TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7195/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In merito all'affidamento e collocamento dei figli le parti concordano affinché i figli e Per_1
ad oggi minorenni ed economicamente non autosufficienti, vengano affidati in via condivisa Per_2
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Montirone (BS) Strada Per_ Vecchia 26. è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
3. Pertanto la casa familiare sita in Montirone (BS) Strada Vecchia 26, di proprietà esclusiva della
SI.ra rimarrà intestata alla stessa ed il SI. rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta CP_1 Parte_1 di assegnazione della stessa. Il SI. comunicherà tempestivamente il proprio nuovo Parte_1 indirizzo di residenza.
4. Le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta/assegno di mantenimento.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della SI.ra e dei figli. In ogni caso i figli trascorreranno con il padre, a fine CP_1 settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21.00 con riaccompagnamento da parte del padre.
6. Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno trascorse in egual misura dai figli con la madre o con il padre;
in particolare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua saranno trascorsi con la madre o con il padre, di anno in anno, secondo la regola dell'alternanza.
7. Si precisa che i genitori cercheranno di suddividere le vacanze natalizie e pasquali in due periodi di uguale durata da trascorrere alternativamente con i figli, facendo in modo, se possibile, di alternare fra di loro, di anno in anno, il Natale ed il Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Eventuali “ponti” saranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro ge-nitore, sempre previo accordo tra gli stessi.
8. Si dà atto che la SI.ra è onerata del rimborso del mutuo di euro 130.000,00 ottenuto con CP_1 atto notarile del 10.07.2008, dalla con sede in Mantova MN Corso Controparte_2
Vittorio Emanuele 30 da estinguersi entro il giorno 1.8.2033 mediante il pagamento di n.300 rate mensili di euro 815,09 ciascuna, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale da versarsi entro il primo giorno di ogni mese. Tale mutuo rimarrà a suo carico.
9. Quanto al mantenimento dei figli le parti hanno concordato che il SI. corrisponderà la Parte_1 somma mensile di euro 1.000,00 (MILLE/00) complessivi a titolo di mantenimento ordinario dei figli e (€ 500,00 per ciascuno), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da Per_1 Per_2 corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra e che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% in capo a CP_1 entrambi i genitori come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla SI.ra . CP_1
10. Null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti il loro matrimonio e la loro separazione.
11. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/04/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTIRONE, BS (atto n. 1, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 7195/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. COEN RAFFAELE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 26/05/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In merito all'affidamento e collocamento dei figli le parti concordano affinché i figli e Per_1
ad oggi minorenni ed economicamente non autosufficienti, vengano affidati in via condivisa Per_2
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Montirone (BS) Strada Per_ Vecchia 26. è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
3. Pertanto la casa familiare sita in Montirone (BS) Strada Vecchia 26, di proprietà esclusiva della
SI.ra rimarrà intestata alla stessa ed il SI. rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta CP_1 Parte_1 di assegnazione della stessa. Il SI. comunicherà tempestivamente il proprio nuovo Parte_1 indirizzo di residenza.
4. Le parti sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta/assegno di mantenimento.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della SI.ra e dei figli. In ogni caso i figli trascorreranno con il padre, a fine CP_1 settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21.00 con riaccompagnamento da parte del padre.
6. Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno trascorse in egual misura dai figli con la madre o con il padre;
in particolare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua saranno trascorsi con la madre o con il padre, di anno in anno, secondo la regola dell'alternanza.
7. Si precisa che i genitori cercheranno di suddividere le vacanze natalizie e pasquali in due periodi di uguale durata da trascorrere alternativamente con i figli, facendo in modo, se possibile, di alternare fra di loro, di anno in anno, il Natale ed il Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
Eventuali “ponti” saranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro ge-nitore, sempre previo accordo tra gli stessi.
8. Si dà atto che la SI.ra è onerata del rimborso del mutuo di euro 130.000,00 ottenuto con CP_1 atto notarile del 10.07.2008, dalla con sede in Mantova MN Corso Controparte_2
Vittorio Emanuele 30 da estinguersi entro il giorno 1.8.2033 mediante il pagamento di n.300 rate mensili di euro 815,09 ciascuna, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento del capitale da versarsi entro il primo giorno di ogni mese. Tale mutuo rimarrà a suo carico.
9. Quanto al mantenimento dei figli le parti hanno concordato che il SI. corrisponderà la Parte_1 somma mensile di euro 1.000,00 (MILLE/00) complessivi a titolo di mantenimento ordinario dei figli e (€ 500,00 per ciascuno), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da Per_1 Per_2 corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra e che le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% in capo a CP_1 entrambi i genitori come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. L'assegno unico universale per i figli verrà percepito al 100% dalla SI.ra . CP_1
10. Null'altro disporsi avendo le parti già definito tra loro tutte le questioni personali e patrimoniali afferenti il loro matrimonio e la loro separazione.
11. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/04/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTIRONE, BS (atto n. 1, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio