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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1535/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso da se stesso Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Alfano
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 18.12.2020, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
, proponendo opposizione alla cartella di Controparte_1
pagamento n. 03420190035680602000, notificatagli a mezzo pec in data 24.1.2020, con la quale gli era richiesto il pagamento della somma di € 5.018,92, oltre oneri di riscossione a titolo di contributi relativi al periodo 2012-2013.
Si è costituita la , variamente Controparte_1 argomentando per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza dell'opposizione.
1 Acquisita la documentazione offerta dalle parti e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va accolta l'eccezione di inammissibilità della opposizione perché tardiva.
L'art. 24, co. 5, d.lgs 26.2.1999 n. 46, norma applicabile alla presente fattispecie, così recita: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Orbene, sebbene la suddetta norma non qualifichi espressamente tale termine come perentorio, la giurisprudenza con orientamento assolutamente consolidato ha costantemente affermato che il termine per proporre opposizione è stabilito a pena di decadenza, stante la sua natura perentoria, tanto dovendosi ritenere in base alla ratio ed alla funzione del termine stesso, espressamente definito come perentorio dal sistema normativo previgente.
La Corte di Cassazione ha confermato la suddetta tesi circa la perentorietà del termine, ribadendone, altresì, la compatibilità con la Costituzione;
infatti “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal comma 5 dell'art. 24 d.lg. n. 46 del
1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte cost., ord. n.
111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (Cass. sez. lav. n. 2835-2009).
Ciò premesso, nel caso di specie è lo stesso ad avere allegato che la cartella di Pt_1
pagamento gli è stata notificata in data 24.01.2020, laddove il ricorso è stato depositato
2 solo il 18.12.2020, invece che il 04.03.2020, ultimo giorno utile per presentare l'opposizione.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.
3. La natura meramente in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
16.03.2025. Pt_2
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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