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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA
- Presidente rel.
- Giudice Patrizia NIGRI
- Giudice Anna CARBONARA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5201/2024 R.G. avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. PEZZAROSSA Parte_1
EMMANUELA SEFORA, come da mandato in atti;
RICORRENTE
contro
Controparte_2 e CP_3 Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
con l'intervento del P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, Parte_1 premesso di essere la nonna materna nonché affidataria della minore Persona _1 nata a [...] il 04.08.2012, in forza del decreto del Tribunale per i minorenni di Taranto n. 1601/2022
del 12/09/2022, reso nell'ambio della procedura recante n. 502/2018 V.G., adiva questo
Tribunale, chiedendo di regolamentare il regime di mantenimento e di visita della minore da parte del padre Controparte_1 ponendo a carico di quest'ultimo un congruo assegno a titolo di concorso al suo mantenimento e disciplinando le modalità di incontri tra padre e figlia al fine di preservarne l'integrità del rapporto genitoriale e, in subordine, di onerare i nonni paterni del mantenimento in caso di oggettive difficoltà economiche del genitore obbligato;
riferiva che il Tribunale per i Minorenni di Taranto aveva già statuito con un primo decreto reso in data 15/10/2013 nella procedura recante n. R.G. 416/2016
l'affidamento intrafamiliare di PE in suo favore, sull'assunto della inidoneità di entrambi i genitori ad assolvere i rispettivi ruoli, sospendendo questi ultimi dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
lamentava di aver sostenuto, senza alcun ausilio da parte del CP_1 tutte le spese necessarie per far fronte alle esigenze della nipote, beneficiando talvolta esclusivamente di esigui contributi da parte della madre di PE PE
[...] , priva di redditi adeguati a garantirne il mantenimento.
Notificato il ricorso, all'udienza del 09.04.2025 il ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito della vicenda, occorre evidenziare che, in tema di doveri economici verso i figli, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte osservato che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale non producono alcuna incidenza liberatoria rispetto all'obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori, così
come non assume rilevanza la circostanza del collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso, trattandosi di un dovere collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare (Cass. civ. sez. I, 20/06/2023, n.17578, Cass. Pen. sez. VI, 24 aprile 2007 n
16559).
Sulla scorta dei principi innanzi espressi, sussistono i presupposti per porre a carico di
Controparte_1 un congruo assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Per 1 da versarsi in favore della nonna affidataria.
In considerazione dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, nonché
della assenza di qualsivoglia indicazione relativa ai redditi e alla capacità lavorativa del
CP_1 appare congruo determinare in euro 250,00 l'importo dell'assegno che quest'ultimo dovrà versare alla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento della figlia, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istaat.
Di contro, ritiene invece il collegio che non sussistono, almeno allo stato, i presupposti per porre a carico dei nonni paterni il versamento dell'importo previsto per il mantenimento della minore, atteso che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, i responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli sono i genitori, in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa, avendo l'obbligazione degli ascendenti carattere solo sussidiario ed eccezionale rispetto a quella primaria dei genitori;
ne discende che l'obbligazione posta a carico degli ascendenti ai sensi dell'art. art. 316-bis c.c.,
presuppone ai fini della sua applicabilità la circostanza della sottrazione da parte del genitore obbligato all'adempimento del dovere mantenimento della prole ovvero assenza dei mezzi necessari per far fronte alle necessità dei figli (Cass. civ. del 30/3/2023 ord. n.
8980; Tribunale Torino, 06/03/2023, n.1005, Cfr. anche Cass. civ. del 23/03/1995, n.
3402; Cass. civ. del 30/9 2010 n. 20509). Quanto invece al diritto di visita paterno, occorre incaricare i Servizi Sociali del Comune
di LI, ai quali risulta già affidato il nucleo familiare in oggetto, affinché,
nell'interesse esclusivo della minore, sovraintendano al suo regolare esercizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 nata a [...] il
15.07.1961, nei confronti di Controparte_1 nato a [...] il [...] e nei confronti di Controparte_2 nata aCP_3 nato a [...] il [...] e
LI (TA) il 23.07.1945, così provvede:
1) PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare a Parte_1 a titolo "
di concorso al mantenimento della minore Persona_1 nata a [...]
il 04.08.2012, un assegno periodico mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istaat;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) DISPONE chi Servizi Sociali del Comune di LI sovraintendano all'esercizio del diritto di visita paterno.
3) RIGETTA la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di nonni paterni
CP_3 e Controparte_2
4) CONDANNA Controparte_1 a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.000,00 per onorari;
oltre RSG, IVA e CAP
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11.07.2025.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA
- Presidente rel.
- Giudice Patrizia NIGRI
- Giudice Anna CARBONARA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5201/2024 R.G. avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. PEZZAROSSA Parte_1
EMMANUELA SEFORA, come da mandato in atti;
RICORRENTE
contro
Controparte_2 e CP_3 Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI
con l'intervento del P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, Parte_1 premesso di essere la nonna materna nonché affidataria della minore Persona _1 nata a [...] il 04.08.2012, in forza del decreto del Tribunale per i minorenni di Taranto n. 1601/2022
del 12/09/2022, reso nell'ambio della procedura recante n. 502/2018 V.G., adiva questo
Tribunale, chiedendo di regolamentare il regime di mantenimento e di visita della minore da parte del padre Controparte_1 ponendo a carico di quest'ultimo un congruo assegno a titolo di concorso al suo mantenimento e disciplinando le modalità di incontri tra padre e figlia al fine di preservarne l'integrità del rapporto genitoriale e, in subordine, di onerare i nonni paterni del mantenimento in caso di oggettive difficoltà economiche del genitore obbligato;
riferiva che il Tribunale per i Minorenni di Taranto aveva già statuito con un primo decreto reso in data 15/10/2013 nella procedura recante n. R.G. 416/2016
l'affidamento intrafamiliare di PE in suo favore, sull'assunto della inidoneità di entrambi i genitori ad assolvere i rispettivi ruoli, sospendendo questi ultimi dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
lamentava di aver sostenuto, senza alcun ausilio da parte del CP_1 tutte le spese necessarie per far fronte alle esigenze della nipote, beneficiando talvolta esclusivamente di esigui contributi da parte della madre di PE PE
[...] , priva di redditi adeguati a garantirne il mantenimento.
Notificato il ricorso, all'udienza del 09.04.2025 il ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Passando all'esame del merito della vicenda, occorre evidenziare che, in tema di doveri economici verso i figli, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte osservato che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale non producono alcuna incidenza liberatoria rispetto all'obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori, così
come non assume rilevanza la circostanza del collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso, trattandosi di un dovere collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare (Cass. civ. sez. I, 20/06/2023, n.17578, Cass. Pen. sez. VI, 24 aprile 2007 n
16559).
Sulla scorta dei principi innanzi espressi, sussistono i presupposti per porre a carico di
Controparte_1 un congruo assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Per 1 da versarsi in favore della nonna affidataria.
In considerazione dell'età della minore e delle sue presumibili esigenze di vita, nonché
della assenza di qualsivoglia indicazione relativa ai redditi e alla capacità lavorativa del
CP_1 appare congruo determinare in euro 250,00 l'importo dell'assegno che quest'ultimo dovrà versare alla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento della figlia, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istaat.
Di contro, ritiene invece il collegio che non sussistono, almeno allo stato, i presupposti per porre a carico dei nonni paterni il versamento dell'importo previsto per il mantenimento della minore, atteso che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, i responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli sono i genitori, in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa, avendo l'obbligazione degli ascendenti carattere solo sussidiario ed eccezionale rispetto a quella primaria dei genitori;
ne discende che l'obbligazione posta a carico degli ascendenti ai sensi dell'art. art. 316-bis c.c.,
presuppone ai fini della sua applicabilità la circostanza della sottrazione da parte del genitore obbligato all'adempimento del dovere mantenimento della prole ovvero assenza dei mezzi necessari per far fronte alle necessità dei figli (Cass. civ. del 30/3/2023 ord. n.
8980; Tribunale Torino, 06/03/2023, n.1005, Cfr. anche Cass. civ. del 23/03/1995, n.
3402; Cass. civ. del 30/9 2010 n. 20509). Quanto invece al diritto di visita paterno, occorre incaricare i Servizi Sociali del Comune
di LI, ai quali risulta già affidato il nucleo familiare in oggetto, affinché,
nell'interesse esclusivo della minore, sovraintendano al suo regolare esercizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 nata a [...] il
15.07.1961, nei confronti di Controparte_1 nato a [...] il [...] e nei confronti di Controparte_2 nata aCP_3 nato a [...] il [...] e
LI (TA) il 23.07.1945, così provvede:
1) PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare a Parte_1 a titolo "
di concorso al mantenimento della minore Persona_1 nata a [...]
il 04.08.2012, un assegno periodico mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istaat;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) DISPONE chi Servizi Sociali del Comune di LI sovraintendano all'esercizio del diritto di visita paterno.
3) RIGETTA la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di nonni paterni
CP_3 e Controparte_2
4) CONDANNA Controparte_1 a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.000,00 per onorari;
oltre RSG, IVA e CAP
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11.07.2025.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola