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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/11/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
− NG ST Presidente
− Silvia Codispoti giudice
− UC IN giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 415/2024 R.G.A.C.C. promosso da
C.F. ), in giudizio con l'avv. Carla Faenza Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
C.F. ), in giudizio con l'avv. Ugo Di Giuseppe CP_1 C.F._2
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
***
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
− PARTE RICORRENTE: “Ci si rimette all'On.le Giudicante” (note sostitutive dell'udienza del 16/10/2025);
− PARTE RESISTENTE: “chiede che la causa venga trattenuta in decisione con declaratoria di cessazione della materia del contendere e conferma delle condizioni di affido condiviso dei minori” (note sostitutive dell'udienza del 16/10/2025); ***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/02/2024 e ritualmente notificato, ha chiesto Parte_1 di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e rimettendo al Persona_1 Persona_2
Tribunale le necessarie statuizioni relativamente al diritto di visita del padre.
1.1. La ricorrente, a tal fine, ha allegato e dedotto:
− che dal rapporto di convivenza di fatto con erano nati i figli CP_1 Persona_1 in data 27.03.2013, e in data 10.03.2017; Persona_2
− che, a seguito di ricorso congiunto depositato in data 22.12.2022, il Tribunale ordinario di
Teramo con decreto di omologa n. cronol. 4681/2023 del 27.03.2023, recependo quanto chiesto dalle parti stesse, aveva disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre, l'esercizio del diritto di visita così come regolamentato nel ricorso ed il pagamento a carico del dell'assegno a titolo di mantenimento dei figli Per_1 pari alla complessiva somma di € 400,00 mensili oltre al contributo per le spese straordinarie pari al 50%;
− che, tuttavia, il ricovero del resistente, avvenuto in data 12.12.2023, presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di Giulianova derivato da un importante stato depressivo, aveva fatto venire meno le condizioni sull'affidamento dei figli concordate inizialmente;
− che dal mese di luglio 2023 il aveva omesso la corresponsione dell'assegno di Per_1 mantenimento in favore dei figli, provvedendo a pagare il saldo solamente alla fine del mese di gennaio 2024.
2. Si è costituto in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso, allegando e CP_1 deducendo le riscontrate difficoltà legate sia allo stato di salute sia economiche, peraltro entrambe di natura temporanea essendo stato dimesso dall'ospedale presso cui era ricoverato ed avendo poi reperito una stabile occupazione lavoratriva, non sarebbero sufficienti da sole a rappresentare un giustificato motivo per la revoca dell'affidamento condiviso.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.06.2024, il Tribunale in via provvisoria ed urgente, dopo aver osservato che non vi fossero ragioni tali da giustificare una modifica al regime di affidamento previsto ha confermato la previsione dell'affidamento condiviso, richiamando altresì le parti alla necessità di rispettare le condizioni previste nel provvedimento n. cronologico 4681/2023 del 27.03.2023 (r.g. 2469/2022) emesso dall'intestato Tribunale, anche in ordine ai profili economici nello stesso contenuti. 4. Le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Bisenti e del Comune di Verona, nelle more incaricati, e depositate rispettivamente in data 11.12.2024 ed in data 09.10.2025, non hanno evidenziato alcuna criticità nel rapporto tra il resistente ed i figli minori, il quale non solo ha provveduto a reperire una idonea soluzione abitativa, ma ha, altresì, dimostrato particolare attenzione ai bisogni della prole.
5. All'esito dell'udienza di discussione, fissata per il 16.10.2025 e sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, il procedimento è stato riservato all'esame del
Collegio.
6. Deve essere pronunciata cessazione della materia del contendere, in quanto risulta essere venuto meno l'interesse di entrambe le parti ad ottenere una pronuncia di merito.
In particolare, se, sulla scorta di un giudizio ex ante, risulterebbe quanto meno giustificata la proposizione del ricorso, onde indagare la possibile incidenza del ricovero del ul regime di Per_1 affidamento, all'esito della interlocuzione nel contraddittorio delle parti – le quali hanno dimostrato, nel corso delle udienze, seppur con qualche fisiologica difficoltà comunicativa, di essere idonee figure genitoriali di riferimento e di essere animate dalla volontà di garantire alla prole le migliori condizioni di vita possibili – nonché a seguito delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, disponibili in atti, deve rilevarsi come gli elementi prospettati originariamente dalla ricorrente non presentino alcuna incidenza sul regime di affidamento già stabilito.
Nel corso del processo è così emerso che gli elementi che hanno giustificato il ricorso risultano inidonei a fondare una pronuncia di accoglimento, essendo venute medio tempore meno le condizioni di difficoltà psicologica del Conseguentemente, è venuto meno l'interesse a una Per_1 pronuncia nel merito.
6.1. Restano dunque ferme tutte le statuizioni di cui al provvedimento n. cronologico 4681/2023 del 27/03/2023 adottato dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento R.G. n.
2469/2022.
7. Ai fini del governo delle spese, tenuto conto della complessiva condotta processuale delle parti e delle posizioni dalle stesse assunte con le note sostitutive dell'udienza di discussione, dalle quali emerge l'assenza di reciproche e specifiche domande di liquidazione, ritiene il Tribunale che ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
− DICHIARA cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
− COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
UC IN NG ST