Art. 7.
Gli eventuali utili dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al piu' tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.
A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.
Gli eventuali utili dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al piu' tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.
A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.