto il secondo profilo, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1359,
1362, 1363 e 1369 c.c.
Nello specifico, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato che le parti avessero condizionato risolutivamente l'efficacia del contratto al buon esito delle richieste di finanziamento e ha ritenuto che tale ultima circostanza rilevasse soltanto per la scansione dei termini dei pagamenti.
Evidenzia che tale conclusione contrasta con la lettera dell'art. 9 del contratto di appalto, oltre che con il tenore testuale complessivo della scrittura e il comportamento successivo delle parti.
L'appellante osserva che, con l'atto di citazione in prime cure, l'appaltatrice ha riconosciuto l'essenzialità del finanziamento ai fini della realizzazione dell'impianto di biogas e ha ammesso che la sospensione dei lavori era giustificata dalla mancata erogazione dei fondi necessari in favore della committente.
Conclude, pertanto, che la era perfettamente consapevole del fatto che, in Controparte_1 mancanza di finanziamento, la controparte non avrebbe potuto adempiere le obbligazioni assunte in base al contratto d'appalto; peraltro, l'esistenza di un'intesa tra le parti sull'efficacia risolutivamente condizionante da assegnarsi al finanziamento troverebbe conferma nella deposizione del teste
Tes_1
L'appellante evidenzia poi l'avveramento di tale condizione risolutiva. Invero, espone che il contributo pubblico, concesso in un primo momento dalla è stato da questa revocato, Parte_2 come risulta dalla sentenza del TAR Marche n. 182/2018 depositata in prime cure;
né la committente ha in seguito ottenuto l'anelato finanziamento.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1226
c.c., nonché la carenza di motivazione sulla quantificazione del danno.
L'appellante lamenta l'assenza di prova del pagamento, da parte dell'appellata, della somma di €.
1.397,78 in favore del geom. considerata dal primo giudice ai fini della determinazione del CP_2 danno risarcibile. In particolare, evidenzia che la fattura in atti non reca alcuna indicazione circa l'effettivo pagamento della relativa somma e che di tale circostanza non v'è diversa prova, né mediante la documentazione depositata, né per il tramite delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Per giunta osserva che i preventivi prodotti non costituiscono valida prova del danno, in quanto, alla luce delle considerazioni svolte anche con il primo motivo di gravame, essi non appaiono riferibili ai lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto per il quale è causa;
del resto, deduce l'appellante richiamando anche sul punto le argomentazioni spiegate con il primo motivo, non v'è prova neppure della circostanza che l'appaltatrice si sia occupata dello sbancamento e della recinzione dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto di biogas.
Evidenzia poi che, al più, l'unica voce di spesa provata dall'appaltatrice è quella di cui alla fattura emessa dall' ing. per l' importo di €. 7.841,60. Pertanto, l'appellante censura l'esorbitanza CP_3 del danno riconosciuto dal Tribunale nella misura di €. 25.000,00. Contesta altresì l'utilizzo del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., evidenziandone la distorsione da parte del primo giudice, al fine di colmare le carenze probatorie imputabili all'attrice. Denuncia altresì la carenza di motivazione circa gli elementi valorizzati per la determinazione equitativa del danno nella misura indicata. Infine, deduce in compensazione la somma di €. 15.000,00 già versata in favore dell'appellata.
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 92
c.p.c. Contesta il capo della sentenza con cui il Tribunale l'ha condannata a rifondere alla controparte una quota delle spese di lite pari a ¼, compensandole per il resto;
osserva, sul punto, che stante l'enorme divario tra la somma richiesta dalla controparte con l'atto di citazione, pari a €. 510.000,00,
e quella in effetti riconosciuta dal Tribunale con la pronuncia gravata, per €. 10.000,00, sussistono gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Con ordinanza del 4 luglio 2023, atteso l'invio di note, la Corte trattiene la causa a sentenza.
II-) Il primo motivo di appello è infondato.
Innanzitutto, appaiono generiche e inconferenti le censure prospettate dall'appellante sull'inattendibilità del teste Invero, il legame di affinità con il legale rappresentante della Tes_1
e il rapporto professionale in essere con tale società all'epoca dei fatti di causa Controparte_1 non comportano, di per sé, l'incapacità del teste, per giunta non tempestivamente eccepita dall'appellante in prime cure;
né pongono in discussione l'attendibilità della deposizione, in assenza di elementi ulteriori in tal senso, nella specie non dedotti dall'appellante.
Al contrario, le dichiarazioni del teste, vertenti su circostanze oggetto di sua diretta percezione, appaiono intrinsecamente coerenti e sufficientemente circostanziate, con la conseguenza che risulta immune da censure la sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto alla base della decisione i fatti dal medesimo riportati;
in particolare, il teste ha riferito di essersi direttamente occupato, tra l'altro, di recintare l'area destinata alla realizzazione dell'impianto di biogas, in vista della successiva opera di sbancamento di competenza della committente, in qualità di addetto della società appaltatrice e assistito dal Geom. (v. verbale udienza del 3 settembre 2019). CP_2
Ebbene, tale circostanza non è smentita dall'assenza del disegno planimetrico relativo alle quote per lo sbancamento, in quanto non si tratta di un fatto da provarsi necessariamente con la produzione di tale elaborato tecnico;
né confligge con la documentazione fiscale prodotta dall'appellante in prime cure (v., in particolare, doc. n. 2 allegato alla memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.), poiché tra le prestazioni indicate nella fattura prodotta non figura espressamente l'opera di recinzione di cui si discute, ma esclusivamente la fornitura e il trasporto di alcuni materiali edilizi.
Appaiono altresì infondate le contestazioni sollevate dall'appellante circa la non inerenza all'appalto dei preventivi valorizzati dal primo giudice nell'ambito della prova delle attività accessorie svolte dall'appaltatrice per l'approntamento del cantiere. Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava che il primo giudice ha tenuto conto dei soli preventivi temporalmente collocabili nel periodo di svolgimento del rapporto contrattuale, o in prossimità dello stesso (v. p. 7). Inoltre, appare verosimile che le attività preparatorie in vista della realizzazione di un'opera di tale complessità, quale l'instaurazione di rapporti commerciali con soggetti terzi per le forniture di materiali o la prestazione di servizi, abbiano avuto inizio in epoca sensibilmente anteriore alla formale stipulazione del contratto di appalto.
Infine, la pronuncia impugnata appare immune da censure anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fattura in atti, emessa dal Geom. concernesse i lavori di cui all'appalto in esame CP_2
(doc. n. 11 del fascicolo di primo grado dell'appellata). Ed invero, tale valutazione risulta condivisibile tanto alla luce della deposizione del teste il quale ha confermato di aver curato Tes_1
l'opera di recinzione dell'area da sbancare con l'assistenza del Geom. quanto in CP_2 considerazione della coincidenza temporale tra la data di emissione della fattura e il periodo in cui, stando alle dichiarazioni del teste, si colloca l'attività di consulenza del Geometra per l'incombente in questione. Né tale conclusione è posta in discussione alla luce del contenuto della corrispondenza richiamata dall'appellante, in quanto non può di certo dirsi idoneo a tal fine il mero dubbio della mittente, verosimilmente impiegata della società appellata, non figurante tra i soggetti coinvolti nell'opera di recinzione dell'area, sulla inerenza della fattura ai lavori in esame.
III-) Anche il secondo motivo di gravame non è fondato.
Invero, non si ravvisano gli estremi dell'invocata risoluzione consensuale tacita del contratto, né da questo emerge l'apposizione della condizione risolutiva prospettata dall'appellante.
Sotto il primo profilo, le circostanze da questa valorizzate non consentono di concludere in tal senso.
Innanzitutto, la prolungata inerzia delle parti in seguito alla sospensione dei lavori appare di per sé irrilevante ai fini in commento. Il mero silenzio è un fatto neutro e può colorarsi di significato soltanto ove si inserisca in un contesto fattuale di significato univoco, nella specie insussistente alla luce dei seguenti rilievi.
Da un lato, non può valorizzarsi in tal senso lo storno, da parte dell'appaltatrice, delle fatture presentate alla controparte in un primo frangente;
dalle altre risultanze si ricava agevolmente che l'emissione anticipata delle stesse era strumentale al buon esito del procedimento volto al finanziamento regionale. Dall'altro, il mancato incasso dell'assegno da parte della Controparte_1 appare condotta improntata alla buona fede nell'esecuzione del contratto, alla luce della mera
[...] sospensione dei lavori e dell'assenza di un'intesa tra le parti circa il definitivo esito dell'affare. La mancata restituzione del titolo depone, invece, a sfavore dell'appellante, in quanto denuncia la volontà dell'appaltatrice di detenerlo in vista di un eventuale incasso.
Quanto al secondo tema, appare condivisibile l'interpretazione del contratto di appalto operata dal
Tribunale. Invero, come correttamente osservato dal primo giudice, dalla postilla aggiunta alla clausola di cui all'art. 9 può esclusivamente evincersi che l'esito delle richieste di finanziamento rilevasse, nella comune intenzione delle parti, in relazione ai flussi dei pagamenti, lungi dal condizionare l'efficacia del contratto.
Né ad una diversa conclusione si perviene in base al comportamento complessivo delle parti.
Dalla premessa che l'appaltatrice fosse a conoscenza dell'importanza del finanziamento per il buon esito dell'affare non può automaticamente ricavarsi che le stesse abbiano elevato la stessa al rango di condizione risolutiva, in quanto difettano elementi univoci in tal senso. Infatti, dalla deposizione del teste si ricava esclusivamente che, ad un incontro informale tra le stesse, l'appellata aveva Tes_1 sollevato alcune perplessità sulla fattibilità finanziaria dell'opera, in quanto dipendente dall'esito, di per sé incerto, delle richieste di finanziamento pendenti, a fronte dell'immediato dispiego di forze a carico dell'appaltatrice; pertanto, le parti avevano convenuto che la committente rilasciasse a quest'ultima l'assegno citato, da imputarsi in acconto sul corrispettivo o, in caso di fallimento dell'operazione, a titolo di risarcimento del danno. Ora, da tale comportamento non è univocamente ricavabile l'intento delle parti di ritenere il contratto risolto in caso di mancata erogazione del finanziamento: tanto più alla luce del tenore della citata postilla, con cui le stesse hanno assegnato una rilevanza ben più limitata alla circostanza di specie.
IV-) Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Invero, non vi è prova agli atti del pagamento della fattura n. 5/2014, emessa dal Geom. in CP_2 data 01/07/2014, per €. 1.397,76 (v. doc. n. 11 fascicolo di primo grado dell'appellata). Non è infatti sufficiente il documento fiscale in sé, occorrendo la dimostrazione dell'effettivo esborso della somma ivi indicata. Pertanto, detto importo va decurtato dalla somma riconosciuta dal Tribunale in favore dell'appellata. L'appellante non contesta, invece, l'avvenuto pagamento della fattura n. 30/2014, emessa dall'Ing. il 29/10/2014 (v. doc. n. 12 fascicolo di primo grado dell'appellata), ma ne pone in Per_1 discussione la riferibilità all'appalto in esame. Tale contestazione appare del tutto generica e infondata, visto l'oggetto della fattura, riportante l'espresso riferimento alla realizzazione dell'impianto di biogas sul fondo di proprietà dell' Controparte_4
In ordine all'inerenza dei preventivi all'appalto in esame e alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento dei lavori di recinzione da parte dell'appellata, l'appellante si limita a reiterare le censure già articolate con il primo motivo, con la conseguenza che appare sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte sul punto.
Quanto poi alla valutazione equitativa del danno, la decisione impugnata appare immune da censure.
Invero, sulla scorta di quanto sin qui esposto emerge la prova dell'espletamento, da parte dell'appaltatrice, di una serie di attività tra loro eterogenee e inquadrabili nella fase preparatoria del cantiere. Non può dirsi pertanto assente la prova dell'an del danno, mentre proprio la diversa natura degli incombenti curati dalla rende complessa l'opera di quantificazione del Controparte_1 pregiudizio economico, giustificandone la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Del resto, la sentenza appare congruamente motivata in ordine ai criteri utilizzati a tal fine, in quanto il giudice ha considerato le attività direttamente svolte dall'appaltatrice per recintare l'area da sbancare, per sovrintendere allo sbancamento, nonché le energie profuse per ricercare le imprese fornitrici ed esecutrici, alla luce della breve durata dell'esecuzione del contratto.
Non appare, pertanto, ravvisabile la dedotta inerzia dell'appellata nella prova del quantum, tanto più che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova nella disponibilità delle parti. Né risulta arbitraria la somma così determinata dal Tribunale, la quale appare, piuttosto, proporzionata anche all'importo della fattura emessa dalla in data 01.04.2014, per €. Controparte_1
40.000,00 oltre IVA, in seguito stornata, non contestata dall'appellante nell'ammontare: infatti, essa ha per oggetto, tra l'altro, proprio l'attività di sistemazione del terreno fino alla quota di allettamento per lo sbancamento dell'area.
Va, infine, precisato che la somma determinata dal Tribunale tiene già conto dell'importo di €.
15.000,00 versato dall'appellante all'appellata, con la conseguenza che non va operata alcuna ulteriore compensazione.
V-) Va infine rilevato che le parti hanno insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie avanzate in prime cure, senza proporre apposito motivo di gravame, sebbene il Tribunale abbia espressamente disatteso tali richieste con ordinanza in data 16.01.2019; pertanto, la reiterazione di tali istanze istruttorie nel presente giudizio d'appello è inammissibile.
VI-) In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto nei limiti indicati.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va Parte_1 condannata a versare alla la somma di €. 8.602,24, oltre interessi legali dalla Controparte_1 presente pronuncia al saldo.
VII-) L'accoglimento parziale dell'appello impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: vanno pertanto assorbite le censure involgenti il capo della sentenza relativo alle spese.
Ebbene, ricorrono nella specie gli estremi della reciproca soccombenza. Infatti, visto l'esito complessivo del giudizio, da un lato, sussiste il credito risarcitorio vantato dall'appellata nei confronti dell'appellante; dall'altro, il Tribunale ha ritenuto non provate diverse poste del danno lamentato, con la conseguenza che la somma oggetto di condanna è ampiamente inferiore nel quantum rispetto a quella originariamente azionata. Per giunta, tale importo risulta ancora inferiore, sia pure in misura lieve, all'esito del presente grado.
Ora, anche aderendo alla tesi restrittiva della giurisprudenza, secondo cui la soccombenza sul quantum non individua un'ipotesi di soccombenza reciproca, nulla muterebbe, integrandosi senz'altro gravi ed eccezionali ragioni idonee alla compensazione integrale.
Pertanto, si stima congruo compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 749/2020, depositata in Parte_1 data 03/11/2020, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
a versare alla la somma di €. 8.602,24, oltre interessi legali
[...] Controparte_1 dalla presente pronuncia al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ancona, così deciso lì 5/3/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Cesare Marziali Gianmichele Marcelli