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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6658/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6658/2020 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Corona (c.f. , p.e.c. C.F._1
, Federico Ghini (c.f. , Email_1 C.F._2
p.e.c. e Alberto Scatizzi (c.f. Email_2
, p.e.c. ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via Arnolfo n. 48
ATTORE contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. (c.f. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Nicola Celli (p.e.c. e Francesco Maresca ed Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via de' Vecchietti n. 1 2 / 14
CONVENUTO
e
(VAT code LT100007619414) CP_2
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
ATTORE
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1) accertare il compimento, da parte delle convenute, di atti di contraffazione del marchio per i Pt_2 motivi di cui in atti (ivi compreso il precedente sub doc. 28), nonché di atti di concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi, per agganciamento e per violazione della correttezza professionale, nonché illecito aquiliano;
2) inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai punti precedenti;
3) ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti commercializzati con violazione del marchio;
Pt_2
4) fissare nella misura di euro 500,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dei punti precedenti successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza;
5) condannare le convenute al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice per effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove raggiunte nell'espletanda istruttoria ed alle presunzioni che ne derivano ovvero secondo equità;
6) condannare altresì le convenute alla restituzione degli utili conseguiti mediante le violazioni di cui in narrativa, in alternativa -comunque cumulativamente al danno emergente- al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale risarcimento;
7) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ma a spese delle convenute, per due volte in
[.. giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani C
, e e sulle riviste di settore Repubblica Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
oltre che sulla homepage del sito di parte convenuta per almeno trenta giorni;
CP_6
8) disporre comunque ogni altro opportuno provvedimento idoneo a eliminare le violazioni poste in essere ex art. 2599 c.c.; 3 / 14
9) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese tutti del presente giudizio e dei procedimenti cautelare e di reclamo ante causam, nonché ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.;
10) rigettare tutte le domande della convenuta Controparte_1 in via istruttoria,
- disporre la discovery (anche nell'àmbito della CTU di cui infra), ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i, sui dati quantitativi dei prodotti acquistati da presso l'altra convenuta, con Controparte_1 interrogazione del legale rappresentante della convenuta sui seguenti quesiti: CP_1
a) «da quale data e per quanto tempo ha acquistato da Controparte_1 CP_2 prodotti con il segno ID e/o prodotti di marchi di;
Parte_1
b) «quanti prodotti di cui al capitolo precedente sono stati venduti, a chi, a quale prezzo e con quale utile marginale»;
c) «chi sono i clienti, gli agenti, i distributori o i rivenditori indipendenti di e i Controparte_1 loro indirizzi»;
d) «chi sono i fornitori o comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione dei prodotti indicati in narrativa e quali sono i loro indirizzi»;
- ordinare l'esibizione nei confronti della convenuta sempre ai sensi dell'art. Controparte_1
121 c.p.i, o, in subordine, ex artt. 2711, 2° comma, c.c., 210 e 212 c.p.c, di:
- tutte le scritture contabili relative alla propria attività imprenditoriale di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio “ di cui in atti, in particolare, del libro giornale, dei Pt_3 libri IVA, del libro carico e scarico di magazzino, del libro inventari, di tutte le fatture o scontrini di vendita, delle bolle doganali di importazione/esportazione; il tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione e commercializzazione e fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
dei contratti di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e vendita dei prodotti contrassegnati perfezionati con la clientela nello stesso periodo;
delle proposte di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e vendita formulate alla clientela anche se non perfezionate in contratto;
nonché, infine, del listino prezzi degli stessi prodotti fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
- in subordine all'esibizione, ordine di comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte), dei documenti menzionati sopra;
4 / 14
- infine, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i., ordine di comunicazione ed indicazione degli elementi (fatture di lavorazione, fatture di acquisto delle confezioni, bolle di consegna, prospetti, provvigioni) necessari per
l'identificazione dei terzi cooperanti con i convenuti negli illeciti di cui in narrativa;
- disporre consulenza contabile e di marketing, diretta a determinare:
- il valore del marchio dell'attrice e del suo avviamento, nonché la dilution e/o svilimento dei medesimi per effetto delle condotte della convenuta, nonché l'eventuale indagine demoscopica sub §2.3 della memoria n. 2 di parte attrice;
- il fatturato e gli utili realizzati dalla convenuta per effetto della vendita dei suddetti prodotti realizzati in violazione del marchio dell'attrice (ricordiamo che i prodotti non coperti da esaurimento del diritto sono considerati tout court contraffattori);
- la royalty del settore;
- il danno patrimoniale emergente (anche all'avviamento), d'immagine e morale;
- il pregiudizio agli investimenti pubblicitari realizzati;
- ammissione dei capitoli da 1 a 41:
1) «Conferma il teste che i docc. da 33 a 35 sono stati elaborati dalla contabilità e dal sistema gestionale di » [ ; Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
2) «Conferma il teste che, negli anni 2018-2022, ha speso 5.999.815 euro per marketing Parte_1 del marchio come da doc. 33» [ ; Pt_3 Testimone_1 Testimone_2
3) «Conferma il teste che, negli anni 2018-2022, ha speso 29.657.594 euro per il Parte_1 mantenimento della rete commerciale per il marchio come da doc. 34» [ Pt_3 Tes_1
;
[...] Testimone_2
4) «Conferma il teste che, negli anni 2018-2022, ha speso 705.159 euro per il Parte_1 mantenimento del marchio e l'attività di brand protection, come da doc. 35» [ Pt_3 Tes_1
. ”
[...] Testimone_2
CONVENUTO
“Voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria o diversa domanda, anche istruttoria, valutata la composizione del Collegio Giudicante alla luce dei principii di terzietà ed imparzialità, ed eventualmente prese le conseguenti decisioni per l'attuazione, ai fini dei suddetti principi, del giusto processo:
IN VIA PRELIMINARE 5 / 14
- autorizzare il convenuto a chiamare in causa la società in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Vilnius (Lituania) T. Kosciuskos g. 24-103 (
[...]
, a titolo di garanzia c.d. impropria per i fatti oggetto del presente giudizio, C.F._4 disponendo quindi lo spostamento dell'udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
NEL MERITO
- rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1 [...] perché infondate in fatto ed in diritto, revocando ogni provvedimento cautelare assunto;
CP_1
- accertare eventuali responsabilità della società chiamata in causa per i fatti oggetti di CP_2 causa e, nel caso, pronunciare le conseguenti condanne nei confronti della stessa per le domande formulate dall'attrice;
IN VIA SUBORDINATA, E DENEGATA IPOTESI di accoglimento anche solo in parte delle domande attoree, accertato (già in fase cautelare) che la convenuta comunque non ha operato in alcun modo sulle confezioni dei prodotti oggetto del presente giudizio, acquistati direttamente dalla società fornitrice condannare la stessa in persona del legale rappresentante CP_2 CP_2 pro-tempore, a tenere indenne la convenuta da ogni conseguenza delle pretese Controparte_1 azionate dall'attrice e dal pagamento di qualunque somma cui dovesse essere condannata per i titoli oggetto della presente causa, spese legali comprese;
IN OGNI CASO
- condannare l'attrice alla refusione delle spese (comprese eventuali notule di consulenti tecnici d'ufficio e di parte) e dei compensi per il giudizio, oltre CAP e IVA sulle voci imponibili nonché rimborso spese generali, valutando altresì se siano presenti gli estremi per una condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., e nel caso pronunciarsi in tal senso”.
IN VIA ISTRUTTORIA
* Si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
a) D.C.V. che quando nell'autunno 2019 avete segnalato a il ritrovamento di una Parte_1 scatola non conforme del prodotto ID CO bustine 30mg N20 IT avete altresì inviato a Pa
la fattura di acquisto di tali prodotti emessa a favore di Farma. da Farmacia Parte_1 CP_7
Internazionale di IR CO e C. snc nonché quella di acquisto emessa a favore di Farmacia
Internazionale di IR CO e C. snc da .” CP_2 6 / 14
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Parte_1 titolare del marchio , ha citato in giudizio la Farmacia Internazionale Di IR Pt_3
CO & C. s.n.c. (d'ora in poi ) lamentando la Controparte_8 commercializzazione di prodotti contraffatti e la violazione delle norme sulla concorrenza.
In particolare, l'attrice, titolare del marchio , ha affermato di essere leader nel Pt_3 mercato degli integratori a base di ferro sin dal 2008. A seguito della segnalazione della Par cliente arma. è venuta a conoscenza del fatto che nel 2019 la CP_9 CP_1 convenuta ha acquistato e, quindi, commercializzato, scatole contraffatte di prodotti a marchio le quali contengono, peraltro, bustine da 21 mg di acido LI, in luogo Pt_3 di quelle da 30 mg dalla medesima prodotte. ha quindi chiesto riconoscersi la contraffazione del marchio e la condotta di Parte_1 concorrenza sleale posta in essere da controparte, chiedendo il risarcimento del danno consistente nel danno emergente e nel lucro cessante, ovvero nella retroversione degli utili, oltre all'inibitoria degli atti contraffattivi e anticoncorrenziali, con penale per l'inottemperanza e ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti.
La farmacia CO si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di terzietà del giudice assegnatario della causa, coincidendo con quello che aveva deciso il giudizio cautelare instaurato ante causam dall'attrice, nonché l'abusivo utilizzo dello strumento processuale, avendo l'attrice già ottenuto le richieste misure cautelari volte ad interrompere la condotta imputata alla convenuta. Quest'ultima ha quindi sottolineato la propria buona fede nell'essersi approvvigionata dalla distribuzione a livello europeo
, rilevando come non possa esserle addebitata alcuna condotta CP_2 contraffattiva non potendo riconoscere le differenze rispetto alle confezioni dell'attrice e non essendo esigibile l'apertura delle confezioni ordinate. Imputando quindi ogni responsabilità alla società di distribuzione, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la la quale, tuttavia, è rimasta contumace. La Farmacia ha quindi chiesto CP_2 il rigetto delle domande attoree o di accertare la responsabilità della nonché, CP_2 7 / 14
Contr condannare la stessa a risarcire e, in via subordinata, a tenere indenne Parte_1 la in ipotesi di condanna della stessa. CP_1
Il giudizio di merito è stato preceduto da quello cautelare, con cui ha chiesto Parte_1 ed ottenuto – in primo grado e confermato in sede di reclamo - la descrizione ed il sequestro dei prodotti in contraffazione del marchio nonché l'inibitoria di Pt_3 controparte da ogni attività di pubblicizzazione e commercializzazione degli stessi ed il loro ritiro dal commercio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre pronunciarsi su alcune questioni processuali sollevate dalla convenuta.
Quanto all'assenza di terzietà del giudice istruttore originariamente assegnatario del fascicolo, avendo già conosciuto la causa in sede cautelare come giudice di prime cure, si conferma l'assenza di cause di astensione ex art. 51 c.p.c., come dal medesimo indicato nell'ordinanza del 18.11.2020, posto che:
- l'oggetto dei due procedimenti è diverso: in un caso si accertano i presupposti di una misura cautelare, nell'altro la sussistenza del diritto nel merito;
- il procedimento cautelare ante causam non costituisce la causa di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., non potendo essere considerato un “altro grado del processo”.
La ha poi lamentato l'utilizzo abusivo dello strumento processuale da parte CP_1 dell'attrice: secondo la convenuta, avendo già ottenuto le misure cautelari Parte_1 finalizzate al sequestro dei prodotti contraffatti, all'inibitoria della pubblicizzazione e commercializzazione degli stessi ed al loro ritiro dal mercato, in quanto provvedimenti anticipatori che, come tali, conservano la loro efficacia anche qualora non dovesse essere introdotto il successivo giudizio di merito, l'instaurazione della presente causa di cognizione rappresenterebbe un utilizzo distorto ed ultroneo dello strumento processuale, avendo messo in moto un procedimento finalizzato a chiedere un risultato già ottenuto.
Si rileva tuttavia come l'attrice abbia citato in giudizio la CO anche per chiedere la tutela risarcitoria e restitutoria che, in sede cautelare, non avrebbe potuto trovare ristoro, onde l'infondatezza delle lamentele sollevate dalla convenuta, senza considerare che 8 / 14
l'ottenimento di una misura cautelare anticipatoria consente di non iniziare la causa di merito, ma non lo vieta, perché l'accertamento dell'illecito e l'inibitoria definitiva in una sentenza fanno giudicato, a differenza dello stesso accertamento e dell'inibitoria provvisoria ottenuti in sede cautelare.
*
Passando al merito, le domande attoree devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Partendo dalla situazione di fatto, è pacifico, in quanto non contestato e, comunque, documentalmente provato, che l'attrice:
- è titolare del marchio (doc. 5 fasc. att.); Pt_3
- è una società quotata in Borsa Italiana sul mercato AIM, leader in Italia nell'àmbito dei prodotti nutraceutici, la cui rinomanza nel settore degli integratori a base di ferro è riconosciuta anche a livello europeo (doc. 5 bis A/B e 6 fasc. att.);
- si è imposta in tale settore di mercato con i prodotti nelle versioni “Forte”, Pt_3
“CO”, “Cardio”, e “Bimbi”.
Del pari pacifico è che SO.FARMA cliente dell'attrice, ha acquistato dalla CP_9
CO 168 scatole di “ID CO 30 mg 20 stick” (fattura 24.10.2019: doc. 21 fasc. att.) e che queste confezioni sono state segnalate alla come differenti Parte_1 rispetto a quelle dalla medesima commercializzate.
La non ha contestato la circostanza ma ha piuttosto sostenuto che tra agosto e CP_1 settembre 2019 ha acquistato dalla , società lituana con licenza di CP_2 distribuzione europea, 746 confezioni di contraddistinto dal codice ministeriale Pt_3
941657645 (lotto 1858) e di aver quindi provveduto alla mera commercializzazione delle stesse senza aver minimamente influito sulla loro produzione e/o confezionamento;
sottolineando la sua buona fede in una normale operazione commerciale di rivendita di beni comprati presso un consueto distributore di prodotti farmaceutici, ha quindi sostenuto la sua estraneità a qualsivoglia intento contraffattivo del marchio altrui.
Ora, è pur vero che, dal raffronto tra le confezioni prodotte e vendute da e Parte_1 quelle commercializzate dalla CO, queste ultime presentano delle difformità, ancorché sottili, rinvenibili da un primo esame visivo sia delle confezioni che dalla 9 / 14
composizione chimica dell'integratore, così come peraltro rilevato e confermato in sede cautelare, sia in prime cure che nel reclamo.
Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, è altresì emerso che è stata la stessa ad aver messo in commercio il contestato lotto Parte_1
n. 1858.
Invero, il numero di lotto di produzione, posto che identifica tutti i medicinali/integratori prodotti in una specifica operazione, attiene ad una informazione che è la stessa azienda produttrice ad apporre sulla confezione al fine di meglio identificare i beni prodotti in un unico contesto.
Rispetto al numero di lotto che ci interessa, che in questo caso è il n. 1858, CP_10 ha assunto un atteggiamento contraddittorio, giacché nello stesso atto di citazione ha dapprima affermato che “il lotto 1858 di “ID CO 30mg”, come si leggerà nella pagina seguente, non è mai stato immesso sul mercato da per cui -per quanto concerne Parte_1
l'attrice- tale prodotto/lotto … semplicemente non esiste!” (pag. 7) per poi dichiarare che “Il lotto n.
1858 era, infatti, composto di 10.761 scatole da 20 sticks, fatturate il 18 luglio 2018 al distributore
US SA (oggi Swixx Biopharm), come da documentazione che si produce sub doc. 24. Il distributore
US opera nei Paesi baltici ed OS (come risulta dal contratto sub doc. 25), non certo in
Italia.” (pag. 8).
È quindi documentalmente provato e dalla medesima attrice confermato che il lotto di cui si discute, il n. 1858, corrisponde a quello composto dalle 10.761 scatole da 20 sticks fatturate il 18 luglio 2018 dalla stessa al distributore US (doc. 24 fasc. Parte_1 att.).
Ne deriva che, in disparte le differenze di aspetto esteriore rispetto alle confezioni di
ID LI 30 mg, il lotto 1858 è stato immesso in commercio direttamente dalla produttrice e la CO si è solo limitata a rivendere le confezioni ordinate dal distributore lituano.
Discorso diverso è l'eventuale inadempimento relativo al rapporto contrattuale intercorrente tra ed il distributore a cui ha consegnato le confezioni che Parte_1 avrebbero dovuto essere destinate solo al mercato estero e non anche a quello italiano, rispetto al quale non può certo configurarsi concorso alcuno da parte della CP_11 [...]
convenuta, estranea agli accordi tra e US e di cui non è stato allegata né Parte_1 dimostrata una conoscenza delle limitazioni pattuite tra produttore e distributore e/o la volontà di violarle. In altri termini, l'attrice, invece di agire al fine di ottenere la tutela contrattuale nei confronti del distributore, ha azionato una tutela extracontrattuale rispetto ad un soggetto terzo e nei cui confronti non trovano fondamento gli addebiti mossi.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si ritiene configurabile nessuna condotta contraffattiva: non sussiste alcun prodotto contraffatto proprio perché i prodotti contestati sono stati realizzati e messi in commercio dalla stessa Parte_1
Rimangono conseguentemente assorbite le questioni sollevate dalle parti in ordine sia alla disciplina applicabile agli integratori alimentari ed alla differente posologia ammessa nei diversi paesi europei, rilevato dalla convenuta, sia all'omesso controllo che, secondo la prospettazione attorea, la CO avrebbe dovuto operare, almeno a campione, sulla merce consegnatele dalla CP_2
Privo di fondamento è, conseguentemente, anche l'ulteriore addebito mosso da la quale ha imputato alla convenuta di aver violato le norme sulla Parte_1 concorrenza, ex art. 2598 c.c., avendole addebitato di aver:
a) posto in essere atti di concorrenza sleale dipendente e confusoria, stante la somiglianza delle confezioni vendute (n. 1);
b) denigrato la sua immagine (n. 2);
c) realizzato pubblicità ingannevole (n. 3).
Occorre sul punto specificare che tra le due società non intercorre alcun rapporto di concorrenza, neanche cd. verticale, che si può configurare allorché due imprese operino nel medesimo settore merceologico ma a livelli differenti del sistema produttivo. Una tale ipotesi di rapporto concorrenziale si potrebbe ravvisare solo qualora il dettagliante provvedesse alla vendita di prodotti anche di altre cause farmaceutiche, così distribuendo anche beni di società concorrenti, mentre nel caso di specie non solo di tale circostanza non è stata data alcuna evidenza, ma al contrario, la condotta imputata alla si CP_1 focalizza solo sulla vendita dei prodotti Pt_3 11 / 14
Si ritiene dunque che gli addebiti formulati dall'attrice non trovino fondamento, in considerazione dell'assenza sia di attività contraffattiva, sia del soggetto avvantaggiato, in quanto:
a) la si è limitata a fare da intermediaria tra i fornitori ed il cliente finale, CP_1 come peraltro dimostra il fatto che alcune confezioni sono state rese ai fornitori con conseguente nota di credito;
b) non ha venduto il prodotto di un altro produttore ma quello di quindi Parte_1 non ha operato all'interno di una filiera concorrente;
c) l'immagine della non ha subìto alcuna denigrazione da tale condotta, Parte_1 essendo il lotto n. 1858 stato messo in commercio dalla stessa attrice, ancorché destinato ad un mercato straniero;
invero, il pregiudizio all'immagine, che potrebbe derivare dal fatto che i clienti potrebbero aver notato la riduzione della quantità di acido LI, se c'è,
è imputabile al distributore;
d) la CO non ha posto in essere alcuna attività pubblicitaria, si è solo limitata a rivendere le confezioni ordinate dal fornitore riportanti il numero identificativo ministeriale corrispondente a quello di quel medesimo prodotto.
*
Menzione a parte richiede poi l'ulteriore condotta che imputa alla Parte_1
CO, sulla base del doc. 28 e di cui solo in comparsa conclusionale chiede il risarcimento. Invero, l'attrice ha sin dall'atto di citazione rilevato che nel giugno-luglio
2019 aveva diffidato la convenuta dalla commercializzazione di un altro prodotto, il
, bene altro e diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio, anche Parte_5 questo destinato al mercato straniero, asseritamente contraffatto con una mera etichetta bianca incollata sul retro della confezione. Poi però solo con gli scritti conclusionali ha esteso la richiesta di retroversione degli utili a tale fattispecie, richiesta che, in disparte la tardività, non può essere valutata anche perché generica: a tal proposito ha Parte_1 infatti depositato solo uno scambio di missive tra le parti, appunto il doc. 28, in cui l'addebito è stato puntualmente contestato.
*
Occorre, infine, valutare le domande spiegate dalla convenuta rispetto alla terza chiamata. 12 / 14
La CO ha, infatti, chiesto, in via principale, di accertare le responsabilità della società lituana per le medesime condotte a lei imputate e, conseguentemente, CP_2 pronunciare nei suoi confronti le condanne al risarcimento dei danni formulate dall'attrice.
Ritiene questo tribunale di qualificare tale domanda come una laudatio auctoris: la convenuta, negando ogni responsabilità in ordine alle condotte ad essa imputate, ha individuato nella società di distribuzione lituana il soggetto autore delle condotte denunciate come illecite e contro cui devono essere indirizzate le domande di
Parte_1
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di responsabile dell'evento dannoso, costante orientamento giurisprudenziale ritiene che la domanda debba intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa domanda in tal senso dell'attore, ma pure di una altrettanto esplicita esclusione del terzo dalle pretese avanzate, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una differente imputazione soggettiva delle condotte riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
03/03/2010, n. 5057; Cass. civ., Sez. II, 26/01/2006, n. 1522).
In altri termini, le domande formulate dall'attrice sono da considerarsi automaticamente estese anche nei confronti di e, quindi, devono ritenersi reiterate le medesime CP_2 considerazioni svolte rispetto alla convenuta: in considerazione dell'esame documentale e della rilevata messa in commercio dei prodotti oggetto di controversia da parte della stessa attrice, non si riviene alcuna ipotesi di attività contraffattiva né concorrenziale, con conseguente rigetto della domanda.
La CO ha altresì formulato, nei confronti della stessa in via subordinata, CP_2 una domanda di garanzia chiedendo, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, di essere dalla medesima tenuta indenne. A tale domanda, stante la sostanziale autonomia dei due rapporti, quello principale e quello di garanzia, non può 13 / 14
estendersi automaticamente la domanda attorea;
ad ogni modo, in considerazione del rigetto della domanda attorea, la sua valutazione rimane assorbita.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
In particolare, poiché devono essere liquidate anche le spese della precedente fase cautelare, sia di primo grado che del reclamo, si ritiene debba procedersi ad una valutazione complessiva della vicenda processuale intercorsa tra le parti, giacché:
- se l'accertamento dell'inesistenza del diritto può, in astratto, fondare la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc (benché qui non formulata), non può ipotizzarsi che aver chiesto e ottenuto quella misura obblighi la controparte a rifonderle le spese del procedimento cautelare;
- poiché nei procedimenti cautelari di natura anticipatoria è previsto che le relative spese devono essere decise unitamente al giudizio di merito, ne deriva che dell'esito della causa di cognizione occorre tener conto anche ai fini dell'imputazione e determinazione delle stesse spese legali, in considerazione della chiara strumentalità del diritto di cui si è chiesto la tutela cautelare rispetto alla decisione nel merito.
Inoltre, stante la contumacia del terzo chiamato e l'assenza di specifica richiesta di refusione delle spese per ciò sostenute da parte della convenuta, si ritiene che nessuna imputazione di spese debba essere fatta in relazione alla chiamata in causa della società lituana.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata a rimborsare alla convenuta le spese di lite da questa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità media) e dell'attività difensiva espletata, in base al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del 13/08/2022:
- nel giudizio di merito, applicando i parametri medi per ogni fase del presente giudizio, ad eccezione di quella istruttoria a cui si ritiene opportuno applicare il valore minimo, essendo stata solo documentale;
- nella fase cautelare di prime cure, applicando i parametri medi per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella decisionale, a cui si ritiene opportuno applicare il valore 14 / 14
minimo in considerazione dell'attività esplicata, e di quella istruttoria che si ritiene di espungere stante la sua natura documentale;
- nel reclamo cautelare, applicando i parametri medi per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella decisionale, a cui si ritiene opportuno applicare il valore minimo in considerazione dell'attività esplicata, e di quella istruttoria che si ritiene di espungere stante la sua natura documentale;
P.Q.M.
Il Tribunale delle imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
rigetta le domande principali formulate dalla Farmacia Internazionale di IR CO
& C. s.n.c. nei confronti della terza chiamata CP_2 dichiara assorbita la domanda subordinata formulata della convenuta Farmacia
Internazionale di IR CO & C. s.n.c. nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_2 condanna a rimborsare a Farmacia Internazionale di IR CO Parte_1
& C. s.n.c. le spese di lite, che liquida in complessivi € 16.500,00 per compenso professionale (di cui € 9.000,00 per il giudizio di merito;
€ 3.500,00 per il giudizio cautelare di prime cure e € 4.000,00 per il reclamo), oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Grasselli dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6658/2020 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Corona (c.f. , p.e.c. C.F._1
, Federico Ghini (c.f. , Email_1 C.F._2
p.e.c. e Alberto Scatizzi (c.f. Email_2
, p.e.c. ed elettivamente C.F._3 Email_3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via Arnolfo n. 48
ATTORE contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. (c.f. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Nicola Celli (p.e.c. e Francesco Maresca ed Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via de' Vecchietti n. 1 2 / 14
CONVENUTO
e
(VAT code LT100007619414) CP_2
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
ATTORE
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1) accertare il compimento, da parte delle convenute, di atti di contraffazione del marchio per i Pt_2 motivi di cui in atti (ivi compreso il precedente sub doc. 28), nonché di atti di concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi, per agganciamento e per violazione della correttezza professionale, nonché illecito aquiliano;
2) inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai punti precedenti;
3) ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti commercializzati con violazione del marchio;
Pt_2
4) fissare nella misura di euro 500,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, la somma dovuta per ogni violazione o inosservanza dei punti precedenti successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza;
5) condannare le convenute al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice per effetto degli illeciti di cui ai capi precedenti, procedendo alla liquidazione dei danni in base alle prove raggiunte nell'espletanda istruttoria ed alle presunzioni che ne derivano ovvero secondo equità;
6) condannare altresì le convenute alla restituzione degli utili conseguiti mediante le violazioni di cui in narrativa, in alternativa -comunque cumulativamente al danno emergente- al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedano tale risarcimento;
7) disporre la pubblicazione della sentenza, a cura dell'attrice ma a spese delle convenute, per due volte in
[.. giorni consecutivi, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani C
, e e sulle riviste di settore Repubblica Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
oltre che sulla homepage del sito di parte convenuta per almeno trenta giorni;
CP_6
8) disporre comunque ogni altro opportuno provvedimento idoneo a eliminare le violazioni poste in essere ex art. 2599 c.c.; 3 / 14
9) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese tutti del presente giudizio e dei procedimenti cautelare e di reclamo ante causam, nonché ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.;
10) rigettare tutte le domande della convenuta Controparte_1 in via istruttoria,
- disporre la discovery (anche nell'àmbito della CTU di cui infra), ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i, sui dati quantitativi dei prodotti acquistati da presso l'altra convenuta, con Controparte_1 interrogazione del legale rappresentante della convenuta sui seguenti quesiti: CP_1
a) «da quale data e per quanto tempo ha acquistato da Controparte_1 CP_2 prodotti con il segno ID e/o prodotti di marchi di;
Parte_1
b) «quanti prodotti di cui al capitolo precedente sono stati venduti, a chi, a quale prezzo e con quale utile marginale»;
c) «chi sono i clienti, gli agenti, i distributori o i rivenditori indipendenti di e i Controparte_1 loro indirizzi»;
d) «chi sono i fornitori o comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione dei prodotti indicati in narrativa e quali sono i loro indirizzi»;
- ordinare l'esibizione nei confronti della convenuta sempre ai sensi dell'art. Controparte_1
121 c.p.i, o, in subordine, ex artt. 2711, 2° comma, c.c., 210 e 212 c.p.c, di:
- tutte le scritture contabili relative alla propria attività imprenditoriale di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio “ di cui in atti, in particolare, del libro giornale, dei Pt_3 libri IVA, del libro carico e scarico di magazzino, del libro inventari, di tutte le fatture o scontrini di vendita, delle bolle doganali di importazione/esportazione; il tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione e commercializzazione e fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
dei contratti di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e vendita dei prodotti contrassegnati perfezionati con la clientela nello stesso periodo;
delle proposte di subfornitura, lavorazione per conto, somministrazione e vendita formulate alla clientela anche se non perfezionate in contratto;
nonché, infine, del listino prezzi degli stessi prodotti fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
- in subordine all'esibizione, ordine di comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte), dei documenti menzionati sopra;
4 / 14
- infine, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i., ordine di comunicazione ed indicazione degli elementi (fatture di lavorazione, fatture di acquisto delle confezioni, bolle di consegna, prospetti, provvigioni) necessari per
l'identificazione dei terzi cooperanti con i convenuti negli illeciti di cui in narrativa;
- disporre consulenza contabile e di marketing, diretta a determinare:
- il valore del marchio dell'attrice e del suo avviamento, nonché la dilution e/o svilimento dei medesimi per effetto delle condotte della convenuta, nonché l'eventuale indagine demoscopica sub §2.3 della memoria n. 2 di parte attrice;
- il fatturato e gli utili realizzati dalla convenuta per effetto della vendita dei suddetti prodotti realizzati in violazione del marchio dell'attrice (ricordiamo che i prodotti non coperti da esaurimento del diritto sono considerati tout court contraffattori);
- la royalty del settore;
- il danno patrimoniale emergente (anche all'avviamento), d'immagine e morale;
- il pregiudizio agli investimenti pubblicitari realizzati;
- ammissione dei capitoli da 1 a 41:
1) «Conferma il teste che i docc. da 33 a 35 sono stati elaborati dalla contabilità e dal sistema gestionale di » [ ; Parte_1 Testimone_1 Testimone_2
2) «Conferma il teste che, negli anni 2018-2022, ha speso 5.999.815 euro per marketing Parte_1 del marchio come da doc. 33» [ ; Pt_3 Testimone_1 Testimone_2
3) «Conferma il teste che, negli anni 2018-2022, ha speso 29.657.594 euro per il Parte_1 mantenimento della rete commerciale per il marchio come da doc. 34» [ Pt_3 Tes_1
;
[...] Testimone_2
4) «Conferma il teste che, negli anni 2018-2022, ha speso 705.159 euro per il Parte_1 mantenimento del marchio e l'attività di brand protection, come da doc. 35» [ Pt_3 Tes_1
. ”
[...] Testimone_2
CONVENUTO
“Voglia il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria o diversa domanda, anche istruttoria, valutata la composizione del Collegio Giudicante alla luce dei principii di terzietà ed imparzialità, ed eventualmente prese le conseguenti decisioni per l'attuazione, ai fini dei suddetti principi, del giusto processo:
IN VIA PRELIMINARE 5 / 14
- autorizzare il convenuto a chiamare in causa la società in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Vilnius (Lituania) T. Kosciuskos g. 24-103 (
[...]
, a titolo di garanzia c.d. impropria per i fatti oggetto del presente giudizio, C.F._4 disponendo quindi lo spostamento dell'udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
NEL MERITO
- rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1 [...] perché infondate in fatto ed in diritto, revocando ogni provvedimento cautelare assunto;
CP_1
- accertare eventuali responsabilità della società chiamata in causa per i fatti oggetti di CP_2 causa e, nel caso, pronunciare le conseguenti condanne nei confronti della stessa per le domande formulate dall'attrice;
IN VIA SUBORDINATA, E DENEGATA IPOTESI di accoglimento anche solo in parte delle domande attoree, accertato (già in fase cautelare) che la convenuta comunque non ha operato in alcun modo sulle confezioni dei prodotti oggetto del presente giudizio, acquistati direttamente dalla società fornitrice condannare la stessa in persona del legale rappresentante CP_2 CP_2 pro-tempore, a tenere indenne la convenuta da ogni conseguenza delle pretese Controparte_1 azionate dall'attrice e dal pagamento di qualunque somma cui dovesse essere condannata per i titoli oggetto della presente causa, spese legali comprese;
IN OGNI CASO
- condannare l'attrice alla refusione delle spese (comprese eventuali notule di consulenti tecnici d'ufficio e di parte) e dei compensi per il giudizio, oltre CAP e IVA sulle voci imponibili nonché rimborso spese generali, valutando altresì se siano presenti gli estremi per una condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., e nel caso pronunciarsi in tal senso”.
IN VIA ISTRUTTORIA
* Si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
a) D.C.V. che quando nell'autunno 2019 avete segnalato a il ritrovamento di una Parte_1 scatola non conforme del prodotto ID CO bustine 30mg N20 IT avete altresì inviato a Pa
la fattura di acquisto di tali prodotti emessa a favore di Farma. da Farmacia Parte_1 CP_7
Internazionale di IR CO e C. snc nonché quella di acquisto emessa a favore di Farmacia
Internazionale di IR CO e C. snc da .” CP_2 6 / 14
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Parte_1 titolare del marchio , ha citato in giudizio la Farmacia Internazionale Di IR Pt_3
CO & C. s.n.c. (d'ora in poi ) lamentando la Controparte_8 commercializzazione di prodotti contraffatti e la violazione delle norme sulla concorrenza.
In particolare, l'attrice, titolare del marchio , ha affermato di essere leader nel Pt_3 mercato degli integratori a base di ferro sin dal 2008. A seguito della segnalazione della Par cliente arma. è venuta a conoscenza del fatto che nel 2019 la CP_9 CP_1 convenuta ha acquistato e, quindi, commercializzato, scatole contraffatte di prodotti a marchio le quali contengono, peraltro, bustine da 21 mg di acido LI, in luogo Pt_3 di quelle da 30 mg dalla medesima prodotte. ha quindi chiesto riconoscersi la contraffazione del marchio e la condotta di Parte_1 concorrenza sleale posta in essere da controparte, chiedendo il risarcimento del danno consistente nel danno emergente e nel lucro cessante, ovvero nella retroversione degli utili, oltre all'inibitoria degli atti contraffattivi e anticoncorrenziali, con penale per l'inottemperanza e ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti.
La farmacia CO si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di terzietà del giudice assegnatario della causa, coincidendo con quello che aveva deciso il giudizio cautelare instaurato ante causam dall'attrice, nonché l'abusivo utilizzo dello strumento processuale, avendo l'attrice già ottenuto le richieste misure cautelari volte ad interrompere la condotta imputata alla convenuta. Quest'ultima ha quindi sottolineato la propria buona fede nell'essersi approvvigionata dalla distribuzione a livello europeo
, rilevando come non possa esserle addebitata alcuna condotta CP_2 contraffattiva non potendo riconoscere le differenze rispetto alle confezioni dell'attrice e non essendo esigibile l'apertura delle confezioni ordinate. Imputando quindi ogni responsabilità alla società di distribuzione, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la la quale, tuttavia, è rimasta contumace. La Farmacia ha quindi chiesto CP_2 il rigetto delle domande attoree o di accertare la responsabilità della nonché, CP_2 7 / 14
Contr condannare la stessa a risarcire e, in via subordinata, a tenere indenne Parte_1 la in ipotesi di condanna della stessa. CP_1
Il giudizio di merito è stato preceduto da quello cautelare, con cui ha chiesto Parte_1 ed ottenuto – in primo grado e confermato in sede di reclamo - la descrizione ed il sequestro dei prodotti in contraffazione del marchio nonché l'inibitoria di Pt_3 controparte da ogni attività di pubblicizzazione e commercializzazione degli stessi ed il loro ritiro dal commercio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre pronunciarsi su alcune questioni processuali sollevate dalla convenuta.
Quanto all'assenza di terzietà del giudice istruttore originariamente assegnatario del fascicolo, avendo già conosciuto la causa in sede cautelare come giudice di prime cure, si conferma l'assenza di cause di astensione ex art. 51 c.p.c., come dal medesimo indicato nell'ordinanza del 18.11.2020, posto che:
- l'oggetto dei due procedimenti è diverso: in un caso si accertano i presupposti di una misura cautelare, nell'altro la sussistenza del diritto nel merito;
- il procedimento cautelare ante causam non costituisce la causa di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., non potendo essere considerato un “altro grado del processo”.
La ha poi lamentato l'utilizzo abusivo dello strumento processuale da parte CP_1 dell'attrice: secondo la convenuta, avendo già ottenuto le misure cautelari Parte_1 finalizzate al sequestro dei prodotti contraffatti, all'inibitoria della pubblicizzazione e commercializzazione degli stessi ed al loro ritiro dal mercato, in quanto provvedimenti anticipatori che, come tali, conservano la loro efficacia anche qualora non dovesse essere introdotto il successivo giudizio di merito, l'instaurazione della presente causa di cognizione rappresenterebbe un utilizzo distorto ed ultroneo dello strumento processuale, avendo messo in moto un procedimento finalizzato a chiedere un risultato già ottenuto.
Si rileva tuttavia come l'attrice abbia citato in giudizio la CO anche per chiedere la tutela risarcitoria e restitutoria che, in sede cautelare, non avrebbe potuto trovare ristoro, onde l'infondatezza delle lamentele sollevate dalla convenuta, senza considerare che 8 / 14
l'ottenimento di una misura cautelare anticipatoria consente di non iniziare la causa di merito, ma non lo vieta, perché l'accertamento dell'illecito e l'inibitoria definitiva in una sentenza fanno giudicato, a differenza dello stesso accertamento e dell'inibitoria provvisoria ottenuti in sede cautelare.
*
Passando al merito, le domande attoree devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Partendo dalla situazione di fatto, è pacifico, in quanto non contestato e, comunque, documentalmente provato, che l'attrice:
- è titolare del marchio (doc. 5 fasc. att.); Pt_3
- è una società quotata in Borsa Italiana sul mercato AIM, leader in Italia nell'àmbito dei prodotti nutraceutici, la cui rinomanza nel settore degli integratori a base di ferro è riconosciuta anche a livello europeo (doc. 5 bis A/B e 6 fasc. att.);
- si è imposta in tale settore di mercato con i prodotti nelle versioni “Forte”, Pt_3
“CO”, “Cardio”, e “Bimbi”.
Del pari pacifico è che SO.FARMA cliente dell'attrice, ha acquistato dalla CP_9
CO 168 scatole di “ID CO 30 mg 20 stick” (fattura 24.10.2019: doc. 21 fasc. att.) e che queste confezioni sono state segnalate alla come differenti Parte_1 rispetto a quelle dalla medesima commercializzate.
La non ha contestato la circostanza ma ha piuttosto sostenuto che tra agosto e CP_1 settembre 2019 ha acquistato dalla , società lituana con licenza di CP_2 distribuzione europea, 746 confezioni di contraddistinto dal codice ministeriale Pt_3
941657645 (lotto 1858) e di aver quindi provveduto alla mera commercializzazione delle stesse senza aver minimamente influito sulla loro produzione e/o confezionamento;
sottolineando la sua buona fede in una normale operazione commerciale di rivendita di beni comprati presso un consueto distributore di prodotti farmaceutici, ha quindi sostenuto la sua estraneità a qualsivoglia intento contraffattivo del marchio altrui.
Ora, è pur vero che, dal raffronto tra le confezioni prodotte e vendute da e Parte_1 quelle commercializzate dalla CO, queste ultime presentano delle difformità, ancorché sottili, rinvenibili da un primo esame visivo sia delle confezioni che dalla 9 / 14
composizione chimica dell'integratore, così come peraltro rilevato e confermato in sede cautelare, sia in prime cure che nel reclamo.
Ad ogni modo, dalla documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, è altresì emerso che è stata la stessa ad aver messo in commercio il contestato lotto Parte_1
n. 1858.
Invero, il numero di lotto di produzione, posto che identifica tutti i medicinali/integratori prodotti in una specifica operazione, attiene ad una informazione che è la stessa azienda produttrice ad apporre sulla confezione al fine di meglio identificare i beni prodotti in un unico contesto.
Rispetto al numero di lotto che ci interessa, che in questo caso è il n. 1858, CP_10 ha assunto un atteggiamento contraddittorio, giacché nello stesso atto di citazione ha dapprima affermato che “il lotto 1858 di “ID CO 30mg”, come si leggerà nella pagina seguente, non è mai stato immesso sul mercato da per cui -per quanto concerne Parte_1
l'attrice- tale prodotto/lotto … semplicemente non esiste!” (pag. 7) per poi dichiarare che “Il lotto n.
1858 era, infatti, composto di 10.761 scatole da 20 sticks, fatturate il 18 luglio 2018 al distributore
US SA (oggi Swixx Biopharm), come da documentazione che si produce sub doc. 24. Il distributore
US opera nei Paesi baltici ed OS (come risulta dal contratto sub doc. 25), non certo in
Italia.” (pag. 8).
È quindi documentalmente provato e dalla medesima attrice confermato che il lotto di cui si discute, il n. 1858, corrisponde a quello composto dalle 10.761 scatole da 20 sticks fatturate il 18 luglio 2018 dalla stessa al distributore US (doc. 24 fasc. Parte_1 att.).
Ne deriva che, in disparte le differenze di aspetto esteriore rispetto alle confezioni di
ID LI 30 mg, il lotto 1858 è stato immesso in commercio direttamente dalla produttrice e la CO si è solo limitata a rivendere le confezioni ordinate dal distributore lituano.
Discorso diverso è l'eventuale inadempimento relativo al rapporto contrattuale intercorrente tra ed il distributore a cui ha consegnato le confezioni che Parte_1 avrebbero dovuto essere destinate solo al mercato estero e non anche a quello italiano, rispetto al quale non può certo configurarsi concorso alcuno da parte della CP_11 [...]
convenuta, estranea agli accordi tra e US e di cui non è stato allegata né Parte_1 dimostrata una conoscenza delle limitazioni pattuite tra produttore e distributore e/o la volontà di violarle. In altri termini, l'attrice, invece di agire al fine di ottenere la tutela contrattuale nei confronti del distributore, ha azionato una tutela extracontrattuale rispetto ad un soggetto terzo e nei cui confronti non trovano fondamento gli addebiti mossi.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si ritiene configurabile nessuna condotta contraffattiva: non sussiste alcun prodotto contraffatto proprio perché i prodotti contestati sono stati realizzati e messi in commercio dalla stessa Parte_1
Rimangono conseguentemente assorbite le questioni sollevate dalle parti in ordine sia alla disciplina applicabile agli integratori alimentari ed alla differente posologia ammessa nei diversi paesi europei, rilevato dalla convenuta, sia all'omesso controllo che, secondo la prospettazione attorea, la CO avrebbe dovuto operare, almeno a campione, sulla merce consegnatele dalla CP_2
Privo di fondamento è, conseguentemente, anche l'ulteriore addebito mosso da la quale ha imputato alla convenuta di aver violato le norme sulla Parte_1 concorrenza, ex art. 2598 c.c., avendole addebitato di aver:
a) posto in essere atti di concorrenza sleale dipendente e confusoria, stante la somiglianza delle confezioni vendute (n. 1);
b) denigrato la sua immagine (n. 2);
c) realizzato pubblicità ingannevole (n. 3).
Occorre sul punto specificare che tra le due società non intercorre alcun rapporto di concorrenza, neanche cd. verticale, che si può configurare allorché due imprese operino nel medesimo settore merceologico ma a livelli differenti del sistema produttivo. Una tale ipotesi di rapporto concorrenziale si potrebbe ravvisare solo qualora il dettagliante provvedesse alla vendita di prodotti anche di altre cause farmaceutiche, così distribuendo anche beni di società concorrenti, mentre nel caso di specie non solo di tale circostanza non è stata data alcuna evidenza, ma al contrario, la condotta imputata alla si CP_1 focalizza solo sulla vendita dei prodotti Pt_3 11 / 14
Si ritiene dunque che gli addebiti formulati dall'attrice non trovino fondamento, in considerazione dell'assenza sia di attività contraffattiva, sia del soggetto avvantaggiato, in quanto:
a) la si è limitata a fare da intermediaria tra i fornitori ed il cliente finale, CP_1 come peraltro dimostra il fatto che alcune confezioni sono state rese ai fornitori con conseguente nota di credito;
b) non ha venduto il prodotto di un altro produttore ma quello di quindi Parte_1 non ha operato all'interno di una filiera concorrente;
c) l'immagine della non ha subìto alcuna denigrazione da tale condotta, Parte_1 essendo il lotto n. 1858 stato messo in commercio dalla stessa attrice, ancorché destinato ad un mercato straniero;
invero, il pregiudizio all'immagine, che potrebbe derivare dal fatto che i clienti potrebbero aver notato la riduzione della quantità di acido LI, se c'è,
è imputabile al distributore;
d) la CO non ha posto in essere alcuna attività pubblicitaria, si è solo limitata a rivendere le confezioni ordinate dal fornitore riportanti il numero identificativo ministeriale corrispondente a quello di quel medesimo prodotto.
*
Menzione a parte richiede poi l'ulteriore condotta che imputa alla Parte_1
CO, sulla base del doc. 28 e di cui solo in comparsa conclusionale chiede il risarcimento. Invero, l'attrice ha sin dall'atto di citazione rilevato che nel giugno-luglio
2019 aveva diffidato la convenuta dalla commercializzazione di un altro prodotto, il
, bene altro e diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio, anche Parte_5 questo destinato al mercato straniero, asseritamente contraffatto con una mera etichetta bianca incollata sul retro della confezione. Poi però solo con gli scritti conclusionali ha esteso la richiesta di retroversione degli utili a tale fattispecie, richiesta che, in disparte la tardività, non può essere valutata anche perché generica: a tal proposito ha Parte_1 infatti depositato solo uno scambio di missive tra le parti, appunto il doc. 28, in cui l'addebito è stato puntualmente contestato.
*
Occorre, infine, valutare le domande spiegate dalla convenuta rispetto alla terza chiamata. 12 / 14
La CO ha, infatti, chiesto, in via principale, di accertare le responsabilità della società lituana per le medesime condotte a lei imputate e, conseguentemente, CP_2 pronunciare nei suoi confronti le condanne al risarcimento dei danni formulate dall'attrice.
Ritiene questo tribunale di qualificare tale domanda come una laudatio auctoris: la convenuta, negando ogni responsabilità in ordine alle condotte ad essa imputate, ha individuato nella società di distribuzione lituana il soggetto autore delle condotte denunciate come illecite e contro cui devono essere indirizzate le domande di
Parte_1
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di responsabile dell'evento dannoso, costante orientamento giurisprudenziale ritiene che la domanda debba intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa domanda in tal senso dell'attore, ma pure di una altrettanto esplicita esclusione del terzo dalle pretese avanzate, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una differente imputazione soggettiva delle condotte riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
03/03/2010, n. 5057; Cass. civ., Sez. II, 26/01/2006, n. 1522).
In altri termini, le domande formulate dall'attrice sono da considerarsi automaticamente estese anche nei confronti di e, quindi, devono ritenersi reiterate le medesime CP_2 considerazioni svolte rispetto alla convenuta: in considerazione dell'esame documentale e della rilevata messa in commercio dei prodotti oggetto di controversia da parte della stessa attrice, non si riviene alcuna ipotesi di attività contraffattiva né concorrenziale, con conseguente rigetto della domanda.
La CO ha altresì formulato, nei confronti della stessa in via subordinata, CP_2 una domanda di garanzia chiedendo, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, di essere dalla medesima tenuta indenne. A tale domanda, stante la sostanziale autonomia dei due rapporti, quello principale e quello di garanzia, non può 13 / 14
estendersi automaticamente la domanda attorea;
ad ogni modo, in considerazione del rigetto della domanda attorea, la sua valutazione rimane assorbita.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
In particolare, poiché devono essere liquidate anche le spese della precedente fase cautelare, sia di primo grado che del reclamo, si ritiene debba procedersi ad una valutazione complessiva della vicenda processuale intercorsa tra le parti, giacché:
- se l'accertamento dell'inesistenza del diritto può, in astratto, fondare la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc (benché qui non formulata), non può ipotizzarsi che aver chiesto e ottenuto quella misura obblighi la controparte a rifonderle le spese del procedimento cautelare;
- poiché nei procedimenti cautelari di natura anticipatoria è previsto che le relative spese devono essere decise unitamente al giudizio di merito, ne deriva che dell'esito della causa di cognizione occorre tener conto anche ai fini dell'imputazione e determinazione delle stesse spese legali, in considerazione della chiara strumentalità del diritto di cui si è chiesto la tutela cautelare rispetto alla decisione nel merito.
Inoltre, stante la contumacia del terzo chiamato e l'assenza di specifica richiesta di refusione delle spese per ciò sostenute da parte della convenuta, si ritiene che nessuna imputazione di spese debba essere fatta in relazione alla chiamata in causa della società lituana.
Pertanto, l'attrice deve essere condannata a rimborsare alla convenuta le spese di lite da questa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità media) e dell'attività difensiva espletata, in base al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del 13/08/2022:
- nel giudizio di merito, applicando i parametri medi per ogni fase del presente giudizio, ad eccezione di quella istruttoria a cui si ritiene opportuno applicare il valore minimo, essendo stata solo documentale;
- nella fase cautelare di prime cure, applicando i parametri medi per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella decisionale, a cui si ritiene opportuno applicare il valore 14 / 14
minimo in considerazione dell'attività esplicata, e di quella istruttoria che si ritiene di espungere stante la sua natura documentale;
- nel reclamo cautelare, applicando i parametri medi per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella decisionale, a cui si ritiene opportuno applicare il valore minimo in considerazione dell'attività esplicata, e di quella istruttoria che si ritiene di espungere stante la sua natura documentale;
P.Q.M.
Il Tribunale delle imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
rigetta le domande principali formulate dalla Farmacia Internazionale di IR CO
& C. s.n.c. nei confronti della terza chiamata CP_2 dichiara assorbita la domanda subordinata formulata della convenuta Farmacia
Internazionale di IR CO & C. s.n.c. nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_2 condanna a rimborsare a Farmacia Internazionale di IR CO Parte_1
& C. s.n.c. le spese di lite, che liquida in complessivi € 16.500,00 per compenso professionale (di cui € 9.000,00 per il giudizio di merito;
€ 3.500,00 per il giudizio cautelare di prime cure e € 4.000,00 per il reclamo), oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Grasselli dott. Niccolò Calvani