Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Monica Galante, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19777/2024 + 669/2025 riuniti
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Domenico Cirillo, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio dell'avv. Mariacristina Cafarelli, in Napoli, alla Via F. Crispi,
31, C.F. , pec C.F._2
fax 081 19321319, che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.I in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._3
giusta procura generale alle liti del 22.3.24 Repertorio n.37875 -Raccolta
n.7131 ,a rogito notaio in FIUMICINO distretto Persona_1
notarile di Roma – ed elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura
1
domicilio digitale e p.e.c. t. Email_2
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
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Con lite introdotta il 17.9.2024 le parti discutono della spettanza o meno del reddito di cittadinanza (rdc), richiesto il 3.6.2020 e goduto dal ricorrente dal luglio 2020 sino al gennaio 2021 nella misura di € 3.500,00 nonché del riconoscimento del rdc dal marzo 2023 al settembre 2023 sulla base della domanda del 2.2.2023 nella misura di € 3.499,78, successivamente ritenuti indebiti dall' con provvedimento del 6-13.8.24. CP_1
Con successiva lite introdotta il 13.1.2025 le parti discutono della spettanza o meno del reddito di cittadinanza (rdc), richiesto il 28.1.22 e goduto dal ricorrente dal febbraio 2022 sino al dicembre 2022 nella misura di € 4.983,88, successivamente ritenuto indebito dall' con provvedimento del 25.11.24 - CP_1
3.12.24 per “accertata non veridicita' del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”.
Riunite le cause, le stesse sono state decise all'esito della discussione orale con sentenza contestuale pubblicamente letta.
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In particolare, risulta che, nella DSU posta a fondamento della domanda del
3.6.2020, il ricorrente ha indicato di comporre da solo il nucleo familiare, omettendo i genitori.
Ai sensi dell'art 2, comma 5, DL 4/2019 “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione
o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Ai sensi dell'art 3, comma 5, dpcm 159/2013 “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Posto che, alla data delle istanze RdC, non sussisteva alcuna delle predette condizioni, il beneficiario, minore di 26 anni alla data delle domande del
3.6.20 e del 28.1.22, non coniugato e senza figli, non ha reso dichiarazioni veritiere, poiché era per legge attratto al nucleo familiare dei genitori come
"figlio maggiorenne non convivente". Se il richiedente avesse correttamente dichiarato il suo nucleo familiare, stante le sostanze degli ascendenti, non avrebbe avuto accesso alla misura per difetto del requisito economico.
Dalle certificazioni uniche allegate risulta, infatti, che il padre Parte_2
ha goduto di pensione di euro 24.436,30 nel 2020, di euro 24.460,51 nel 2021, di euro 25078,70 nel 2022.
Quanto alla madre dalle certificazioni uniche allegate risulta che Parte_3
la medesima ha percepito redditi nel 2020 pari ad euro 10.189,00, nel 2021 pari a 1.832,86, nel 2022 è pari a 14.076,81 e nel 2.023 € 16.371,25.
Non risulta, poi, che il ricorrente abbia usufruito di un reddito personale negli anni in lite e, dunque, non vi è prova che sia stato economicamente autosufficiente. L'istante avrebbe, infatti, dovuto dimostrare di disporre di un reddito familiare superiore ai 4.000 € (per i soggetti maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 24 anni) o di un reddito familiare superiore a € 2.840,51
(per i soggetti di età compresa tra i 24 e i 26 anni).
Ricorrono, quindi, le condizioni per l'impossibilità da parte del richiedente
Rdc di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori (o di uno di essi).
Pertanto, nel caso di cui si discute, risultando in vita all'epoca dei fatti entrambi i genitori del ricorrente, e non essendo questi né sposato e neppure padre di figli e non avendo redditi tali da escludere la vivenza a carico IRPEF con i genitori (563,00 € nel 2020, anno di riferimento della DSU, dichiarati dall' e non contestati), non poteva accedere al reddito di cittadinanza. CP_1
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Quanto alle conseguenze dell'omessa e/o inveritiera comunicazione, viene in rilievo il disposto di cui all'art 7 DL 4/2019.
Il comma 2 dell'art 7 citato prevede che “2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Per il comma 4 dell'art 7: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Ai sensi dell'art 7 comma 5 “È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
… h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9”.
Infine, ai sensi dell'art 7 comma 6, “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Dalla lettura delle norme si evince, dunque, che la revoca retroattiva riguarda il beneficio ed è, quindi, disposta per effetto della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese con l'istanza o dell'omissione delle circostanze poste a fondamento dell'istanza (comma 4); la decadenza dal Rdc opera in caso di comunicazioni mendaci con beneficio economico del Rdc maggiore (comma
5) e nel caso di percezione del beneficio economico del Rdc in misura maggiore per effetto per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, con recupero di quanto versato in eccesso (comma 6).
L'omessa o inveritiera comunicazione sul nucleo familiare produce, dunque, la revoca del beneficio ogni qualvolta sia relativa a circostanze poste a fondamento del rdc nonché la decadenza dal beneficio se dalla omissione deriva un beneficio economico di un rdc maggiore con recupero di quanto versato in eccesso.
In tali termini è anche l'arresto della Cassazione penale a sezioni unite che, nella sentenza n. 49686/2023, in ordine alla punibilità delle condotte, ha esaminato i commi 1 e 2 dell'art 7 cit. e ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge". L'esclusione della fattispecie criminosa, pur riguardando l'ambito del reato, valorizza il risultato che il presunto reo viene a realizzare per tale dichiarazione, escludendone la rilevanza penale solo in caso di ininfluenza della dichiarazione mendace ai fini del conseguimento del risultato.
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Nel caso in esame, la inveritiera dichiarazione su circostanze poste a fondamento del beneficio determina la revoca del rdc. Né la parte ricorrente ha allegato e dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi per usufruirne.
Deve rilevarsi, infatti, che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2
ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010).
Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui.
A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
La carenza di allegazione – e quindi di prova – sulla ricorrenza dei requisiti del RDC non consente, dunque, di configurare come innocua la non corretta indicazione del nucleo familiare.
Per la radicale insussistenza del diritto non si pongono, poi, problemi di irripetibilità delle somme erogate, in rapporto alla eventuale buona fede del percipiente, non essendo contestabile il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei della prestazione corrisposta, in ossequio alla normativa richiamata. 5
Alla luce delle precedenti argomentazioni, le erogazioni del RdC, percepite dal ricorrente dal luglio 2020 al gennaio 2021e dal febbraio 2022 al dicembre
2022, sono da ritenersi indebite e correttamente sono state oggetto di richiesta restitutoria da parte dell' ai sensi dell'art 7 comma 4 DL 4/2019. CP_1
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Quanto poi al reddito di cittadinanza richiesto in data 2 Febbraio 2023, la prestazione è stata revocata per mancata osservanza del termine di cui al 7 co.
11 L. 26/2019, ovvero mancato decorso di 18 mesi dal provvedimento di revoca o di decadenza su istanza RdC antecedente.
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La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 1.705,60, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge.
NAPOLI, 11/06/2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante