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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9509 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Lucci come Parte_1
RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.3.2025 e ritualmente notificato all' la
CP_1 parte ricorrente ha esposto: di aver diritto ai ratei di indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 25.10.2024 (RG 2079/2024) notificato all' in data 30.10.2024; di aver trasmesso
CP_1 all' la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della prestazione
CP_1 economica in data 12.11.2024; che l' non ha provveduto al pagamento di
CP_1 quanto dovuto. Tanto esposto, ha enuto in giudizio l' innanzi al
CP_1
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendone la condanna al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento dovuti, con vittoria di spese, da distrarsi. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con decreto di omologa del 25.10.2024, emesso all'esito del giudizio RG 2089/2024, è stata accertata in capo alla odierna parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa;
il suddetto decreto è stato notificato all' in data 30.10.2024 (all. 1 ric.), mentre in data CP_1
12.11.2024 è stata trasmess ocumentazione relativa ai requisiti c.d. socio economici come da documentazione depositata da parte ricorrente (all. 2). A norma del 5° comma dell'art. 445-bis, il decreto di omologa, “non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”. Pertanto, considerato che il requisito sanitario è stato accertato come da decreto di omologa e che devono ritenersi sussistenti i requisiti c.d. socio- economici, come da documentazione in atti, non contestata dall' va CP_1 dichiarato il diritto della parte ricorrente ai ratei di indennità di accompagnamento per il periodo indicato nel decreto di omologa e l' il CP_1 quale non ha provato di aver effettivamente disposto il pagame va condannato al pagamento in favore della stessa delle somme dovute, detratte le somme eventualmente corrisposte nelle more, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto: della totale assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae origine da un mero ritardo nel pagamento da parte dell' ; del fatto che il ricorso è stato depositato il giorno CP_2 immediatamente successivo alla scadenza del termine di 120 giorni dalla trasmissione della documentazione relativa ai requisiti socio-economici.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna l' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento dalla CP_1 data della anda amministrativa, come da decreto di omologa del 25.10.2024 (RG 2079/2024), oltre interessi a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo, detratte le somme eventualmente corrisposte nelle more;
compensa per metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 2.700,00, ponendo a carico dell' la restante metà, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
Cpa come per legge, rarsi.
Si comunichi.
Roma, 26/09/2025
2 Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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