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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/11/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.524/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 26/11/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. TARQUINI Saveria C.so Vittorio Emanuele 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: MALATTIE PROFESSIONALI
Conclusioni: come da verbale in data 25/11/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 04/08/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l , chiedendo il riconoscimento delle seguenti malattie professionali: “ esiti di CP_1 protesi spalla dx per artrosi gleno-omerale; epicondilo-troclearite cronica gomito dx;
teno-peritendinopatia associata a S. di De VA polso dx;
discopatia plurimetamerica rachide dorso-lombare con radicolopatia L5 dx (strumentalmente accertata), a significativo impegno funzionale motorio” contratte a causa della propria attività lavorativa dapprima di collaboratrice familiare (dal 2009 al 2011) e poi di titolare della Lavanderia “Dana” dal 2016. Poiché le relative istanze, in sede amministrativa, erano state disattese, chiedeva che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione economica prevista per legge. CP_1
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato, Dott. sulla scorta della documentazione in atti Persona_1 nonché di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto a tali conclusioni: “La Sig.ra
ha presentato domanda di malattia professionale per diverse patologie Parte_1 multifattoriali a carico di: rachide lombare, spalla-gomito-polso di destra, tutte ascritte a meccanismi di sovraccarico biomeccanico, a suo dire ravvisabili nell'attività lavorativa svolta. La sussistenza delle malattie denunciate al momento della presentazione della domanda amministrativa è desumibile dal diario clinico e dalla documentazione sanitaria di cui al fascicolo. Effettuata anamnesi ed CP_1 esame clinico della ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, occorre pertanto procedere a valutare se sulla base dei dati acquisiti sia possibile evidenziare un ruolo causale-concausale dell'attività lavorativa di titolare di lavanderia svolta dalla ricorrente dal 2016 sulle patologie denunciate nel 2021. Sebbene l'attività di lavanderia descritta possa comportare un impegno funzionale degli arti superiori e talvolta anche del rachide L-S, poiché non trattasi di attività di tipo industriale (ove sono presenti elevati carichi e ritmi di lavoro) apparrebbe piuttosto probabile che il rischio specifico a cui è andata incontro la ricorrente sia da ritenersi trascurabile/accettabile. Si aggiunge che relativamente agli anni antecedenti la denuncia di malattia professionale, nell'estratto contributivo in atti, risultano indicati periodi contributivi annuali parziali con bassi volumi di affari (2016: mesi 6 di contribuzione con redditi pari a E.7.774,04, 2017: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E.9.069,71, 2018: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E. 9.164,21, 2019: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E.9.262,21, 2020: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E.9.305,96). Sulla base di quanto documentato, l'attività di artigiano titolare di lavanderia svolta dalla ricorrente per volumi e carichi di lavoro, apparrebbe ragionevolmente non idonea a
2 comportare condizioni morbigene in senso tecnopatico. Alla luce di quanto fin qui esposto, in relazione alle patologie denunciate dalla ricorrente, non si ravvisano elementi per modificare i giudizi già espressi dall'Istituto assicuratore”. Il Consulente, pertanto, ha motivatamente escluso l'origine professionale delle malattie denunciate. Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate dal Consulente di parte ricorrente, ha ribadito le proprie conclusioni. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal CTU, in quanto sorretto da ampia e adeguata motivazione. Nel caso in esame, la prova di una effettiva esposizione al rischio lavorativo paventato, non appare raggiunta. Né può supplirsi al difetto di prova, con la disposizione di una CTU di natura ambientale, non apparendo necessaria nel caso de quo una specifica valutazione di natura tecnica, diversa da quella demandata al CTU specialista in medicina legale e delle Assicurazioni. Quest'ultimo, tuttavia, nonostante le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa siano state dettagliatamente descritte in ricorso ed in ordine alle stesse siano state espletate prove testimoniali, non ha potuto riscontrare l'esposizione della ricorrente al rischio lavorativo e neppure il nesso di causalità tra le malattie denunciate ed il lavoro svolto. Il ricorso va, dunque, rigettato. Considerata la natura della causa e la specificità della materia trattata si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, come pure quelle della CTU.
P.Q.M
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
compensa tra le parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 26/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 26/11/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. TARQUINI Saveria C.so Vittorio Emanuele 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: MALATTIE PROFESSIONALI
Conclusioni: come da verbale in data 25/11/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 04/08/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l , chiedendo il riconoscimento delle seguenti malattie professionali: “ esiti di CP_1 protesi spalla dx per artrosi gleno-omerale; epicondilo-troclearite cronica gomito dx;
teno-peritendinopatia associata a S. di De VA polso dx;
discopatia plurimetamerica rachide dorso-lombare con radicolopatia L5 dx (strumentalmente accertata), a significativo impegno funzionale motorio” contratte a causa della propria attività lavorativa dapprima di collaboratrice familiare (dal 2009 al 2011) e poi di titolare della Lavanderia “Dana” dal 2016. Poiché le relative istanze, in sede amministrativa, erano state disattese, chiedeva che la sussistenza delle denunciate tecnopatie fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione economica prevista per legge. CP_1
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Il C.T.U. nominato, Dott. sulla scorta della documentazione in atti Persona_1 nonché di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto a tali conclusioni: “La Sig.ra
ha presentato domanda di malattia professionale per diverse patologie Parte_1 multifattoriali a carico di: rachide lombare, spalla-gomito-polso di destra, tutte ascritte a meccanismi di sovraccarico biomeccanico, a suo dire ravvisabili nell'attività lavorativa svolta. La sussistenza delle malattie denunciate al momento della presentazione della domanda amministrativa è desumibile dal diario clinico e dalla documentazione sanitaria di cui al fascicolo. Effettuata anamnesi ed CP_1 esame clinico della ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, occorre pertanto procedere a valutare se sulla base dei dati acquisiti sia possibile evidenziare un ruolo causale-concausale dell'attività lavorativa di titolare di lavanderia svolta dalla ricorrente dal 2016 sulle patologie denunciate nel 2021. Sebbene l'attività di lavanderia descritta possa comportare un impegno funzionale degli arti superiori e talvolta anche del rachide L-S, poiché non trattasi di attività di tipo industriale (ove sono presenti elevati carichi e ritmi di lavoro) apparrebbe piuttosto probabile che il rischio specifico a cui è andata incontro la ricorrente sia da ritenersi trascurabile/accettabile. Si aggiunge che relativamente agli anni antecedenti la denuncia di malattia professionale, nell'estratto contributivo in atti, risultano indicati periodi contributivi annuali parziali con bassi volumi di affari (2016: mesi 6 di contribuzione con redditi pari a E.7.774,04, 2017: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E.9.069,71, 2018: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E. 9.164,21, 2019: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E.9.262,21, 2020: mesi 7 di contribuzione con redditi pari a E.9.305,96). Sulla base di quanto documentato, l'attività di artigiano titolare di lavanderia svolta dalla ricorrente per volumi e carichi di lavoro, apparrebbe ragionevolmente non idonea a
2 comportare condizioni morbigene in senso tecnopatico. Alla luce di quanto fin qui esposto, in relazione alle patologie denunciate dalla ricorrente, non si ravvisano elementi per modificare i giudizi già espressi dall'Istituto assicuratore”. Il Consulente, pertanto, ha motivatamente escluso l'origine professionale delle malattie denunciate. Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate dal Consulente di parte ricorrente, ha ribadito le proprie conclusioni. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal CTU, in quanto sorretto da ampia e adeguata motivazione. Nel caso in esame, la prova di una effettiva esposizione al rischio lavorativo paventato, non appare raggiunta. Né può supplirsi al difetto di prova, con la disposizione di una CTU di natura ambientale, non apparendo necessaria nel caso de quo una specifica valutazione di natura tecnica, diversa da quella demandata al CTU specialista in medicina legale e delle Assicurazioni. Quest'ultimo, tuttavia, nonostante le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa siano state dettagliatamente descritte in ricorso ed in ordine alle stesse siano state espletate prove testimoniali, non ha potuto riscontrare l'esposizione della ricorrente al rischio lavorativo e neppure il nesso di causalità tra le malattie denunciate ed il lavoro svolto. Il ricorso va, dunque, rigettato. Considerata la natura della causa e la specificità della materia trattata si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, come pure quelle della CTU.
P.Q.M
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
compensa tra le parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 26/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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