Articolo 1144 del Codice civile
Articolo 1143Articolo 1145
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19 aprile 1942
Art. 1144.

(Atti di tolleranza).

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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