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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 29641/2022, posta in decisione all'udienza, del 2.10.2024, vertente
TRA
- elettivamente domiciliato in Roma, piazza Parte_1
Antonio Mancini 4, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mastroianni, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione;
- attore
E
- in persona del suo procuratore pro Controparte_1
tempore dott. con sede in Roma, Via Po n° 20, CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cicerone n° 49, presso lo studio dell'Avv. Sveva Bernardini, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta;
E CONTRO
- e contumaci;
Controparte_3 Controparte_4
- convenuti
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale. CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la e la Controparte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_4
Esponeva l'attore che:
- verso le ore 10,35 del giorno 11.12.2021 percorreva, alla guida del proprio autoveicolo Mercedes tg. FL329KC, la via delle Messi d'Oro in
Roma allorquando, giunto all'intersezione con la Via Sassonia, veniva urtato dall' autocarro Iveco tg EG 578 CA, di proprietà della
[...]
e condotto dal sig. il quale, Controparte_4 Parte_2
nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire, non prestava attenzione al passaggio dell'autoveicolo attoreo, provocandone danni;
- malgrado l'esclusiva responsabilità dell' nell'evento, il quale CP_3
effettuava una manovra di retromarcia senza assicurarsi di non creare pericolo od intralcio agli altri utenti della strada, nulla potendo fare l'automobilista per evitare l'impatto con l'autocarro, a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte alla che Controparte_1
non risarciva il danno ritenendo, dagli accertamenti peritali eseguiti sui mezzi coinvolti, non sussistere compatibilità fra i danni riportati dai due mezzi;
- così concludeva pertanto parte attrice:
Piaccia all' Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_3 - per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro tempore, a rifondere all'attore tutti i danni subiti, quali saranno documentati e provati in corso di causa, ed in particolare:
- il danno materiale che si quantifica in € 24.437,52 come da preventivo che si allega.
Con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sott.to difensore, antistatario.
Si costituiva la contestando la domanda Controparte_1
attorea sia in ordine all'an, che in ordine al quantum, nonchè in merito al nesso di causalità fra i danni allegati e l'evento dedotto in citazione, rilevando in primis che sul luogo del sinistro non era intervenuta
Autorità, nè erano presenti testimoni oculari, non vi era pertanto prova del fatto storico, in ogni caso evidenziando che in seguito ad accertamenti effettuati dal fiduciario di Compagnia era emerso che l'autocarro non aveva riportato alcun danno nella parte posteriore, come risultante dal materiale fotografico versato in atti e dalle risultanze della perizia svolta sulla Mercedes tg. FL329KC, assumendo che, dal confronto e dagli accertamenti peritali espletati sui veicoli coinvolti, emergeva con tutta evidenza la non compatibilità dei danni per morfologia, altezze, andamento vettoriale, entità e ubicazione delle deformazioni, contestando altresì il quantum ex adverso richiesto, poiché eccessivo, non provato e non dovuto, impugnando e contestando i documenti ex adverso depositati, poiché resi a contraddittorio non integro e pertanto privi di valore probatorio, compreso il preventivo in atti in quanto non costituente prova dell'effettivo danno subito in rapporto causale con l'incidente per cui è causa, così infine concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Vittoria di spese”.
Nessuno si costituiva per e Controparte_3 Controparte_6
regolarmente citati.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi nonché la ctu volta a valutare la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro descritta e all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 2.10.2024 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle risultanze del modello CAI versato in atti, sottoscritto dai due conducenti (che, a norma dell'art. 143, c. 2 C.d.A., determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo) e alle dichiarazioni rese dal testimone indotto dall'attore e regolarmente escusso, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, devesi ritenere provato che verso le ore 10,35 del giorno 11.12.2021, mentre Parte_1
percorreva, alla guida del proprio autoveicolo Mercedes tg. FL329KC la via delle Messi d'Oro in Roma, giunto all'intersezione con la Via Sassonia, veniva urtato da un autocarro Iveco tg EG 578 CA, di proprietà della e condotto dal sig. il quale Controparte_4 Parte_2
procedeva in retromarcia, finendo contro il mezzo attoreo e provocandone danni.
In particolare, il teste escusso ha dichiarato che al Testimone_1
momento del fatto egli si trovava “ … davanti al cancello del civico 45, stavo lavorando li, al cancello, ero da solo, ho visto passare il alla guida di un Suv, era da solo in macchina, andava in Parte_1
direzione di via di Pietralata;
mentre il conducente del Suv passava, un Tir proveniva in retromarcia da una strada chiusa, si è immesso su via delle Messi D'Oro, c'è stato l'urto fra la parte anteriore del
Suv e la parte posteriore del Tir;
dopo l'urto sono scesi entrambi, io non mi sono avvicinato. Finchè sono rimasto li (circa un quarto
d'ora dopo il fatto) non ho visto intervenire la polizia né l'ambulanza.
… avevo aggiustato il cancello ed ero entrato nel complesso per fare alcuni lavori in una villa;
è venuto a cercarmi insieme alla Pt_1
persona del Tir, mi hanno chiesto se lasciavo il mio numero di telefono per testimoniare e ho detto di si. Mi hanno cercato dopo circa mezz'ora dal fatto …”.
Inoltre, l'ausiliario del giudice, invitato a chiarire se vi fosse compatibilità fra la modalità dell'evento come descritta in citazione e il danno riportato dai due mezzi coinvolti nel sinistro, esaminata la documentazione versata in atti, ha accertato la compatibilità fra l'evento descritto in citazione ed i danni riportati dai mezzi rilevando altresì, in punto di stima del danno occorso al mezzo di parte attrice, che le sostituzioni e le riparazioni necessarie ad emendare il danno ammontano ad € 19.582,80 oltre iva, se dovuta, ritenendo insussistente la svalutazione commerciale del mezzo in caso di riparazione a regola d'arte, considerata anche la vetustà del mezzo al momento del sinistro, ritenendo da ultimo la riparazione non antieconomica, considerato il valore del mezzo al momento del fatto.
Ciò posto, va ritenuta la responsabilità di , Parte_2
conducente dell'autocarro Iveco tg EG 578 CA, di proprietà della
[...]
nell'occorso e per l'effetto i convenuti vanno condannati Controparte_4
in solido al risarcimento del danno occorso all'attore, da liquidarsi in € 19.582,80, corrispondente al costo necessario per il ripristino dell'autovettura, mancando prova che l'attore abbia sostenuto costi diversi e ulteriori rispetto al danno accertato e stimato.
In particolare, quanto al danno da fermo tecnico, nulla può essere riconosciuto all'attore, mancando ogni prova che parte attrice abbia subito un danno derivante dall'impossibilità di utilizzare il suo mezzo durante il periodo di sosta forzata in officina.
Sull'importo riconosciuto decorrono invece gli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Francesca Mastroianni, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) condanna e la Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido fra loro, al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 19.582,80 oltre
[...]
interessi come in motivazione;
-) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per spese (compresa ctu) ed
€ 3.400,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesca Mastroianni, che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2015. IL Giudice