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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12142/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Raffaele Petronelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura alla via
Ventimiglia n. 6;
- ATTRICE –
E
, COD. FISC. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Picerno ed elettivamente domiciliato presso il Palazzo di città in Altamura alla piazza Municipio n. 1,
- CONVENUTO –
All'udienza del 11.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L' ATTRICE: ( dalla citazione ) “… accerti e dichiari che in data 23 Giugno 2014 alle ore 19.30
circa in Altamura e sul marciapiedi di via Caduti delle Foibe all'altezza del civico n.28, la sig.ra Parte_1
cadeva rovinosamente al suolo a causa di una sconnessione della pavimentazione;
accerti e
[...]
dichiari che a seguito del suddetto sinistro la sig.ra riportava lesioni, diagnosticate presso il P.S. Pt_1
dell'Ospedale di Altamura per le quali subiva un danno pari a complessivi € 6.737,65 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dal di del sinistro;
condanni il alla rifusione delle spese di Controparte_1
CTU e delle competenze e spese legali, oltre accessori di legge, del presente giudizio, per le quali il sottoscritto si è dichiarato anticipatario e distrattario…”.
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. insiste per l'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e per il rigetto delle avverse richieste…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato al Controparte_1
il 28.09.2021 la sig.ra conveniva in giudizio l'amministrazione comunale per richiederle Parte_1
il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta della stessa attrice avvenuta il giorno 23 Giugno
2014 alle ore 19.30 in Altamura su via Caduti delle Foibe, all'altezza del civico n.28, a causa di una imprevedibile e inevitabile insidia presente sul marciapiedi costituita dalla pavimentazione sconnessa.
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo la sig.ra cadeva rovinosamente a terra Parte_1
riportando lesioni diagnosticate in “ frattura chiusa del corpo di radio e ulna a sx” subendo così un danno permanente determinato dal CTP dott. nella misura del 4% pari a complessivi € Persona_1
7.595,23. Si costituiva in giudizio il che impugnava tutte le avverse istanze, poiché Controparte_1
destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto e contestava qualsivoglia indimostrato addebito di responsabilità colposa dell'amministrazione, eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto non provata. La causa era istruita con l'escussione del teste . Era quindi disposta ed Testimone_1
espletata C.T.U. medico legale a mezzo del dott. , quindi, ritenuta matura per la Persona_2
decisione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda non è fondata. L'attrice non ha espressamente indicato se il titolo risarcitorio invocato sia fondato sull'art. 2051 c.c. ovvero sull'art. 2043 c.c.; deve, tuttavia, ritenersi astrattamente applicabile al nostro caso la disciplina dell'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al pag. 2/6 consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte
di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale
e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del 16.06.2022 ). Dalla
documentazione fotografica in atti prodotta dalla stessa attrice ( si tratta delle fotografie allegate al rapporto della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro) si ricava che la sconnessione del marciapiedi era immediatamente percepibile in quanto evidente e non occulta, ed un pedone attento avrebbe pacificamente evitato di calpestare quel tratto, ancor più se si considerano una serie di elementi quali la irregolarità estesa della pavimentazione, la presenza di chiusini, il fatto che la caduta sia avvenuta in ora di piena luce naturale e la contenuta velocità di andatura del pedone, che avrebbero dovuto consentire allo stesso di avvedersi per tempo delle caratteristiche della strada. Conseguentemente deve affermarsi che il sinistro è avvenuto per disattenzione dell'attrice che, ben potendo percepire il pericolo pag. 3/6 esistente sul marciapiedi non ha scelto di procedere con maggiore prudenza, causando la produzione dell'evento ed interrompendo quindi il nesso eziologico tra bene in custodia e danno. Sul tema si è
recentemente espressa la Suprema Corte, affermando che il titolare della strada, non risponde CP_1
per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque (Corte di Cassazione sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n.
17443). In pratica tanto più la situazione è suscettibile di essere prevista tanto più il comportamento imprudente del danneggiato assume efficienza nel dinamismo causale del danno per cui l'impatto deve ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa pubblica. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Né, elementi in senso contrario emergono dalla deposizione del teste. Le considerazioni che precedono circa la mancanza del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza della ventilata responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dell'ente convenuto. La colpa del danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione, in quanto unica causa dell'evento dannoso. In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale,
infatti, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass.
civ., 06/07/2006, n. 15383; Cass. civ., 21/10/2005, n. 20359; Cass. civ., 27/01/2005, n. 1655). Nel caso che ci occupa, sulla base della documentazione fotografica in atti e della ricostruzione dell'evento, è da escludere che il dissesto per cui è causa, costituisse un pericolo oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile per i pedoni che percorrevano la strada con la necessaria attenzione e con la normale diligenza. Risulta pertanto del tutto evidente che nel caso di specie non ricorre, perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché la strada pag. 4/6 nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. Nella fattispecie, ricorrono pertanto i presupposti per ricondurre l'evento al caso fortuito inteso nella sua accezione di fatto addebitabile allo stesso danneggiato in considerazione degli elementi sopra indicati. Anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è peraltro onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, come nel caso che ci occupa, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 11/05/2017, n. 11526). L'attrice era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi è stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice; a nulla, pertanto, rileva lo stato di cattiva manutenzione della strada, atteso che non è scusabile la condotta di un soggetto che inciampa a causa di un'insidia presente in un punto comunque visibile e conoscibile e quindi la cui percorrenza doveva essere evitata usando l'ordinaria diligenza. Ne consegue che va esclusa la responsabilità
dell'Amministrazione Comunale convenuta, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda.
In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_2
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. 2.600,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 16.01.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12142/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Raffaele Petronelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Altamura alla via
Ventimiglia n. 6;
- ATTRICE –
E
, COD. FISC. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Picerno ed elettivamente domiciliato presso il Palazzo di città in Altamura alla piazza Municipio n. 1,
- CONVENUTO –
All'udienza del 11.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L' ATTRICE: ( dalla citazione ) “… accerti e dichiari che in data 23 Giugno 2014 alle ore 19.30
circa in Altamura e sul marciapiedi di via Caduti delle Foibe all'altezza del civico n.28, la sig.ra Parte_1
cadeva rovinosamente al suolo a causa di una sconnessione della pavimentazione;
accerti e
[...]
dichiari che a seguito del suddetto sinistro la sig.ra riportava lesioni, diagnosticate presso il P.S. Pt_1
dell'Ospedale di Altamura per le quali subiva un danno pari a complessivi € 6.737,65 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dal di del sinistro;
condanni il alla rifusione delle spese di Controparte_1
CTU e delle competenze e spese legali, oltre accessori di legge, del presente giudizio, per le quali il sottoscritto si è dichiarato anticipatario e distrattario…”.
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. insiste per l'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e per il rigetto delle avverse richieste…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato al Controparte_1
il 28.09.2021 la sig.ra conveniva in giudizio l'amministrazione comunale per richiederle Parte_1
il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta della stessa attrice avvenuta il giorno 23 Giugno
2014 alle ore 19.30 in Altamura su via Caduti delle Foibe, all'altezza del civico n.28, a causa di una imprevedibile e inevitabile insidia presente sul marciapiedi costituita dalla pavimentazione sconnessa.
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo la sig.ra cadeva rovinosamente a terra Parte_1
riportando lesioni diagnosticate in “ frattura chiusa del corpo di radio e ulna a sx” subendo così un danno permanente determinato dal CTP dott. nella misura del 4% pari a complessivi € Persona_1
7.595,23. Si costituiva in giudizio il che impugnava tutte le avverse istanze, poiché Controparte_1
destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto e contestava qualsivoglia indimostrato addebito di responsabilità colposa dell'amministrazione, eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto non provata. La causa era istruita con l'escussione del teste . Era quindi disposta ed Testimone_1
espletata C.T.U. medico legale a mezzo del dott. , quindi, ritenuta matura per la Persona_2
decisione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda non è fondata. L'attrice non ha espressamente indicato se il titolo risarcitorio invocato sia fondato sull'art. 2051 c.c. ovvero sull'art. 2043 c.c.; deve, tuttavia, ritenersi astrattamente applicabile al nostro caso la disciplina dell'art. 2051 c.c. La fattispecie deve essere inquadrata nell'alveo dell'art.2051 c.c., in base al pag. 2/6 consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente, la Suprema Corte
di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale
e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del 16.06.2022 ). Dalla
documentazione fotografica in atti prodotta dalla stessa attrice ( si tratta delle fotografie allegate al rapporto della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro) si ricava che la sconnessione del marciapiedi era immediatamente percepibile in quanto evidente e non occulta, ed un pedone attento avrebbe pacificamente evitato di calpestare quel tratto, ancor più se si considerano una serie di elementi quali la irregolarità estesa della pavimentazione, la presenza di chiusini, il fatto che la caduta sia avvenuta in ora di piena luce naturale e la contenuta velocità di andatura del pedone, che avrebbero dovuto consentire allo stesso di avvedersi per tempo delle caratteristiche della strada. Conseguentemente deve affermarsi che il sinistro è avvenuto per disattenzione dell'attrice che, ben potendo percepire il pericolo pag. 3/6 esistente sul marciapiedi non ha scelto di procedere con maggiore prudenza, causando la produzione dell'evento ed interrompendo quindi il nesso eziologico tra bene in custodia e danno. Sul tema si è
recentemente espressa la Suprema Corte, affermando che il titolare della strada, non risponde CP_1
per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque (Corte di Cassazione sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n.
17443). In pratica tanto più la situazione è suscettibile di essere prevista tanto più il comportamento imprudente del danneggiato assume efficienza nel dinamismo causale del danno per cui l'impatto deve ritenersi conseguenza di un uso anomalo della strada ( derivante presumibilmente da disattenzione dell'utente ) e non conseguenza inevitabile dell'uso della cosa pubblica. Ed infatti quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, come per il caso in questione, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Né, elementi in senso contrario emergono dalla deposizione del teste. Le considerazioni che precedono circa la mancanza del nesso causale rilevano anche ai fini dell'insussistenza della ventilata responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico dell'ente convenuto. La colpa del danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione, in quanto unica causa dell'evento dannoso. In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale,
infatti, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso (Cass.
civ., 06/07/2006, n. 15383; Cass. civ., 21/10/2005, n. 20359; Cass. civ., 27/01/2005, n. 1655). Nel caso che ci occupa, sulla base della documentazione fotografica in atti e della ricostruzione dell'evento, è da escludere che il dissesto per cui è causa, costituisse un pericolo oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile per i pedoni che percorrevano la strada con la necessaria attenzione e con la normale diligenza. Risulta pertanto del tutto evidente che nel caso di specie non ricorre, perché non sussistente, il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, che si ha allorché la strada pag. 4/6 nasconda una irregolarità non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza e neppure prevedibile nel suo sorgere ( tipico caso di imprevedibilità sarebbe infatti quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale ), tanto più che gli utenti della strada sono, come noto, gravati in coerenza con il principio di autoresponsabilità da un onere di attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale onde salvaguardare appunto la propria personale incolumità. Nella fattispecie, ricorrono pertanto i presupposti per ricondurre l'evento al caso fortuito inteso nella sua accezione di fatto addebitabile allo stesso danneggiato in considerazione degli elementi sopra indicati. Anche in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è peraltro onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, come nel caso che ci occupa, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del sinistro, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato ( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 11/05/2017, n. 11526). L'attrice era, invero, nelle condizioni di avere piena e diretta contezza delle condizioni della strada e dell'eventuale pericolo ad esse connesso, atteso che non vi è stata un'immutazione repentina e non prevedibile dello stato dei luoghi, verificatasi nel momento del passaggio dell'attrice; a nulla, pertanto, rileva lo stato di cattiva manutenzione della strada, atteso che non è scusabile la condotta di un soggetto che inciampa a causa di un'insidia presente in un punto comunque visibile e conoscibile e quindi la cui percorrenza doveva essere evitata usando l'ordinaria diligenza. Ne consegue che va esclusa la responsabilità
dell'Amministrazione Comunale convenuta, in quanto all'obbligo di custodia fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Deve pertanto rigettarsi la domanda.
In considerazione dell'andamento del giudizio devono porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_2
- rigetta la domanda proposta dall'attrice;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali del convenuto che liquida in €. 2.600,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 16.01.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6