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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 757/2022 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. Veronica Cirioni del Foro di Pesaro (c.f.
),ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Pesaro, Via Castelfidardo n. 82;
APPELLANTE
nei confronti di
Pesaro, Via S. Francesco D'Assisi n. 44, presso lo studio dell'Avv. Paolo Di
Loreto (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_4 procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: ”Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, nonché previa ammissione dei mezzi istruttori ritualmente e tempestivamente formulati in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e non ammessi con l'ordinanza del 9.11.2021 e, segnatamente: prova per interpello nei confronti della SI.ra sui capitoli dal n. 3, 4 e 5 e, prova CP testimoniale nei confronti dei soggetti di seguito indicati sui seguenti capi (...) ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, dichiarare, con pronuncia sul rito, la nullità ovvero, in subordine, riformare nel merito la sentenza n. 67/2022 del
Tribunale di Pesaro R.G. n. 2011/2020 – G.I. Dott. Davide Storti, emessa in data 27.01.2022, pubblicata in pari data, comunicata in data 28.01.2022 e non notificata all'appellante, con la quale è stata rigettata l'azione spiegata dalla
SI.ra , con conseguente condanna della ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. Per
l'effetto, previa ammissione dei mezzi istruttori ritualmente e tempestivamente formulati in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c. e non ammessi con la censurata ordinanza del 9.11.2021 come sopra ritrascritti, voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello accogliere integralmente le conclusioni precisate in primo grado dall'odierna appellante che, di seguito, si ripropongono:<< Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissare una nuova udienza successiva al 27.01.2022 per la pronuncia della sentenza al termine della discussione e previa modifica/revoca dell'ordinanza del
09.11.2021 e conseguente rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione dei mezzi di prova tempestivamente dedotti e non ammessi (capitoli 3, 4, 5 e
7, testimoni indicati e non ammessi), confermare la tutela possessoria somministrata con l'ordinanza pronunciata da codesto Ecc.mo Tribunale a definizione del giudizio di reclamo R.g. n. 2806/2020, emessa in data
09.02.2021, depositata e comunicata in data 16.02.2021, Repert. 187/2021 e, dunque, accogliere in via definitiva le già rassegnate conclusioni e, per
l'effetto, concedere, ex art. 703 c.p.c., in favore di parte ricorrente, la tutela possessoria richiesta, con ogni conseguente statuizione volta ad ordinare alla
SI.ra di rilasciare l'immobile di proprietà della SI.ra CP Pt_1
, sito in Fano (PU), Via Sant'Andrea in Villis n. 116 (distinto al Catasto
[...]
Edilizio Urbano Fabbricati al foglio 19, particella 129/3 e dell'annesso terreno scoperto, distinto al Catasto rustico di Fano al foglio 19 con le particelle 81-129 della superficie complessiva di 413 mq, nonché proprietaria in ragione di 1/2 del terreno agricolo, distinto al Catasto rustico di Fano al foglio 19 con le particelle 82-180-181-182-233, della superficie complessiva di 2.593 mq) libero da persone e cose, dichiarando la legittimità del rilascio. In ogni caso nel merito, previ ammissione dei mezzi istruttori richiesti, accertato e dichiarato lo stato di detenzione della SI.ra dell'immobile per cui CP
è causa sino al 24.10.2019 ed accertata e dichiarata l'interversione nel possesso da tale data, per i motivi di cui in narrativa, ordinare in favore della
SI.ra il rilascio dell'immobile, così come sopra descritto, Parte_1 libero dai persone e cose e condannare la SI.ra al risarcimento CP dell'ingente danno conseguente all'abusiva occupazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile, sito in Fano (PU), Via Sant'Andrea in Villis n. 116, da determinarsi anche in via presuntiva e/o equitativa. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta
Procuratrice, in quanto antistataria>>.
Il procuratore della parte appellata ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere ogni domanda formulata da parte appellante in questa sede riproposta;
dichiarare inammissibile e comunque infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 67/22 del Tribunale di Parte_1 Pesaro e per l'effetto rigettarlo in toto, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria e liquidazione in favore dell'appellato delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Il tutto previa ammissione, qualora ritenuto necessario, dalla Ecc.ma Corte adita, del seguente capitolo di prova formulato da parte appellata e non ammesso in primo grado;
“Vero che la stessa SI.ra ha sempre CP provveduto al pagamento delle spese di gestione e manutenzione ordinaria dello stesso suindicato immobile di Sant'Andrea in Villis e che la stessa ha il diritto di usufrutto su appartamento contiguo a quello per cui è causa, la cui nuda proprietà è intestata a , figlia della SI.ra e sorella Persona_1 CP della ricorrente ”. Parte_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.67/2022 depositata in data 28.1.2022.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pronunciata in data 27.1.2022, depositata in pari data, comunicata in data 28.1.2022, il Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda possessoria svolta da nei confronti della propria madre Parte_1
, revocava l'ordinanza di reintegra adottata in sede di reclamo, CP ordinava la reintegrazione della sig.ra nel possesso dell'immobile CP
e condannava la sig.ra alla rifusione delle spese di lite anche Parte_1 della fase cautelare e di reclamo.
Avverso la richiamata sentenza propone appello la sig.ra Parte_1 deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
, con comparsa di risposta, contesta i motivi di appello e ne CP chiede il rigetto con conferma della gravata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concesse alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto “IN RITO: VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 101, 112, 132, 281 SEXIES C.P.C. – OMESSO
RINVIO DELLA DISCUSSIONE ORALE, ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL THEMA
DECIDENDUM E DEL PETITUM – OMESSA PRONUNCIA INDICAZIONE DELLE
PARTI DELLA SENTENZA CENSURATE SUL PUNTO E DELLE CIRCOSTANZE
DALLE QUALI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E RILEVANZA DELLE STESSE
AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”.
Rileva, in particolare, l'appellante, l'illegittimità della sentenza per violazione del contraddittorio nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa in particolare quanto alla individuazione delle conclusioni, con violazione dell'art. 132, comma 2. n.3), in ragione dell'omesso differimento della discussione orale previsto dall'art. 281, sexies comma 1 c.p.c., nonostante la rituale richiesta, con conseguente nullità della pronuncia.
Con il secondo motivo, ha dedotto, “1)NEL MERITO: ILLEGITIMITÁ E/ O
NULLITÁ (PARZIALE) DELL'ORDINANZA ISTRUTTORIA 9.11.2021, DEPOSITATA
IN DATA 10.11.2021 PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
134, 115 E 116 C.P.C.. ILLEGITTIMITÁ, NULLITÁ DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE E/ O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.112 C.P.C. STANTE
L'OMESSA PRONUNCIA SULLA CENSURATA ORDINANZA. INDICAZIONE DELLE
PARTI DELLA SENTENZA CENSURATE E DELLE CIRCOSTANZE DALLE QUALI
DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E RILEVANZA DELLE STESSE AI FINI DELLA
DECISIONE IMPUGNATA”.
Rileva l'appellante l'erronea decisione adottata dal primo giudice circa la ritenuta mancanza di prova del contratto di comodato a causa del rigetto dei mezzi istruttori di cui all'ordinanza del 09.11.2021, di cui aveva eccepito l'illegittimità nella prima difesa utile, rappresentata dall'udienza del
09.12.2021, reiterata nelle note conclusive del 25.01.2022, nonché all'udienza del 27.01.2022, senza alcuna statuizione sul punto da parte del primo giudice. Le richieste istruttorie, secondo l'assunto dell'appellante, sarebbero state illegittimamente ammesse in via limitata senza alcuna motivazione al riguardo, mentre rispetto ai capitoli esclusi era stata adottata una motivazione succinta e, in ogni caso, espressamente e specificamente contestata in relazione a ciascun capitolo non ammesso. Di contro il tribunale avrebbe erroneamente ammesso le prove della controparte.
Con il terzo motivo deduce “2) NEL MERITO: VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115, 116, 134, 246 E 247 C.P.C. 1168,
2697, 2702 E 2727 C.C. ERRATA E/ O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE. CONTRADDITORIETA' DELLA MOTIVAZIONE.
VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA
SENTENZA CENSURATE E DELLE CIRCOSTANZE DALLE QUALI DERIVA LA
VIOLAZIONE DI LEGGE E RILEVANZA DELLE STESSE AI FINI DELLA
DECISIONE IMPUGNATA”.
Rileva l'appellante l'erroneità dell'affermazione circa la mancanza di prova in ordine al contratto di comodato in quanto frutto dell'errata interpretazione e/o valutazione delle risultanze probatorie secondo l'analitica elencazione che segue:
“2A) IN PARTICOLARE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115
E 116, 2697, 2702 E 2727 C.C. C.P.C.. ERRATA E/ O FALSA INTERPRETAZIONE
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. CONTRADDITORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE. ILLEGITTIMA STATUIZIONE IN ORDINE ALLA PRESUNTA
CONTESTAZIONE DEL CONTENUTO DELLA LETTERA DEL 24.10.2019 DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO. INDICAZIONE DELLE PARTI
DELLA SENTENZA CENSURATE E DELLE CIRCOSTANZE DALLE QUALI DERIVA
LA VIOLAZIONE DI LEGGE E RILEVANZA DELLE STESSE AI FINI DELLA
DECISIONE IMPUGNATA”.
Secondo l'assunto dell'appellante l'affermazione del primo giudice, secondo cui la lettera di risoluzione inviata alla sig.ra non può CP costituire un elemento di prova del comodato in quanto contestata, deve ritenersi assolutamente erronea non trovando alcun riscontro processuale attesa l'assenza di qualsiasi contestazione scritta coeva alla ricezione della predetta lettera ed attesa l'ammissione negli atti difensivi della sig.ra della intervenuta ricezione della lettera con quel CP contenuto. Né la richiamata missiva poteva ritenersi contestata in ragione delle sole difese svolte dal procuratore in sede cautelare tanto più che nella memoria di costituzione della sig.ra non era nemmeno CP espressamente asserito quanto erroneamente riportato dal giudice in sentenza, ovvero che il contratto di comodato non esisteva o che la sig.ra CP occupava l'immobile uti dominus avendo più volte il procuratore affermato che il bene era di proprietà della sig.ra Pt_1
Non solo, il contenuto della lettera di risoluzione non poteva ritenersi contestato ( come invece ritenuto dal Tribunale di Pesaro in sede di reclamo) nemmeno alla luce delle risultanze delle inammissibili prove testimoniali essendosi i testi limitati ad affermare che la sig.ra aveva CP effettuato una telefonata alla figlia . Pt_1
“2B) IN PARTICOLARE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115, 116, 246, 247 C.P.C ERRATA E/ O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE. CONTRADDITORIETA' DELLA MOTIVAZIONE.
ERRONEA VALUZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE.
INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA CENSURATE E DELLE
CIRCOSTANZE DALLE QUALI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E RILEVANZA
DELLE STESSE AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”.
L'appellante ritiene senz'altro corretto l'assunto secondo cui i testi di parte attrice hanno confermato l'esistenza del comodato, mentre ritiene errata, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la valutazione secondo cui sarebbero
“poco attendibili anche perché i testi condividerebbero, almeno di fatto,
l'interesse delle parti” non potendo ritenersi inattendibili i testi Tes_1
( coniuge in regime di separazione dei beni della SI.ra
[...] Parte_1
separato dalla stessa dal 2011), ( non legata da
[...] Testimone_2 vincoli di parentela con alcuna delle parti). Non solo, la riferita esistenza del contratto di comodato trova preciso riscontro in elementi obiettivi quali gli esborsi effettuati dai genitori della sig.ra delle sole spese Parte_1 di ordinaria manutenzione dell'immobile, il compossesso dell'immobile da parte della sig.ra del predetto immobile ove costei aveva la residenza, Pt_1 nonché la lettera di risoluzione, non contestata, del predetto contratto di comodato.
Di contro il tribunale aveva erroneamente valutato le deposizioni rese da
(altra figlia di ) e dal sig. Persona_1 CP Testimone_3
(convivente more uxorio della sig.ra poiché palesemente Persona_1 incapaci a testimoniare e/o manifestamente inattendibili in ragione del concreto ed attuale interesse all'esito della presente controversia ( la sig.
occupa assieme alla figlia, l'immobile contiguo a Per_1 Persona_2 quello per cui è causa gravato da diritto di usufrutto della sig.ra CP che, quindi, potrebbe ivi trasferirsi ove dovesse lasciare l'appartamento oggetto di controversia, in forza del quale ben potrebbe trasferirvisi) già manifestato nell'opporsi all'esecuzione dell'ordinanza di rilascio adottata in sede cautelare. Inoltre appena quattordicenne all'epoca Persona_1 di acquisto dell'immobile da parte della sorella, non poteva avere conoscenza diretta dei fatti ed al più poteva averli appresi de relato dalla madre.
In conclusione, secondo l'assunto dell'appellante, il Tribunale ha errato nel valutare le risultanze della limitata prova testimoniale attribuendo alle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'odierna appellante una rilevanza minore rispetto a quella dovuta, nonostante lo scarso rilievo delle dichiarazioni rese dai testimoni introdotti dalla sig.ra da ritenersi CP in realtà manifestamente inammissibili e/o palesemente inattendibili.
“2C) IN PARTICOLARE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
112, 115 E 116. ERRATA E/ O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. CONTRADDITORIETA' DELLA MOTIVAZIONE. VIZIO DI
ULTRAEXTRAPETIZIONE. INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA
CENSURATE E DELLE CIRCOSTANZE DALLE QUALI DERIVA LA VIOLAZIONE DI
LEGGE E RILEVANZA DELLE STESSE AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”. L'appellante censura l'affermazione del primo giudice secondo cui “... la convenuta utilizzava sin dal 1993 l'appartamento per cui è causa non su concessione della figlia;
b)che la convenuta ha sempre utilizzato l'immobile, prima assieme al marito e poi da sola, come fosse suo” atteso che gli unici fatti accertati e non contestati, ovvero “b) che la convenuta ha sempre provveduto al pagamento delle spese di gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile; c) che la convenuta ha il diritto di usufrutto su di un appartamento contiguo a quello per cui è causa, la cui nuda proprietà è intestata alla sorella dell'attrice” erano idonei a dimostrare soltanto la detenzione qualificata della sig.ra poiché se costei avesse posseduto CP
l'immobile per cui è causa come se fosse suo, sarebbe stata in grado di dimostrare di aver curato anche la manutenzione straordinaria.
Evidenzia l'erroneità della pronuncia impugnata laddove il tribunale ha ritenuto provate e non contestate le circostanze indicate al capoverso n. 26 con le lettere a) e d): quella di cui alla lettera a) (la convenuta utilizza ed abita l'immobile dal lontano 1993, prima assieme al proprio marito, nonché padre dell'attrice, e poi da sola), infatti, è errata nella misura in cui non dà atto del contemporaneo compossesso dell'immobile per cui è causa da parte della sig.ra mai interrotto e/o senza interversione nel Parte_1 possesso della sig.ra prima del 24.10.2019; quella di cui alla lettera d) CP
(l'attrice ha la disponibilità di fatto di un altro immobile famigliare, formalmente intestato al defunto padre ed abitato dalla figlia della convenuta) non è provata ed è contestata, oltre che essere irrilevante ai fini del decidere in ordine all' invocata tutela possessoria che è relativa ad altro immobile. Inoltre non risponde a verità il fatto che l'appellante disponga di altro immobile ( in quanto ospitata dalla figlia presso l'appartamento concesso in locazione dalla , né tale circostanza potrebbe ritenersi CP di rilievo ai fini del decidere.
Aggiunge che anche quanto affermato dal primo giudice al cpv 27 lett.
a) (“tra le parti è intervenuto un contratto di locazione, con cui la convenuta e l'altra sua figlia concedevano in locazione all'attrice
l'immobile su cui la convenuta gode del diritto di usufrutto ed abitato dall'altra figlia”) risulta del tutto irrilevante mentre integrano il vizio di ultra-extrapetizione gli assunti riportati ai capoversi n. 28 e 29 della sentenza impugnata ove il tribunale afferma: per quello che qui rileva, la natura simulata delle intestazioni degli immobili appartenenti al nucleo famigliare delle parti. Decisivo è l'utilizzo che da anni hanno gli immobili: a ) l'appartamento di causa, intestato all'attrice è di fatto da anni utilizzato dalla convenuta b) quello sui cui la convenuta ha l'usufrutto viene invece utilizzato dall'altra figlia;
c) quello intestato al defunto padre è utilizzato dall'attrice o comunque dalla figlia di quest'ultima. >>.
Con il quarto motivo lamenta la :“3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 115 E 116, 703 C.C. C.P.C. ED ART. 1168 C.C.. ERRATA E/ O
FALSA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
CONTRADDITORIETA' DELLA MOTIVAZIONE PER MANCATA STATUITIZIONE
DEL RICORRERE NEL CASO DI SPECIE DEI PRESUPPOSTI DELL'AZIONE
POSSESSORIA. INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA CENSURATE E
DELLE CIRCOSTANZE DALLE QUALI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E
RILEVANZA DELLE STESSE AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”.
Rileva che il primo giudice non avrebbe potuto decidere senza tener conto di quanto evidenziato dal tribunale in sede di reclamo, secondo cui, non essendo richiesta la forma scritta, la prova del contratto di comodato andava individuata nella lettera raccomandata del 24.10.2019 inviata alla sig.ra non contestata per iscritto dalla stessa, con la quale la sig.ra CP le aveva formalmente comunicato la risoluzione del Parte_1 contratto, palesandole la necessità di rientrare in possesso dell'immobile.
Infine, secondo l'appellante, l'esistenza del contratto di comodato emerge attraverso la corretta interpretazione e valutazione dei documenti prodotti in primo grado ( docc. n.1 , 2 e 8 di parte attrice e n. 2 di parte convenuta) anche quanto alla straordinaria manutenzione dell'immobile sostenuta dalla sig.ra e all'ordinaria manutenzione sostenuta dalla sig.ra Parte_1
oltre che dalle prove testimoniali rese sul punto. CP Il tribunale, inoltre, secondo quanto affermato dall'appellata negli atti difensivi e confermato da tutti i testimoni esaminati ( sigg.ri Tes_3
e , ella abita e vive
[...] Persona_1 Testimone_1 Testimone_2 nell'immobile in questione almeno dal 1993, prima insieme al marito (padre della ricorrente e quindi, venuto meno il marito, da sola, con Parte_1 conseguente conferma della conclusione del contratto di comodato dal 1993.
Successivamente a tale data la sig.ra è stata sempre titolare di Pt_1 un possesso compatibile con la detenzione da parte della madre tant'è che aveva provveduto agli atti di gestione straordinaria (doc. n. 8), in tale luogo aveva stabilito ed ha la propria residenza e lì riceveva, in data 17.10.2019, a mani proprie, la notifica degli atti giudiziari, in data 10.12.2004 aveva presentato al Comune di Fano istanza di sanatoria per l'ampliamento della superficie residenziale, sostenendone i relativi costi.
Il tribunale, secondo l'assunto dell'appellante, non aveva valutato la sussistenza dello spoglio ( e la perdurante attualità dello stesso) ed il fatto che, a prescindere dalla sussistenza o meno del contratto di comodato, la sig.ra era titolare di un possesso tutelabile con l'azione Parte_1 possessoria promossa nei confronti della sig.ra la quale, nello CP stracciare la lettera di risoluzione inviatagli dalla figlia, aveva manifestato l'animus spoliandi
Con il quinto motivo deduce “4) VIOLAZIONE E/O OMESSA APPLICAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E DELL'ART. 1144
C.C. ERRATA E/ O FALSA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PRIMO GRADO -
INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA CENSURATE E DELLE
CIRCOSTANZE DALLE QUALI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E RILEVANZA
DELLE STESSE AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA”.
Lamenta l'appellante l'intervenuto rigetto della domanda pur avendo il tribunale ritenuto che la sig.ra avesse utilizzato l'immobile “come CP fosse suo” poiché, atteso lo stretto vincolo di parentela esistente fra le parti, ai sensi dell'art. 1144 c.c. , la condotta apparentemente possessoria non può ritenersi esercizio del possesso uti dominus in ragione della presunzione di tolleranza delle condotte con conseguente necessità di una prova ancora più rigorosa dell'animus domini.
Con il sesto motivo l'appellante deduce: “5 –IN VIA SUBORDINATA
ALL'ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE GRAVAME. SULLA DOMANDA DI
RISARCIMENTO DEL DANNO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA”. Sostiene
l'appellante che dall'accoglimento del presente gravame, non potrà che conseguire anche l'accoglimento della domanda di condanna della sig.ra CP al risarcimento del danno derivante dall'abusiva ed illegittima
[...] occupazione dell'immobile per cui è causa dal 24.10.2019.
Il primo motivo di appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
All'udienza del 09.12.2021 il primo giudice ha fissato la discussione ex art. 281 sexies per l'udienza del 27.01.2022 concedendo alle parti termine fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di note.
Deve, dunque, escludersi qualsiasi violazione del principio del contraddittorio o di difesa avendo le parti provveduto, nel termine fissato, al deposito di note contenente anche le rispettive conclusioni.
Il secondo motivo ( 1 nel merito) risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
Rispetto alle censure sollevate dall'appellante con riferimento all'ammissibilità dei mezzi istruttori deve in primo luogo escludersi il vizio di omessa pronuncia rispetto alla richiesta di modifica o revoca dell'ordinanza istruttoria e la eccepita conseguente nullità della gravata sentenza atteso che, a seguito della pronuncia adottata, deve ritenersi implicito il rigetto della richiesta di revoca.
Va poi rilevato che la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova ( Cass. Sez. 3, Sentenza n.11810 del 09/06/2016) e che nella fattispecie in esame trova giustificazione nelle ragioni evidenziate dalla motivazione della gravata sentenza.
La motivazione adottata con l'ordinanza istruttoria da parte del primo giudice è stata sinteticamente adottata e va, comunque, confermata. In particolare il cap. 3 risulta valutativo in quanto si chiede al teste di esprimersi in ordine alla sussistenza o meno del compossesso o del possesso attraverso la sig.ra ovvero di fare riferimento ad un concetto CP giuridico implicante una valutazione non rimessa al teste e non sulla base di un dato di fatto;
il cap. 3 ha ad oggetto circostanza risultante documentalmente e, in ogni caso, irrilevante in quanto riconducibile all'esercizio di facoltà del proprietario, non integrante esercizio del possesso;
il cap. 5 deve ritenersi irrilevante in quanto riguardante circostanza successiva al lamentato spoglio non risultando in contestazione la permanenza dell'appellata nell'appartamento in questione;
il cap. 7 , in quanto finalizzato, per stessa indicazione dell'appellante, alla liquidazione del danno sulla base della durata della permanenza dell'appellante presso l'abitazione della teste risulta irrilevante in ragione di quanto di seguito illustrato.
L'ordinanza va confermata anche quanto alla ammissione dei capitoli di prova di parte convenuta: il cap. 1 ha ad oggetto una circostanza di fatto diversa dalla titolarità della proprietà risultante dall'atto pubblico;
il cap. 3 in quanto riguardante la “disponibilità di fatto” non può ritenersi in contrasto con quanto risultante dal contratto di locazione relativo all'immobile locato;
l'inciso indicato dall'appellante “alla presenza di testimoni” non potrebbe in ogni caso comportare l'inammissibilità del capitolo avente ad oggetto circostanze di fatto potendo le espressioni valutative essere escluse in sede di escussione.
Il terzo ( 2 nel merito), quarto ( 3 nel merito) e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi. La sig.ra ha proposto azione di reintegrazione nel Parte_1 possesso nei confronti della madre e, premesso di essere Controparte_1 proprietaria di una unità immobiliare sita in Comune di Fano, Via Sant'Andrea in Villis n. 116 e dell'annesso terreno scoperto, ha dedotto di aver ceduto l'immobile, nell'anno 1993, in comodato alla propria madre, sig.ra CP
, con contratto con forma orale e a tempo indeterminato. Ha quindi
[...] aggiunto che in data 24.10.2019, avendo necessità di rientrare in possesso dell'immobile concesso in comodato alla propria madre, volendo ivi stabilire la propria abitazione, aveva inviato una lettera raccomandata alla SI.ra ma quest'ultima aveva rifiutato la riconsegna dell'immobile. CP
Ha, quindi, dedotto di aver subito lo spoglio occulto del possesso dell'immobile di sua proprietà a seguito del quale la sig.ra aveva CP ivi protratto la sua permanenza contro il volere della legittima proprietaria, in assenza di alcun titolo giustificativo e con grave pregiudizio per la ricorrente stessa ed ha , quindi, concluso chiedendo di essere reintegrata nel possesso.
L'azione di reintegrazione nel possesso è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene, e può essere esercitata nei confronti dello stesso detentore che abbia mutato la propria detenzione in possesso, ove vi sia stata negazione e privazione del possesso da parte del detentore e non mera opposizione alle richieste del possessore riconducibili al godimento del bene nell'ambito del rapporto obbligatorio in forza del quale è stata trasferita la detenzione.
Incombe su chi agisce in possessorio, così come osservato dal primo giudice, la prova circa l'esistenza della detenzione qualificata e dell'interversio possessionis in capo al detentore.
Va allora rilevato che se è vero che la sig.ra non ha contestato CP la titolarità del diritto di proprietà del bene immobile oggetto di domanda, risponde altresì a verità quanto affermato dal primo giudice in ordine al fatto che la predetta ha allegato, già in sede di comparsa di risposta, di godere dell'immobile uti dominus rappresentando che, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente “... nell'immobile, sin dal 1993 di proprietà di ci viveva la famiglia ( v.doc.2) . Quando si sposò nel Parte_1 Pt_1
1995 con , l'immobile di proprietà di , venne rifinito Testimone_1 Persona_1 ed arredato ad opera del genitore ( v. documento allegato ) in Persona_3 modo da consentire alla ricorrente di costituire il proprio nucleo familiare.
Quando poi la ricorrente si è separata consensualmente dal coniuge, la signora nell'anno 2011 acconsentì in via temporanea ed eccezionale alla CP_2 figlia di andare a vivere nell'appartamento sito a Fano Via Nazario Pt_1
Sauro intestato al coniuge ( tutt'ora intestato a deceduto ) . A Persona_3 seguito di dissapori con la figlia , dopo pochi mesi, la signora è Pt_1 CP ritornata a vivere nell'abitazione coniugale in Sant'Andrea in Villis , ove tutt'ora vive “. In conclusione ha affermato che “La signora pertanto ha CP vissuto e vive tutt'ora nella proprietà rivendicata dalla Parte_1 pacificamente da oltre vent'anni senza alcun impegno particolare se non quello dell'ordinaria manutenzione”.
L'odierna appellata con la memoria ex art. 183 c.p.c. ha poi precisato di godere da sempre dell'immobile quale “proprietaria di fatto dello stesso immobile fittiziamente intestato alla figlia” aggiungendo che la simulazione delle intestazioni dei beni fra le parti risultava evidente anche dal contratto di locazione stipulato fra le stesse, ed avente ad oggetto l'immobile contiguo, revocato con sentenza del Tribunale di Pesaro n.
267/2021 in data 08.04.2021 resa nel procedimento n. 2235/2020, a seguito di adesione alla domanda da parte della stessa Parte_1 in quanto stipulato in frode rispetto alle ragioni della banca.
Non condivisibile deve, dunque, ritenersi l'assunto di parte appellante secondo cui non vi sarebbe stata alcuna contestazione da parte della odierna appellata della sussistenza del contratto di comodato oggetto della missiva inviata nel 2019 dalla sig.ra alla madre Parte_1 dovendo, peraltro, tale aspetto essere necessariamente tenuto distinto rispetto a quello riguardante la circostanza storica dell'invio e della ricezione della richiamata missiva, immediatamente stracciata dalla sig.ra CP
Non si può, dunque, aderire all'assunto di parte appellante secondo cui da tali circostanze doveva desumersi la non contestazione dell'esistenza del contratto di comodato e la conseguente intervenuta risoluzione dello stesso.
Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse sulla base del richiamato contenuto del provvedimento reso dal Tribunale di Pesaro in sede di reclamo in base ad una cognizione sommaria propria del procedimento cautelare e senza tener conto dell'istruttoria successivamente espletata.
Nessun elemento a supporto delle allegazioni dell'appellante è emerso a seguito della espletata prova testimoniale. Anche a prescindere dalla scarsa attendibilità ritenuta dal primo giudice, occorre considerare che le dichiarazioni rese dal teste coniuge separato della sig.ra Testimone_1
appaiono sul punto generiche posto che egli dopo aver Parte_1 affermato di non essere stato presente all'accordo, ha aggiunto, in maniera del tutto generica, che “...se ne è parlato sia con che Parte_1 con e ”, tanto più in considerazione del CP Persona_3 contenuto delle difese di parte appellata circa il diverso accordo intercorso fra le parti.
Analoghe considerazioni devono essere svolte rispetto alle dichiarazioni rese dalla teste amica dell'appellante in quanto la Testimone_2 stessa ha espressamente affermato di non aver assistito all'accordo integrante l'asserito contratto di comodato limitandosi a riferire genericamente che ne aveva sentito parlare frequentando l'abitazione di sì da doversi ritenere condivisibili le ulteriori Parte_1 argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice quanto alla qualificazione della testimonianza de relato ex parte actoris, come tale non suscettibile di valore probatorio e, in ogni caso quale testimonianza de relato che può, dunque, assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità ( Cass. 03.04.2007 n. 8358; conf. 10.01.2011 n. 313). Per ciò solo può ritenersi non assolto l'onere probatorio incombente sulla parte circa la prova dell'intervenuta conclusione del contratto di comodato.
Non di meno parte appellata ha fornito elementi a sostegno del proprio diverso assunto circa la riconducibilità del godimento ad un diverso complessivo accordo riguardante le proprietà dei componenti la famiglia
Persona_4
Quanto alla incapacità della teste va rilevato che, prima Persona_1 della escussione della teste, il procuratore di parte convenuta aveva eccepito l' incapacità della stessa, in quanto titolare di un interesse rispetto al giudizio, che il tribunale aveva ritenuto, però di escludere procedendo, quindi, all'espletamento della prova.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157
c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”
(S.U. Sentenza n. 9456 del 06/04/2023).
Non risulta, però che subito dopo l'escussione del teste sia stata sollevata eccezione di nullità della prova testimoniale atteso che il procuratore della parte solo al termine dell'udienza e dell'esame degli ulteriori testi ammessi ha ribadito la richiesta di modifica e/o revoca dell'ordinanza ammissiva della prova, sì da doversi ritenere la relativa nullità, ove configurabile, sanata. Trattasi infatti di eccezioni di contenuto diverso, difatti, così come affermato dalla Suprema Corte “... da un lato, è logicamente impossibile configurare un'eccezione di nullità di un atto di là da venire, sicché l'eccezione d'incapacità a testimoniare non può includere quella di nullità; dall'altro lato, quest'ultima eccezione, mentre è inammissibile (per il precetto dell'ultimo comma dell'art.157 cod. proc. civ.) nell'ipotesi in cui non sia stata proposta la prima, nell'ipotesi contraria non solo è necessaria ma deve essere sollevata nella prima istanza o difesa successiva per evitare la sanatoria della nullità”( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023).
Con la richiesta di modifica o revoca dell'ordinanza si ripropone, in realtà, l'eccezione di incapacità del teste e non l'eccezione di nullità della deposizione testimoniale resa da teste ritenuto incapace.
In ogni caso la relativa eccezione non risulta riproposta in sede di precisazione delle conclusioni atteso che in tale sede è stata ribadita la sola richiesta di ammissione dei mezzi istruttori mentre l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal teste incapace ai sensi dell'articolo 246
c.p.c. va coltivata con la precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 189 cod. proc. civ., dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata e non riproponibile in sede d'impugnazione (Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n. 9456;
v. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14178 del 23.05.2023).
I testi indicati da parte convenuta in primo grado sarebbero, a giudizio dell'appellante, manifestamente inattendibili e non “poco attendibili” come ritenuto dal primo giudice.
Esclusa l'incapacità dei testi per le ragioni illustrate e perché non eccepita in primo grado quanto al sig. va richiamato quanto Tes_3 già argomentato in ordine al rilievo delle deposizioni de relato ex parte actoris rispetto al punto riguardante la conclusione del comodato non avendo riferito di aver assistito all'accordo, né indicato Parte_2 altri soggetti diversa dalla madre da cui aveva appreso la circostanza ed avendo il fatto invece riferimento, come propria fonte, alla Tes_3 stessa e alla propria compagna CP Persona_1
I predetti sono, invece, stati testi oculari di quanto accaduto rispetto alla circostanza relativa alla ricezione della missiva inviata da Parte_1
contenente la risoluzione del comodato e la successiva
[...] telefonata rispetto al quale occorre tener conto del fatto che, quanto agli elementi di natura oggettiva, va rilevata la precisione e completezza della dichiarazione e l'insussistenza di eventuali contraddizioni interne, per cui, pur non potendosi negare il rapporto critico fra i testi e la parte appellante così come l'eventuale interesse all'esito favorevole della lite per la madre atteso lo stretto rapporto esistente con la predetta, non si può attribuire a tale ultimo aspetto valenza esclusiva e tale da inficiare il contenuto della deposizione.
In ordine alle censure sollevate sub 2C) va rilevato che le circostanze riportate nel motivo in esame ed indicate dal primo giudice con la gravata sentenza assumono rilievo soltanto con riferimento al diverso accordo allegato dalla parte convenuta in primo grado nel contestare sia l'esistenza dell'asserito contratto di comodato oltre che la necessaria
( rispetto all'azione proposta) interversione del possesso senza alcuna incidenza sull'onere probatorio gravante sulla parte attrice circa l'intercorso contratto di comodato.
La motivazione di cui alla gravata sentenza oggetto del motivo in esame non può aver comportato il dedotto vizio di extrapetizione avendo la difesa della sig. allegato in primo grado le circostanze di fatto CP riguardanti la dissociazione esistente fra il godimento degli immobili e la titolarità di diritti reali in relazione agli stessi, e ciò a sostegno di un diverso accordo intercorso fra le parti idoneo ad escludere la configurabilità di un atto oppositivo nei confronti della proprietaria integrante l'interversio possessionis. Va poi rilevato che, anche le sole circostanze non contestate dall'appellante, come risultanti dall'atto di appello, ovvero la titolarità in capo alla sig.ra del diritto di usufrutto dell'appartamento CP contiguo a quello per cui è causa, goduto dalla figlia, , il godimento, Per_1 da anni, da parte della sig.ra dell'appartamento intestato alla CP figlia , l'esistenza di un terzo appartamento ancora intestato al Pt_1 defunto coniuge della sig.ra che, come riferito dalla teste CP Tes_2
è goduto dalla figlia di in virtù di contratto di
[...] Parte_1 locazione che vi vive ( almeno per un periodo) con la madre, depongono per un diverso e complesso accordo intercorso fra le parti riguardante le diverse unità immobiliari che, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione al riguardo, esclude la valenza oppositiva della condotta del sig.ra avendo la stessa goduto dell'immobile come fosse suo. CP
Nessuna valenza univoca rispetto alla prova del contratto di comodato può, infine, assumere il dato relativo al fatto che la sig.ra non CP abbia dimostrato di aver fatto fronte ai lavori di straordinaria amministrazione.
Né l'appellante, dopo aver agito in forza dell'allegazione della esistenza di un contratto di comodato e della interversio da parte del detentore qualificato può invocare il godimento da parte della odierna appellata in virtù di meri atti di tolleranza in ragione del legale esistente fra le parti.
Da ultimo va rilevato che ove poi si volesse ritenere comprovata l'esistenza del contratto di comodato si dovrebbe fare applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La mera mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le reiterate richieste di questi, a seguito di estinzione del comodato è inidonea a determinare
l'interversione della detenzione in possesso, traducendosi nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, suscettibile, in sé, di integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante per legge sul comodatario”
(Cass.Sez. 2, Sentenza n. 8213 del 22/04/2016).
In definitiva, assorbito il sesto motivo di appello avente ad oggetto il quantum risarcitorio, il gravame va respinto con totale compensazione delle spese di lite fra le parti tenuto conto del rapporto esistente fra le stesse e della peculiarità della vicenda siccome risultante dalla motivazione.
Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n.67/2022 datata
[...]
27.01.2022, respinge l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico