Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere ist. ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel subprocedimento iscritto al n. 458-1/24 vertente tra
Parte_1
(Avv. Francesco Bello)
appellante e
Controparte_1
(Avv. Nicola Montagna)
CP_2
(Avv. Vincenzo Rina) appellati a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
osservato: che con provvedimento del 13.3.25, comunicato alle parti, è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;
che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
rilevato: che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ritenuto:
- che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado può essere disposta, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica introdotta dalla l. n. 197 del 2022 (formulazione operante nel caso di specie in quanto il giudizio di appello è stato instaurato con atto notificato in epoca successiva al 28.2.2023), “se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un
- che, con la sentenza n. 595/2024, pubblicata il 9.7.2024, il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del CP_2 [...]
, con la chiamata in causa di disattesa ogni diversa richiesta, Parte_1 Controparte_1 eccezione o conclusione, ha così provveduto: “1. Rigetta la domanda principale e condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'ente comunale convenuto, liquidate in € 9.835,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
2. Rigetta la domanda formulata dall'ente comunale convenuto nei confronti del chiamato in causa e condanna il primo al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal secondo, che liquida in € 9.835,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. Sentenza esecutiva.”
- che la sentenza è suscettibile di esecuzione nella parte relativa alle spese;
- che parte appellante ha dedotto, sotto il profilo del fumus boni iuris: “la rilevante probabilità di riforma della decisione appellata a causa dell'errore in fatto e in diritto nel quale è palesemente incorso il giudice di prime cure allorché, in dispregio all'ordinario principio di causalità omette di considerare che la chiamata del terzo da parte del sia Parte_1 dipesa dalle rappresentazioni fattuali e dalle argomentazioni giuridiche poste dall'attore a fondamento della propria domanda integralmente rigettata. Anche una semplice delibazione sommaria del presente appello nonché degli atti del giudizio di primo grado consente di ritenere che il presente atto sia assistito da un apprezzabile ed elevato grado di fondatezza, motivo per cui si rende necessario operare una valutazione comparata dei contrapposti interessi delle parti coinvolte. A tale proposito, infatti, è giustificato riconoscere, allo stato, maggiore considerazione alle ragioni dell'Ente appellante, interessato a non subire l'anticipata esecuzione di una decisione ancora sub judice ed avvertita come ingiusta in forza di argomentazioni all'apparenza non pretestuose e meritevoli di approfondimento” e, sotto il profilo del periculum in mora, che: “l'Ente subirebbe a causa dell'esecuzione anticipata dell'impugnata sentenza, attesa la non esiguità dell'importo oggetto di condanna” un pregiudizio grave e irreparabile, che deve essere ravvisato “ nella "possibilità di insolvenza della parte” e quindi nella difficoltà di recuperare le somme eventualmente corrisposte (che si concretizzerebbe laddove l'Ente fosse costretto a corrispondere in via esecutiva gli importi dovuti in virtù dell'impugnata sentenza e, successivamente, in caso di accoglimento del presente gravame dovesse agire in ripetizione) attesa l'assenza di ogni informazione e dato utile circa la concreta e reale possibilità di recuperare le somme corrisposte, non conoscendosi, allo stato, la situazione economico - patrimoniale dell'appellato, sig.
[...]
; Controparte_1
- che non appare sussistere il presupposto della manifesta fondatezza dell'appello proposto;
- che le deduzioni svolte sotto il profilo del periculum in mora, generiche e prive di qualsiasi supporto documentale in ordine alla dedotta difficoltà di recupero delle somme sborsate in esecuzione della sentenza, non appaiono idonee a configurare il rischio concreto, che l'appellante aveva l'onere di provare, di un pregiudizio grave e irreparabile, anche tenuto conto dell'entità della somma oggetto di condanna alle spese e della documentazione prodotta dalla controparte, dalla quale emerge che il è titolare di immobili -censiti al catasto CP_1 terreni e al catasto fabbricati-;
- che, pertanto, non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza formulata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 595/2024, pubblicata il 9.7.2024, del Tribunale di Matera.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 10.4.2025
Il Presidente
dott. Michele Videtta