Ordinanza collegiale 14 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. La violazione del principio di anonimato è sempre causa di annullamento. O no?Ornella Rossi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Uno dei principi cardine nella gestione delle procedure concorsuali è quello della garanzia dell'anonimato, corollario del principio di imparzialità, che richiede l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, come dispone l'art. 35 D.Lgs. 165/2001. L'iter concorsuale è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, nell'ottica di garantire la selezione dei candidati più preparati e meritevoli; non a caso sono previste anche misure volte alla prevenzione della corruzione da applicare sia ai componenti della commissione, sia nella redazione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03419/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3419 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN BU, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
EL SA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- dei verbali della seconda Sottocommissione nn. 76 del 25-9-2024 e 78 del 26-9-2024, conosciuti solo in data 31-10-2024, a seguito di accesso agli atti del 10-10-2024, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 2 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la DI ha annullato la prova pratica della ricorrente nel concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell’annullamento della prova della prova della ricorrente;
con i motivi aggiunti del 13\1\2025:
- del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la DI n. 3610 del 27-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito di cui al D.M. 6-12-2023, n. 2575 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente per l’omessa valutazione della “prova pratica” laddove è stato ritenuto violato il principio dell’anonimato;
- del successivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la DI n. 3644 del 2-12-2024 con cui è stata rettificata la graduatoria di cui al precedente Decreto n. 3610 del 27-11-2024;
- ove occorra, e nei limiti dell’interesse vantato dalla ricorrente, dei provvedimenti n. 3655 del 2-12-2024, n. 66157 del 5-12-2024 e n. 66204 del 5-12-2024 che hanno disposto l’individuazione su provincia e su sede dei vincitori;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell’annullamento della prova della prova pratica della ricorrente e di ogni altro eventuale atto, non noto, con cui è stato stabilito di mantenere l’anonimato sulla relazione della prova pratica.
disponendo per l’effetto
la correzione della prova pratica della ricorrente con ogni conseguente adempimento concorsuale e rettifica susseguente della pubblicata graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.
Dopo aver sostenuto in data 13.3.2024 la prova scritta, all’esito della quale riportava la votazione di 80/100, e in data 20.8.2024 la prova orale, sosteneva la prova pratica il 9 settembre 2024.
A conclusione dello svolgimento della prova pratica, consegnava la busta “grande” (contrassegnata dal numero 111 assegnato prima dello svolgimento della prova) in cui era inserito il proprio elaborato, ma, per una evidente omissione, non compilava con il proprio nome e cognome la busta “piccola”, che quindi risultava inserita aperta nella busta contenente la relazione della prova pratica di laboratorio.
La richiesta di poter rimediare all’omissione veniva respinta dalla Presidente della Commissione, che non permetteva di riprendere la busta, in quanto “ non vi era evidenza di quale fosse la busta della
candidata in questione ” (cfr. relazione depositata in data 6.2.2025).
La ricorrente, il giorno successivo, inviava una mail alla Direzione generale dell’U.S.R. della DI e alle Commissione, rappresentando il fatto e chiedendo che si potesse procedere alla correzione della prova pratica.
In sede di correzione delle prove pratiche, la Commissione escludeva dalla valutazione la busta n. 111, per “ evidenti segni di riconoscimento del candidato ”, con la seguente motivazione “ Il candidato ha sostenuto la prova, ma non ha sigillato la busta piccola contenente il cartoncino deputato all’indicazione di nome, cognome e c.f. del candidato (etichetta adesiva non rimossa dalla candidata). La prova viene annullata” (cfr. verbale n. 76 del 25-9-2024).
Nella seduta del 26.9.2024, dedicata allo scioglimento della riserva in merito alla violazione dell’anonimato della prova pratica, la Commissione verbalizzava che “ l’associazione della busta 111 alla candidata BU EN è avvenuta in considerazione di quanto dichiarato dalla candidata in data 10.9.2024, data anteriore alla correzione della prova, a mezzo di e-mail inviata alla casella istituzionale della commissione di concorso che si allega al presente verbale ” (cfr. verbale n. 78 del 26-9-2024).
Con il presente ricorso, sono stati impugnati il verbale di annullamento della prova pratica, disposto dalla sottocommissione, lamentando nelle tre censure, la violazione dell’art. 14 del DPR 487/1994, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e l’illogicità manifesta, in quanto rispetto alle prove pratiche non sussiste la necessità di anonimato.
Ribadisce la ricorrente che non vi fosse stata “ l’intenzionalità di rendere la propria prova riconoscibile ”, per cui la Commissione avrebbe potuto procedere alla correzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti del 13.1.2025, è stato impugnato il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la DI n. 3610 del 27-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito, unitamente agli atti di assegnazione dei docenti.
Con ordinanza n.133 del 14.1.2025, veniva fissata l'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm., disponendo l’acquisizione dal Ministero dell'istruzione e del merito, di “ documentati chiarimenti in ordine ai fatti riportati nel ricorso, in particolare alle modalità di consegna delle buste contenenti la prova pratica e i dati anagrafici da parte della ricorrente”.
L’ordinanza disponeva altresì l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei 262 soggetti posizionati nella graduatoria finale della procedura, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
L’Amministrazione ha depositato il 6.2.2025 la relazione a firma della Presidente della Commissione, in cui si ricostruisce puntualmente lo svolgimento dei fatti, precisando che “ la Commissione non ha valutato la prova della busta 111 in quanto presentava segni di riconoscimento in quanto non risultava chiusa la busta piccola contenente il cartoncino per i dati anagrafici (etichetta adesiva della busta non rimossa dalla candidata)”.
In data 14.2.2025 parte ricorrente ha depositato la prova dell’avvenuta notifica per pubblici proclami.
All’udienza pubblica del 28 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente giudizio verte sull’annullamento della prova pratica del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche.
Prima dell’esame del merito, si ritiene opportuno richiamare l’orientamento consolidato sull’applicazione del principio dell'anonimato nella prova pratica concorsuale, seguito anche da questa Sezione in casi relativi alla medesima prova pratica del suddetto concorso (sentenze nn.387/2025, 2606/2024 e 2606/2024).
Secondo detto orientamento “ la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, è estensibile alle prove pratiche laddove le stesse consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgano con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 436);
- nel caso di specie, l'allegato A al d.m. n. 205/2023 prevede, per la classe di concorso A-050, che «[l]a prova [pratica] consiste in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore»; - la prova non si sostanzia, quindi, in una mera prova scritta, ma si sviluppa in due fasi, cioè l'esercitazione vera e propria e, all'esito di questa, la redazione di una "sintetica relazione" che ne costituisce il momento, per così dire, conclusivo e di sintesi, finalizzato alla valutazione (anche) della capacità del candidato di descrivere i criteri seguiti nelle fasi propedeutiche ed esecutive dell'esercitazione medesima (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, Sez. I, 26 ottobre 2021, parere n. 1663, reso in relazione ad una prova pratica della classe di concorso A-50, avente caratteristiche analoghe a quella per cui è causa, ove si legge come «una considerazione della regola dell’anonimato che accentui la sua “portata generale e inderogabile” in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento “scritto”, contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un succedaneo di quella scritta. Comporterebbe, perciò, in definitiva, una configurazione della prova pratica che non corrisponde alla previsione del bando, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova, giacché l’obiettivo era l’accertamento delle “capacità tecnico-professionali” dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato»; nello stesso senso, cfr., da ultimo, TAR Sardegna, I, 21 marzo 2023, n. 210); - in piana applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, condivise dal Collegio, si deve ritenere che la regola dell'anonimato non trovi applicazione in relazione alla sopra citata prova pratica”.
2) Ora, sebbene il caso in esame presenta certamente talune peculiarità, ritiene il Collegio che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla correzione della prova pratica, pur in assenza della indicazione del nominativo nella busta piccola e della mancata chiusura della stessa, una volta accertato che il compito inserito nella busta 111 era riconducibile con certezza alla ricorrente.
Se quindi può ritenersi corretta la scelta della Presidente della Commissione, al termine della prova, di non permettere alla ricorrente di riprendere la busta, in quanto “ non vi era evidenza di quale fosse la busta della candidata in questione ”, nella seduta del 25.9.2024, dedicata alla correzione delle prove pratiche, la Commissione avrebbe comunque dovuto procedere alla correzione, in quanto la presenza di “evidenti segni di riconoscimento” non era ragione di esclusione.
Del resto, l’omessa indicazione delle generalità nella busta piccola non ha impedito né ha ingenerato dubbi nel ricondurre l’elaborato inserito nella busta grande alla ricorrente, avendo la Commissione fatto proprie le indicazioni fornite dall’istante con la mail del 10.9.2024 relativamente al numero assegnato contenente l’elaborato; ne è riprova la verbalizzazione riportata nel verbale n. 78 del 26-9-2024, in cui la Commissione, nella fase di scioglimento della riserva sulla violazione dell’anonimato nella prova pratica di che trattasi, associa la busta 111 alla candidata BU, “ in considerazione di quanto dichiarato ” nella mail del 10.9.2025.
Pertanto, l’annullamento della prova pratica, motivato in base alla violazione dell’anonimato, è illegittimo in quanto tale principio non deve essere assicurato nelle prove pratiche come congegnate nell’ambito della selezione di che trattasi: al pari della prova pratica su cui è apposta la firma da parte del candidato (che la giurisprudenza ritiene non annullabile), la prova pratica della ricorrente poteva essere esaminata, non essendo preclusiva alla correzione la circostanza che la Commissione potesse venire a conoscenza dell’autore dell’elaborato.
3) Pertanto, il ricorso principale è fondato e, in accoglimento alla domanda caducatoria, devono essere annullati gli atti di annullamento della prova pratica, con conseguente obbligo per la commissione esaminatrice di procedere alla valutazione della prova pratica della candidata, il cui esito, se favorevole, potrà avere effetti sulla graduatoria finale di merito impugnata con i motivi aggiunti.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda caducatoria e, per l'effetto, annulla i provvedimenti di annullamento della prova pratica, in epigrafe specificati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO