Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 62 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Isetta, come da Parte_1 P.IVA_1
procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Filippo Bassu e Carlo De Cesaro, come da procura in atti;
(c.f. e p. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Rafaele Parte_2 P.IVA_3
Cocco, come da procura in atti;
APPELLATI
*****
All'udienza del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : Parte_1
“-rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione;
-riformarsi l'ordinanza impugnata e, per
l'effetto: -accertarsi che il Comune di è proprietario esclusivo dei n.20 Pt_1 Parte_3
con relativi arredi e allacci e n.9 Case Mobili mod. Lora con relativi arredi e allacci di
[...]
cui alle pag.4 (foto 10 e 11) e pag.5 (foto 15) del verbale di constatazione congiunta del 22.01.2013
diritto di detenerli per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Comune - attualmente sub judice- secondo i patti stipulati con l'atto del 14.06.2019 (doc. 27); -a tal fine dichiarandosi, per quanto occorrer possa, che gli stessi beni sono stati inclusi nell'elenco su richiamato per mero errore materiale;
-con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio.”.
Nell'interesse di : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza
e conclusione: 1) Rigettare, per i fatti e le ragioni di cui all'espositiva, l'avversa domanda, confermando l'ordinanza impugnata e mandando in tutti i casi assolta l'odierna appellata da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;
2) Con vittoria di spese e competenze d'avvocato per entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario.”
Nell'interesse di Parte_2
Tutto ciò premesso, nell'interesse di si conclude affinché l'Ecc.ma Corte Parte_2
d'Appello, in accoglimento dei su esposti motivi e previo rigetto dell'impugnazione proposta, voglia confermare integralmente l'ordinanza impugnata condannando l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche solo IC) e (di seguito anche solo
[...] Parte_2
Co
) rivendicando il suo diritto di piena ed esclusiva proprietà di 20 Parte_4
compresi arredi e allacci, e n. 9 compresi arredi e allacci, costituenti
[...] Controparte_3 beni di carattere accessorio e pertinenziale del campeggio , in località Marina di , Parte_5 Pt_1 di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Beni erroneamente inclusi nell'elenco allegato alla transazione del 22.01.2013. Esponeva che tra il e IC era intercorso un contratto di Pt_1 appalto per la gestione del campeggio Li e dell'azienda “Lido di Sorso”. Nel 2009 il Pt_5 Pt_1
aveva agito in giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento di e il CP_1
risarcimento dei danni. IC si era costituita in giudizio deducendo la sussistenza di un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo e chiedendo, in via riconvenzionale, il ristoro delle spese sostenute per le addizioni e le migliorie apportate, precisando che “tali migliorie ed addizioni, puntualmente descritte nella relazione peritale predisposta per l'odierna convenuta dal geometra … sono state riscontrate dallo stesso tecnico incaricato CP_4 dall'Amministrazione comunale per il collaudo dei lavori contrattuali ed extracontrattuali effettuati all'interno del compendio … dall'Ing. e, da ultimo, anche dal geometra Pt_6 Controparte_5
…che ha predisposto la stima delle opere nel febbraio 2007”. Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento proposta dal mentre rigettava sia la domanda riconvenzionale di IC, tesa al riconoscimento di Pt_1 un'indennità per le migliorie apportate, sul presupposto che fossero comunque di valore inferiore alle somme dovute dalla società al per canoni, che quella di risarcimento dei Parte_1
danni proposta dal . Entrambe le parti proponevano appello: per il Parte_1 CP_1
riconoscimento di un indennizzo per i miglioramenti, tra i quali figuravano appunto anche i beni oggetto del presente giudizio, il per il risarcimento del danno. Pt_1
Nel corso del giudizio d'appello le parti raggiungevano un accordo transattivo con il quale
IC rinunciava all'impugnazione e alle somme di denaro richieste nel medesimo giudizio con il riconoscimento in suo favore di un diritto di prelazione nel bando di gara per la vendita o la locazione del medesimo compendio immobiliare dietro versamento di un indennizzo di € 100.000 condizionato all'aggiudicazione, mentre il rinunciava alle pretese fatte valere con l'appello Pt_1 incidentale e si obbligava a riconoscere a favore di IC, nell'emanando bando di gara per la vendita e/o la locazione del compendio immobiliare citato in premessa, il diritto di prelazione.
In particolare, con le clausole 5 e 6 della transazione le parti avevano inoltre previsto che … le strutture gestite dalla si intendono rilasciate al ad ogni effetto di legge CP_1 Pt_1
contestualmente alla sottoscrizione della presente transazione…. Per quanto attiene le case mobili, gli automezzi, i macchinari e gli arredi, non previsti nell'iniziale capitolato d'appalto, nel contratto di gestione e negli aggiornamenti successivi, formalmente assentiti alla IC dall'Amministrazione comunale, questi resteranno nella disponibilità della Società che dovrà assicurarne il puntuale ritiro contestualmente alla cessazione della custodia dei beni immobili da parte della stessa società. Detti beni sono individualmente specificati in apposito elenco, completo di documentazione fotografica, non allegato alla presente, formato in contraddittorio e sottoscritto dalle parti e del quale le stesse parti dichiarano di avere esatta e completa conoscenza”.
Nonostante la scrittura di transazione non contenesse alcun diverso regime giuridico delle opere realizzate da nel corso del contratto d'appalto, che in forza dell'art. 29 sarebbero CP_1
rimaste in proprietà del (nel giudizio definito con la transazione IC aveva non a Pt_1 caso domandato l'indennizzo per i miglioramenti e le addizioni apportati al compendio immobiliare e per l'avviamento commerciale ex art. 34 l. 392/1978) né alcun riconoscimento di proprietà in capo alla società appaltatrice, con la sola eccezione di quelle realizzate o introdotte nel campeggio successivamente alla cessione del contratto (cui era dedicata la clausola 6 della transazione), nella
“constatazione congiunta ed elenco beni mobili” in pari data, sottoscritta dal rappresentante legale della e da un tecnico comunale, erano stati erroneamente inseriti tra le opere di proprietà CP_1 di , e che quest'ultima avrebbe dovuto ritirare, anche i 20 maxi bungalow mod. SCHFL CP_6
BOX e le 9 case mobili mod. Lora oggetto del presente giudizio.
Cavalcando tale erroneo inserimento IC aveva preteso la rimozione anche di tali opere, sostanzialmente chiedendo e ottenendo sequestro giudiziario nei confronti di Parte_2
nuova aggiudicataria del contratto di gestione del campeggio nei rapporti con il Comune.
Il agiva pertanto sia nei confronti di che di Parte_1 CP_1 Parte_2
esposta alle ricadute derivanti dalla soluzione della controversia sulla titolarità dei beni, rivendicandone la proprietà in forza dell'art. 29 del contratto d'appalto e di una corretta interpretazione della transazione del gennaio 2013 e dell'allegato elenco dei beni, nel quale per mero errore materiale erano stati inseriti anche i 20 maxi bungalow e le 9 case mobili nonostante non fosse stata mai contestata la proprietà in capo al Pt_1
IC e nel costituirsi in giudizio, spiegavano difese sostanzialmente Controparte_7
equivalenti, respingendo qualsiasi ipotesi di errore materiale della transazione, con la quale il aveva viceversa riconosciuto la proprietà anche di tali opere in capo a IC a Pt_1
compensazione delle notevoli rinunce alle proprie pretese patrimoniali.
Con ordinanza 702 ter c.p.c. in data 25/1/2023 il Tribunale di Sassari rigettava entrambe le domande proposte dal con le seguenti argomentazioni: il ricorrente non aveva Pt_1 Pt_1
dato la prova del titolo di acquisto dei beni rivendicati;
era pacifico fra le parti che gli stessi beni non costituivano pertinenza del camping;
era infondata la pretesa del di dare la prova della Pt_1
proprietà attraverso le trattative intercorse prima della stipulazione della transazione del 2013; detta transazione non era stata impugnata e pertanto doveva ritenersi precluso ogni accertamento sul contenuto della medesima;
il verbale del 20.03.2014, di riconsegna dei beni da parte di , Parte_7 era generico e non poteva su di esso pertanto fondarsi l'accertamento della proprietà; al contrario,
l'ordinanza di demolizione prodotta da valeva quale indizio sulla proprietà dei beni a CP_1
favore di questa società.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello il lamentandone erroneità e Parte_1
ingiustizia nella parte in cui il Tribunale riteneva non dimostrata la proprietà delle opere realizzate dall'appaltatrice del servizio IC nel corso dell'appalto e automaticamente acquisite in proprietà dall'amministrazione in forza dell'art. 29 del contratto d'appalto.
D'altronde la transazione non si era mai occupata di un eventuale trasferimento della proprietà in favore di , che mai l'aveva domandato, limitandosi a pretendere l'indennizzo secondo CP_1
la disciplina delle locazioni, così indirettamente riconoscendo la proprietà del Pt_1
L'art. 6 della transazione aveva inteso disciplinare il diritto/dovere di rimozione delle sole opere realizzate da successivamente alla cessazione del contratto, per questo non CP_1 acquistate in proprietà dal in forza dell'appalto, rispetto alle quali le parti si erano Pt_1 accordate per il ritiro a cura e spese dell'appaltatrice.
Per mero errore materiale, in sede di redazione del verbale del 22/1/2013, tra i beni di proprietà della società da prelevarsi dal campeggio erano stati inseriti anche i 20 bungalow e le 9 case mobili sulla cui proprietà in capo al non era mai sorta contestazione, semmai sulla loro Pt_1 indennizzabilità, rigettata dal Tribunale poiché compensata dai maggiori crediti maturati dall'ente pubblico nel corso del rapporto contrattuale, con sentenza alla quale la società aveva prestato acquiescenza con la stessa transazione.
L'erroneo inserimento non integrava neppure un errore ostativo e ben poteva correggersi in sede d'interpretazione della transazione e di ricostruzione della corretta volontà contrattuale ivi espressa dalle parti.
Hanno resistito all'appello entrambe le società concludendo per la conferma dell'ordinanza del
Tribunale con vittoria delle spese di lite.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il lamenta la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. Parte_1
nella parte in cui il tribunale ha ritenuto indimostrata la proprietà dei beni oggetto di rivendica, degli artt. 817 c.c. e 115 c.p.c nella parte in cui ha escluso la natura pertinenziale degli stessi beni incorrendo in un travisamento dei fatti di causa, la violazione degli artt. 1362 e ss c.c., 112, 132 e
111 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto preclusa ogni diversa ricostruzione della volontà delle parti rispetto all'elenco dei beni allegato alla transazione.
L'appello è interamente fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il Comune di ha dato infatti adeguata e completa prova di essere proprietario dei beni Pt_1 rivendicati in forza del contratto di appalto del servizio di gestione del campeggio e di Parte_5
non averne mai perduto la proprietà con la transazione del gennaio 2013.
Posto che è incontestato che i beni controversi – i 20 maxi-bungalow e le 9 case mobili - sono stati realizzati da IC nel corso del contratto di appalto, non potevano evidentemente sfuggire al regime giuridico pattuito nell'art. 29, in forza del quale “… tutte le opere eseguite dal concessionario in esecuzione della concessione in oggetto verranno acquisite, senza corresponsione di alcun indennizzo, in esclusiva proprietà del . Verranno altresì Parte_1
acquisite al patrimonio comunale tutte le eventuali opere di miglioria autorizzate dall'amministrazione, successivamente e legittimamente realizzate dalla ditta appaltatrice, alle condizioni indicate nelle apposite convenzioni all'uopo predisposte…”. Beni inequivocabilmente già realizzati e acquisiti al patrimonio comunale nel 2009, al tempo in cui
è insorta tra le parti la controversia, definita poi con la transazione del 2013, nella quale la società appaltatrice aveva avanzato in via riconvenzionale esclusivamente pretese patrimoniali, domandando l'indennizzo delle migliorie e addizioni realizzate nel camping secondo la disciplina delle locazioni, sulla base della perizia di stima predisposta dal geom. per conto dello stesso CP_5
Comune nel 2007.
I 20 maxi-bungalow e le 9 case mobili figurano infatti nella dettagliata descrizione e stima “degli immobili di proprietà Comunale adibiti ad attività Turistico Ricettive” predisposta dall'amministrazione comunale nel febbraio 2007, invocata dalla stessa per la CP_1 quantificazione dell'indennizzo.
Dunque, la proprietà comunale di tali addizioni-migliorie non era affatto contestata dalla società appaltatrice, che ne aveva preteso in giudizio esclusivamente l'indennizzo con domanda riconvenzionale, rigettata dal Tribunale con statuizione alla quale la società appellante prestava espressamente acquiescenza proprio con l'invocata transazione, con la quale le parti rinunciavano alle rispettive impugnazioni (art. 1).
Dunque, è pacifico che i 20 bungalow e le 9 case mobili, che erano di proprietà del sin Pt_1 dalla loro realizzazione in forza del più volte citato articolo 29 del contratto d'appalto, siano stati oggetto di ricognizione e stima nel 2007 da parte degli stessi tecnici del (perizia , Pt_1 CP_5
mentre si discute se abbiano costituito oggetto di successiva cessione.
Ad avviso della Corte è da escludere che la transazione del 2013 abbia comportato una qualche vicenda traslativa della proprietà di tali beni, a dire il vero mai invocata da IC prima delle note vicende oggetto del presente giudizio.
Non può certamente valere a tali fini il loro erroneo inserimento nell'elenco, predisposto e sottoscritto in pari data, peraltro da un tecnico incaricato dal e non dal dirigente Pt_1
responsabile, con finalità meramente ricognitive di quanto pattuito con il contratto di transazione.
È dunque alla transazione e al suo contenuto negoziale che deve aversi riguardo per accertare se vi sia stata effettivamente una cessione della proprietà di detti beni a IC, ovvero se il loro inserimento non sia sorretto affatto dalla volontà delle parti e sia stato frutto di un mero errore materiale compiuto in sede di predisposizione dell'elenco.
Valgono infatti per la transazione le regole sull'interpretazione del contratto (artt. 1362 ss c.c.) nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza proprio con riferimento alla divergenza tra volontà e dichiarazione. Secondo l'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'accertamento dell'errore sulla dichiarazione, regolato dall'art. 1433 c.c., deve essere sempre preceduto dall'interpretazione del contratto per cui, se è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, secondo quanto stabilito dagli artt. 1362 e 1363 c.c., non si applicano le disposizioni sull'errore ostativo come vizio del consenso produttivo, in presenza delle condizioni previste dalla legge, dell'annullamento del contratto, bensì quelle sull'interpretazione soggettiva del contratto.
Dunque, ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga prima facie dalle tavole negoziali, che tale situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trova applicazione la normativa dettata in tema d'annullamento del contratto per tale vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti (Cass. n. 9243 del 2008, in motiv.; conf., Cass. n.
9127 del 1993). In tale ipotesi, quindi, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale, comune volontà dei contraenti, desumibile dal giudice di merito sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24208 del 04/10/2018, Cass. n. 8745 del
2011; Cass. n. 19558 del 2003). Fa da corollario a tale principio quello sui limiti legali di ammissibilità della prova orale (e quindi di quella logica ex art. 2729 c.c.), che non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato;
in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 cod. civ., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 12/06/2012).
Ebbene, si tratta di principi erroneamente disattesi dal tribunale, che ha ritenuto invece che il testuale inserimento anche di detti beni nell'elenco richiamato dalla transazione bastasse ad attribuirne la sicura proprietà in capo a , ritenendo erroneamente preclusa in sede CP_1
d'interpretazione ogni diversa indagine della volontà dei contraenti e, viceversa, necessaria l'impugnativa contrattuale per errore, nel caso di specie non proposta e temporalmente preclusa.
In realtà, ciò che il a ragione sostiene nel giudizio non è l'errore che possa aver inficiato la Pt_1
formazione della volontà, bensì quello materiale, caduto sulla sola trascrizione della volontà contrattuale.
Da qui la necessità di ricostruire attraverso i comuni canoni d'interpretazione del contratto la reale volontà delle parti formalizzata nella transazione del 2013. Transazione che, non trascura la Corte, risolveva definitivamente la controversia insorta tra le parti nel 2009, nella quale la proprietà dei 20 maxi bungolaw e delle 9 case mobili non aveva mai costituito oggetto di contestazione.
Nel 2007 i beni erano stati descritti e stimati dal tecnico del Comune nell'ambito dell'attrezzatura del campeggio appartenente al patrimonio comunale (perizia . CP_5
Titolarità mai contestata da , che di tali beni aveva, non a caso, domandato in giudizio CP_1 esclusivamente l'indennizzo, per di più invocando proprio i valori contenuti nella perizia del CP_5
2007.
La sentenza del tribunale di Sassari n. 135/2012, alla quale le parti prestavano definitivamente acquiescenza rinunciando ai rispettivi appelli (cfr. art. 1 transazione: La presta CP_1 acquiescenza alla sentenza del tribunale di Sassari n. 135/2012 e rinuncia all'atto di appello come sopra proposto e alle somme di denaro richieste nel giudizio), prendeva atto della proprietà del comune, mai contestata da , negando peraltro un indennizzo alla società appaltatrice sul CP_1
presupposto del maggior credito maturato dal nel corso del rapporto per canoni di Pt_1
locazione.
Dunque, i 20 bungalows e le 9 case mobili, in quanto assentiti dall'amministrazione e previsti negli aggiornamenti successivi (periziati dal comune nella citata relazione rientravano tra i beni CP_5
esclusi dalla restituzione (art. 6), che riguardava invece le nuove addizioni e migliorie, realizzate dalla società successivamente alla cessazione del contratto, per le quali non operava il principio di attrazione alla proprietà del terreno (Comune) secondo l'art.29 del contratto d'appalto, e che la società aveva non tanto il diritto quanto piuttosto l'obbligo di rimuovere. Non lascia spazio a dubbi interpretativi la chiara espressione “… resteranno nella disponibilità della Società che dovrà assicurarne il puntuale ritiro contestualmente alla cessazione della custodia dei beni immobili da parte della stessa società ..”.
Da qui la necessità di predisporne un elenco, evidentemente non necessario se la società avesse potuto rimuovere indifferentemente tutte le addizioni e migliorie realizzate nel campeggio nel corso del lungo periodo di occupazione.
Dunque, la volontà dei contraenti, evincibile dall'acquiescenza alla sentenza di primo grado, che aveva già regolamentato le sorti dei beni oggetto della domanda riconvenzionale, negando a
IC non la proprietà, mai pretesa, ma anche il diritto all'indennizzo, era quella di prevedere a carico di l'obbligo di rimuovere migliorie e addizioni realizzate nel campeggio CP_1
successivamente alla cessazione del contratto. Erano solo questi i beni asportabili da e CP_1
non anche le attrezzature pacificamente acquisite alla proprietà comunale durante la vigenza del contratto, certamente esistenti nel 2007 (perizia , a maggior ragione nel gennaio 2012, al CP_5
tempo della pronuncia della sentenza del Tribunale.
In nessun punto della transazione, e ancor meno negli atti della controversia che l'hanno preceduta, vi è il pur minino appiglio ad una volontà del Comune di di cedere la proprietà Pt_1 dell'attrezzatura pubblica del campeggio né a quella di di acquistarla. Mancanza di CP_1 volontà cui non può supplire certo l'erroneo inserimento anche di tali beni, di indiscussa proprietà del comune e mai ceduti all'appaltatrice, in un atto, puramente compilativo, che soggetti incaricati dalle parti dovevano redigere sulla base del contenuto negoziale della transazione.
Persino il comportamento dei contraenti successivo alla transazione, e per quel che maggiormente interessa di IC, depone in tal senso.
Nel processo verbale del 20.3.2014, sottoscritto dall'ing. per conto del e dal sig. Per_1 Pt_1
Pa per IC, la società consegnava “il camping comunale con tutte le Persona_2 Pt_5
strutture ivi esistenti, elencate a verbale e meglio rappresentate nell'allegata planimetria, dove figurano anche i 20 maxi-bungalow e le nove case mobili, esattamente corrispondenti per consistenza e ubicazione ai medesimi beni raffigurati nella planimetria allegata alla perizia del CP_5
2007.
E' chiaro allora che solo in un momento successivo la società, avvedutasi del loro erroneo inserimento nell'elenco, ha inteso avvantaggiarsene, inserendo arbitrariamente anche detti beni, che ben sapeva di proprietà del , nel contratto di cessione dell'azienda a Parte_1 Parte_2
nuova aggiudicataria della locazione del campeggio, determinando in tal modo
[...]
l'insorgenza di una controversia tra le due società, quindi tra e il per la Parte_2 Pt_1
cui soluzione il ha proposto il presente giudizio. Pt_1
Inutile anche aggiungere che l'ordine di demolizione delle opere abusive indirizzato dal a Pt_1
, utilizzato dal primo giudica come elemento indiziario, è rivolto alla società in quanto CP_1 soggetto responsabile dell'abuso e non al proprietario e pertanto niente dimostra sulla titolarità dei beni.
In conclusione, la transazione del 22 gennaio 2013 non ha affatto disciplinato la cessione a dei 20 maxi-bungalow e delle 9 case mobili modello Lara, che sono pertanto rimasti di CP_1
proprietà del che fondatamente ne ha rivendicato la proprietà contro qualsiasi pretesa Pt_1 altrui. Il loro inserimento nell'elenco predisposto in pari data dal tecnico incaricato è stato solo il frutto di un errore accidentale, che non ha comportato alcun vizio della volontà, da farsi eventualmente valere in sede di impugnativa negoziale, come affermato dal Tribunale, ma che è emendabile attraverso la regola interpretativa dell'art. 1362 c.c., che vieta di fermarsi all'interpretazione letterale quando dal complesso dell'atto risulti l'effettivo contenuto della situazione preesistente o dell'atto stesso.
In riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Sassari in data 25/1/2023, il Comune di è dichiarato proprietario esclusivo dei 20 con relativi Pt_1 Parte_3
arredi e allacci e n.9 Case Mobili mod. Lora con relativi arredi e allacci di cui alle pag.4 (foto 10 e
11) e pag.5 (foto 15) del verbale di constatazione congiunta del 22.01.2013 (doc.16), accertandosi che gli stessi sono inclusi nella locazione a favore di che ha pertanto diritto di Parte_2
detenerli per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Comune secondo i patti stipulati con l'atto del 14.06.2019.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (liquidate secondo lo scaglione da 56.000/260.000, nei valori minimi per il primo grado del giudizio in ragione della sommarietà del rito, e nei valori medi per il giudizio d'appello) seguono la soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico di in solido con la quale non ha tenuto affatto una posizione neutrale CP_1 Parte_2
nella controversia sulla proprietà insorta tra il Comune e , ma ha condiviso e sostenuto CP_1
infondatamente la tesi di . CP_1
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, accoglie l'appello proposto dal avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_1 del Tribunale di Sassari in data 25/1/2023 e per l'effetto:
1) dichiara che il Comune di è proprietario esclusivo dei 20 mod. Pt_1 Parte_3 Pt_3
con relativi arredi e allacci e n.9 Case Mobili mod. Lora con relativi arredi e allacci di
[...]
cui alle pag.4 (foto 10 e 11) e pag.5 (foto 15) del verbale di constatazione congiunta del
22.01.2013 (doc.16);
2) accerta che i beni sub 1 sono inclusi nella locazione tra il Comune di e Pt_1 Parte_2
che ha pertanto diritto di detenerli per tutta la durata del rapporto contrattuale con
[...] il Comune secondo i patti stipulati con l'atto del 14.06.2019;
3) condanna le società appellate in solido tra loro a rifondere al le spese di Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 7.052 ed € 14.317 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni