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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2022 RG avente ad oggetto “malpractice sanitaria”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
cui s rso Garibaldi 97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
O RE p nremo alla via Matteotti n, 65 è eletto domicilio
–parte convenuta – 2) (CF: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro all'av TTISTOTTI presso il cui studio in Sanremo al corso G. Matteotti 34 è eletto domicilio
–terza chiamata –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, in via preliminare di rito, concedere i tre termini di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito, previa ogni meglio ritenuta declaratoria;
previa modifica e/o revoca delle Ordinanze rese in udienza e fuori udienza;
previa, in particolare, modifica e/o revoca dell'Ordinanza resa all'udienza del 06.03.2024 con cui era stato nominato il Dott. e, Persona_1 successivamente, il Dott. dichiarare la tardività dell'eccezione di nullità della prima CTU redatta dal Dott. Persona_2 Per_3
, sollevata dalla difesa del convenuto Dott. e della terza chiamata solo a verbale
[...] Controparte_1 Controparte_3 d'udienza del 06.03.2024 (dato che tutte le eccezioni di nullità della CTU devono essere sollevate nella prima udienza successiva al suo deposito e quindi, nel caso in esame, detta eccezione doveva essere sollevata all'udienza del 20.12.2023; si precisa che nemmeno alla successiva udienza del 23.01.2024 era stata eccepita la nullità della CTU); dichiarare, comunque, l'infondatezza di tale eccezione, per i motivi di cui all'istanza depositata dall'attore in data 06.03.2024); dichiarare, per l'effetto, la validità e la conseguente utilizzabilità, al fine della valutazione del quantum debeatur, delle risultanze della prima CTU redatta dal Dott. ; dichiarare il Dott. civilmente responsabile al fine della causazione di tutti i Persona_3 Controparte_1 danni patiti da parte attrice in dipendenza dei pregiudizievoli fatti di cui in premessa;
danni che si quantificano nell'importo di € 49.535,26 o in quel diverso importo meglio risultante in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Voglia L'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: - In via principale: Rigettare le domande formulate nei suoi confronti, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. - In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità del Dott. nel sinistro lamentato dal sig. Giudici e quindi in caso di accoglimento della CP_1 domanda attrice, dichiarare tenuta la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2 Bologna, via Stalingrado 45), a manlevare e garantire il Dott. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_1 derivare dal presente giudizio. Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 tenere indenne il convenuto da qualsiasi somma che dovesse essere posta a suo carico all'esito del presente giudizio;
condannare la
1 dott.
[...]
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1917 secondo comma c.c., al pagamento diretto nei Controparte_4 confronti del danneggiato;
condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1917 terzo Controparte_2 comma c.c. a rimborsare a parte convenuta le spese e le competenze per resistere all'azione del danneggiato. - Con vittoria di spese»
⁃ per la terza chiamata Controparte_2 «Piaccia al Tribunale, previa rimessione della causa in istruttoria, in via principale rigettare la domanda formulata dal signor Pt_1 verso il prof. perché infondata in fatto e diritto e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia formulata Controparte_1 dall'assicurato verso con condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite. In via subordinata nella denegata e non creduta CP_5 ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo all'assicurato, dichiarare tenuta a manlevare e garantire il CP_5 medesimo prof. solo per la quota imputabile a quest'ultimo, tenuto conto delle preesistenze e dei postumi effettivamente residuati, CP_1 e nei limiti delle condizioni contrattuali dell'assicurazione in particolare dello scoperto di polizza e del minimo non indennizzabile per ciascun sinistro. Vinte le spese di lite»
Ragioni della decisione
(1) Abstract. , premesso di essere stato sottoposto, in data 18.02.2.019, dal Parte_1 dr. ad un intervento di “Blefarocalasi superiore ed inferiore bilaterale, Controparte_1
Ectoprion bilaterale e di drenaggio canalicolare occhio destro” e dimesso in giornata con la sola indicazione terapeutica dell'applicazione di Tobradex pomata oftalmica, lamentata la presenza di postumi consistiti in un “ectoprion cicatriziale palpebrale inferiore con cheratinizzazione e stenosi dei puntini lacrimali iatrogeno post intervento di blefaroplastica inferiore bilaterale del 18.2.2019 ed una residua blefarorsi palpebrale superiore soprattutto laterale OD›OS” che necessitava, in data 30.05.2019 r 4.7.2019, di due interventi di correzione “pseudo-ptosi palpebrale residua superiore correzione ectroprion cicatriziale palpebrale inferiore con ricostruzione palpebrale e apertura dei puntini lacrimali inferiori con punto-plastica bilateralmente”, dedotto un errato intervento chirurgico da parte del dr. che gli cagionava un Controparte_1 grave danno oculare con alterazione costante della qualità e quantità della visione, con esiti invalidanti temporanei, per giorni 212, e permanenti, comprensivi del danno estetico, nella misura del 15% , lamentato, altresì, una danno economico per le spese effettuate, quantificate in € 10.000, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento, in Controparte_1 suo favore, di tutti i i, patrimoniali e non) derivatigli dall'errato intervento di blefaroplastica del 18.2.2019, quantificati in complessivi euro 47.099,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di causa, con distrazione in favore del difensore antistatario 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la improcedibilità del Controparte_1 giudizio per omessa attivazione della procedura per ATP e/o della procedura di mediazione, dedotta l'assenza di prova di una propria responsabilità professionale e del nesso di causa tra il proprio operato ed i danni lamentati dal evocata la Pt_1 operatività della polizza per responsabilità professionale n. 1/30437/122/156348387 stipulata con , instava, previa autorizzazione alla Controparte_2 chiamata in causa, a fini di manleva, della , in via Controparte_2 preliminare, per l'assegnazione di un termine per esperire la procedura per ATP ex art. 696bis Cpc e/o di mediazione obbligatoria, in via principale/merito, per il rigetto delle domande attoree, in via di subordine, per essere manlevata dalla compagnia di assicurazione in ipotesi di accertata responsabilità a suo carico, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
1.2) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che, eccepita la improcedibilità del giudizio per omessa attivazione della procedura per ATP e/o della procedura di mediazione, dedotta l'assenza di prova di una propria responsabilità professionale e del nesso di causa tra il proprio operato ed i danni lamentati dal GIUDICI, rilevato che l'art.
7.3 lett. I) delle
2 dott. Persona_4
[...] [...]
escludeva i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o
[...] trattamenti aventi finalità estetica, dedotta l'assenza di prova di una malpractice da parte del dr. contestata la quantificazione del danno, Controparte_1 patrimoniale e non, instava, in via preliminare, per l'assegnazione di un termine per esperire la procedura per ATP ex art. 696bis Cpc e/o di mediazione obbligatoria, in via principale/merito, per il rigetto della domanda attorea con effetto di assorbimento di quella di garanzia, in via di subordine, per essere tenuta a manlevare il er la CP_1 sola quota a lui imputabile e nei limiti delle condizioni contrattuali di assicurazione, con vittoria di spese 1.2) Assegnato termine per l'avviamento della procedura per ATP (RG 329–1), convocato il CTU in ATP a chiarimenti, la causa veniva assunta in decisione nell'udienza figurata del 21.02.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla responsabilità per malcpratice da parte del dr. Premesso che la nullità del Controparte_1 primo CTU in ATP dott. era stata tempestivamente eccepita da parte Per_3 convenuta e dalla terza chiamata all'udienza del 6.6.2023 e all'udienza 20.12.2023 e che non sussistono le condizioni per la rimessione della causa in istruttoria, come invocato da parte attrice, la domanda proposta da , avendo esso assolto il proprio Parte_1 onere probatorio, è fondata e va accolta n tivazione che segue. 2.1) Il thema decidendum e probandum della fattispecie di causa è il lamentato danno, patrimoniale e non, asseritamente cagionato alla parte attrice da un imperito intervento di blefaroplastica con cantoplastica in OS eseguito ambulatorialmente in data 18.02.2019 dal dr. Controparte_1
2.1.1) Nel caso in esame viene, dunque, in considerazione un rapporto di tipo contrattuale instauratosi tra e il dr. specialista in Parte_1 Controparte_1 chirurgia plastica, presso il cui ambulatorio veniva sottoposta ad intervento di «Blefaroplastica sup. bilaterale, mediante escissione di due losanghe cutanee e riduzione ernie adipose. Emostasi sutura intradermica Medicazione con steristrip Correzione ectropion inferiore bilaterale di grado medio mediante resezione cutaneo adiposa e cantoplastica laterale. Sutura intradermica», ritenuto causa efficiente della «recidiva di ectropion palpebra inf sin lieve asimmetria palpebra sup sx». che richiedeva un successivo «intervento chirurgico di dacriostomia», lamentata dal paziente.
2.1.2) Il rapporto che lega la struttura sanitaria ambulatoriale privata al paziente rinviene la sua fonte in un contratto obbligatorio atipico, c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria” (cass. n.9556/2002; cass. n.577/2008), a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato presso la struttura (cass. n.8826/2007) e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura medica obblighi di messa a disposizione di personale, medico o paramedico, dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze ed emergenze, farmaci e tutto quanto possa essere necessario all'esecuzione della prestazione medico-chirurgica dovuta, necessaria o concordata (cass. n.18610/2015). Ne consegue che la responsabilità della struttura ambulatoriale privata nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 Cc, all'inadempimento dell'obbligazione assunta direttamente a proprio carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 cc all'inadempimento della prestazione medico–professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo
3 dott. Pasquale ON un collegamento tra la prestazione da questi effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario sia alla dirette dipendenze della struttura in quanto nella concretezza dei fatti è un ausiliario che ha esercitato la propria attività professionale avvalendosi della struttura aziendale o della casa di cura (cass. n. 18610/2015; cass. n. 6945/2007). La responsabilità risarcitoria della struttura ambulatoriale privata, per l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento di una o più prestazioni a cui è direttamente obbligata in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità di inadempimento ex art. 1218 cc e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni (in regime ambulatoriale o di ricovero) si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni, esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario, e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 cc, il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di eventuali ausiliari (cass. n.1620/2012). Avendo la responsabilità della struttura sanitaria natura contrattuale, ne consegue, per le sezioni unite della Corte di Cassazione (cass. UU, 11.01.2008 n.577), che, in virtù del contratto, «la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd di protezione e da accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cc, e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamato, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cc». 2.1.3) In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia nonché allegare l'inadempimento del debitore o l'inesatto adempimento di una delle prestazioni a cui il debitore era direttamente obbligato, idoneo a provocare e provare il danno lamentato. Al danneggiato incombe certamente l'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso, in base ai principi di diritto in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie affermati dal giudice di legittimità, che possono essere sintetizzati come segue: (i) sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti: la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
(ii) l'art. 1218 cc solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui si domanda il risarcimento;
(iii) nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (in tal senso, cass. n.3704/2018; cass. n.18392/2017; cass. n.26824/2017;
4 dott. Pasquale ON cass. n.26825/2017). A fronte dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento delle prestazioni dovute dedotto dall'attore, come causa del danno di cui chiede il risarcimento (fatto costitutivo del diritto), è onere del debitore convenuto provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile (fatto estintivo del diritto): rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cass. sez. UU, n.577/2008; cass. n. 5487/19). 2.2) Tanto premesso, nel caso di specie la parte attrice ha offerto la prova che il grave danno oculare ed estetico con alterazione costante della qualità e quantità della visione di tipo iatrogeno era imputabile ad un comportamento negligente/imperito/imprudente del dr. che lo sottopose, in regime privato, il 18.2.2019, ad Controparte_1 intervento chirurgico di «blefaroplastica superiore ed inferiore bilaterale, ectropion inferiore sinistro e disostruzione del canalicolo lacrimale inferiore, all'occhio destro, in anestesia locale» (CTU in ATP, pag. 23). 2.2.1) Confermato che il GIUDICI aveva ricevuto indicazione di un intervento chirurgico dopo visita oculistica della fine del 2018, per «Blefarocalasi superiore in OO. inferiore SN. Stenosi del canale lacrimale inferiore in OD”. Risulta consigliata Controparte_6 blefaroplastica con cantoplastica in OS» (CTU in ATP, pagg. 25/26) e che l'intervento veniva eseguito in anestesia locale, ambulatorialmente, il 18.02.2019, osservato che, all'esito dell'esame obiettivo, si notava «una sufficiente simmetria palpebrale, sia superiore che inferiore. Inferiormente, a sinistra, la rima palpebrale rimane modicamente più aperta medialmente rispetto alla controlaterale. I bordi delle palpebre inferiori sono a contatto dei globi oculari, per questo si può escludere la presenza di ectropion bilateralmente» (CTU in ATP, pag. 28), essendo emerso che «1) i disturbi estetici lamentati nel post operatorio del 18 febbraio 2019, … devono essere attribuiti ad una escissione limitata ed asimmetrica di cute in sede palpebrale superiore in OO. 2) indubbiamente preesisteva un ectropion modesto a sinistra, ma il quadro post-operatorio è risultato peggiorativo, con grado di ectropion nettamente aumentato e presente anche a destra, con allegati disturbi oculari e visivi attendibili e di non trascurabile entità. 3) Non risulta risolta l'occlusione del punctum segnalato dal dr Per_ oculista, all'inizio della storia clinica, con lacrimazione aumentata dato anche l'ectropion impattante» (CTU in ATP, pag. 29), il CTU in ATP rilevava la non correttezza dell'accesso chirurgico, avente prevalentemente finalità funzionali: «1) Riguardo alle palpebre superiori, l'errata escissione cutanea, insufficiente ed asimmetrica, si può far risalire alla mancanza di un disegno pre-operatorio valido: la pianificazione non deve mai essere sottovalutata ed anzi controllata ed il disegno minuziosamente misurato. 2) Inferiormente, con tutta probabilità, è stata realizzata una eccessiva escissione di cute palpebrale, bilateralmente, dopo il trattamento delle borse adipose e cospicuo allontanamento di tessuto grassoso. La trazione della sutura sul bordo palpebrale inferiore ha successivamente creato l'ectropion a destra, peggiorando quello di sinistra. Questo appare essere l'errore più comune nella chirurgia delle palpebre inferiori, tanto più si realizza quando il paziente è anziano con maggior lassità tissutale e minore tenuta del muscolo orbicolare da ipotonia senile» (CTU in ATP, pag. 30); « … l'intervento chirurgico praticato il 18 febbraio 2019 risulta mal eseguito, verosimilmente per un difetto di programmazione e di disegno con eccessiva asportazione cutanea palpebrale inferiore;
gli esiti siti attesi avrebbero dovuto essere sostanzialmente paragonabili a quelli oggi obiettivabili ma ottenuti dopo due interventi correttivi, con qualche difetto che deve essere attribuito all'esito dell'intervento praticato il 18 febbraio 2019» (CTU in ATP, pag. 36). 2.2.2) La parte attrice ha, altresì, offerto la prova del nesso di causa esclusivo («non esistono fattori causali alternativi in grado di interrompere il nesso causale tra le manovre del 18 febbraio 2019 ed il successivo periodo e attività terapeutiche fino al luglio 2019», CTU in ATP, pag. 37) tra la imperita condotta del sanitario ed il deficit all'occhio lamentato. Sul punto, il
5 dott. Pasquale ON CTU «… il fallimento dell'intervento praticato il 18 febbraio 2019 deve essere attribuito a un difetto di programmazione di disegno, se questo fosse stato corretto i due successivi interventi e le sofferenze comprese fra questi non sarebbero stati necessari» (CTU in ATP, pag. 36). 2.3) Non avendo la parte convenuta, a fronte di ciò, offerto la prova che non vi era stato l'inadempimento da parte sua ovvero che, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante, la domanda risarcitoria va accolta, dovendosi procedere alla quantificazione del danno, patrimoniale e non, quantificato dal CTU nell'elaborato peritale, dai cui esiti non può prescindersi. 2.4) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale del GIUDICI, si deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente –e non solamente in via astratta– l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.4.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU in ATP medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, rilevato che «nonostante le successive correzioni, residua un danno estetico e funzionale altrimenti evitabile se le manovre chirurgiche fossero state praticate in maniera ottimale il 18 febbraio 2019» (CTU in ATP, pag. 37) ed accertato che nell'evento lesivo del 18.02.2019, Parte_1 riportava un danno iatrogeno, meglio sopra descritto, concludeva pe temporanea biologica al 100% per giorni 2, al 75% per giorni 30, una inabilità temporanea biologica al 50% per giorni 30 ed una inabilità temporanea biologica al 25% per giorni 90 nonché per un danno permanente nella misura del 7%. 2.4.1.1) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle, per il calcolo del danno biologico di lieve entità, elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione
“secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e
6 dott. Pasquale ON comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, in ragione della circostanza che «nonostante le successive correzioni, residua un sfumato danno estetico e funzionale, altrimenti evitabile se le manovre chirurgiche fossero state praticate in maniera ottimale il 18 febbraio 2019» (CTU in ATP, pag. 37), sussiste il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione in aumento del 10%. 2.4.1.2) Quanto al danno da invalidità permanente, quantificato nella misura del 7%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 73), va allora liquidata la somma complessiva di € 8.630,38. 2.4.1.3) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 2 per ITP al 100%, in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 30 per ITP al 50% e in giorni 50 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 3.424,88 (di cui: euro 110,48 per gg. 2 di ITP al 100%; euro 1.242,90 per gg. 30 di ITP al 75%; euro 828,60 per gg. 30 di ITP al 50% ed euro 1.242,90 per gg. 90 di ITP al 25%). 2.4.1.4) Tenuto conto del danno morale al 33% da calcolarsi sulla invalidità permanente e temporanea (€ 4.018,02) e dell'aumento del 10% per la personalizzazione (€ 1.607,32), il totale dovuto è pari ad € 17.680,60. 2.4.1.5) Pertanto, va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma pari ad € 17.680,60 a titolo di integrale ristoro del danno Parte_2 le dallo stesso subito all'esito dell'intervento del 18.02.2019 2.4.1.5.1) Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un
7 dott. Pasquale ON ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (18.02.2019) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.5) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue e dovute dal CTU (€ 10.732,6 + € 2.000,00), a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a Pt_1
l'ulteriore somma di € 12.736,60.
[...]
2.5.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita va condannata al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di € 12.736,60 oltre interessi legali Parte_1 ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulla domanda di garanzia. La garanzia prestata da , in Parte_3 forza di Polizza Multirischi del professionista n. 1/30437/122/156348387 stipulata dal prof. prevede un massimale di € 1.000.000,00 ed uno scoperto del Controparte_1
15% dennizzabile di € 5.000,00 e con un massimo scoperto di € 40.000,00 (art. 7.8). Inoltre, l'assicurazione non garantisce la restituzione dei compensi al paziente per le prestazioni professionali mediche che hanno dato luogo al sinistro.
8 dott. Pasquale ON 3.1) Pertanto, la , nei limiti delle condizioni Parte_3 contrattuali di assicurazione, deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato sia in relazione all'importo da questi dovuto a a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale sia in relazione all'importo da qu o di danno patrimoniale con esclusione, ai sensi dell'art.
7.1 delle CGA, della sola somma di € 976,00.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto Controparte_1
e condannate a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.701,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario. 4.2) In ragione della soccombenza, la , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro–tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Controparte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.701,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.204,00
9 dott. Pasquale ON _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna al pagamento, in favore di : (i) della Controparte_1 Parte_1 somma pari teressi al tasso legale an si sulla predetta somma, devalutata al 18.02.2019 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'intervento del 18.02.2019; (ii) della somma pari ad € 12.736,60, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'intervento del 18.02.2019
2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, nei limit li di assicurazione, a tenere indenne sia in relazione all'importo da questi dovuto a a Controparte_1 Parte_1 atrimoniale sia in relazione all'importo da quest i danno patrimoniale con esclusione, ai sensi dell'art.
7.1 delle CGA, della sola somma di
€ 976,00. 3) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudi lessivi € 8.758,40 di cui € 7 penso tabellare ed € 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
4) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, al pagam delle spese di giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 8.758,40 di penso tabellare ed € 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) pone definitivamente le spese di CTU in ATP a carico di tutte le parti, in solido tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.06.205
Il Giudice dott. Pasquale ON (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. Pasquale ON
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale ON, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2022 RG avente ad oggetto “malpractice sanitaria”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
cui s rso Garibaldi 97/4 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
1) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
O RE p nremo alla via Matteotti n, 65 è eletto domicilio
–parte convenuta – 2) (CF: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro all'av TTISTOTTI presso il cui studio in Sanremo al corso G. Matteotti 34 è eletto domicilio
–terza chiamata –
conclusioni delle parti costituite
⁃ per la parte attrice Parte_1 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, in via preliminare di rito, concedere i tre termini di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito, previa ogni meglio ritenuta declaratoria;
previa modifica e/o revoca delle Ordinanze rese in udienza e fuori udienza;
previa, in particolare, modifica e/o revoca dell'Ordinanza resa all'udienza del 06.03.2024 con cui era stato nominato il Dott. e, Persona_1 successivamente, il Dott. dichiarare la tardività dell'eccezione di nullità della prima CTU redatta dal Dott. Persona_2 Per_3
, sollevata dalla difesa del convenuto Dott. e della terza chiamata solo a verbale
[...] Controparte_1 Controparte_3 d'udienza del 06.03.2024 (dato che tutte le eccezioni di nullità della CTU devono essere sollevate nella prima udienza successiva al suo deposito e quindi, nel caso in esame, detta eccezione doveva essere sollevata all'udienza del 20.12.2023; si precisa che nemmeno alla successiva udienza del 23.01.2024 era stata eccepita la nullità della CTU); dichiarare, comunque, l'infondatezza di tale eccezione, per i motivi di cui all'istanza depositata dall'attore in data 06.03.2024); dichiarare, per l'effetto, la validità e la conseguente utilizzabilità, al fine della valutazione del quantum debeatur, delle risultanze della prima CTU redatta dal Dott. ; dichiarare il Dott. civilmente responsabile al fine della causazione di tutti i Persona_3 Controparte_1 danni patiti da parte attrice in dipendenza dei pregiudizievoli fatti di cui in premessa;
danni che si quantificano nell'importo di € 49.535,26 o in quel diverso importo meglio risultante in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Voglia L'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: - In via principale: Rigettare le domande formulate nei suoi confronti, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. - In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità del Dott. nel sinistro lamentato dal sig. Giudici e quindi in caso di accoglimento della CP_1 domanda attrice, dichiarare tenuta la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2 Bologna, via Stalingrado 45), a manlevare e garantire il Dott. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_1 derivare dal presente giudizio. Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 tenere indenne il convenuto da qualsiasi somma che dovesse essere posta a suo carico all'esito del presente giudizio;
condannare la
1 dott.
[...]
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1917 secondo comma c.c., al pagamento diretto nei Controparte_4 confronti del danneggiato;
condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1917 terzo Controparte_2 comma c.c. a rimborsare a parte convenuta le spese e le competenze per resistere all'azione del danneggiato. - Con vittoria di spese»
⁃ per la terza chiamata Controparte_2 «Piaccia al Tribunale, previa rimessione della causa in istruttoria, in via principale rigettare la domanda formulata dal signor Pt_1 verso il prof. perché infondata in fatto e diritto e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia formulata Controparte_1 dall'assicurato verso con condanna dell'attore al rimborso delle spese di lite. In via subordinata nella denegata e non creduta CP_5 ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo all'assicurato, dichiarare tenuta a manlevare e garantire il CP_5 medesimo prof. solo per la quota imputabile a quest'ultimo, tenuto conto delle preesistenze e dei postumi effettivamente residuati, CP_1 e nei limiti delle condizioni contrattuali dell'assicurazione in particolare dello scoperto di polizza e del minimo non indennizzabile per ciascun sinistro. Vinte le spese di lite»
Ragioni della decisione
(1) Abstract. , premesso di essere stato sottoposto, in data 18.02.2.019, dal Parte_1 dr. ad un intervento di “Blefarocalasi superiore ed inferiore bilaterale, Controparte_1
Ectoprion bilaterale e di drenaggio canalicolare occhio destro” e dimesso in giornata con la sola indicazione terapeutica dell'applicazione di Tobradex pomata oftalmica, lamentata la presenza di postumi consistiti in un “ectoprion cicatriziale palpebrale inferiore con cheratinizzazione e stenosi dei puntini lacrimali iatrogeno post intervento di blefaroplastica inferiore bilaterale del 18.2.2019 ed una residua blefarorsi palpebrale superiore soprattutto laterale OD›OS” che necessitava, in data 30.05.2019 r 4.7.2019, di due interventi di correzione “pseudo-ptosi palpebrale residua superiore correzione ectroprion cicatriziale palpebrale inferiore con ricostruzione palpebrale e apertura dei puntini lacrimali inferiori con punto-plastica bilateralmente”, dedotto un errato intervento chirurgico da parte del dr. che gli cagionava un Controparte_1 grave danno oculare con alterazione costante della qualità e quantità della visione, con esiti invalidanti temporanei, per giorni 212, e permanenti, comprensivi del danno estetico, nella misura del 15% , lamentato, altresì, una danno economico per le spese effettuate, quantificate in € 10.000, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento, in Controparte_1 suo favore, di tutti i i, patrimoniali e non) derivatigli dall'errato intervento di blefaroplastica del 18.2.2019, quantificati in complessivi euro 47.099,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di causa, con distrazione in favore del difensore antistatario 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la improcedibilità del Controparte_1 giudizio per omessa attivazione della procedura per ATP e/o della procedura di mediazione, dedotta l'assenza di prova di una propria responsabilità professionale e del nesso di causa tra il proprio operato ed i danni lamentati dal evocata la Pt_1 operatività della polizza per responsabilità professionale n. 1/30437/122/156348387 stipulata con , instava, previa autorizzazione alla Controparte_2 chiamata in causa, a fini di manleva, della , in via Controparte_2 preliminare, per l'assegnazione di un termine per esperire la procedura per ATP ex art. 696bis Cpc e/o di mediazione obbligatoria, in via principale/merito, per il rigetto delle domande attoree, in via di subordine, per essere manlevata dalla compagnia di assicurazione in ipotesi di accertata responsabilità a suo carico, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
1.2) Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, che, eccepita la improcedibilità del giudizio per omessa attivazione della procedura per ATP e/o della procedura di mediazione, dedotta l'assenza di prova di una propria responsabilità professionale e del nesso di causa tra il proprio operato ed i danni lamentati dal GIUDICI, rilevato che l'art.
7.3 lett. I) delle
2 dott. Persona_4
[...] [...]
escludeva i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o
[...] trattamenti aventi finalità estetica, dedotta l'assenza di prova di una malpractice da parte del dr. contestata la quantificazione del danno, Controparte_1 patrimoniale e non, instava, in via preliminare, per l'assegnazione di un termine per esperire la procedura per ATP ex art. 696bis Cpc e/o di mediazione obbligatoria, in via principale/merito, per il rigetto della domanda attorea con effetto di assorbimento di quella di garanzia, in via di subordine, per essere tenuta a manlevare il er la CP_1 sola quota a lui imputabile e nei limiti delle condizioni contrattuali di assicurazione, con vittoria di spese 1.2) Assegnato termine per l'avviamento della procedura per ATP (RG 329–1), convocato il CTU in ATP a chiarimenti, la causa veniva assunta in decisione nell'udienza figurata del 21.02.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sulla responsabilità per malcpratice da parte del dr. Premesso che la nullità del Controparte_1 primo CTU in ATP dott. era stata tempestivamente eccepita da parte Per_3 convenuta e dalla terza chiamata all'udienza del 6.6.2023 e all'udienza 20.12.2023 e che non sussistono le condizioni per la rimessione della causa in istruttoria, come invocato da parte attrice, la domanda proposta da , avendo esso assolto il proprio Parte_1 onere probatorio, è fondata e va accolta n tivazione che segue. 2.1) Il thema decidendum e probandum della fattispecie di causa è il lamentato danno, patrimoniale e non, asseritamente cagionato alla parte attrice da un imperito intervento di blefaroplastica con cantoplastica in OS eseguito ambulatorialmente in data 18.02.2019 dal dr. Controparte_1
2.1.1) Nel caso in esame viene, dunque, in considerazione un rapporto di tipo contrattuale instauratosi tra e il dr. specialista in Parte_1 Controparte_1 chirurgia plastica, presso il cui ambulatorio veniva sottoposta ad intervento di «Blefaroplastica sup. bilaterale, mediante escissione di due losanghe cutanee e riduzione ernie adipose. Emostasi sutura intradermica Medicazione con steristrip Correzione ectropion inferiore bilaterale di grado medio mediante resezione cutaneo adiposa e cantoplastica laterale. Sutura intradermica», ritenuto causa efficiente della «recidiva di ectropion palpebra inf sin lieve asimmetria palpebra sup sx». che richiedeva un successivo «intervento chirurgico di dacriostomia», lamentata dal paziente.
2.1.2) Il rapporto che lega la struttura sanitaria ambulatoriale privata al paziente rinviene la sua fonte in un contratto obbligatorio atipico, c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria” (cass. n.9556/2002; cass. n.577/2008), a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato presso la struttura (cass. n.8826/2007) e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della struttura medica obblighi di messa a disposizione di personale, medico o paramedico, dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze ed emergenze, farmaci e tutto quanto possa essere necessario all'esecuzione della prestazione medico-chirurgica dovuta, necessaria o concordata (cass. n.18610/2015). Ne consegue che la responsabilità della struttura ambulatoriale privata nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 Cc, all'inadempimento dell'obbligazione assunta direttamente a proprio carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 cc all'inadempimento della prestazione medico–professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo
3 dott. Pasquale ON un collegamento tra la prestazione da questi effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il sanitario sia alla dirette dipendenze della struttura in quanto nella concretezza dei fatti è un ausiliario che ha esercitato la propria attività professionale avvalendosi della struttura aziendale o della casa di cura (cass. n. 18610/2015; cass. n. 6945/2007). La responsabilità risarcitoria della struttura ambulatoriale privata, per l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento di una o più prestazioni a cui è direttamente obbligata in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità di inadempimento ex art. 1218 cc e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni (in regime ambulatoriale o di ricovero) si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni, esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario, e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 cc, il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di eventuali ausiliari (cass. n.1620/2012). Avendo la responsabilità della struttura sanitaria natura contrattuale, ne consegue, per le sezioni unite della Corte di Cassazione (cass. UU, 11.01.2008 n.577), che, in virtù del contratto, «la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cd di protezione e da accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 cc, e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamato, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 cc». 2.1.3) In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia nonché allegare l'inadempimento del debitore o l'inesatto adempimento di una delle prestazioni a cui il debitore era direttamente obbligato, idoneo a provocare e provare il danno lamentato. Al danneggiato incombe certamente l'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso, in base ai principi di diritto in tema di accertamento e prova della condotta colposa e del nesso causale nelle obbligazioni risarcitorie affermati dal giudice di legittimità, che possono essere sintetizzati come segue: (i) sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti: la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
(ii) l'art. 1218 cc solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui si domanda il risarcimento;
(iii) nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (in tal senso, cass. n.3704/2018; cass. n.18392/2017; cass. n.26824/2017;
4 dott. Pasquale ON cass. n.26825/2017). A fronte dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento delle prestazioni dovute dedotto dall'attore, come causa del danno di cui chiede il risarcimento (fatto costitutivo del diritto), è onere del debitore convenuto provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni e che il danno lamentato da controparte non gli è imputabile (fatto estintivo del diritto): rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cass. sez. UU, n.577/2008; cass. n. 5487/19). 2.2) Tanto premesso, nel caso di specie la parte attrice ha offerto la prova che il grave danno oculare ed estetico con alterazione costante della qualità e quantità della visione di tipo iatrogeno era imputabile ad un comportamento negligente/imperito/imprudente del dr. che lo sottopose, in regime privato, il 18.2.2019, ad Controparte_1 intervento chirurgico di «blefaroplastica superiore ed inferiore bilaterale, ectropion inferiore sinistro e disostruzione del canalicolo lacrimale inferiore, all'occhio destro, in anestesia locale» (CTU in ATP, pag. 23). 2.2.1) Confermato che il GIUDICI aveva ricevuto indicazione di un intervento chirurgico dopo visita oculistica della fine del 2018, per «Blefarocalasi superiore in OO. inferiore SN. Stenosi del canale lacrimale inferiore in OD”. Risulta consigliata Controparte_6 blefaroplastica con cantoplastica in OS» (CTU in ATP, pagg. 25/26) e che l'intervento veniva eseguito in anestesia locale, ambulatorialmente, il 18.02.2019, osservato che, all'esito dell'esame obiettivo, si notava «una sufficiente simmetria palpebrale, sia superiore che inferiore. Inferiormente, a sinistra, la rima palpebrale rimane modicamente più aperta medialmente rispetto alla controlaterale. I bordi delle palpebre inferiori sono a contatto dei globi oculari, per questo si può escludere la presenza di ectropion bilateralmente» (CTU in ATP, pag. 28), essendo emerso che «1) i disturbi estetici lamentati nel post operatorio del 18 febbraio 2019, … devono essere attribuiti ad una escissione limitata ed asimmetrica di cute in sede palpebrale superiore in OO. 2) indubbiamente preesisteva un ectropion modesto a sinistra, ma il quadro post-operatorio è risultato peggiorativo, con grado di ectropion nettamente aumentato e presente anche a destra, con allegati disturbi oculari e visivi attendibili e di non trascurabile entità. 3) Non risulta risolta l'occlusione del punctum segnalato dal dr Per_ oculista, all'inizio della storia clinica, con lacrimazione aumentata dato anche l'ectropion impattante» (CTU in ATP, pag. 29), il CTU in ATP rilevava la non correttezza dell'accesso chirurgico, avente prevalentemente finalità funzionali: «1) Riguardo alle palpebre superiori, l'errata escissione cutanea, insufficiente ed asimmetrica, si può far risalire alla mancanza di un disegno pre-operatorio valido: la pianificazione non deve mai essere sottovalutata ed anzi controllata ed il disegno minuziosamente misurato. 2) Inferiormente, con tutta probabilità, è stata realizzata una eccessiva escissione di cute palpebrale, bilateralmente, dopo il trattamento delle borse adipose e cospicuo allontanamento di tessuto grassoso. La trazione della sutura sul bordo palpebrale inferiore ha successivamente creato l'ectropion a destra, peggiorando quello di sinistra. Questo appare essere l'errore più comune nella chirurgia delle palpebre inferiori, tanto più si realizza quando il paziente è anziano con maggior lassità tissutale e minore tenuta del muscolo orbicolare da ipotonia senile» (CTU in ATP, pag. 30); « … l'intervento chirurgico praticato il 18 febbraio 2019 risulta mal eseguito, verosimilmente per un difetto di programmazione e di disegno con eccessiva asportazione cutanea palpebrale inferiore;
gli esiti siti attesi avrebbero dovuto essere sostanzialmente paragonabili a quelli oggi obiettivabili ma ottenuti dopo due interventi correttivi, con qualche difetto che deve essere attribuito all'esito dell'intervento praticato il 18 febbraio 2019» (CTU in ATP, pag. 36). 2.2.2) La parte attrice ha, altresì, offerto la prova del nesso di causa esclusivo («non esistono fattori causali alternativi in grado di interrompere il nesso causale tra le manovre del 18 febbraio 2019 ed il successivo periodo e attività terapeutiche fino al luglio 2019», CTU in ATP, pag. 37) tra la imperita condotta del sanitario ed il deficit all'occhio lamentato. Sul punto, il
5 dott. Pasquale ON CTU «… il fallimento dell'intervento praticato il 18 febbraio 2019 deve essere attribuito a un difetto di programmazione di disegno, se questo fosse stato corretto i due successivi interventi e le sofferenze comprese fra questi non sarebbero stati necessari» (CTU in ATP, pag. 36). 2.3) Non avendo la parte convenuta, a fronte di ciò, offerto la prova che non vi era stato l'inadempimento da parte sua ovvero che, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante, la domanda risarcitoria va accolta, dovendosi procedere alla quantificazione del danno, patrimoniale e non, quantificato dal CTU nell'elaborato peritale, dai cui esiti non può prescindersi. 2.4) Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale del GIUDICI, si deve ricordare che secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 9006/ 2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 23469/2018; Cass. n. 11851/2015) tale danno costituisce una categoria giuridicamente unitaria, che comprende due voci (fenomenologicamente distinte), cioè da una parte il danno biologico – corrispondente alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico/relazionali della vita del danneggiato– e dall'altra parte il danno morale –costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale–. Conseguentemente, entrambe le componenti sopra illustrate devono formare oggetto oltre che di specifica e distinta domanda anche di adeguata allegazione e di sufficiente prova. In altri termini, per determinare il corrispondente risarcimento il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza tuttavia dare luogo a inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice deve insomma procedere sulla scorta di un'istruttoria articolata, compiuta ed esaustiva, per potere accertare concretamente –e non solamente in via astratta– l'entità specifica del danno. A tale scopo, il giudice si può naturalmente avvalere di tutti i mezzi di prova necessari, compresi dunque il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. 2.4.1) Nel caso di specie, il danno biologico/morale è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU in ATP medico legale. All'esito di un'indagine approfondita e con argomentazione adeguatamente sviluppata e priva di contraddizioni, tenuto conto delle osservazioni svolte dai consulenti di parte, l'ausiliario del giudice, rilevato che «nonostante le successive correzioni, residua un danno estetico e funzionale altrimenti evitabile se le manovre chirurgiche fossero state praticate in maniera ottimale il 18 febbraio 2019» (CTU in ATP, pag. 37) ed accertato che nell'evento lesivo del 18.02.2019, Parte_1 riportava un danno iatrogeno, meglio sopra descritto, concludeva pe temporanea biologica al 100% per giorni 2, al 75% per giorni 30, una inabilità temporanea biologica al 50% per giorni 30 ed una inabilità temporanea biologica al 25% per giorni 90 nonché per un danno permanente nella misura del 7%. 2.4.1.1) Il danno non patrimoniale di lieve entità va liquidato attraverso il cd. “punto tabellare”, basato su un criterio progressivo in relazione alla gravità della menomazione ed uno regressivo in relazione all'età del danneggiato, utilizzando all'uopo le tabelle, per il calcolo del danno biologico di lieve entità, elaborate nel 2009 dal Tribunale di Milano e aggiornate nell'anno 2024, le quali tengono conto che la lesione all'integrità psicofisica implica altresì una naturale sofferenza che, pur non potendo essere configurata come autonomo danno di natura morale, deve ottenere adeguato ristoro. L'adozione dei criteri milanesi non vale ad escludere la possibilità di personalizzare il trattamento liquidatorio sulla base, però, delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte, con esclusione di ogni tipo di automatismo essendo giuridicamente erronea l'affermazione
“secondo cui la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e
6 dott. Pasquale ON comunque, per il sol fatto che l'invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato” (cass. n.21939/2017; cass. n.20630/2016; cass. n. 16788/2015). Infatti, l'ammontare non patrimoniale, quantificato attraverso i meccanismi tabellari in uso presso i Tribunali, è destinato alla riparazione delle conseguenze dannose ordinarie, ossia ai pregiudizi che qualunque vittima con lesioni analoghe normalmente subirebbe. Invece, la personalizzazione del danno non patrimoniale è finalizzata a sopperire a specifiche circostanze di fatto “peculiari” al solo caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e risarcite tramite la liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assolta dai meccanismi tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nel caso concreto (cass. n. 21939/2017). Conseguentemente, è preciso onere del preteso danneggiato evidenziare, valorizzare e dimostrare specifiche circostanze personalizzanti che non possono astrattamente riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive. Nel caso di specie, in ragione della circostanza che «nonostante le successive correzioni, residua un sfumato danno estetico e funzionale, altrimenti evitabile se le manovre chirurgiche fossero state praticate in maniera ottimale il 18 febbraio 2019» (CTU in ATP, pag. 37), sussiste il presupposto per l'applicazione di una personalizzazione in aumento del 10%. 2.4.1.2) Quanto al danno da invalidità permanente, quantificato nella misura del 7%, per tale titolo (danno non patrimoniale risarcibile) tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 73), va allora liquidata la somma complessiva di € 8.630,38. 2.4.1.3) Quanto al danno da invalidità temporanea, quantificato dal CTU in giorni 2 per ITP al 100%, in giorni 30 per ITP al 75%, in giorni 30 per ITP al 50% e in giorni 50 per ITP al 25%, sulla base delle suddette tabelle, va liquidata a favore del danneggiato la somma complessiva di euro 3.424,88 (di cui: euro 110,48 per gg. 2 di ITP al 100%; euro 1.242,90 per gg. 30 di ITP al 75%; euro 828,60 per gg. 30 di ITP al 50% ed euro 1.242,90 per gg. 90 di ITP al 25%). 2.4.1.4) Tenuto conto del danno morale al 33% da calcolarsi sulla invalidità permanente e temporanea (€ 4.018,02) e dell'aumento del 10% per la personalizzazione (€ 1.607,32), il totale dovuto è pari ad € 17.680,60. 2.4.1.5) Pertanto, va condannato al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma pari ad € 17.680,60 a titolo di integrale ristoro del danno Parte_2 le dallo stesso subito all'esito dell'intervento del 18.02.2019 2.4.1.5.1) Quello del risarcimento del danno per equivalente, consistente nella dazione di una somma di danaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto, costituisce tipico debito di valore (cass. n.12288/2016), è oggetto di un'obbligazione di valore, cioè di un debito che fin dal momento in cui sorge è per sua natura non quantificabile né monetizzabile con criteri oggettivi. Scopo dell'obbligazione risarcitoria è quello di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendo di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Controvalore che dev'essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che qualora questa non avvenga con valori monetari correnti sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno (cass. n. 15856/2019; cass. n.21764/19; cass. n.9631/2005; cass. n.3125/1990; cass. n. 2830/1986). La rivalutazione del credito risarcitorio, tuttavia, non è il solo passaggio in cui si articola l'operazione di liquidazione del danno. Qualora la liquidazione avvenga a distanza di tempo dal sinistro, al danneggiato, oltre al capitale rivalutato, può spettare infatti anche un
7 dott. Pasquale ON ulteriore risarcimento: quello per l'ulteriore pregiudizio subito a causa del ritardato pagamento del credito. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che tale ritardo nell'adempimento causa al creditore un danno ulteriore e diverso rispetto a quello primario, identificabile nell'impossibilità di investire la somma dovutagli e di ricavarne un lucro ulteriore. In difetto di specifici criteri la liquidazione di tale voce di danno avverrà necessariamente in via equitativa, anche se la forma più diffusa è indubbiamente il ricorso ad un tasso d'interesse. Il giudice chiamato ad operare in concreto tale liquidazione, procederà di regola in base a tre parametri: periodicità, saggio e base di calcolo, i cui criteri di individuazione sono stati stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995, ove si legge che: la periodicità è sempre annuale;
il saggio è determinato in via equitativa dal giudice in base alle circostanze concrete, dando particolare rilevo all'entità del capitale (in rapporto di proporzionalità diretta tra importo del credito e lucro finanziario perso dal creditore); la base di calcolo può essere determinata o applicando il saggio sul capitale dell'anno in corso, previa devalutazione, per ogni anno di mora, oppure su un valore medio. Tanto premesso, la liquidazione dell'obbligazione “di valore” va effettuata, secondo la giurisprudenza prevalente, attraverso una triplice operazione (cass. n.11899/16; cass. n.9950/2017): (a) la quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca in cui è sorta l'obbligazione stessa (cd. estimatio); (b) la successiva rivalutazione di detto importo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione (cass. n.13225/2016), attraverso l'applicazione degli indici ISTAT di variazione del costo della vita (cd. taxatio); (c) la liquidazione dell'ulteriore danno da ritardo, dall'epoca in cui è sorta l'obbligazione al momento della liquidazione, nell'ottenimento della prestazione: cd interessi compensativi. Questi ultimi, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della prestazione via via rivalutata (cass. UU, n.1712/1995). Va, dunque, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, previa devalutazione alla data del fatto (18.02.2019) della somma espressa in moneta attuale, vanno aggiunti alla somma via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente. 2.5) In ragione delle spese mediche documentate e ritenute congrue e dovute dal CTU (€ 10.732,6 + € 2.000,00), a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata a Pt_1
l'ulteriore somma di € 12.736,60.
[...]
2.5.1) Quanto al danno patrimoniale da perdita subita va condannata al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di € 12.736,60 oltre interessi legali Parte_1 ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo.
(3) sulla domanda di garanzia. La garanzia prestata da , in Parte_3 forza di Polizza Multirischi del professionista n. 1/30437/122/156348387 stipulata dal prof. prevede un massimale di € 1.000.000,00 ed uno scoperto del Controparte_1
15% dennizzabile di € 5.000,00 e con un massimo scoperto di € 40.000,00 (art. 7.8). Inoltre, l'assicurazione non garantisce la restituzione dei compensi al paziente per le prestazioni professionali mediche che hanno dato luogo al sinistro.
8 dott. Pasquale ON 3.1) Pertanto, la , nei limiti delle condizioni Parte_3 contrattuali di assicurazione, deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato sia in relazione all'importo da questi dovuto a a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale sia in relazione all'importo da qu o di danno patrimoniale con esclusione, ai sensi dell'art.
7.1 delle CGA, della sola somma di € 976,00.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto Controparte_1
e condannate a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così Parte_1 come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.701,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.204,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario. 4.2) In ragione della soccombenza, la , in persona del legale Parte_3 rappresentante pro–tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Controparte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 ad euro 52.000,00 _ per la fase introduttiva, € 1.701,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.204,00
9 dott. Pasquale ON _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1.806,00 _ per la fase decisionale, € 2.905,00 per un compenso complessivo pari ad € 8.758,40 di cui € 7.616,00 per compenso tabellare ed euro 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(5) sulle spese di CTU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna al pagamento, in favore di : (i) della Controparte_1 Parte_1 somma pari teressi al tasso legale an si sulla predetta somma, devalutata al 18.02.2019 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione e oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'intervento del 18.02.2019; (ii) della somma pari ad € 12.736,60, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale perdita subita patito in conseguenza dell'intervento del 18.02.2019
2) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, nei limit li di assicurazione, a tenere indenne sia in relazione all'importo da questi dovuto a a Controparte_1 Parte_1 atrimoniale sia in relazione all'importo da quest i danno patrimoniale con esclusione, ai sensi dell'art.
7.1 delle CGA, della sola somma di
€ 976,00. 3) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudi lessivi € 8.758,40 di cui € 7 penso tabellare ed € 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre € 518,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Matteo MORINI che si è dichiarato antistatario
4) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, al pagam delle spese di giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 8.758,40 di penso tabellare ed € 1.142,40 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
5) pone definitivamente le spese di CTU in ATP a carico di tutte le parti, in solido tra loro
6) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 04.06.205
Il Giudice dott. Pasquale ON (sottoscritta con firma digitale)
10 dott. Pasquale ON