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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9321 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile
in persona del giudice dott.ssa RA AR
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°440 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difeso dall'avv. RUOTOLO MASSIMILIANO, presso il cui studio sito in Mariglianella (NA) in C.F._1 via Umberto I elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
; Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 3601/2024 del Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data
19.09.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
07120140081175542, condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione;
b) inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva: in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della CTP competente per territorio;
in via gradata, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Ruotolo dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario. Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della . Controparte_3
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi). Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella esattoriale) per un credito tributario ( CP_3
Automobilistica), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA AR definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 440/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello : - dichiara la nullità della sentenza del giudice di pace di Barra n.
3601/2024;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il Controparte_1 giudice tributario;
- per l'effetto, assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di delle Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Ruotolo Massimiliano;
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...] delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio che liquida in euro 462,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Ruotolo Massimiliano.
Napoli, 16.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa RA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile
in persona del giudice dott.ssa RA AR
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°440 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difeso dall'avv. RUOTOLO MASSIMILIANO, presso il cui studio sito in Mariglianella (NA) in C.F._1 via Umberto I elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
; Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 3601/2024 del Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data
19.09.2024 e non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
07120140081175542, condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) difetto di giurisdizione;
b) inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso estratto di ruolo.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata e previa istanza di sospensione cautelare, l'appellante chiedeva: in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della CTP competente per territorio;
in via gradata, di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Ruotolo dichiaratosi antistatario.
Benché regolarmente citate, sceglievano di restare contumaci le altre parti appellate.
All'udienza del 14.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
L'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte
In via preliminare e con carattere assorbente, appare fondato il motivo di appello con cui veniva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice speciale tributario. Il primo comma dell'art. 2 del D.Lgs 546/1992, a seguito della modifica che ha riguardato detta norma (l. n. 448 del 2001), qualifica il giudice tributario come giudice “generale” della materia tributaria, deputato a conoscere tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, con esclusione delle sole controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Così viene testualmente previsto:
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica”.
Il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dei Giudici tributari si fonda pertanto su due aspetti fondamentali: da un lato, rileva la natura del credito oggetto di cartella esattoriale e di intimazione di pagamento e, dall'altro, assume valore la fase del processo esecutivo in cui viene proposta opposizione da parte del contribuente.
In merito alla prima circostanza, non è in discussione la natura di tributo della . Controparte_3
A tale circostanza si aggiunge, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui vanno distinti gli atti propedeutici e prodromici all'esecuzione (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano la cartella di pagamento e l'avviso di mora) da quelli propri dell'esecuzione stessa, che radicano, inevitabilmente, la giurisdizione del giudice ordinario (ad esempio, l'atto di pignoramento e successivi). Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21553).
In definitiva, avendo l'opponente impugnato un atto prodromico all'esecuzione (cartella esattoriale) per un credito tributario ( CP_3
Automobilistica), la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria competente per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, tenuto conto della decisione in rito nonché del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA AR definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 440/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello : - dichiara la nullità della sentenza del giudice di pace di Barra n.
3601/2024;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla domanda proposta da per avere giurisdizione il Controparte_1 giudice tributario;
- per l'effetto, assegna termine perentorio di giorni 90 dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla commissione tributaria territorialmente competente in primo grado;
• riforma la sentenza anche quanto alla statuizione relativa alle spese di lite e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di delle Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Ruotolo Massimiliano;
• condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...] delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio che liquida in euro 462,00 per compensi professionali ed in euro 91,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Ruotolo Massimiliano.
Napoli, 16.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa RA AR