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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/06/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 240/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/06/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 240/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/06/2024 nella causa n. 240/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 706/2022, pubblicata in data 07/12/2022 e non notificata, resa in materia di “Risarcimento danni da circolazione stradale” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CAPONE MARCO
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col CO C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MUTO MASSIMO
- appellata - nonché (C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- appellata contumace - Conclusioni All'udienza del 27/06/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni
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richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello
Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia, con la sentenza gravata, accolto la domanda proposta da Pt_2
ed , quali genitori esercenti la
[...] Controparte_3 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , odierna CO appellata, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei confronti della HDI ASS.NI SPA nonché di , al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_2 danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] in data 02/04/2018 verso le ore 17:30 circa […], ove […] la minore si trovava in località Persona_1
Quindici (AV) e percorreva via Provinciale a bordo di una bicicletta, allorché veniva investita dal veicolo Smart tg BM852WT di proprietà della Sig.ra Controparte_2
e assicurato con HDI Ass.ni […] nel seguente modo: il conducente del veicolo Smart nel percorrere la predetta strada, investiva da tergo la minore CO
, che ivi transitava a bordo di una bicicletta, scaraventandola a terra […] e cagionandole lesioni personali. A fondamento della decisione la seguente motivazione: […] In via preliminare, la domanda attorea è proponibile e procedibile, avendo provato di aver assolto le formalità di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005. La legittimazione attiva è stata provata con il deposito della documentazione medica, la legittimazione passiva di è stata provata con il deposito Controparte_2 dell'ispezione PRA, la legittimazione passiva della convenuta non contestata, è stata provata con la copia del certificato di assicurazione. La dinamica dell'incidente, così come prospettata ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e dalla testimonianza raccolta risulta la sussistenza di colpa esclusiva del conducente il veicolo Smart BM852WT di proprietà di che Controparte_2 tamponava la bicicletta sulla quale viaggiava che perdeva il CO controllo e cadeva a terra, a seguito della caduta riportava lesioni personali.
Pertanto ha diritto di essere integrata nel pregiudizio economico. CO
Per quanto concerne l'entità delle lesioni subite, va rilevato che il CTU nominato,
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ha accertato che , a seguito del sinistro riportava un trauma CO contusivo – distorsivo alla spalla destra, polso destro, ginocchio sinistro e caviglia destra con limitazione funzionale, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 4%, il danno biologico temporaneo parziale in giorni 20 al 75% giorni 20 al 50% e giorni 30 al 25%. L'art. 139 del Dlgs 209/2005 -Nuovo Codice dell'assicurazione – disciplina la liquidazione del danno biologico per lesioni di lievi entità […] Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dal D.Lgs. 209/2005, artt. 138 e 139, specifica definizione normativa. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento di danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il risarcimento del danno non patrimoniale
è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. […] Il danno biologico viene maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 139 comma 3°, tenuto conto della tipologia di lesione, della documentazione medica prodotta e del grado del danno biologico permanente residuato. Pertanto, questo
Giudice, liquida il danno applicando l'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni, nella somma complessiva di € 6.137,29 all'attualità, così distinte: €
4.607,51 per danno biologico permanente e sofferenza morale, € 1.529,78 per danno biologico temporaneo, oltre ad € 400,00 per spese di CTU. Sulla somma liquidata all'attualità devono essere corrisposti gli interessi legali della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe professionali di cui al d.m. 140 del 20/07/2012. […] (vedi sentenza in atti).
Avverso tale sentenza veniva proposto appello da
[...] per i seguenti motivi: I. IMPUGNAZIONE DEL CAPO Parte_1
RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE
NELLA DETERMINAZIONE DEL SINISTRO, atteso che […] il Giudice di primo grado ha ritenuto provato ciò che provato non era affatto ovvero che si fosse realmente verificato un sinistro stradale coinvolgente il veicolo Smart, alla cui guida vi era il
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sig. NI EL, e la bicicletta condotta dalla . […] poiché CO
[…] le anomalie che il caso di specie presenta (debitamente segnalate dalla compagnia appellante in corso di causa ed erroneamente trascurate dal Giudice di primo grado) escludono che si sia verificato un sinistro stradale ed, anzi, delineano i contorni di una vicenda concretizzante una vera e propria frode assicurativa […]; II. IMPUGNAZIONE DEL CAPO RELATIVO ALLA QUANTIFICAZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL DANNO, atteso che […] nel quantificare il danno, il Giudice di primo grado ha supinamente fatto proprie le conclusioni del C.T.U. nominato, riconoscendo in favore della il diritto al risarcimento di un danno CO biologico permanente nella misura del 4 %. […] mentre […] risulta documentalmente provato che la riportò un semplice trauma CO contusivo da caduta, dal quale appare francamente eccessivo far discendere un danno biologico permanente nella misura del 4 %. Inoltre, applicando gli importi aggiornati dal D.M. 8 giugno 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022), operanti a far data dal mese di aprile 2022, l'equivalente patrimoniale del danno biologico permanente del 4% per un minore di 16 anni d'età ammonta ad € 4.393,17, non già ad € 4.607,51, somma erroneamente liquidata dal primo giudice. Altrettanto ingiusta, oltre che immotivata, è la decisione del Giudice di prime cure di maggiorare del 20 % il danno biologico permanente ai sensi dell'art. 139, comma 3, D. Lgs. 209/2005 […]; III. SULL'ERRONEA DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI CAUSA, ritenute ingiustificate ed eccessive, atteso che […] la prossimità del decisum (€ 6.137,29, somma liquidata al tempo della decisione) al minimo della forbice dell'indicato scaglione, in uno alla semplicità delle questioni trattate (ordinario giudizio di responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli) ed alla quantità e qualità dell'impegno professionale profuso, avrebbe imposto di riconoscere valori intermedi tra quelli minimi e quelli medi, quantomeno per le fasi di studio, introduttive e conclusionali […].
Per la conferma della sentenza stante l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso CO
, unica appellata costituitasi, nella dichiarata contumacia dell'altra appellata,
[...]
, ritualmente citata. Controparte_2
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
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interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Orbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere il gravame, addivenendo all'accoglimento dello stesso, sulla base delle doglianze - intrinsecamente di merito - di cui alla censura rubricataI. IMPUGNAZIONE DEL CAPO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DEL
CONDUCENTE NELLA DETERMINAZIONE DEL SINISTRO con il correlato venir meno della necessità del previo esame degli eventuali ulteriori motivi, logicamente sovraordinati e ritualmente proposti. Come efficacemente dedotto dall'appellante, infatti, avrebbero dovuto diversamente apprezzarsi le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (id est:
, anche alla luce delle ulteriori risultanze e/o deduzioni in Persona_2 atti, di per sé idonee, a ben guardare, ad attestare una sostanziale insufficienza, o comunque inadeguatezza, del quadro probatorio complessivamente raccolto all'accoglimento, pur avutosi, della domanda risarcitoria proposta.
Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo al fatto che la suddetta teste, dichiaratasi presente al momento del sinistro, lo abbia tuttavia descritto: non solo, con una dovizia di particolari non del tutto compatibile con il tempo trascorso (circa tre anni dal fatto); ma anche - e soprattutto - riferendo circostanze e aspetti non adeguatamente suffragati, se non addirittura smentiti, dagli ulteriori riscontri documentali e/o probatori comunque acquisiti.
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Non ci si può difatti esimere dal rilevare come, mentre la teste, confermando quanto dedotto in citazione, riferisca della presenza del conducente del veicolo investitore sul luogo del sinistro, preoccupato per le condizioni della diciassettenne, asseritamente investita verso le ore 17:30 del 2/04/2018 (v. testualmente testimonianza in atti: […] Ricordo che era l'inizio di aprile del 2018, verso le ore 17.30 circa mi trovavo in località Quindici (Av) in via
Provinciale e passeggiavo lungo il margine destro della strada, allorché ad una distanza di circa 5-6 metri ho assistito all'investimento di una giovane ciclista di circa 17 anni di età […] Subito dopo il fatto il conducente del veicolo Smart, che era solo a bordo, di circa 40-45 anni di età, scese dall'abitacolo e preoccupato delle cicatrici della ragazza si è scusato per l'accaduto, chiedendo se la ragazza avesse bisogno di qualcosa […]), in atti sia stata prodotta un'autodichiarazione, incontestatamente a firma del medesimo conducente, pacificamente identificato nella persona di EL NI, in cui questi dichiara quanto segue: […] Sono il marito dell'assicurata dell'auto tipo Smart tg BM852WT Controparte_2 ed ero io alla guida della citata auto ed in Quindici in data 2/04/2018 nella mattinata per mia distrazione tamponavo una persona donna 40-45 anni alla guida di una bici finita a terra. Soccorrevo la donna lasciando i miei dati. Non ci fu intervento di autorità. La Smart in questione non ha causato altri incidenti in data
2/04/2018 […] (v. produzione di primo grado parte appellante). A ben vedere, del resto, nella constatazione amichevole di incidente parimenti prodotta in atti (v. constatazione di cui alla produzione di parte appellata) - sottoscritta solo dal predetto conducente e, dunque, liberamente valutabile dal Giudice, quantomeno verso le altre parti (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014) - non vengono in alcun modo riportati i dati della vittima investita, ma il solo nominativo, senza ulteriori specificazioni (id est:
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Altrettanto anomalo è poi risultato il fatto che il verbale di pronto soccorso parimenti depositato, oltre ad essere stato formato il giorno successivo all'asserito verificarsi del sinistro (id est: il 3/04/2018), non sembra confermare la prospettazione di cui al libello introduttivo, così come pedissequamente riportata dal citato teste (id est: danno conseguente ad incidente stradale), atteso che in punto di descrizione dell'infortunio/incidente denunziato, risulta riportare la dizione INCIDENTE IN STRADA, specificando, in punto di Diagnosi di Dimissione CI che si è trattato di CONTUSIONE DA CADUTA ACCIDENTALE (v. testualmente verbale Pronto Soccorso 2018014381 di cui alla produzione di parte appellata). Orbene, se è vero che Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al
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medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022), non si vede quale valore possa essere attribuito alla Istanza di correzione verbale PS n. 2018014381 del 3/04/2018 parimenti depositata in atti da parte appellata, in cui si afferma che nel suddetto verbale […] viene riportato per mero errore materiale che si trattava di caduta accidentale e non come dichiarato dai genitori di incidente stradale così come riportato nello stesso referto nella parte riferita all'accesso allo stesso […] (v. testualmente richiamata istanza). Al di là del fatto che nel citato verbale, come appena chiarito, non viene mai riportata la dizione “incidente stradale”, bensì la diversa - e pienamente coerente con il residuo corpo dell'atto - INCIDENTE IN STRADA (v. citato verbale), è altrettanto evidente che la suddetta istanza - i cui esiti non sono stati in alcun modo documentati, al pari della ricezione della medesima da parte dell'Ospedale di riferimento - atterrebbe ad aspetti direttamente ricadenti nell'alveo della fede privilegiata pacificamente riconosciuta all'atto stesso, perché intrinsecamente attinenti al tenore delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale ha attestato essere state a lui rese al momento della relativa formazione (v. citata Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022). Già i suddetti elementi, tutti di natura intrinsecamente oggettiva, risultano alquanto dirimenti in punto di verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza al dipanarsi di un sinistro, come descritto e riferito. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad
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altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice. (Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014). Alquanto singolare del resto appare anche la circostanza che il medesimo veicolo per cui è causa (id est: Smart tg BM852WT), sempre condotto dal EL NI, risulti coinvolto in diversi sinistri, a distanza di tempo ravvicinato da quello per cui è causa, e anche in danno di pedoni e/o ciclisti (v. scheda sinistri di cui in atti). A tali equivoche risultanze deve infine aggiungersi la dichiarata assenza di interventi delle forze dell'ordine sul posto, nonostante i lamentati danni alla persona (v. deposizione teste di cui in atti), nonché il difetto di qualsivoglia riscontro, anche meramente fotografico, circa la consistenza e caratteristiche della bici incidentata, di cui non si è avuta alcuna ispezione, nemmeno ad opera della compagnia assicurativa, la quale, per mancata collaborazione dell'interessata, non ha potuto compiere neanche i necessari accertamenti medici, non essendosi quest'ultima mai presentata alle visite all'uopo fissate (v. perizia assicurativa negativa, nonché inviti di cui in atti). In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, avrebbero dovuto ritenersi inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure addivenire, alla luce della richiamata insufficienza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova della stessa. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
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L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Costituisce dato acquisito in giurisprudenza, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Alla stregua della così ricostruita non univocità, o comunque insufficienza, delle risultanze istruttorie raccolte, dunque, deve, in accoglimento dell'appello proposto, integralmente riformarsi la sentenza gravata, rigettando nel merito la domanda avanzata in prime cure, con il conseguente assorbimento, per il ritenuto difetto di prova in ordine all'an della pretesa e in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in apertura, di ogni altra doglianza e/o deduzione anche in punto di quantum debeatur, ivi comprese, per l'effetto, le risultanze di cui all'espletata CTU. Elementi di matrice dirimente, ancora una volta in difformità da quanto sostenuto in appello, non avrebbero potuto desumersi dagli esiti degli accertamenti in quella sede espletati dall'ausiliario nominato, le cui considerazioni in punto di compatibilità tra sinistro e lesioni riportate (v. relazione in atti), non potrebbero mai colmare la riferita inadeguatezza e/o insufficienza del quadro probatorio raccolto in punto di effettiva verificazione del sinistro stesso, così come descritto. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019).
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Ragioni di completezza impongono di precisare come alla riforma integrale della sentenza non osti la contumacia, anche in questa sede, della proprietaria del veicolo danneggiante, , atteso che In Controparte_2 tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. (Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018). Da ultimo, le contraddizioni e/o incongruenze rilevate nella deposizione della teste escussa, in uno al rilevato coinvolgimento del Persona_2 medesimo veicolo (id est: Smart tg BM852WT) in altri sinistri, al pari del conducente, EL NI, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa azionata in prime cure impone la condanna di parte appellata, attrice in primo grado, alla rifusione in favore dell'appellante, convenuta costituitasi in quella Parte_1 sede, delle spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 1.265,00 per il primo grado, ed in € 2.127,00, per il secondo grado, tenuto conto della consistenza minima della fase istruttoria in questa sede svoltasi, del valore (fino a € 5.200,00 come originariamente limitati da parte attrice), della natura e della complessità (media)
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della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di , nonché di CO
, rimasta contumace, avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Lauro n. 706/2022, pubblicata in data 07/12/2022 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta in prime cure;
condanna parte appellata, , alla rifusione in favore di parte CO appellante, elle spese del giudizio, liquidate in € Parte_1
355,50 per spese vive, € 3.392,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte appellata le spese CO dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 1/07/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
12
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/06/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 240/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 27/06/2024 nella causa n. 240/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 706/2022, pubblicata in data 07/12/2022 e non notificata, resa in materia di “Risarcimento danni da circolazione stradale” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CAPONE MARCO
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col CO C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MUTO MASSIMO
- appellata - nonché (C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- appellata contumace - Conclusioni All'udienza del 27/06/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni
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richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello
Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia, con la sentenza gravata, accolto la domanda proposta da Pt_2
ed , quali genitori esercenti la
[...] Controparte_3 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , odierna CO appellata, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei confronti della HDI ASS.NI SPA nonché di , al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_2 danni subiti in occasione del sinistro verificatosi […] in data 02/04/2018 verso le ore 17:30 circa […], ove […] la minore si trovava in località Persona_1
Quindici (AV) e percorreva via Provinciale a bordo di una bicicletta, allorché veniva investita dal veicolo Smart tg BM852WT di proprietà della Sig.ra Controparte_2
e assicurato con HDI Ass.ni […] nel seguente modo: il conducente del veicolo Smart nel percorrere la predetta strada, investiva da tergo la minore CO
, che ivi transitava a bordo di una bicicletta, scaraventandola a terra […] e cagionandole lesioni personali. A fondamento della decisione la seguente motivazione: […] In via preliminare, la domanda attorea è proponibile e procedibile, avendo provato di aver assolto le formalità di cui agli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005. La legittimazione attiva è stata provata con il deposito della documentazione medica, la legittimazione passiva di è stata provata con il deposito Controparte_2 dell'ispezione PRA, la legittimazione passiva della convenuta non contestata, è stata provata con la copia del certificato di assicurazione. La dinamica dell'incidente, così come prospettata ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e dalla testimonianza raccolta risulta la sussistenza di colpa esclusiva del conducente il veicolo Smart BM852WT di proprietà di che Controparte_2 tamponava la bicicletta sulla quale viaggiava che perdeva il CO controllo e cadeva a terra, a seguito della caduta riportava lesioni personali.
Pertanto ha diritto di essere integrata nel pregiudizio economico. CO
Per quanto concerne l'entità delle lesioni subite, va rilevato che il CTU nominato,
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ha accertato che , a seguito del sinistro riportava un trauma CO contusivo – distorsivo alla spalla destra, polso destro, ginocchio sinistro e caviglia destra con limitazione funzionale, quantificando il danno biologico permanente nella misura del 4%, il danno biologico temporaneo parziale in giorni 20 al 75% giorni 20 al 50% e giorni 30 al 25%. L'art. 139 del Dlgs 209/2005 -Nuovo Codice dell'assicurazione – disciplina la liquidazione del danno biologico per lesioni di lievi entità […] Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dal D.Lgs. 209/2005, artt. 138 e 139, specifica definizione normativa. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento di danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il risarcimento del danno non patrimoniale
è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. […] Il danno biologico viene maggiorato del 20%, ai sensi dell'art. 139 comma 3°, tenuto conto della tipologia di lesione, della documentazione medica prodotta e del grado del danno biologico permanente residuato. Pertanto, questo
Giudice, liquida il danno applicando l'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni, nella somma complessiva di € 6.137,29 all'attualità, così distinte: €
4.607,51 per danno biologico permanente e sofferenza morale, € 1.529,78 per danno biologico temporaneo, oltre ad € 400,00 per spese di CTU. Sulla somma liquidata all'attualità devono essere corrisposti gli interessi legali della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando le tariffe professionali di cui al d.m. 140 del 20/07/2012. […] (vedi sentenza in atti).
Avverso tale sentenza veniva proposto appello da
[...] per i seguenti motivi: I. IMPUGNAZIONE DEL CAPO Parte_1
RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE
NELLA DETERMINAZIONE DEL SINISTRO, atteso che […] il Giudice di primo grado ha ritenuto provato ciò che provato non era affatto ovvero che si fosse realmente verificato un sinistro stradale coinvolgente il veicolo Smart, alla cui guida vi era il
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sig. NI EL, e la bicicletta condotta dalla . […] poiché CO
[…] le anomalie che il caso di specie presenta (debitamente segnalate dalla compagnia appellante in corso di causa ed erroneamente trascurate dal Giudice di primo grado) escludono che si sia verificato un sinistro stradale ed, anzi, delineano i contorni di una vicenda concretizzante una vera e propria frode assicurativa […]; II. IMPUGNAZIONE DEL CAPO RELATIVO ALLA QUANTIFICAZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL DANNO, atteso che […] nel quantificare il danno, il Giudice di primo grado ha supinamente fatto proprie le conclusioni del C.T.U. nominato, riconoscendo in favore della il diritto al risarcimento di un danno CO biologico permanente nella misura del 4 %. […] mentre […] risulta documentalmente provato che la riportò un semplice trauma CO contusivo da caduta, dal quale appare francamente eccessivo far discendere un danno biologico permanente nella misura del 4 %. Inoltre, applicando gli importi aggiornati dal D.M. 8 giugno 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022), operanti a far data dal mese di aprile 2022, l'equivalente patrimoniale del danno biologico permanente del 4% per un minore di 16 anni d'età ammonta ad € 4.393,17, non già ad € 4.607,51, somma erroneamente liquidata dal primo giudice. Altrettanto ingiusta, oltre che immotivata, è la decisione del Giudice di prime cure di maggiorare del 20 % il danno biologico permanente ai sensi dell'art. 139, comma 3, D. Lgs. 209/2005 […]; III. SULL'ERRONEA DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI CAUSA, ritenute ingiustificate ed eccessive, atteso che […] la prossimità del decisum (€ 6.137,29, somma liquidata al tempo della decisione) al minimo della forbice dell'indicato scaglione, in uno alla semplicità delle questioni trattate (ordinario giudizio di responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli) ed alla quantità e qualità dell'impegno professionale profuso, avrebbe imposto di riconoscere valori intermedi tra quelli minimi e quelli medi, quantomeno per le fasi di studio, introduttive e conclusionali […].
Per la conferma della sentenza stante l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi di gravame articolati, insisteva per converso CO
, unica appellata costituitasi, nella dichiarata contumacia dell'altra appellata,
[...]
, ritualmente citata. Controparte_2
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
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interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova altrettanto preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Orbene, in applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere il gravame, addivenendo all'accoglimento dello stesso, sulla base delle doglianze - intrinsecamente di merito - di cui alla censura rubricataI. IMPUGNAZIONE DEL CAPO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DEL
CONDUCENTE NELLA DETERMINAZIONE DEL SINISTRO con il correlato venir meno della necessità del previo esame degli eventuali ulteriori motivi, logicamente sovraordinati e ritualmente proposti. Come efficacemente dedotto dall'appellante, infatti, avrebbero dovuto diversamente apprezzarsi le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (id est:
, anche alla luce delle ulteriori risultanze e/o deduzioni in Persona_2 atti, di per sé idonee, a ben guardare, ad attestare una sostanziale insufficienza, o comunque inadeguatezza, del quadro probatorio complessivamente raccolto all'accoglimento, pur avutosi, della domanda risarcitoria proposta.
Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo al fatto che la suddetta teste, dichiaratasi presente al momento del sinistro, lo abbia tuttavia descritto: non solo, con una dovizia di particolari non del tutto compatibile con il tempo trascorso (circa tre anni dal fatto); ma anche - e soprattutto - riferendo circostanze e aspetti non adeguatamente suffragati, se non addirittura smentiti, dagli ulteriori riscontri documentali e/o probatori comunque acquisiti.
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Non ci si può difatti esimere dal rilevare come, mentre la teste, confermando quanto dedotto in citazione, riferisca della presenza del conducente del veicolo investitore sul luogo del sinistro, preoccupato per le condizioni della diciassettenne, asseritamente investita verso le ore 17:30 del 2/04/2018 (v. testualmente testimonianza in atti: […] Ricordo che era l'inizio di aprile del 2018, verso le ore 17.30 circa mi trovavo in località Quindici (Av) in via
Provinciale e passeggiavo lungo il margine destro della strada, allorché ad una distanza di circa 5-6 metri ho assistito all'investimento di una giovane ciclista di circa 17 anni di età […] Subito dopo il fatto il conducente del veicolo Smart, che era solo a bordo, di circa 40-45 anni di età, scese dall'abitacolo e preoccupato delle cicatrici della ragazza si è scusato per l'accaduto, chiedendo se la ragazza avesse bisogno di qualcosa […]), in atti sia stata prodotta un'autodichiarazione, incontestatamente a firma del medesimo conducente, pacificamente identificato nella persona di EL NI, in cui questi dichiara quanto segue: […] Sono il marito dell'assicurata dell'auto tipo Smart tg BM852WT Controparte_2 ed ero io alla guida della citata auto ed in Quindici in data 2/04/2018 nella mattinata per mia distrazione tamponavo una persona donna 40-45 anni alla guida di una bici finita a terra. Soccorrevo la donna lasciando i miei dati. Non ci fu intervento di autorità. La Smart in questione non ha causato altri incidenti in data
2/04/2018 […] (v. produzione di primo grado parte appellante). A ben vedere, del resto, nella constatazione amichevole di incidente parimenti prodotta in atti (v. constatazione di cui alla produzione di parte appellata) - sottoscritta solo dal predetto conducente e, dunque, liberamente valutabile dal Giudice, quantomeno verso le altre parti (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014) - non vengono in alcun modo riportati i dati della vittima investita, ma il solo nominativo, senza ulteriori specificazioni (id est:
). Email_1
Altrettanto anomalo è poi risultato il fatto che il verbale di pronto soccorso parimenti depositato, oltre ad essere stato formato il giorno successivo all'asserito verificarsi del sinistro (id est: il 3/04/2018), non sembra confermare la prospettazione di cui al libello introduttivo, così come pedissequamente riportata dal citato teste (id est: danno conseguente ad incidente stradale), atteso che in punto di descrizione dell'infortunio/incidente denunziato, risulta riportare la dizione INCIDENTE IN STRADA, specificando, in punto di Diagnosi di Dimissione CI che si è trattato di CONTUSIONE DA CADUTA ACCIDENTALE (v. testualmente verbale Pronto Soccorso 2018014381 di cui alla produzione di parte appellata). Orbene, se è vero che Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al
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medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022), non si vede quale valore possa essere attribuito alla Istanza di correzione verbale PS n. 2018014381 del 3/04/2018 parimenti depositata in atti da parte appellata, in cui si afferma che nel suddetto verbale […] viene riportato per mero errore materiale che si trattava di caduta accidentale e non come dichiarato dai genitori di incidente stradale così come riportato nello stesso referto nella parte riferita all'accesso allo stesso […] (v. testualmente richiamata istanza). Al di là del fatto che nel citato verbale, come appena chiarito, non viene mai riportata la dizione “incidente stradale”, bensì la diversa - e pienamente coerente con il residuo corpo dell'atto - INCIDENTE IN STRADA (v. citato verbale), è altrettanto evidente che la suddetta istanza - i cui esiti non sono stati in alcun modo documentati, al pari della ricezione della medesima da parte dell'Ospedale di riferimento - atterrebbe ad aspetti direttamente ricadenti nell'alveo della fede privilegiata pacificamente riconosciuta all'atto stesso, perché intrinsecamente attinenti al tenore delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale ha attestato essere state a lui rese al momento della relativa formazione (v. citata Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022). Già i suddetti elementi, tutti di natura intrinsecamente oggettiva, risultano alquanto dirimenti in punto di verifica in ordine all'attendibilità del teste, intesa come veridicità della deposizione dallo stesso resa, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza al dipanarsi di un sinistro, come descritto e riferito. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad
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altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice. (Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014). Alquanto singolare del resto appare anche la circostanza che il medesimo veicolo per cui è causa (id est: Smart tg BM852WT), sempre condotto dal EL NI, risulti coinvolto in diversi sinistri, a distanza di tempo ravvicinato da quello per cui è causa, e anche in danno di pedoni e/o ciclisti (v. scheda sinistri di cui in atti). A tali equivoche risultanze deve infine aggiungersi la dichiarata assenza di interventi delle forze dell'ordine sul posto, nonostante i lamentati danni alla persona (v. deposizione teste di cui in atti), nonché il difetto di qualsivoglia riscontro, anche meramente fotografico, circa la consistenza e caratteristiche della bici incidentata, di cui non si è avuta alcuna ispezione, nemmeno ad opera della compagnia assicurativa, la quale, per mancata collaborazione dell'interessata, non ha potuto compiere neanche i necessari accertamenti medici, non essendosi quest'ultima mai presentata alle visite all'uopo fissate (v. perizia assicurativa negativa, nonché inviti di cui in atti). In conclusione, gli elementi acquisiti, così come posti in correlazione tra loro, avrebbero dovuto ritenersi inidonei all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, non potendo il Giudice di prime cure addivenire, alla luce della richiamata insufficienza degli stessi, ad una decisione diversa dal rigetto per difetto di prova della stessa. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
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L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Costituisce dato acquisito in giurisprudenza, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Alla stregua della così ricostruita non univocità, o comunque insufficienza, delle risultanze istruttorie raccolte, dunque, deve, in accoglimento dell'appello proposto, integralmente riformarsi la sentenza gravata, rigettando nel merito la domanda avanzata in prime cure, con il conseguente assorbimento, per il ritenuto difetto di prova in ordine all'an della pretesa e in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in apertura, di ogni altra doglianza e/o deduzione anche in punto di quantum debeatur, ivi comprese, per l'effetto, le risultanze di cui all'espletata CTU. Elementi di matrice dirimente, ancora una volta in difformità da quanto sostenuto in appello, non avrebbero potuto desumersi dagli esiti degli accertamenti in quella sede espletati dall'ausiliario nominato, le cui considerazioni in punto di compatibilità tra sinistro e lesioni riportate (v. relazione in atti), non potrebbero mai colmare la riferita inadeguatezza e/o insufficienza del quadro probatorio raccolto in punto di effettiva verificazione del sinistro stesso, così come descritto. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019).
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Ragioni di completezza impongono di precisare come alla riforma integrale della sentenza non osti la contumacia, anche in questa sede, della proprietaria del veicolo danneggiante, , atteso che In Controparte_2 tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale. (Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018). Da ultimo, le contraddizioni e/o incongruenze rilevate nella deposizione della teste escussa, in uno al rilevato coinvolgimento del Persona_2 medesimo veicolo (id est: Smart tg BM852WT) in altri sinistri, al pari del conducente, EL NI, impongono la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese Quanto alle spese, costituisce dato acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014). Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, coincidente con l'acclaramento dell'infondatezza della pretesa azionata in prime cure impone la condanna di parte appellata, attrice in primo grado, alla rifusione in favore dell'appellante, convenuta costituitasi in quella Parte_1 sede, delle spese dell'intero giudizio, ivi comprese quelle dell'espletata CTU, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - in € 1.265,00 per il primo grado, ed in € 2.127,00, per il secondo grado, tenuto conto della consistenza minima della fase istruttoria in questa sede svoltasi, del valore (fino a € 5.200,00 come originariamente limitati da parte attrice), della natura e della complessità (media)
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della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di , nonché di CO
, rimasta contumace, avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Lauro n. 706/2022, pubblicata in data 07/12/2022 e non notificata, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello, così come proposto;
riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda proposta in prime cure;
condanna parte appellata, , alla rifusione in favore di parte CO appellante, elle spese del giudizio, liquidate in € Parte_1
355,50 per spese vive, € 3.392,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
pone definitivamente a carico di parte appellata le spese CO dell'espletata CTU, così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 1/07/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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