Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1299/2024 promossa congiuntamente da:
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Francesco Gori;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le Parti private hanno congiuntamente concluso come da note scritte del 25.11.2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 15.11.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.11.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data pagina 1 di 3
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Il giudice relatore, depositate le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. in cui le parti hanno confermato le condizioni del ricorso e rinunciato a comparire, ha rimesso gli atti al
Collegio per la decisione;
il procedimento è stato però rimesso in istruttoria per verificare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non risultante dagli atti e prodotta dai ricorrenti il 7/01/2025.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi, nel procedimento che si è concluso con sentenza di omologa dell'accordo di separazione consensuale, hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza dichiarando di non volersi riconciliare, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nulla deve essere disposto in quanto il figlio nato dall'unione dei coniugi, ha ormai raggiunto la Per_1
maggiore età, pur non essendo ancora economicamente autosufficiente.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
sposati in data 07/09/2000 in Fiesole (FI), con atto trascritto nel Parte_2
registro di Stato Civile del Comune di Prato al n.355, parte II, serie B, anno 2000;
B) omologa l'accordo di seguito riportato:
1. Il sig. continuerà ad abitare nell'immobile posto in Prato, Via del Parte_2
Ghirlandaio n.9 unitamente al figlio che già vi abita fin dalla nascita. Per_1
2. Essendo le parti economicamente indipendenti, non si prevede alcun mantenimento reciproco e/o assegno divorzile.
3. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento del mantenimento del figlio tenuto conto della maggiore età dello stesso e dell'autonomia di Per_1
frequentazione con i genitori;
4. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono a carico di ciascun Per_1 genitore nella misura del 50%.”
C) prende atto delle seguenti condizioni: ove occorrer possa, le parti prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e rinnovo degli stessi anche per il figlio
Per_1
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Fiesole (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22/01/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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