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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/11/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1561/2023
All'udienza del giorno 19 novembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. FOLIE ANDREAS;
Parte_1 per la parte convenuta : l'avv. ROMANO GENNARO;
Controparte_1 per la parte convenuta : l'avv. KÖLLENSPERGER VERENA. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte già depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1561/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Andreas Folie, come da procura depositata Parte_1 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- parte attrice - contro pagina 1 di 14 , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Romano del Foro di Trento, come Controparte_1 da procura depositata in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
e contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dr. Verena Köllensperger, come da procura depositata in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- parti convenute -
In punto: risarcimento del danno da incidente sciistico (collisione tra una slitta e uno sciatore).
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI formulate dal procuratore di parte attrice: “wie folgt: Möge der hochehrwürdige Richter des
Landesgerichtes Bozen unter Abweisung aller gegenteiligen Anträge und Einwendungen:
1. die und die aufgrund der in der CP_3 Controparte_1 Controparte_2
Klageschrift angeführten Umstände jeden aufgrund seines Rechtstitels wie vom Gesetz vorgesehen in solidarischer Haftung gem. Art. 2055 ZGB zur Zahlung an die Klägerin des in Höhe von € 32.221,42 festzustellenden Schadenersatzbetrages zzgl. der gesetzlichen Zinsen seit Fälligkeit und zzgl.
Aufwertung, oder jenen höheren Betrag verurteilen, den das Gericht für die erlittenen und festgestellten Verletzungen als rechtens erachtet;
2. die seitens der Klägerin bereits bezahlten Kosten für den beauftragten Amtssachverständigen Dr. in von € 1.417,00 (Dok. 26 - fattura saldata CTU Dr. Per_1 Per_2 Per_1
) definitiv den Beklagten anlasten und diese zur Rückerstattung CodiceFiscale_1 desselben Betrages an die Klägerin verurteilen;
3. die Beklagten zur Bezahlung der Kosten dieses Verfahrens gemäß vorgelegter Kostennote und aller nachfolgender verurteilen (Dok. 27 - gerichtliche Kostennote);
4. im Beweiswege besteht die Klägerin auf die Zulassung der eigenen beantragten nicht zugelassenen
Beweismittel, für welche sie sich vollinhaltlich auf die Ausführungen und Anträge in den eigenen
Schriftsätze gem. Art. 171ter ZPO beruft, insbesondere besteht sie:
I.) auf die Aufnahme des beantragten Gutachtens zur Feststellung der Unfalldynamik und zur
Erhebung der zum Unfallzeitpunkt bestehenden Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der
Pistenbenützer (Absperrungen, Beschilderung, Absicherungen etc.) auch im Hinblick auf die
Konformität derselben mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen wobei der ASV auch feststellen möge, ob die Hauptabfahrt ins Tal für Kinder / Skianfänger geeignet ist oder nicht und den Schwierigkeitsgrad derselben Piste feststellen;
pagina 2 di 14 II.) die förmliche Einvernahme der Beklagten OR IN und die Zulassung des mündlichen
Zeugenbeweises über die in den Schriftsätzen gem. Art. 171ter ZPO Nr. 2 vom 01.12.2023 und Nr. 3 vom 11.12.2023 zum direkten und zum Gegenbeweis formulierten Beweiskapitel, die an dieser Stelle als vollständig widergegeben gelten, mit den dort angeführten Zeugen, sowie die Zulassung zum
Gegenbeweis über alle von den Gegenseiten zugelassenen Beweiskapitel mit den eigenen Zeugen.
Die Klägerin widersetzt sich weiterhin gegen die Zulassung der gegnerischen Beweisanträge aus den in den eigenen Schriftsätzen angeführten Gründen“. formulate dal procuratore di parte convenuta : Controparte_1
“NEL MERITO
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale:
1. Rigettare integralmente tutte le domande svolte dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta , in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
2. Dichiarare che il sinistro del 16 gennaio 2022 è da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa dell'attrice e/o dei gestori dell'impianto, senza alcuna responsabilità della convenuta CP_1
.
[...]
In via subordinata:
Nel caso in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere sussistente una qualche forma di responsabilità in capo alla convenuta , dichiarare che tale responsabilità è meramente concorrente e Controparte_1 in misura assolutamente minoritaria rispetto a quella dell'attrice e/o dei gestori dell'impianto.
Nei confronti della convenuta : accertare e dichiarare l'obbligo della Controparte_2 convenuta di garantire e manlevare la convenuta da Controparte_2 Controparte_1 ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, ivi comprese le eventuali somme che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere all'attrice. Per l'effetto condannare la convenuta a tenere indenne e manlevare la convenuta Controparte_2 Controparte_1 da qualsiasi somma che la medesima dovesse essere tenuta a pagare all'attrice in conseguenza del presente giudizio, nonché dalle spese processuali eventualmente poste a suo carico.
In ogni caso: condannare l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 convenuta , comprensive di diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge;
Controparte_1 detrarre comunque eventuali somme ricevute da polizze infortunistiche private;
IN VIA ISTRUTTORIA … (si rinvia alla memoria depositata in data 27/10/2025)”;
pagina 3 di 14 formulate dal procuratore di parte convenuta : “das Controparte_2
Landesgericht Bozen möge, bei Abweisung aller anderslautenden Anträge und Einreden:
1. in der Hauptsache: die Klage in vollem abweisen;
Per_3
2. hilfsweise, für den nichtangenommenen Fall, dass die Beklagte Touristik in Controparte_2 irgendeiner Weise auch nur für die Verursachung des fraglichen Unfalls verantwortlich Per_4 gemacht werden sollte: den Anteil ihres Mitverschuldens bestimmen und ihre Schadenersatzpflicht auf das rechte Ausmaß begrenzen;
3. im Beweiswege wird auf die Zulassung des Zeugenbeweises über folgende Umstände bestanden …
(si rinvia alla memoria depositata in data 05/11/2025);
4. in jedem Fall: mit Ersatz der Verfahrenskosten zzgl. AnVK und MwSt”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato in data 09/05/2023 la parte attrice conveniva in giudizio la signora e la società , innanzi all'intestato Tribunale, per Controparte_1 Controparte_2 chiederne la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro, avvenuto in data
16/01/2022 su una pista del comprensorio sciistico Watles, nel comune di Malles (BZ). Allegava che la convenuta, a bordo della propria slitta e provenendo da monte, sarebbe entrata in collisione con l'attrice, a causa della eccesiva velocità e di una direzione sbagliata, provocandole lesioni.
Con comparsa di risposta depositata in data 05/09/2023 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, contestando la propria responsabilità, chiedendo il rigetto delle domande attoree e CP_1 allegando una condotta colposa dell'attrice e della convenuta , quali cause Controparte_2 del sinistro. In subordine chiedeva di accertare una responsabilità concorsuale delle parti, con conseguente riduzione del risarcimento. La convenuta esercitava domanda di manleva nei confronti della convenuta . Controparte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 07/09/2023 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, contestando la propria responsabilità, chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_2 allegando una condotta colposa dell'attrice e della convenuta , quali cause del Controparte_1 sinistro. In subordine chiedeva di accertare una responsabilità concorsuale delle parti, con conseguente riduzione del risarcimento.
All'udienza del 21/12/2023, e con note scritte depositate rispettivamente in data 11/11/2025 e in data
12/11/2025, l'attrice e la convenuta hanno espressamente rinunciato alla Controparte_2 traduzione della sentenza nella lingua tedesca.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
pagina 4 di 14 Con ordinanza di data 25/03/2025 il precedente Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., che veniva anticipata dal nuovo Giudice alla data odierna.
2. In punto di diritto costituisce principio generale in materia di incidenti sciistici, quello stabilito dall'art. 28 del D.lgs. n. 40/2021 in base al quale: “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. Le prescrizioni del D.Lgs. n. 40/2021, previste per gli sciatori, sono applicabili anche a coloro che praticano “altre tecniche di discesa”, in virtù del rinvio previsto dall'art. 39 del D.L. n. 40/2021, e così
a tutti gli utenti delle piste, compresi quelli che utilizzano la slitta.
La norma citata, sul modello di quanto previsto dal codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 c.c.), pone dunque, nel caso di scontro tra sciatori, una presunzione, fino a prova contraria,
“…che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”
Questa presunzione di colpa concorrente incide sull'onere della prova circa la dinamica del sinistro e la condotta concretamente tenuta da entrambi gli sciatori coinvolti nel sinistro. Tuttavia, la presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è identica a quella posta dal codice civile nell'ambito della circolazione stradale (art. 2054 c.c.).
La norma da ultimo citata, infatti, mediante il collegamento sistematico tra primo e secondo comma, pone, nel caso di scontro tra veicoli, le responsabilità concorrenti su entrambi i conducenti, a meno che uno dei due non riesca a superare la presunzione fornendo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella circolazione stradale, insomma, il conducente non può limitarsi a provare di avere tenuto una condotta rispettosa delle generiche e specifiche norme prudenziali, ma deve altresì dimostrare di avere messo in atto tutte le condotte positive esigibili e idonee ad evitare il sinistro. La norma in materia sciistica non contiene un simile precetto per cui lo sciatore è soggetto comunque alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. La consolidata giurisprudenza sulla presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., secondo cui l'accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell'altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, non è dunque sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
pagina 5 di 14 In sostanza, lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci.
3. La ricostruzione dei fatti
Nel corso del giudizio è emersa la seguente ricostruzione del fatto.
In data 16/01/2022 l'attrice, assieme ai propri figli, si trovava nel comprensorio sciistico di Watles nel comune di Malles (BZ) e, verso le ore 10.30, percorreva con gli sci una pista del comprensorio per scendere a valle. La convenuta stava scendendo, con la slitta, dalla stessa pista e, ad un certo punto, trovatasi davanti l'attrice, andava a collidere contro la stessa (tali circostanze, allegate dall'attrice non sono state contestate, dalla parte convenuta).
L'attrice, in conseguenza della collisione, riportava delle lesioni e in particolare una frattura al ginocchio.
Il punto esatto in cui si è verificato il sinistro emerge dai documenti prodotti da entrambe le parti (doc.
14 di parte convenuta e doc. 22 di parte attrice), ovvero in un tratto rettilineo della Controparte_1 pista, individuato con puntale rosso nei documenti delle parti.
Lungo la pista in cui si è verificato il sinistro sono presenti, sin dalla partenza a monte, diversi cartelli con la scritta “Rodelbahn-Pista slittini” e anche diversi cartelli di divieto per gli sciatori (doc. 7, 8 e 9 di parte convenuta ). La stessa pista è qualificata sulle guide, sulle pagine web e sulle Controparte_1 mappe del comprensorio come pista da slitta (doc. 2, 3, 4 e 6 di parte convenuta e Controparte_1 doc. 2 della parte convenuta ). Controparte_2
Nel comprensorio Watles è presente, oltre alla pista da slittino, una pista per sciatori qualificata come pista rossa. Dai documenti prodotti è emerso che tra la pista da sci principale e la pista da slittino è presente un segmento di collegamento, situato a valle del rifugio Plantapatsch, ovvero una curva a sinistra lungo la quale è presente un cartello di divieto per le slitte rivolto verso monte (doc. 13, 15a,
15b, 16, 17, 18, 20 e 23 di parte attrice).
Dalle prove documentali si evince che, in prossimità di tale segmento curvilineo, è visibile un cartello di divieto per gli sciatori, in una fotografia scattata in data 05/02/2022, ovvero successivamente al sinistro (doc. 19 di parte attrice e doc. 10 di parte convenuta ); tale cartello Controparte_2 non è invece presente in altre riproduzioni fotografiche dello stesso segmento di pista, che riportano la data del 18/12/2021 (doc. 23 di parte attrice) e del 29/01/2022 (doc. 17 di parte attrice).
I Carabinieri in data 18/05/2022 assumevano sommarie informazioni in relazione al fatto, raccogliendo le dichiarazioni dei signori e (doc. 15 e 17 di parte convenuta Persona_5 Persona_6
pagina 6 di 14 ), i quali hanno espressamente riferito di un sinistro avvenuto sulla pista da slittino, Controparte_1 in cui è consentito l'accesso solo alle slitte, con divieto di utilizzo per gli sciatori.
La convenuta veniva rinviata a giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, con atto di citazione di data
02/11/2022, imputata del delitto lesioni personali colpose aggravate, ai sensi dell'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, c.p. (doc. 10 di parte attrice).
3.1. La responsabilità della convenuta Controparte_4
[... materia della sicurezza nelle discipline sportive invernali è regolata dal D.Lgs. n. 40/2021, entrato in vigore in data 03/04/2021.
Sono previsti degli obblighi di comportamento anche per gli sciatori all'art. 18: “Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità
o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
4. Ogni sciatore deve tenere una velocità
e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima”.
L'art. 19 aggiunge, in materia di precedenza, “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”.
Tali prescrizioni, previste per gli sciatori, sono applicabili anche a coloro che praticano “altre tecniche di discesa” (in virtù del rinvio previsto dall'art. 39 del D.L. n. 40/2021), e così anche agli utenti che utilizzano la slitta. In ogni caso le disposizioni devono ritenersi applicabili come regole generali di comune prudenza e diligenza, nell'utilizzo delle aree sciabili.
La convenuta scendeva con la slitta e proveniva da monte, rispetto all'attrice, come Controparte_1 emerge dalla ricostruzione del sinistro fornita dalla stessa convenuta (cfr. pagine 5 e 6 della comparsa di risposta della convenuta ). Quindi la convenuta avrebbe dovuto mantenere una direzione CP_1 che gli consentisse di evitare interferenze, collisioni e pericoli con l'utente a valle, in base ai più elementari ed intuitivi canoni di generica diligenza e prudenza. Inoltre, nel corso del giudizio è emerso pagina 7 di 14 che la collisione si è verificata in un punto rettilineo della pista da slitta, come individuato dai documenti prodotti da entrambe le parti (doc. 14 di parte convenuta e doc. 22 di Controparte_1 parte attrice, che sono identici e individuano lo stesso punto).
La collocazione del sinistro consente di ritenere che, nel tratto di pista in esame, era presente un'ampia visibilità e, in conseguenza, la convenuta avrebbe potuto o dovuto rilevare con anticipo la presenza dell'attrice e adottare le conseguenti manovre, necessarie per fermarsi o per evitare la collisione.
La stessa convenuta , nei propri scritti difensivi, ha ammesso che la collisione con l'attrice CP_1
è avvenuta per l'impossibilità di fermarsi tempestivamente, nonostante il tentativo di frenare, e a seguito di un maldestro tentativo, poi fallito, di girare a sinistra e di evitare l'impatto (“Appena che la sig.ra ha visto l'attrice e la figlia in mezzo alla pista ha gridato “ ” e siccome CP_1 Per_7
l'attrice non ha reagito, la sig.ra ha iniziato a frenare con i piedi, ma considerato che il
CP_1 fondo della pista in quel tratto era coperto di ghiaccio, era impossibile fermarsi tempestivamente e perciò in quell'attimo di tempo la sig.ra doveva decidere in quale direzione manovrare la
CP_1 slitta. … Trattandosi piuttosto di una reazione con pochissimo tempo di riflettere la sig.ra
CP_1 intuitivamente eseguiva la terza di queste tre possibilità, deviando a sinistra però non riuscendo ad evitare l'urto contro il piede sinistro dell'attrice, in quanto non vi era sufficiente spazio per una manovra di sorpasso.”; pagine 5 e 6 della comparsa di risposta ).
CP_1
Anche se non è stato provato che, sulla pista da slitta, fosse presente del ghiaccio al momento del sinistro, può considerarsi come fatto notorio che le piste da slittino siano caratterizzate da un fondo, almeno in parte, ghiacciato, che è tipico della disciplina sportiva, e la convenuta dunque doveva prospettarsi tale situazione e agire con maggiore cautela, nell'ottica della presenza di un eventuale ostacolo che poteva ritenersi prevedibile.
Anche nel procedimento penale instaurato a carico della convenuta, con rinvio a giudizio per il delitto di lesioni colpose aggravate, viene contestata una condotta colposa sia generica che specifica (cfr. doc.
10 di parte attrice).
Pertanto, la convenuta ha violato le citate disposizioni previste per gli utenti delle Controparte_1 piste (art. 18 e 19 del D.Lgs. n. 40/2021), oltre alle più elementari e generali prescrizioni di prudenza e diligenza, e risulta così responsabile del sinistro, in via concorsuale, con superamento della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 40/2021.
4. Il concorso di colpa dell'attrice
Le convenute hanno allegato che le condotte colpose dell'attrice costituirebbero la causa del sinistro e, pertanto, la stessa risulterebbe responsabile dello stesso.
pagina 8 di 14 Risulta provato che l'attrice, al momento del sinistro, stava percorrendo con gli sci una pista riservata alle slitte e tale circostanza si desume dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle ammissioni della stessa attrice (“Offensichtlich wurde die selbe Abfahrt auch als ; cfr. p. 2 Persona_8 dell'atto di citazione).
Nel corso del giudizio è emerso che tutta la pista, dall'inizio e fino a valle, è corredata da appositi cartelli di divieto per gli sciatori e di qualificazione della pista come riservata alle slitte (cfr. doc. 7, 8 e
9 di parte convenuta ). Ciò è stato confermato anche dai signori e Controparte_1 Testimone_1
, sentiti a SIT dai Carabinieri in data 18/05/2022, i quali hanno ribadito che tale Persona_6 pista è riservata alle slitte e vietata agli sciatori (doc. 15 e 17 di parte convenuta . Controparte_1
Anche nel rapporto dell'intervento di soccorso di data 16/01/2022, prodotto dalla stessa parte attrice, la pista è qualificata come pista da slitta (doc. 1 di parte attrice)
I cartelli che delimitano e qualificano la pista riservata alle slitte sono ben visibili già in prossimità della stazione a monte della seggiovia (doc. 7 e 8 di parte convenuta ), punto di partenza sia CP_1 della pista da slitta che della pista da sci. Risulta evidente, dai documenti prodotti, che l'utente che esce dalla stazione a monte della seggiovia (nelle vicinanze del rifugio Plantapatsch) e si appresta ad utilizzare le piste riesce immediatamente a rendersi conto della presenza di una pista da slitta, da una parte, e di una pista da sci, dall'altra parte. La distinzione tra le due piste è anche facilmente riscontrabile per gli utenti, a livello visivo, durante la discesa, vista la presenza dei cartelli e vista la conformazione stessa e le dimensioni della pista.
Nel corso del giudizio è emerso che, a valle del rifugio Plantapatsch, è presente un segmento curvilineo di pista, che funge da collegamento tra la pista principale, riservata agli sciatori, e la pista riservata allo slittino;
in prossimità di tale segmento è presente un cartello di divieto per le slitte (mentre non è stata dimostrata la presenza di un cartello di divieto per gli sciatori al momento del sinistro).
Tuttavia, la mancanza di un cartello di divieto per gli sciatori, solamente in prossimità di tale segmento, non impedisce di riconoscere la pista riservata allo slittino, distinguendola rispetto a quella da sci, vista la presenza di molti altri cartelli distribuiti lungo tutta la pista e già in corrispondenza del punto di partenza a monte, in prossimità dell'arrivo della stazione a monte della seggiovia. Pertanto, la mancanza di tale cartello di divieto, solamente in un punto della pista, non ha inciso causalmente con il verificarsi del sinistro e, per tale motivo, nessuna responsabilità può essere attribuita alla convenuta
. Controparte_2
Infatti, l'attrice, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto di immettersi in una pista riservata alle slitte, nonostante la mancanza del cartello di divieto per gli sciatori proprio in quello pagina 9 di 14 specifico punto di collegamento (nemmeno è stato dimostrato in giudizio che l'accesso alla pista da slitta, da parte dell'attrice, sia avvenuto proprio attraverso quel segmento).
L'attrice ha utilizzato, con gli sci, una pista riservata alle slitte, pur in presenza di numerosi cartelli che disponevano il divieto per gli sciatori, presumibilmente scendendo a spazzaneve con i propri figli, che stavano imparando, e quindi verosimilmente procedendo a velocità molto bassa e invadendo un'ampia porzione della pista.
Può considerarsi massima di comune esperienza che le piste da slitta non sono adatte, per la loro conformazione e le loro dimensioni (nel caso di specie la pista da slitta percorsa dalle parti era larga circa tre metri), alla discesa in sicurezza con gli sci.
Pertanto, risulta che l'attrice, in violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 40/2021, non ha tenuto un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa. Inoltre, non ha tenuto una condotta tale da non generare un pericolo per l'incolumità propria e altrui.
L'attrice ha concorso a cagionare il sinistro e, poiché la colpa a lei imputabile risulta di pari gravità rispetto a quella riferibile alla convenuta, viene quantificata nella misura del 50,00%, mentre il restante
50,00% rimane a carico della convenuta . Controparte_1
Ne deriva che, ai sensi dell'art., 1227 comma 1 c.c., il risarcimento dovrà essere conseguentemente e proporzionalmente ridotto.
5. Le domanda di condanna formulata dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_2
viene rigettata in quanto infondata, visto che non sono emersi profili di responsabilità a carico
[...] della stessa in relazione al sinistro.
Allo stesso modo la domanda di manleva, formulata dalla convenuta nei confronti Controparte_1 dell'altra convenuta , viene rigettata in quanto infondata, poiché non sussiste Controparte_2 alcun titolo che ne costituisca fondamento. Inoltre, la responsabilità della convenuta Controparte_1
è riconducibile esclusivamente alla propria condotta colposa e non può essere attribuita all'altra convenuta . Controparte_2
6. Il danno subito in punto quantum
Per quanto attiene alle conseguenze del sinistro, in corso di causa è stata espletata una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, depositata in data 07/02/2025 e a firma del Dott. Persona_9
Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale in quanto adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
Sulla scorta di un approfondito esame del caso il consulente ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito le seguenti lesioni: “trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con lesione
pagina 10 di 14 osteocondrale a livello del bordo postero-laterale della tibia e del condilo femorale laterale, rottura al terzo prossimale del LCA, lesione di 2 grado del legamento collaterale mediale a livello della sua porzione inserzionale femorale e versamento endoarticolare”.
I postumi di natura temporanea sono stati come di seguito determinati dal consulente: giorni 15 al 75%; giorni 30 al 50%; giorni 30 al 25%.
Il danno biologico permanente è stato valutato in misura pari al 10,00%.
Il danno non patrimoniale viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, per le lesioni c.d. macropermanenti. Viene riconosciuta una diaria nei limiti dei valori medi indicati in tabella, in considerazione dell'entità delle lesioni subite.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Si riconosce, quale danno patrimoniale emergente, anche la spesa sostenuta per la perizia stragiudiziale a firma del dott. la quale risulta documentata ed ammonta ad € 500,00 (doc. 8 di parte Persona_10 attrice), nonché le spese documentate di assistenza stragiudiziale per € 1.764,74 (doc. 9 di parte attrice).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 19/11/2025.
La rivalutazione si opera, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del costo della vita.
Spettano inoltre interessi compensativi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice una personalizzazione del danno in termini di alterazione della sfera dinamico relazionale.
pagina 11 di 14 L'attore non ha infatti dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali e peculiari, rispetto al pregiudizio espresso dal grado di percentuale di invalidità permanente contemplato dalle tabelle di liquidazione, tali da giustificare una sua personalizzazione.
Non si ritengono inoltre sussistenti i presupposti per riconoscere all'attrice un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024 che appare dunque congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita in conseguenza del sinistro, come accertata dal CTU.
Si procede ora al calcolo dell'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno in base alla tabella che di seguito si riporta, precisando che viene applicata la diaria nella misura media prevista dalla Tabella di Milano 2024.
Pratica n. 1561/2023 Data del sinistro: 16/01/2022 Data della liquidazione: 19/11/2025
Concorso di colpa: 50%
Tabella scelta: Tribunale Milano 2024 (decorrenza: 01-01-2024)
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (35 anni): 3.291,62 €
Diaria giornaliera da tabella: 143,75
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 10,0%) €. 27.320,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 24.634,81
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 0 €. 0,00
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 15 €. 1.617,19
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 2.156,25
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 30 €. 1.078,13
Sub totale A2)-A6) €. 4.851,56
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 4.293,42
Totale A €. 32.171,56
Totale A devalutato alle date indicate €. 28.928,23
Danno emergente
B) Spese perizia e assistenza legale stragiudiziale €. 2.264,74
Totale B €. 2.264,74
TOTALE A + B (devalutato) €. 31.192,97
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 3.961,51
pagina 12 di 14 Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 3.599,88
Totale dovuto €. 38.754,36
Totale al 50,00% €. 19.377,18
Tale importo, determinato tenendo conto della quota di corresponsabilità dell'attore, andrà ulteriormente maggiorato degli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
7. Spese di lite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
La convenuta dovrà pertanto rifondere all'attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio, nei limiti della quota di responsabilità pari al 50,00%, mentre per la quota residua le stesse vengono compensate tra le parti. Nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55).
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014
e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario, con valore da €
5.201,00 a 26.000,00.
Nulla viene disposto in relazione alle spese di CTP, non espressamente richieste dall'attrice.
Il Giudice pone definitivamente a carico della convenuta , in ragione del Controparte_1
50,00%, le spese del consulente tecnico d'ufficio, nella misura di € 1.417,00 come liquidate con i decreti di data 17/02/2025 e di data 03/03/2025, e la condanna a rimborsare alla parte attrice gli importi da questa anticipati.
La convenuta e l'attrice , soccombenti nelle Controparte_1 Parte_1 domande formulate nei confronti della convenuta , dovranno Controparte_2 rifondere alla stessa le spese del presente giudizio, nella misura del 50,00% ciascuna, quantificate secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario, con valore da € 26.001,00 a 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Ivan Rauzi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità dell'attrice , nella Parte_1 misura del 50,00 %, e della convenuta , per il restante 50,00 %, in Controparte_1 relazione al sinistro occorso all'attrice, in data 16/01/2022, nel comprensorio sciistico di
Watles, nel Comune di Malles (BZ),
2) accerta e dichiara che, in conseguenza del sinistro, l'attrice ha Parte_1
pagina 13 di 14 subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi € 38.754,36;
3) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 19.377,18 (50,00% di € 38.754,36), oltre interessi di legge dalla
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno, formulata dall'attrice Pt_1
nei confronti della convenuta ;
[...] Controparte_2
5) rigetta la domanda di manleva, formulata dalla convenuta nei Controparte_1 confronti della convenuta;
Controparte_2
6) condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_1 Pt_1
le spese del presente giudizio per una quota del 50,00%, mentre la quota residua
[...] si intende compensata, e che vengono nel complesso determinate in € 5.077,00 per compenso di avvocato, € 563,50 per spese e anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e gli oneri accessori di legge;
7) pone a carico della convenuta le spese di CTU, nella misura del Controparte_1
50,00%, rispetto all'importo complessivo di € 1.417,00, liquidato con i decreti di data
17/02/2025 e di data 03/03/2025, con condanna della stessa a restituire all'attrice Pt_1
quanto eventualmente già corrisposto al consulente;
[...]
8) condanna la convenuta e l'attrice , nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50,00% ciascuna, a rifondere alla convenuta le Controparte_2 spese del presente giudizio, che vengono nel complesso determinate in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e gli oneri accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1561/2023
All'udienza del giorno 19 novembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte attrice l'avv. FOLIE ANDREAS;
Parte_1 per la parte convenuta : l'avv. ROMANO GENNARO;
Controparte_1 per la parte convenuta : l'avv. KÖLLENSPERGER VERENA. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte già depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1561/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Andreas Folie, come da procura depositata Parte_1 in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- parte attrice - contro pagina 1 di 14 , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Romano del Foro di Trento, come Controparte_1 da procura depositata in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
e contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dr. Verena Köllensperger, come da procura depositata in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio,
- parti convenute -
In punto: risarcimento del danno da incidente sciistico (collisione tra una slitta e uno sciatore).
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI formulate dal procuratore di parte attrice: “wie folgt: Möge der hochehrwürdige Richter des
Landesgerichtes Bozen unter Abweisung aller gegenteiligen Anträge und Einwendungen:
1. die und die aufgrund der in der CP_3 Controparte_1 Controparte_2
Klageschrift angeführten Umstände jeden aufgrund seines Rechtstitels wie vom Gesetz vorgesehen in solidarischer Haftung gem. Art. 2055 ZGB zur Zahlung an die Klägerin des in Höhe von € 32.221,42 festzustellenden Schadenersatzbetrages zzgl. der gesetzlichen Zinsen seit Fälligkeit und zzgl.
Aufwertung, oder jenen höheren Betrag verurteilen, den das Gericht für die erlittenen und festgestellten Verletzungen als rechtens erachtet;
2. die seitens der Klägerin bereits bezahlten Kosten für den beauftragten Amtssachverständigen Dr. in von € 1.417,00 (Dok. 26 - fattura saldata CTU Dr. Per_1 Per_2 Per_1
) definitiv den Beklagten anlasten und diese zur Rückerstattung CodiceFiscale_1 desselben Betrages an die Klägerin verurteilen;
3. die Beklagten zur Bezahlung der Kosten dieses Verfahrens gemäß vorgelegter Kostennote und aller nachfolgender verurteilen (Dok. 27 - gerichtliche Kostennote);
4. im Beweiswege besteht die Klägerin auf die Zulassung der eigenen beantragten nicht zugelassenen
Beweismittel, für welche sie sich vollinhaltlich auf die Ausführungen und Anträge in den eigenen
Schriftsätze gem. Art. 171ter ZPO beruft, insbesondere besteht sie:
I.) auf die Aufnahme des beantragten Gutachtens zur Feststellung der Unfalldynamik und zur
Erhebung der zum Unfallzeitpunkt bestehenden Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der
Pistenbenützer (Absperrungen, Beschilderung, Absicherungen etc.) auch im Hinblick auf die
Konformität derselben mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen wobei der ASV auch feststellen möge, ob die Hauptabfahrt ins Tal für Kinder / Skianfänger geeignet ist oder nicht und den Schwierigkeitsgrad derselben Piste feststellen;
pagina 2 di 14 II.) die förmliche Einvernahme der Beklagten OR IN und die Zulassung des mündlichen
Zeugenbeweises über die in den Schriftsätzen gem. Art. 171ter ZPO Nr. 2 vom 01.12.2023 und Nr. 3 vom 11.12.2023 zum direkten und zum Gegenbeweis formulierten Beweiskapitel, die an dieser Stelle als vollständig widergegeben gelten, mit den dort angeführten Zeugen, sowie die Zulassung zum
Gegenbeweis über alle von den Gegenseiten zugelassenen Beweiskapitel mit den eigenen Zeugen.
Die Klägerin widersetzt sich weiterhin gegen die Zulassung der gegnerischen Beweisanträge aus den in den eigenen Schriftsätzen angeführten Gründen“. formulate dal procuratore di parte convenuta : Controparte_1
“NEL MERITO
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via principale:
1. Rigettare integralmente tutte le domande svolte dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta , in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_1
2. Dichiarare che il sinistro del 16 gennaio 2022 è da ascriversi esclusivamente alla condotta colposa dell'attrice e/o dei gestori dell'impianto, senza alcuna responsabilità della convenuta CP_1
.
[...]
In via subordinata:
Nel caso in cui l'Ecc.mo Tribunale dovesse ritenere sussistente una qualche forma di responsabilità in capo alla convenuta , dichiarare che tale responsabilità è meramente concorrente e Controparte_1 in misura assolutamente minoritaria rispetto a quella dell'attrice e/o dei gestori dell'impianto.
Nei confronti della convenuta : accertare e dichiarare l'obbligo della Controparte_2 convenuta di garantire e manlevare la convenuta da Controparte_2 Controparte_1 ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, ivi comprese le eventuali somme che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere all'attrice. Per l'effetto condannare la convenuta a tenere indenne e manlevare la convenuta Controparte_2 Controparte_1 da qualsiasi somma che la medesima dovesse essere tenuta a pagare all'attrice in conseguenza del presente giudizio, nonché dalle spese processuali eventualmente poste a suo carico.
In ogni caso: condannare l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 convenuta , comprensive di diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge;
Controparte_1 detrarre comunque eventuali somme ricevute da polizze infortunistiche private;
IN VIA ISTRUTTORIA … (si rinvia alla memoria depositata in data 27/10/2025)”;
pagina 3 di 14 formulate dal procuratore di parte convenuta : “das Controparte_2
Landesgericht Bozen möge, bei Abweisung aller anderslautenden Anträge und Einreden:
1. in der Hauptsache: die Klage in vollem abweisen;
Per_3
2. hilfsweise, für den nichtangenommenen Fall, dass die Beklagte Touristik in Controparte_2 irgendeiner Weise auch nur für die Verursachung des fraglichen Unfalls verantwortlich Per_4 gemacht werden sollte: den Anteil ihres Mitverschuldens bestimmen und ihre Schadenersatzpflicht auf das rechte Ausmaß begrenzen;
3. im Beweiswege wird auf die Zulassung des Zeugenbeweises über folgende Umstände bestanden …
(si rinvia alla memoria depositata in data 05/11/2025);
4. in jedem Fall: mit Ersatz der Verfahrenskosten zzgl. AnVK und MwSt”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato in data 09/05/2023 la parte attrice conveniva in giudizio la signora e la società , innanzi all'intestato Tribunale, per Controparte_1 Controparte_2 chiederne la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro, avvenuto in data
16/01/2022 su una pista del comprensorio sciistico Watles, nel comune di Malles (BZ). Allegava che la convenuta, a bordo della propria slitta e provenendo da monte, sarebbe entrata in collisione con l'attrice, a causa della eccesiva velocità e di una direzione sbagliata, provocandole lesioni.
Con comparsa di risposta depositata in data 05/09/2023 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, contestando la propria responsabilità, chiedendo il rigetto delle domande attoree e CP_1 allegando una condotta colposa dell'attrice e della convenuta , quali cause Controparte_2 del sinistro. In subordine chiedeva di accertare una responsabilità concorsuale delle parti, con conseguente riduzione del risarcimento. La convenuta esercitava domanda di manleva nei confronti della convenuta . Controparte_2
Con comparsa di risposta depositata in data 07/09/2023 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
, contestando la propria responsabilità, chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_2 allegando una condotta colposa dell'attrice e della convenuta , quali cause del Controparte_1 sinistro. In subordine chiedeva di accertare una responsabilità concorsuale delle parti, con conseguente riduzione del risarcimento.
All'udienza del 21/12/2023, e con note scritte depositate rispettivamente in data 11/11/2025 e in data
12/11/2025, l'attrice e la convenuta hanno espressamente rinunciato alla Controparte_2 traduzione della sentenza nella lingua tedesca.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
pagina 4 di 14 Con ordinanza di data 25/03/2025 il precedente Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c., che veniva anticipata dal nuovo Giudice alla data odierna.
2. In punto di diritto costituisce principio generale in materia di incidenti sciistici, quello stabilito dall'art. 28 del D.lgs. n. 40/2021 in base al quale: “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”. Le prescrizioni del D.Lgs. n. 40/2021, previste per gli sciatori, sono applicabili anche a coloro che praticano “altre tecniche di discesa”, in virtù del rinvio previsto dall'art. 39 del D.L. n. 40/2021, e così
a tutti gli utenti delle piste, compresi quelli che utilizzano la slitta.
La norma citata, sul modello di quanto previsto dal codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 c.c.), pone dunque, nel caso di scontro tra sciatori, una presunzione, fino a prova contraria,
“…che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”
Questa presunzione di colpa concorrente incide sull'onere della prova circa la dinamica del sinistro e la condotta concretamente tenuta da entrambi gli sciatori coinvolti nel sinistro. Tuttavia, la presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è identica a quella posta dal codice civile nell'ambito della circolazione stradale (art. 2054 c.c.).
La norma da ultimo citata, infatti, mediante il collegamento sistematico tra primo e secondo comma, pone, nel caso di scontro tra veicoli, le responsabilità concorrenti su entrambi i conducenti, a meno che uno dei due non riesca a superare la presunzione fornendo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella circolazione stradale, insomma, il conducente non può limitarsi a provare di avere tenuto una condotta rispettosa delle generiche e specifiche norme prudenziali, ma deve altresì dimostrare di avere messo in atto tutte le condotte positive esigibili e idonee ad evitare il sinistro. La norma in materia sciistica non contiene un simile precetto per cui lo sciatore è soggetto comunque alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. La consolidata giurisprudenza sulla presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., secondo cui l'accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell'altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, non è dunque sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
pagina 5 di 14 In sostanza, lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci.
3. La ricostruzione dei fatti
Nel corso del giudizio è emersa la seguente ricostruzione del fatto.
In data 16/01/2022 l'attrice, assieme ai propri figli, si trovava nel comprensorio sciistico di Watles nel comune di Malles (BZ) e, verso le ore 10.30, percorreva con gli sci una pista del comprensorio per scendere a valle. La convenuta stava scendendo, con la slitta, dalla stessa pista e, ad un certo punto, trovatasi davanti l'attrice, andava a collidere contro la stessa (tali circostanze, allegate dall'attrice non sono state contestate, dalla parte convenuta).
L'attrice, in conseguenza della collisione, riportava delle lesioni e in particolare una frattura al ginocchio.
Il punto esatto in cui si è verificato il sinistro emerge dai documenti prodotti da entrambe le parti (doc.
14 di parte convenuta e doc. 22 di parte attrice), ovvero in un tratto rettilineo della Controparte_1 pista, individuato con puntale rosso nei documenti delle parti.
Lungo la pista in cui si è verificato il sinistro sono presenti, sin dalla partenza a monte, diversi cartelli con la scritta “Rodelbahn-Pista slittini” e anche diversi cartelli di divieto per gli sciatori (doc. 7, 8 e 9 di parte convenuta ). La stessa pista è qualificata sulle guide, sulle pagine web e sulle Controparte_1 mappe del comprensorio come pista da slitta (doc. 2, 3, 4 e 6 di parte convenuta e Controparte_1 doc. 2 della parte convenuta ). Controparte_2
Nel comprensorio Watles è presente, oltre alla pista da slittino, una pista per sciatori qualificata come pista rossa. Dai documenti prodotti è emerso che tra la pista da sci principale e la pista da slittino è presente un segmento di collegamento, situato a valle del rifugio Plantapatsch, ovvero una curva a sinistra lungo la quale è presente un cartello di divieto per le slitte rivolto verso monte (doc. 13, 15a,
15b, 16, 17, 18, 20 e 23 di parte attrice).
Dalle prove documentali si evince che, in prossimità di tale segmento curvilineo, è visibile un cartello di divieto per gli sciatori, in una fotografia scattata in data 05/02/2022, ovvero successivamente al sinistro (doc. 19 di parte attrice e doc. 10 di parte convenuta ); tale cartello Controparte_2 non è invece presente in altre riproduzioni fotografiche dello stesso segmento di pista, che riportano la data del 18/12/2021 (doc. 23 di parte attrice) e del 29/01/2022 (doc. 17 di parte attrice).
I Carabinieri in data 18/05/2022 assumevano sommarie informazioni in relazione al fatto, raccogliendo le dichiarazioni dei signori e (doc. 15 e 17 di parte convenuta Persona_5 Persona_6
pagina 6 di 14 ), i quali hanno espressamente riferito di un sinistro avvenuto sulla pista da slittino, Controparte_1 in cui è consentito l'accesso solo alle slitte, con divieto di utilizzo per gli sciatori.
La convenuta veniva rinviata a giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, con atto di citazione di data
02/11/2022, imputata del delitto lesioni personali colpose aggravate, ai sensi dell'art. 590 c.p. in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, c.p. (doc. 10 di parte attrice).
3.1. La responsabilità della convenuta Controparte_4
[... materia della sicurezza nelle discipline sportive invernali è regolata dal D.Lgs. n. 40/2021, entrato in vigore in data 03/04/2021.
Sono previsti degli obblighi di comportamento anche per gli sciatori all'art. 18: “Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità
o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
4. Ogni sciatore deve tenere una velocità
e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima”.
L'art. 19 aggiunge, in materia di precedenza, “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”.
Tali prescrizioni, previste per gli sciatori, sono applicabili anche a coloro che praticano “altre tecniche di discesa” (in virtù del rinvio previsto dall'art. 39 del D.L. n. 40/2021), e così anche agli utenti che utilizzano la slitta. In ogni caso le disposizioni devono ritenersi applicabili come regole generali di comune prudenza e diligenza, nell'utilizzo delle aree sciabili.
La convenuta scendeva con la slitta e proveniva da monte, rispetto all'attrice, come Controparte_1 emerge dalla ricostruzione del sinistro fornita dalla stessa convenuta (cfr. pagine 5 e 6 della comparsa di risposta della convenuta ). Quindi la convenuta avrebbe dovuto mantenere una direzione CP_1 che gli consentisse di evitare interferenze, collisioni e pericoli con l'utente a valle, in base ai più elementari ed intuitivi canoni di generica diligenza e prudenza. Inoltre, nel corso del giudizio è emerso pagina 7 di 14 che la collisione si è verificata in un punto rettilineo della pista da slitta, come individuato dai documenti prodotti da entrambe le parti (doc. 14 di parte convenuta e doc. 22 di Controparte_1 parte attrice, che sono identici e individuano lo stesso punto).
La collocazione del sinistro consente di ritenere che, nel tratto di pista in esame, era presente un'ampia visibilità e, in conseguenza, la convenuta avrebbe potuto o dovuto rilevare con anticipo la presenza dell'attrice e adottare le conseguenti manovre, necessarie per fermarsi o per evitare la collisione.
La stessa convenuta , nei propri scritti difensivi, ha ammesso che la collisione con l'attrice CP_1
è avvenuta per l'impossibilità di fermarsi tempestivamente, nonostante il tentativo di frenare, e a seguito di un maldestro tentativo, poi fallito, di girare a sinistra e di evitare l'impatto (“Appena che la sig.ra ha visto l'attrice e la figlia in mezzo alla pista ha gridato “ ” e siccome CP_1 Per_7
l'attrice non ha reagito, la sig.ra ha iniziato a frenare con i piedi, ma considerato che il
CP_1 fondo della pista in quel tratto era coperto di ghiaccio, era impossibile fermarsi tempestivamente e perciò in quell'attimo di tempo la sig.ra doveva decidere in quale direzione manovrare la
CP_1 slitta. … Trattandosi piuttosto di una reazione con pochissimo tempo di riflettere la sig.ra
CP_1 intuitivamente eseguiva la terza di queste tre possibilità, deviando a sinistra però non riuscendo ad evitare l'urto contro il piede sinistro dell'attrice, in quanto non vi era sufficiente spazio per una manovra di sorpasso.”; pagine 5 e 6 della comparsa di risposta ).
CP_1
Anche se non è stato provato che, sulla pista da slitta, fosse presente del ghiaccio al momento del sinistro, può considerarsi come fatto notorio che le piste da slittino siano caratterizzate da un fondo, almeno in parte, ghiacciato, che è tipico della disciplina sportiva, e la convenuta dunque doveva prospettarsi tale situazione e agire con maggiore cautela, nell'ottica della presenza di un eventuale ostacolo che poteva ritenersi prevedibile.
Anche nel procedimento penale instaurato a carico della convenuta, con rinvio a giudizio per il delitto di lesioni colpose aggravate, viene contestata una condotta colposa sia generica che specifica (cfr. doc.
10 di parte attrice).
Pertanto, la convenuta ha violato le citate disposizioni previste per gli utenti delle Controparte_1 piste (art. 18 e 19 del D.Lgs. n. 40/2021), oltre alle più elementari e generali prescrizioni di prudenza e diligenza, e risulta così responsabile del sinistro, in via concorsuale, con superamento della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 28 del D.Lgs. n. 40/2021.
4. Il concorso di colpa dell'attrice
Le convenute hanno allegato che le condotte colpose dell'attrice costituirebbero la causa del sinistro e, pertanto, la stessa risulterebbe responsabile dello stesso.
pagina 8 di 14 Risulta provato che l'attrice, al momento del sinistro, stava percorrendo con gli sci una pista riservata alle slitte e tale circostanza si desume dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle ammissioni della stessa attrice (“Offensichtlich wurde die selbe Abfahrt auch als ; cfr. p. 2 Persona_8 dell'atto di citazione).
Nel corso del giudizio è emerso che tutta la pista, dall'inizio e fino a valle, è corredata da appositi cartelli di divieto per gli sciatori e di qualificazione della pista come riservata alle slitte (cfr. doc. 7, 8 e
9 di parte convenuta ). Ciò è stato confermato anche dai signori e Controparte_1 Testimone_1
, sentiti a SIT dai Carabinieri in data 18/05/2022, i quali hanno ribadito che tale Persona_6 pista è riservata alle slitte e vietata agli sciatori (doc. 15 e 17 di parte convenuta . Controparte_1
Anche nel rapporto dell'intervento di soccorso di data 16/01/2022, prodotto dalla stessa parte attrice, la pista è qualificata come pista da slitta (doc. 1 di parte attrice)
I cartelli che delimitano e qualificano la pista riservata alle slitte sono ben visibili già in prossimità della stazione a monte della seggiovia (doc. 7 e 8 di parte convenuta ), punto di partenza sia CP_1 della pista da slitta che della pista da sci. Risulta evidente, dai documenti prodotti, che l'utente che esce dalla stazione a monte della seggiovia (nelle vicinanze del rifugio Plantapatsch) e si appresta ad utilizzare le piste riesce immediatamente a rendersi conto della presenza di una pista da slitta, da una parte, e di una pista da sci, dall'altra parte. La distinzione tra le due piste è anche facilmente riscontrabile per gli utenti, a livello visivo, durante la discesa, vista la presenza dei cartelli e vista la conformazione stessa e le dimensioni della pista.
Nel corso del giudizio è emerso che, a valle del rifugio Plantapatsch, è presente un segmento curvilineo di pista, che funge da collegamento tra la pista principale, riservata agli sciatori, e la pista riservata allo slittino;
in prossimità di tale segmento è presente un cartello di divieto per le slitte (mentre non è stata dimostrata la presenza di un cartello di divieto per gli sciatori al momento del sinistro).
Tuttavia, la mancanza di un cartello di divieto per gli sciatori, solamente in prossimità di tale segmento, non impedisce di riconoscere la pista riservata allo slittino, distinguendola rispetto a quella da sci, vista la presenza di molti altri cartelli distribuiti lungo tutta la pista e già in corrispondenza del punto di partenza a monte, in prossimità dell'arrivo della stazione a monte della seggiovia. Pertanto, la mancanza di tale cartello di divieto, solamente in un punto della pista, non ha inciso causalmente con il verificarsi del sinistro e, per tale motivo, nessuna responsabilità può essere attribuita alla convenuta
. Controparte_2
Infatti, l'attrice, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto di immettersi in una pista riservata alle slitte, nonostante la mancanza del cartello di divieto per gli sciatori proprio in quello pagina 9 di 14 specifico punto di collegamento (nemmeno è stato dimostrato in giudizio che l'accesso alla pista da slitta, da parte dell'attrice, sia avvenuto proprio attraverso quel segmento).
L'attrice ha utilizzato, con gli sci, una pista riservata alle slitte, pur in presenza di numerosi cartelli che disponevano il divieto per gli sciatori, presumibilmente scendendo a spazzaneve con i propri figli, che stavano imparando, e quindi verosimilmente procedendo a velocità molto bassa e invadendo un'ampia porzione della pista.
Può considerarsi massima di comune esperienza che le piste da slitta non sono adatte, per la loro conformazione e le loro dimensioni (nel caso di specie la pista da slitta percorsa dalle parti era larga circa tre metri), alla discesa in sicurezza con gli sci.
Pertanto, risulta che l'attrice, in violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 40/2021, non ha tenuto un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa. Inoltre, non ha tenuto una condotta tale da non generare un pericolo per l'incolumità propria e altrui.
L'attrice ha concorso a cagionare il sinistro e, poiché la colpa a lei imputabile risulta di pari gravità rispetto a quella riferibile alla convenuta, viene quantificata nella misura del 50,00%, mentre il restante
50,00% rimane a carico della convenuta . Controparte_1
Ne deriva che, ai sensi dell'art., 1227 comma 1 c.c., il risarcimento dovrà essere conseguentemente e proporzionalmente ridotto.
5. Le domanda di condanna formulata dall'attrice nei confronti della convenuta Controparte_2
viene rigettata in quanto infondata, visto che non sono emersi profili di responsabilità a carico
[...] della stessa in relazione al sinistro.
Allo stesso modo la domanda di manleva, formulata dalla convenuta nei confronti Controparte_1 dell'altra convenuta , viene rigettata in quanto infondata, poiché non sussiste Controparte_2 alcun titolo che ne costituisca fondamento. Inoltre, la responsabilità della convenuta Controparte_1
è riconducibile esclusivamente alla propria condotta colposa e non può essere attribuita all'altra convenuta . Controparte_2
6. Il danno subito in punto quantum
Per quanto attiene alle conseguenze del sinistro, in corso di causa è stata espletata una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, depositata in data 07/02/2025 e a firma del Dott. Persona_9
Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale in quanto adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
Sulla scorta di un approfondito esame del caso il consulente ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito le seguenti lesioni: “trauma contusivo distorsivo ginocchio sinistro con lesione
pagina 10 di 14 osteocondrale a livello del bordo postero-laterale della tibia e del condilo femorale laterale, rottura al terzo prossimale del LCA, lesione di 2 grado del legamento collaterale mediale a livello della sua porzione inserzionale femorale e versamento endoarticolare”.
I postumi di natura temporanea sono stati come di seguito determinati dal consulente: giorni 15 al 75%; giorni 30 al 50%; giorni 30 al 25%.
Il danno biologico permanente è stato valutato in misura pari al 10,00%.
Il danno non patrimoniale viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, per le lesioni c.d. macropermanenti. Viene riconosciuta una diaria nei limiti dei valori medi indicati in tabella, in considerazione dell'entità delle lesioni subite.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Si riconosce, quale danno patrimoniale emergente, anche la spesa sostenuta per la perizia stragiudiziale a firma del dott. la quale risulta documentata ed ammonta ad € 500,00 (doc. 8 di parte Persona_10 attrice), nonché le spese documentate di assistenza stragiudiziale per € 1.764,74 (doc. 9 di parte attrice).
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 19/11/2025.
La rivalutazione si opera, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del costo della vita.
Spettano inoltre interessi compensativi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice una personalizzazione del danno in termini di alterazione della sfera dinamico relazionale.
pagina 11 di 14 L'attore non ha infatti dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali e peculiari, rispetto al pregiudizio espresso dal grado di percentuale di invalidità permanente contemplato dalle tabelle di liquidazione, tali da giustificare una sua personalizzazione.
Non si ritengono inoltre sussistenti i presupposti per riconoscere all'attrice un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024 che appare dunque congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita in conseguenza del sinistro, come accertata dal CTU.
Si procede ora al calcolo dell'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno in base alla tabella che di seguito si riporta, precisando che viene applicata la diaria nella misura media prevista dalla Tabella di Milano 2024.
Pratica n. 1561/2023 Data del sinistro: 16/01/2022 Data della liquidazione: 19/11/2025
Concorso di colpa: 50%
Tabella scelta: Tribunale Milano 2024 (decorrenza: 01-01-2024)
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (35 anni): 3.291,62 €
Diaria giornaliera da tabella: 143,75
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 10,0%) €. 27.320,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 24.634,81
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 0 €. 0,00
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 15 €. 1.617,19
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 2.156,25
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 30 €. 1.078,13
Sub totale A2)-A6) €. 4.851,56
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 4.293,42
Totale A €. 32.171,56
Totale A devalutato alle date indicate €. 28.928,23
Danno emergente
B) Spese perizia e assistenza legale stragiudiziale €. 2.264,74
Totale B €. 2.264,74
TOTALE A + B (devalutato) €. 31.192,97
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 3.961,51
pagina 12 di 14 Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 3.599,88
Totale dovuto €. 38.754,36
Totale al 50,00% €. 19.377,18
Tale importo, determinato tenendo conto della quota di corresponsabilità dell'attore, andrà ulteriormente maggiorato degli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
7. Spese di lite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
La convenuta dovrà pertanto rifondere all'attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio, nei limiti della quota di responsabilità pari al 50,00%, mentre per la quota residua le stesse vengono compensate tra le parti. Nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55).
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014
e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario, con valore da €
5.201,00 a 26.000,00.
Nulla viene disposto in relazione alle spese di CTP, non espressamente richieste dall'attrice.
Il Giudice pone definitivamente a carico della convenuta , in ragione del Controparte_1
50,00%, le spese del consulente tecnico d'ufficio, nella misura di € 1.417,00 come liquidate con i decreti di data 17/02/2025 e di data 03/03/2025, e la condanna a rimborsare alla parte attrice gli importi da questa anticipati.
La convenuta e l'attrice , soccombenti nelle Controparte_1 Parte_1 domande formulate nei confronti della convenuta , dovranno Controparte_2 rifondere alla stessa le spese del presente giudizio, nella misura del 50,00% ciascuna, quantificate secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario, con valore da € 26.001,00 a 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Ivan Rauzi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità dell'attrice , nella Parte_1 misura del 50,00 %, e della convenuta , per il restante 50,00 %, in Controparte_1 relazione al sinistro occorso all'attrice, in data 16/01/2022, nel comprensorio sciistico di
Watles, nel Comune di Malles (BZ),
2) accerta e dichiara che, in conseguenza del sinistro, l'attrice ha Parte_1
pagina 13 di 14 subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in complessivi € 38.754,36;
3) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 19.377,18 (50,00% di € 38.754,36), oltre interessi di legge dalla
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno, formulata dall'attrice Pt_1
nei confronti della convenuta ;
[...] Controparte_2
5) rigetta la domanda di manleva, formulata dalla convenuta nei Controparte_1 confronti della convenuta;
Controparte_2
6) condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_1 Pt_1
le spese del presente giudizio per una quota del 50,00%, mentre la quota residua
[...] si intende compensata, e che vengono nel complesso determinate in € 5.077,00 per compenso di avvocato, € 563,50 per spese e anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e gli oneri accessori di legge;
7) pone a carico della convenuta le spese di CTU, nella misura del Controparte_1
50,00%, rispetto all'importo complessivo di € 1.417,00, liquidato con i decreti di data
17/02/2025 e di data 03/03/2025, con condanna della stessa a restituire all'attrice Pt_1
quanto eventualmente già corrisposto al consulente;
[...]
8) condanna la convenuta e l'attrice , nella Controparte_1 Parte_1 misura del 50,00% ciascuna, a rifondere alla convenuta le Controparte_2 spese del presente giudizio, che vengono nel complesso determinate in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso e gli oneri accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 19/11/2025.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
pagina 14 di 14