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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 99 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
( ) in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (p.i. Controparte_1
, con il proc. dom. avv.to Lorenzo Ioele, delega in atti P.IVA_1
-ricorrente- contro
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Capo pro tempore dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_3
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 17.9.2025 con di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1115/946B del 26.11.2018 con cui l' gli aveva Controparte_4
ordinato il pagamento di € 55.635,00, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni pagina 1 di 4 in materia di lavoro subordinato.
Deduceva che gli era stata erroneamente contestata l'assunzione di tre lavoratori a decorrere dal 10.12.2013, riconoscendo ai medesimi circa nove mesi di lavoro senza regolare assunzione e parametrando la sanzione a 118 giornate lavorative per ciascuna delle due lavoratrici.
Sosteneva che, al contrario, le predette avevano lavorato per 2/3 giorni al mese e contestava la valenza probatoria del verbale di ispezione e la genuinità delle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici a seguito dell'accesso ispettivo.
Concludeva pertanto per l'annullamento dell'ordinanza opposta, previa sospensione della sua esecutività.
Costituitosi, l' contestava la fondatezza dell'opposizione richiamando le CP_2
dichiarazioni rese dai soggetti trovanti intenti nel lavoro nel corso dell'accesso dell'1.10.2014 ai Carabinieri del Nil di . CP_2
Instava quindi per il rigetto del ricorso.
Negata la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione de qua con provvedimento del 26.3-6.4.2020 ed esaurita l'istruttoria orale da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 17.9.2025 mediante lo scambio di note scritte.
Nel corso del giudizio, a partire dalle note depositate in data 6.9.2024, il ricorrente ha documentato la sua adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'
[...]
, ai sensi dell'art. 1, commi 231-252 della L. n. 197/2022 (c.d. Controparte_5
“rottamazione-quater”), come da comunicazione del predetto ente del l'8.9.2023
(allegata alle note del 6.9.2024 e dell'1.9.2025), producendo altresì la ricevuta comprovante il pagamento in un'unica soluzione del debito per la definizione pari ad
€ 480.698,94 (cfr. ricevuta PagoPa allegata alle note 6.9.2024 e 1.9.2025).
Dalla produzione sopra richiamata risulta poi che tra i carichi iscritti per i quali il ricorrente ha aderito alla definizione rientra quello portato dalla ordinanza ingiunzione in oggetto (identificato al n. 20 del riepilogo dell' ). Controparte_5
pagina 2 di 4 Ciò posto, è noto che ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. n. 197/2022 nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, rinuncia confermata dal ricorrente nelle note di udienza con cui è stata chiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate.
Parte resistente ha tuttavia insistito nel rigetto del ricorso e nella condanna alle spese dell'opponente deducendo l non è parte delle riferita transazione e rottamazione CP_2
(cfr. note del 17.9.2025).
A fronte però della produzione sopra richiamata e dell'assenza da parte del resistente di contestazioni in ordine alla efficacia probatoria della stessa, e dunque alla effettiva estinzione del debito portato dall'ingiunzione per cui è causa, nonché alla luce della normativa vigente (art. 1, comma 236, L. n. 197/2022) e dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cassazione ord. n. 24428/2024), deve ritenersi che la combinazione tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, l'accoglimento della domanda da parte dell'agente della riscossione e la produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento integrale integri gli estremi della fattispecie di estinzione del giudizio ex lege.
Quel che rileva, infatti, è il perfezionamento della procedura amministrativa e il puntuale adempimento delle obbligazioni alla data di decisione del giudizio.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti che dimostra l'accettazione della definizione agevolata e l'effettuazione dell'intero pagamento, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse, stante la natura agevolativa della procedura definitoria e l'intervenuto superamento della controversia per adesione stragiudiziale.
Va al riguardo richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte (sent. n.
2828/2024) e rilevato che l'esito del giudizio è dipeso dalla normativa sopravvenuta estranea al processo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 19.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 99 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
( ) in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (p.i. Controparte_1
, con il proc. dom. avv.to Lorenzo Ioele, delega in atti P.IVA_1
-ricorrente- contro
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Capo pro tempore dott. , a mezzo del funzionario delegato Controparte_3
-resistente - all'esito della discussione avvenuta all'udienza del 17.9.2025 con di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1115/946B del 26.11.2018 con cui l' gli aveva Controparte_4
ordinato il pagamento di € 55.635,00, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni pagina 1 di 4 in materia di lavoro subordinato.
Deduceva che gli era stata erroneamente contestata l'assunzione di tre lavoratori a decorrere dal 10.12.2013, riconoscendo ai medesimi circa nove mesi di lavoro senza regolare assunzione e parametrando la sanzione a 118 giornate lavorative per ciascuna delle due lavoratrici.
Sosteneva che, al contrario, le predette avevano lavorato per 2/3 giorni al mese e contestava la valenza probatoria del verbale di ispezione e la genuinità delle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici a seguito dell'accesso ispettivo.
Concludeva pertanto per l'annullamento dell'ordinanza opposta, previa sospensione della sua esecutività.
Costituitosi, l' contestava la fondatezza dell'opposizione richiamando le CP_2
dichiarazioni rese dai soggetti trovanti intenti nel lavoro nel corso dell'accesso dell'1.10.2014 ai Carabinieri del Nil di . CP_2
Instava quindi per il rigetto del ricorso.
Negata la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione de qua con provvedimento del 26.3-6.4.2020 ed esaurita l'istruttoria orale da parte del precedente giudice assegnatario, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa all'udienza del 17.9.2025 mediante lo scambio di note scritte.
Nel corso del giudizio, a partire dalle note depositate in data 6.9.2024, il ricorrente ha documentato la sua adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'
[...]
, ai sensi dell'art. 1, commi 231-252 della L. n. 197/2022 (c.d. Controparte_5
“rottamazione-quater”), come da comunicazione del predetto ente del l'8.9.2023
(allegata alle note del 6.9.2024 e dell'1.9.2025), producendo altresì la ricevuta comprovante il pagamento in un'unica soluzione del debito per la definizione pari ad
€ 480.698,94 (cfr. ricevuta PagoPa allegata alle note 6.9.2024 e 1.9.2025).
Dalla produzione sopra richiamata risulta poi che tra i carichi iscritti per i quali il ricorrente ha aderito alla definizione rientra quello portato dalla ordinanza ingiunzione in oggetto (identificato al n. 20 del riepilogo dell' ). Controparte_5
pagina 2 di 4 Ciò posto, è noto che ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. n. 197/2022 nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, rinuncia confermata dal ricorrente nelle note di udienza con cui è stata chiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate.
Parte resistente ha tuttavia insistito nel rigetto del ricorso e nella condanna alle spese dell'opponente deducendo l non è parte delle riferita transazione e rottamazione CP_2
(cfr. note del 17.9.2025).
A fronte però della produzione sopra richiamata e dell'assenza da parte del resistente di contestazioni in ordine alla efficacia probatoria della stessa, e dunque alla effettiva estinzione del debito portato dall'ingiunzione per cui è causa, nonché alla luce della normativa vigente (art. 1, comma 236, L. n. 197/2022) e dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cassazione ord. n. 24428/2024), deve ritenersi che la combinazione tra la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, l'accoglimento della domanda da parte dell'agente della riscossione e la produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento integrale integri gli estremi della fattispecie di estinzione del giudizio ex lege.
Quel che rileva, infatti, è il perfezionamento della procedura amministrativa e il puntuale adempimento delle obbligazioni alla data di decisione del giudizio.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti che dimostra l'accettazione della definizione agevolata e l'effettuazione dell'intero pagamento, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse, stante la natura agevolativa della procedura definitoria e l'intervenuto superamento della controversia per adesione stragiudiziale.
Va al riguardo richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte (sent. n.
2828/2024) e rilevato che l'esito del giudizio è dipeso dalla normativa sopravvenuta estranea al processo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 19.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 4 di 4