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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. OB ON Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa RI UC IN Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 49/2021
da
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5
c.f. , c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, , c.f. , , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
c.f. , c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10
, c.f. c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12 , c.f. C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
c.f. , ed c.f.
[...] C.F._14 Parte_15
tutti assistiti e rappresentati, dall'avv. Agatino Cariola, c.f. C.F._15
, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale C.F._16
in Catania, via G. Carnazza, 51;
Appellanti
contro
c.f. , con sede in 93012 Gela (CL), piazza San CP_1 P.IVA_1
Francesco n.1, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, avv.
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2
Delibera d G.C. n. 155 del 14.06.2021, dall'avv. Carmelo Panatteri (C.F.
, elettivamente domiciliato preso lo studio del predetto C.F._17
avvocato in Scicli, via Ed. De Amicis, n. 23;
Appellato
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Perché codesta Corte d'Appello di Caltanissetta, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata ordinanza Tribunale
Gela, 30 gennaio – 3 febbraio 2021, n. 63, o comunque previa dichiarazione di nullità
della predetta decisione
- accerti il diritto degli appellanti alla restituzione delle somme versate a seguito delle
contestazioni mosse dalla della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Parte_16
per la regione siciliana, con invito a dedurre del 31 luglio 2014, proc. n.
2012/04421/AS, la cui infondatezza e/o insussistenza è stata accertata con sentenze
2 Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per la regione siciliana 23 settembre 2015, n. 828,
e Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, 14 giugno
2016, n. 68/A/2016;
- di conseguenza condanni il al pagamento in favore dei medesimi CP_1
appellanti delle predette somme indebitamente trattenute dall'ente oltre interessi ex
art. 2033 c.c. calcolati dal giorno in cui ciascuno degli odierni appellanti ha formulato
istanza di ripetizione dell'indebito. Con vittoria di spese e compensi.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, respinta ogni contraria
domanda, eccezione e difesa, - dichiarare, nel merito, inammissibile e comunque
infondato l'appello, e per l'effetto, a conferma dell'ordinanza di primo grado, rigettare
l'azione in questa sede proposta;
con vittoria di spese e compensi del presente grado
di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Gela, con ordinanza n. 63 del 03.02.2021, resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. recante il NRG 568/2020, rigettava la domanda proposta dai ricorrenti volta ad ottenere la ripetizione delle somme dagli stessi versate al a seguito delle contestazioni mosse dalla Procura Regionale della CP_1
Corte dei Conti per la Regione Siciliana.
La vicenda sottesa al giudizio di primo grado trae origine dall'invito a dedurre del
31.7.2014 con cui la Procura Regionale presso la sezione giurisdizione della Corte dei
Conti per la Regione Sicilia aveva contestato agli amministratori del CP_1
di aver posto in essere, all'atto di approvazione dei rendiconti degli esercizi finanziari
2010, 2011 e 2012 del detto ,delle manovre elusive del patto di stabilità CP_1
3 interno, intimando a ciascuno il pagamento della sanzione pecuniaria nel minimo legale previsto dalla legge che, ove corrisposta, avrebbe determinato il venir meno, da parte della , dell'interesse ad agire nei confronti di coloro che avrebbero effettuato Pt_16
l'oblazione e documentato l'avvenuto pagamento.
Gli appellanti procedevano pertanto, al versamento, in favore del delle CP_1
somme indicate dalla Procura contabile, al fine di evitare il relativo giudizio.
Si verificava, però, che due degli amministratori destinatari della detta intimazione di pagamento, non provvedevano alla corresponsione dell'importo ivi quantificato e, a seguito del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, definito con sentenza n. 828
del 23.09.2015, veniva accertata l'infondatezza e l'insussistenza delle contestazioni sollevate dalla . Pt_16
La menzionata pronuncia veniva peraltro confermata con sentenza n. 68/A del
14.06.2016 della Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale d'Appello (v. doc. 54).
Gli odierni appellanti, pertanto, con plurime e distinte note, avanzavano “domanda di
ripetizione e restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.” specificando che i pagamenti erano stati eseguiti senza alcuna volontà di prestare acquiescenza ai fatti di cui all'invito a dedurre del 31.07.2014.
La Procura contabile - stante l'incompatibilità del Dirigente per conflitto di interesse,
avendo lo stesso, a sua volta, presentato istanza di ripetizione delle somme versate -
con missiva del 10.01.2018, rigettava la suddetta richiesta rappresentando che: “gli
importi riscossi a titolo di prospettazione provvisorio di danno erariale, così come
contestati nell'invito a dedurre, non possono trovare restituzione in base al principio
di autotutela amministrativa. Poiché la doglianza è formulata in termini di indebito
4 oggettivo un'ipotetica restituzione può avvenire solo ed esclusivamente su sentenza di
accertamento del giudice competente con azione e relativo onere probatorio a carico
del soggetto che si reputa leso” (v. doc. 69 fascicolo appellanti).
A seguito della detta nota di riscontro, gli appellanti, con ricorso ex art. 172 comma 1,
lett. d) D. Lgs. n. 174/2016 (v. doc. 71), adivano la Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana che, con sentenza n. 926 del 10.12.2018 (v. doc. 72), declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di azione di ripetizione di pagamenti indebitamente eseguiti che la stessa parte ricorrente aveva ricondotto all'art. 2033 c.c.
La declaratoria del difetto di giurisdizione veniva altresì confermata in sede di gravame dalla Corte dei Conti, sez. giur. Appello, con sentenza n. 2/A/2020 del 13.01.2020, ove veniva disposta la traslatio iudicii davanti al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 59 L. n. 69/2009 (v. doc. 74).
Il Tribunale di Gela, adito quindi in riassunzione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., preso atto della superiore vicenda e qualificando in termini di oblazione il pagamento effettuato da ciascun amministratore al rigettava la domanda dei CP_1
ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente locale convenuto.
La ratio sottesa al rigetto veniva ravvisata nella circostanza per cui i ricorrenti, avendo accettato di pagare la sanzione pecuniaria così come determinata dalla Procura
contabile nel minimo di legge, avevano rinunciato a contestare l'effettività della violazione stessa, desistendo dall'accertamento negativo della condotta loro imputata.
Il pagamento dei ricorrenti, secondo il Tribunale, era avvenuto a titolo di oblazione ed
5 era invero finalizzato ad ottenere l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria e il venir meno della pretesa punitiva dello Stato.
Rilevava il giudice di primo grado come il pagamento della sanzione irrogata,
costituisse un nuovo negozio giuridico che essi avevano voluto e di cui avevano accettato gli effetti, con la conseguenza che nessun diritto alla ripetizione delle somme versate, ex art. 2033 c.c., poteva riconoscersi in loro favore.
Avverso la superiore pronuncia proponevano impugnazione gli attori soccombenti,
come meglio indicati in epigrafe, affidando le proprie censure a due motivi di impugnazione.
Con il primo, deducevano l'”illegittimità/nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu per il mancato rispetto del principio
del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.”.
Rilevavano, in proposito, come l'ordinanza censurata fosse affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, in ragione del fatto che il decidente, nel qualificare, officiosamente, il pagamento eseguito in termini di oblazione, ed avendo introdotto tale argomento per la prima volta solo in sede di decisione, non aveva consentito alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa, atteso che il CP_1
convenuto si era difeso deducendo soltanto che i ricorrenti non avevano assunto la qualità di parte processuale nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti conclusosi con la sentenza n. 828/2015.
Rilevavano, pertanto, che ove tale diritto fosse stato garantito, essi avrebbero avuto la possibilità di eccepire l'inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione al caso in esame,
poiché la legislazione vigente al tempo dei fatti non ne prevedeva l'applicabilità in
6 materia contabile.
Con il secondo motivo di censura, gli appellanti lamentavano invece “l'erroneità
dell'ordinanza del Tribunale di Gela 30 gennaio – 3 febbraio 2021 n. 63 nella parte in
cui ha ritenuto che il pagamento effettuato dagli odierni appellanti è “avvenuto a titolo
di oblazione”, ovvero è stato “esecuzione di uno specifico negozio rimesso
integralmente alla loro decisione” e per tali motivi ha rigettato la richiesta di
ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Errore in iudicando, violazione e falsa
applicazione dei principi di legalità e di tipicità che informano tutto l'agire dei pubblici
poteri ex art. 97 e 102 Cost.; errata applicazione dell'istituto di cui agli artt. 162 e
162-bis c.p.”.
Ed ancora, con il medesimo motivo, veniva eccepita “l'erroneità dell'ordinanza
gravata nella parte in cui ha ritenuto non pertinente “il richiamo all'effetto estensivo
dell'impugnazione proposta dai concorrenti nel medesimo reato, ai sensi dell'art. 587
c.p.p.”. Errore in iudicando violazione e falsa applicazione dell'art. 587 c.p.p. nonché
degli artt. 3 e 111 Cost. e 6 CEDU” argomentando altresì “Sul diritto degli odierni
appellanti ad ottenere la ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c. e art. 1, Primo
Protocollo, CEDU. Sull'estensione del giudicato contabile ex art. 587 c.p.p., artt. 3 e
111, e art. 6 CEDU”.
Con tale doglianza, gli appellanti rilevavano che l'applicazione dell'istituto giuridico dell'oblazione al caso di specie, stante la mancata previsione della stessa in materia contabile e considerato il principio di tassatività cui soggiace, si rivelasse contraria al principio di legalità.
Evidenziano inoltre che essi, pure a fronte del pagamento delle somme intimate,
7 avevano sempre contestato l'esistenza di qualsiasi responsabilità a loro carico, come comprovato dal fatto che che ciascuno di loro aveva tempestivamente contestato gli addebiti, sia con specifiche deduzioni sia durante le audizioni con il Pubblico
Ministero, mentre il presupposto dell'oblazione, così come di ogni accordo o patteggiamento che determini il venir meno della pretesa punitiva pubblica è, piuttosto,
l'ammissione di responsabilità da parte del soggetto che vi fa ricorso.
Aggiungevano, poi, in relazione alle due sentenze emesse dalla Corte dei Conti – in primo grado e in sede di appello- già menzionate nella pregressa censura, che aveva errato il decidente nel non ritenere pertinente il richiamo all'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dai concorrenti nel medesimo reato, ai sensi dell'art. 587
c.p.p., posto che, pur nella diversità della disciplina processualistica che caratterizza i sistemi di giustizia penale e contabile, la ratio della disposizione menzionata è quella di non consentire la cristallizzazione di una posizione negativa in capo al soggetto incolpevole che non ha impugnato (o non ha potuto impugnare) una decisione giurisdizionale rivelatasi ingiusta, onde impedire il realizzarsi di una disparità di trattamento tra soggetti che versano in posizioni sostanziali o processuali identiche.
Concludevano, pertanto, come il non avesse alcun titolo per trattenere CP_1
le somme indebitamente percepite dagli appellanti e ne chiedevano la condanna alla loro ripetizione ex art. 2033 c.c., oltre al pagamento degli interessi dalla data delle istanze di ripetizione dell'indebito sino all'effettivo soddisfo.
Il , costituitosi nel presente giudizio con comparsa di costituzione del CP_1 CP_1
25.06.2021, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
8 Rilevava, in proposito, l'ente appellato che l'ordinanza gravata non era affetta da alcuna causa di nullità né da alcun vizio di illegittimità, poiché l'azione fatta valere dagli amministratori appellanti doveva in realtà considerarsi inammissibile avendo gli stessi consumato, con il pagamento della somma intimata dalla , ogni loro azione ai Pt_16
fini dell'accertamento, positivo o negativo, della responsabilità per danno erariale,
responsabilità invero esplicitamente ammessa come desumibile dal tenore della nota del 17.10.2014 ove la Procura contabile aveva rilevato che “.. ai fini della dilazione del
pagamento, per l'estinzione dell'oblazione, i responsabili, dovranno riconoscere di
aver contribuito a causare il danno a ciascuno contestato con l'invito a dedurre” (v.
all. 6 – parte appellata).
Con riguardo al secondo motivo di appello, il rappresentava poi come CP_1
vano, oltre che tardivo, si rivelasse il tentativo di mettere in discussione la legittimità
dell'oblazione da parte della Procura contabile, atteso che con il pagamento, gli appellanti ne avevano accettato tutti gli effetti e le conseguenze, prestando, dunque,
acquiescenza rispetto ad ogni azione ed atto adottato dall'Ufficio requirente.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 30.05.2024, svolta in modalità
cartolare, veniva incamerata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo immediatamente al merito del gravame, rileva questa Corte come lo stesso risulti infondato.
Non coglie nel segno il primo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti hanno lamentato il mancato rispetto del principio del contraddittorio per avere il Tribunale
9 qualificato il pagamento dagli stessi effettuato in termini di oblazione soltanto in sede decisoria, così sottraendo tale argomento alle deduzioni delle parti ed impendendo il relativo esercizio del diritto di difesa.
Sul punto, è sufficiente osservare come la qualificazione del versamento della sanzione nell'importo minimo di legge, così come quantificato dalla Procura contabile, in termini di oblazione non può considerarsi una questione nuova emersa solo con il provvedimento che ha definito il giudizio, atteso che lo stesso invito a dedurre del
31.7.2014, contenente l'intimazione dell'Ufficio requirente aveva espressamente definito il versamento degli importi ivi indicati quale “oblazione” che, ove effettuata,
risultava idonea a determinare il venir meno dell'interesse ad agire della Procura (cfr.
doc. 1 fascicolo appellanti).
In ogni caso, preme rilevare come, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte,
“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio,
stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle
di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione
del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste
dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (cfr.
ex multis, Cass. civ. n. 1617/2022).
Nel caso di specie, a fronte di un fatto storico pacifico e documentalmente riscontrato,
ovvero l'avvenuto pagamento, da parte degli appellanti, delle somme oggetto di intimazione a seguito della contestazione sollevata dalla Procura contabile, il Tribunale
ha fornito una qualificazione giuridica di tale corresponsione, indicandone gli effetti,
attraverso una ricostruzione della fattispecie del tutto coerente con la prospettazione
10 offerta dalla Procura della Corte dei Conti nell'originario atto di intimazione notificato alle parti e poi ulteriormente confermato dal medesimo Ufficio con nota del
17.10.2014, ove l'accoglimento della richiesta di rateizzazione veniva invero subordinato al riconoscimento di un proprio contributo da parte dell'amministratore richiedente nella causazione del danno provocato al (cfr. doc. 6 fascicolo CP_1
appellato).
Ne consegue che alcuna compromissione del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti è possibile intravedere nel caso in esame.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame.
Tale doglianza risulta invero articolata in tre diversi ma connessi profili, ravvisabili nell'inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione alla materia della responsabilità
contabile, nell'insussistenza di un riconoscimento di addebito da parte degli appellanti e nella mancata applicazione estensiva, alla fattispecie per cui è causa, del disposto di cui all'art. 587 c.p.
Per quel che concerne il primo profilo, giova rilevare come, in effetti, l'oblazione sia un istituto nato nell'ambito del diritto penale, applicabile alle ipotesi di reati contravvenzionali.
Esistono, tuttavia, altri casi in cui l'oblazione, per espressa disposizione di legge, può trovare applicazione, quali la violazione di leggi finanziarie sanzionate con la comminatoria di una pena pecuniaria o ancora in ipotesi di reati edilizi, ove il versamento del corrispettivo è connesso al rilascio del titolo da condonarsi.
Orbene, la condotta degli amministratori comunali oggetto di contestazione è stata dallo stesso organo requirente ricondotta all'alveo della responsabilità amministrativa
11 tipizzabile, ascrivibile agli amministratori degli enti locali che ricorrono all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento (cfr. doc. 1
fascicolo appellanti).
Il pagamento effettuato dagli appellanti viene dunque ricondotto all'oblazione, tanto dall'Ufficio contabile quanto dallo stesso ente locale beneficiario degli CP_3
importi corrisposti a titolo di sanzione, non in virtù di un'applicazione estensiva dell'oblazione penalistica (intesa alla stregua di una causa di estinzione del reato contravvenzionale) ad ipotesi diverse da quelle indicate dalla legge, ma quale negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, che produce effetti giuridici di diritto pubblico che consistono, da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell'illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale e,
dall'altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere in via punitiva nei confronti del soggetto oblante;
di talché deve escludersi, in ogni caso, la ripetibilità, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma pagata (cfr. Cass. civ. n. 17004/2025 in materia urbanistica).
L'unitario valore sistematico dell'istituto e la concreta portata degli effetti ad esso connessi possono dunque apprezzarsi anche in ambiti diversi da quello penalistico –
come ad esempio in materia tributaria ove vengono comminate sanzioni civili e amministrative - assurgendo a negozio transattivo atipico in cui il pagamento (dotato di autonoma rilevanza giuridica e non inteso quale mero adempimento) implica la rinuncia a contestare la legittimità dell'accertamento, effetto, questo che si verifica nonostante le eventuali riserve che il trasgressore avanzi all'atto del pagamento della somma richiestagli, e, pertanto, anche in questa ipotesi, comporta la definitiva
12 irripetibilità di quanto versato (cfr. Cass. civ. n. 16197/2010 e Cass. civ. n. 1614/1986).
Quello appena descritto è proprio il paradigma negoziale in cui è possibile inquadrare il caso in esame ove, come correttamente rilevato dal primo giudice, gli amministratori comunali, nell'effettuare il pagamento degli importi determinati dalla Procura contabile nell'originaria intimazione, hanno voluto ed accettato gli effetti di un negozio cui hanno preso consapevolmente parte.
E' quindi l'autonomia negoziale del pagamento – che rileva, lo si ripete, non come adempimento, ma come assunzione di un'obbligazione volontaria nuova tesa al conseguimento di un beneficio giuridico, ovvero evitare l'azione legale dell'Ufficio
requirente - ad escludere la ripetibilità delle somme corrisposte, in quanto idoneo a generare di per sé una nuova causa giustificativa, ostando alla valida proposizione del rimedio ex art. 2033 c.c.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nessun rilievo può dunque rivestire la mancanza di una disciplina ad hoc dell'oblazione in materia di responsabilità erariale degli amministratori, stante il valore negoziale autonomo del pagamento effettuato sulla base di una causa lecita e coerente con la finalità satisfattiva degli interessi patrimoniali del così come espressamente indicato dall'ufficio requirente con CP_1
l'atto dell'intimazione (cfr. doc. 1 fascicolo appellanti).
Parimenti ininfluente, in tale prospettiva, si rivela l'asserita insussistenza di un riconoscimento di addebito da parte degli appellanti.
Ed invero, rispetto alla posizione degli amministratori , e Pt_8 Parte_14 Pt_6 Pt_9
è sufficiente evidenziare come gli stessi abbiano avanzato richiesta di Pt_10
rateizzazione degli importi intimati che, secondo le indicazioni fornite dalla Procura
13 contabile con nota del 17.10.2014 (cfr. doc. 6 fascicolo postulava, CP_1
quale presupposto dell'accordo di rateizzazione tra l'Amministrazione danneggiata e gli amministratori presunti danneggianti, proprio il riconoscimento, da parte del richiedente, di aver contribuito a causare il danno contestato.
In ordine alla posizione degli altri appellanti, poi, preme sottolineare come l'avere svolto deduzioni in ordine agli addebiti non incida in alcun modo sugli effetti connessi al pagamento ed, in particolare, sulla irripetibilità dello stesso, non solo perché la corresponsione delle somme postula, come detto, la rinuncia a contestare la legittimità
dell'accertamento, ma anche perché a fronte del beneficio giuridico ricevuto, ovvero il venir meno dell'interesse ad agire da parte dell'Ufficio requirente, nessun rilievo possono rivestire eventuali pregresse deduzioni difensive o riserve in ordine ad un addebito di responsabilità che è stato archiviato e non più perseguito sul piano processuale.
Venendo infine, al vaglio dell'ultimo profilo di doglianza dedotto con il secondo motivo di appello, concernente la mancata applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 587 c.p.p., giova evidenziare come si tratti di fattispecie del tutto distinta,
fondata su un presupposto assai diverso rispetto alle connotazioni della vicenda in esame, ovvero la sussistenza, a carico del soggetto che invoca l'estensione degli effetti favorevoli, di una sentenza di condanna a suo carico.
L'art. 587 c.p.p. prevede infatti che "Nel caso di concorso di più persone in uno stesso
reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi
esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati ".
Nel caso di specie, invece, gli appellanti hanno scelto di non affrontare il giudizio e
14 l'alea ad esso connessa, giungendo ad una soluzione negoziale della contestazione ed arrestandosi dunque ad una fase preprocessuale.
Il principio espresso dalla norma sopra richiamata si basa invero su un criterio di solidarietà di posizione tra gli imputati condannati e quelli assolti in un successivo grado, presuppone l'unitarietà del procedimento ed è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione, ma non può applicarsi a situazioni,
totalmente diverse sul piano procedimentale e persino sistematico, in cui i soggetti destinatari di una contestazione amministrativa abbiano scelto di rinunciare ad ogni contestazione giudiziale dell'addebito e beneficiare, a mezzo del pagamento, di un'archiviazione.
Il pagamento ha infatti dato vita ad una nuova causa giustificativa insita nella stessa corresponsione della sanzione che non può più essere messa in discussione, né risentire della sentenza di assoluzione emessa nei confronti di altri amministratori che hanno invece deciso di affrontare il giudizio, senza provvedere al preventivo pagamento degli importi intimati.
Ne consegue che l'appello proposto non può trovare alcun accoglimento dovendosi,
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado- liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi €
4.997,00 per compensi, oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali come per legge seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico degli appellanti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
15 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, ed avverso
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
l'ordinanza, emessa dal Tribunale di Gela, n. 63/2021 pubblicata il 03.02.2021 che, per l'effetto, conferma;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite del presente grado, pari ad €
4.997,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RI UC IN OB ON
16