Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3168 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. in esito alla discussione orale, all'udienza del giorno 16/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. , Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
in proprio e in qualità di erede del Sig. C.F. C.F._7 Persona_1
, (c.f. ), C.F._8 Parte_8 C.F._9 Parte_9
(c.f. , (c.f. , C.F._10 Parte_10 C.F._11
(c.f. ), (c.f. Parte_11 C.F._12 Parte_12
, (c.f. ), C.F._13 Parte_13 C.F._14 [...]
(c.f. ), (c.f. , Pt_14 C.F._15 Parte_15 C.F._16
), (c.f. in C.F._18 Parte_18 C.F._19
proprio e in qualità di erede del Sig. (c.f. ), Persona_2 C.F._20
(c.f. in proprio e in qualità di erede del Sig. Parte_19 C.F._21
(c.f , (c.f. Persona_3 C.F._22 Parte_20
), (c.f. ), C.F._23 Parte_21 C.F._24 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_22 C.F._25 Parte_23
), (c.f. ), C.F._26 Parte_24 C.F._27 Pt_25
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._28 Parte_26 C.F._29
(c.f. ), (c.f. Parte_27 C.F._30 Parte_28
), (c.f. ), C.F._31 Parte_29 C.F._32 Pt_30
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._33 Parte_31 C.F._34
(c.f.. ), tutti nella loro qualità di proprietari Parte_32 C.F._35
degli immobili siti in RO Via Joyce, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierpaolo
Passaro (c.f. ) e Sibilla D'Amico (c.f. CodiceFiscale_36
) ed elettivamente domiciliati in RO, Via Monte Zebio n. 7 C.F._37
giusta delega in calce all'atto di appello.
APPELLANTI
E
Controparte_1
(C.F. ), con sede legale in RO Lungotevere Tor di Nona 1, in persona P.IVA_1
del Direttore Generale, , con i poteri previsti dallo Statuto, Controparte_2
elettivamente domiciliato in RO, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Troiani (c.f. ) e C.F._38
dall'avv. Alfonsina Di Domenico (c.f. ) entrambe C.F._39
dell'Avvocatura Generale dell'Ente, giusta procura generale alle liti depositata in atti.
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E (c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._40 Parte_33
) rappresentati, difesi dall'avv.to Diana Micarelli in virtù di C.F._41
procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di costituzione del 14 aprile 2021 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in RO, Via Valsassina
22;
INTERVENUTI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 20508/2019 pubblicata in data 24.10.2019.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 9.12.2015 i ricorrenti indicati in epigrafe, quali proprietari degli immobili siti in RO in via Joyce ai nn. dal 71 al 107, già soci della Cooperativa Nuova Celsa a r.l. e divenuti assegnatari nel 2004 degli alloggi da quest'ultima realizzati, hanno chiesto: - di “A. Accertare ...il passaggio in giudicato in favore...della sentenza del TAR Lazio 1424/2008 e che, per l'effetto, l'art. 20 L. 513/77 e/o il Decreto del Ministero del Tesoro del
30.12.2004...non sono < loro > applicabili” e “ ..quindi, che non ha diritto in CP_1
base all'art.20 L.513/77 e/o al citato D.M di richiedere ai ricorrenti, né in proprio, né nella loro qualità di accollanti del pregresso obbligo della Cooperativa Nuova Celsa, nessuna somma maturata e/o maturanda- a titolo di interessi- sul mutuo rep. n. 150394 racc. n. 19722, disciplinato nel contratto di assegnazione e frazionamento del mutuo del 2004; accertare e dichiarare la gratuità del mutuo riunificato con atto notarile rep.
n. 150394 racc. 19722 ai sensi dell'art. 61 L. 865/71.” -“B. Accertare e dichiarare che gli articoli 18, 19 20 e 21 L. 457/78 non sono abrogativi dell'art. 20 della L. 513/77 e, per l'effetto, o comunque, accertare e dichiarare che non ha diritto, in base agli CP_1
articoli 18, 19 20 e 21 L. 457/78, di richiedere ai ricorrenti, né in proprio, né nella loro qualità di accollanti del pregresso obbligo della Cooperativa Nuova Celsa, nessuna somma maturata e/o maturanda a titolo di interessi mutuo rep. n. 150394 racc.
n. 19722, disciplinato nel contratto di assegnazione e frazionamento del mutuo del
2004. C. Accertare e dichiarare che nell'atto di assegnazione del 2004 ha CP_1
certificato la sussistenza dei requisiti in capo agli assegnatari per l'assegnazione dell'alloggio e per l'accollo del mutuo e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di fatto per l'applicabilità ai ricorrenti della disciplina prevista dall'art. 24 2° comma L. 457/78 nella parte in cui detto articolo prevede il ricalcolo dei redditi degli assegnatari ricorrenti in base all'art. 21 della L. 457/78 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non ha diritto in base all'art. 24 L. CP_1
457/78 di richiedere ai ricorrenti, né in proprio, né nella loro qualità di accollanti del pregresso obbligo della Cooperativa Nuova Celsa, nessuna somma maturata e/o maturanda a titolo di interessi sul mutuo, rep. n. 150394 racc. n. 19722 disciplinato nel contratto di assegnazione e frazionamento del mutuo del 2004. Ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che l'art. 24 L. 457/78 è applicabile ai ricorrenti esclusivamente previo accertamento del superamento da parte di ciascuno dei limiti di reddito vigenti al momento dell'assegnazione con calcolo dei redditi secondo i criteri
e requisiti della legge 60/63. D. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di
di determinare e richiedere gli interessi previsti dall'art. 20 L. 513/77 e/o dal CP_1
Decreto del Ministero del Tesoro del 30.12.2004, pubblicato in G.U. n. 103 del
5.5.1995. E. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di di determinare CP_1
e di richiedere gli interessi previsti dagli art. 18,19, 20 e 21 L.457/78. F. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di di determinare e richiedere gli interessi CP_1
previsti dall'art. 24 L. 457/78; G. In via subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di a ricevere le rate interessi antecedenti a gennaio 2010, CP_1
ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia per ciascun ricorrente;
H. In via subordinata, accertare e dichiarare che le somme indicate da nelle CP_1
comunicazioni del 2015 (doc n. 8) non sono dovute dai ricorrenti e comunque sono errate anche utilizzando la logica della diretta applicazione ai ricorrenti degli articoli
18, 19, 20 e 21 L. 457/78 essendo, nel caso, corretta l'interpretazione normativa e di calcolo formulata dai ricorrenti. I. Accertare e dichiarare l'obbligo di di CP_1
restituire in favore dei ricorrenti, e/o di loro eventuali aventi causa, tutte le somme da questi eventualmente versate a titolo di interessi sui mutui per cui è causa, nella misura che sarà quantificata in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione sugli importi anche a titolo di risarcimento del danno.” 2. Depositati distinti atti d'intervento, dapprima i coniugi e successivamente i coniugi hanno chiesto Pt_31 CP_3
l'accoglimento in proprio favore delle conclusioni del ricorso introduttivo, sulla base di deduzioni identiche per i primi ed analoghe per i secondi, rispetto a quelle poste a base del suddetto ricorso.
3. Costituitasi tempestivamente Ater, ha eccepito: - )
l'inammissibilità del rito scelto;
-) l'inammissibilità per carenza d'interesse ad agire delle domande di cui alle lettere H ed I;
-) l'infondatezza tutte le domande;
ed ha inoltre chiesto di “A )in via principale-) ... confermare che l'art. 20 l 513/77 deve essere applicato anche agli odierni ricorrenti e/o intervenuti...” -) “...confermare la legittimità dell'ente resistente di richiedere le somme oggetto di contestazione ai sensi dell'art 20 L. 513/77 in combinato disposto con l'art. 24 L.457/78 agli odierni ricorrenti e/o intervenuti...” -) “...confermare che la sentenza 1424/2008 non ha sancito la gratuità sostanziale del contratto di finanziamento concesso ai ricorrenti e/o agli intervenuti ex L. 60/63 e che, per l'effetto, essi sono tenuti all'adempimento dell'obbligo assunto; -) “...dichiarare che la sentenza 1424/2008, con il suo passaggio in giudicato, ha solo sancito l'annullamento del Decreto Ministeriale impugnato e null'altro” B)in via principale-) “...confermare che la determinazione dei tassi di interesse da applicare ai ricorrenti trova la sua fonte nell'art 20 L. 513/77 in combinato disposto con l' art. 24 L. 457/78, con riferimento alla delibera CIPE corrispondente all'anno in cui i ricorrenti hanno reso la dichiarazione reddituale per confermare l'assegnazione/l'acquisto degli alloggi”; B)in via subordinata -)
“...confermare che gli artt. 18, 19, 20, 21 L. 457/78 sarebbero almeno astrattamente applicabili anche “tout court” alla fattispecie per cui è causa;” C)in via principale-
)”... confermare che l'art. 24 L. 457/78 è applicabile agli odierni ricorrenti e/o intervenuti dacché la normativa di riferimento tiene conto non solo della qualifica di “assegnatari che superano i limiti di reddito” ma altresì di quella di “acquirenti””;
D)in via principale -) “ ...confermare che il termine di prescrizione non è ancora iniziato a decorrere e che, comunque, anche in fase di decorrenza essa inizia con il pagamento dell'ultima rata e/o del saldo e che comunque tale termine è decennale e non quinquennale;
” D)in via subordinata-) “..dichiarare che il termine prescrizionale
è stato interrotto con la nota del 2014”; D)in via ulteriormente subordinata -)
“confermata la legittimità dell'ente resistente alla riscossione delle somme, accertare
e dichiarare il diritto dell'ente ...a richiedere ed ottenere il pagamento delle somme non prescritte da parte degli odierni ricorrenti e/intervenuti”; I) In via principale-
)“...confermare che alcuna somma deve essere restituita dall'ente...agli odierni ricorrenti e/o agli odierni intervenuti”.
4. Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>
§ 2 — Il Tribunale di RO con sentenza n. 20508/2019 così statuiva:<< in parziale accoglimento di una delle domande dei ricorrenti e degli intervenuti:
-) dichiara che le somme richieste a , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Persona_2
, , Persona_3 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , , , Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
, Parte_28 Parte_34 Parte_29 Parte_30 Pt_31
, tra gennaio 2015 e
[...] Parte_35 Parte_33
febbraio 2016 da Controparte_1
RO – a titolo di interessi sul finanziamento erogato per la
[...]
realizzazione degli alloggi realizzati dalla Cooperativa Nuova Celsa a r.l. e loro assegnati, non sono dovuti nella misura ivi richiesta;
-) respinge tutte le restanti domande dei suddetti ricorrenti ed intervenuti;
-) respinge la domanda di di CP_1
accertamento del corretto computo degli interessi sui finanziamenti erogati per la costruzione degli alloggi assegnati e trasferiti ai ricorrenti e agli intervenuti sulla base di un reddito complessivo familiare diverso da quello che risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente prima dell'assegnazione; -
) compensa le spese di lite tra le parti in misura del 30% e condanna, in solido, Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , , Parte_6 Persona_1 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , , , Pt_16 Parte_17 Persona_2 Persona_3 Parte_20
, , , , Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Pt_25
, , , , ,
[...] Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_34 Parte_29
, ,
[...] Parte_30 Parte_31 Parte_35
al pagamento in favore di Parte_33 [...]
– del restante 70%, Controparte_1
liquidato in complessivi euro 13.860,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.>>
§ 3 – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:< 5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' (cfr. SU, sent.
n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), superata dalla CP_4
conversione del rito l'eccezione di inammissibilità di quello sommario scelto e rilevata l'evidente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per difetto d'interesse delle domande dei ricorrenti e degli intervenuti relative alle comunicazioni con cui ha CP_1
chiesto il pagamento degli interessi in oggetto richiesti ( cfr sub doc. 8 ricorso introduttivo;
doc. 2 intervento coniugi sub doc. 2 intervento coniugi , CP_3 Pt_31
le quali richieste certamente giustificano l'azione di accertamento negativo esperita, e premesso che si qualificano come domande riconvenzionali solo quelle di che CP_1 effettivamente ampliano l'oggetto della cognizione rispetto a quella richiesta dall'esame di fondatezza delle domande dei ricorrenti e degli intervenuti
(individuazione della delibera CIPE applicabile ai fini del computo degli interessi in oggetto : sub “B) in via principale”) , in diritto si osserva che: - ) la l. n. 60 del 14 febbraio 1963, contenente la disciplina della “ Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione e istituzione di un programma decennale di costruzione di CP_5
alloggi per lavoratori” è stata interamente abrogata dalla l.n. 513/1977, relativa al “ ... finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica”; -) già prima del 1977, la legge n. 865 del 22 ottobre 1971, n.
865, con cui sono stati disposti, tra l'altro, “ Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
... ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”, nell'ambito del Titolo
IV, dedicato appunto ai “ programmi pubblici di edilizia residenziale” , all'art. 55 aveva previsto la destinazione di parte dei fondi con essa stanziati ai “c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi” e all'art. 61 ultimo comma aveva disposto che “ I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.”, -) successivamente, però, la sopra menzionata l.n.
513/1977, nell'ambito Titolo II, dedicato al “ finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica”, all'art. 20, nel testo restato immutato dal 18.8.1977, ha testualmente disposto che : “Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, e' stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi.”; -) solo un anno dopo, la l. n. 457/1978, contenente “Norme per l'edilizia residenziale”, ha attribuito invece al C.I.P.E., tra l'altro, il compito di approvare, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale (cd. Perso
) già istituto dalla l. n. 865/971 (art. 2), la misura dei tassi e gli aggiornamenti
“...dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell' (art. 2; art. 3 lett. o) CP_6
l. n. 457/1978);
e) ed infatti, l'art. 20 della l. n. 457/1978, nel testo in vigore dall'entrata in vigore di tale legge, ha statuito “I limiti massimi di reddito.” anche “...per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, ...”ed anche “ a) .... per i soci di cooperative edilizie a proprietà' individuale o loro consorzi;
per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati” fissandoli: “1) in
L.
6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in L.
8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) ... per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000” e statuendo altresì che “ I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3.” e che “ Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dello alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.”; -) il successivo art. 21 della l. n. 457/1978 , rubricato “ Modalità per la determinazione del reddito” nel testo originario in vigore fino al 26.03.1982 , statuiva che “ Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie di aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio il reddito complessivo del nucleo familiare e' diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico;
agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento....”; -)Viceversa, nel testo modificato dall' art 2 co. 14 del dl 9/1982 conv. con l n 94/82, e tuttora in vigore, l'art. 21 della l. n. 457/1978, statuisce che “ Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché' ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico;
agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.....”; -) Inoltre, per quanto qui direttamente interessa, il testo originario dell'art 24 della l. n. 457/1978, rubricato “Abitazioni realizzate con leggi anteriori”, in vigore dal 20.08.1978 al 16.02.1980, statuiva che “
Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite. Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento. Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.
....”; -) successivamente, il 2° comma dell'art. 24 della l. n. 457/1978 è stato sostituito dall'art. 15 bis del d.ln. 629/79 conv. con l n. 25/1980, così che nel testo in vigore e non modificato dal 17.2.1980 ha previsto che: “Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalità di determinazione del reddito previste dall'articolo 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto
a revisione biennale. Il nuovo tasso è applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario”; -) ancora in seguito, la l. n. 179 del 17.2.1992, contenente anch'essa “Norme per l'edilizia residenziale pubblica” , nell'ambito delle
“ norme finali e transitorie” all'art. 21, espressamente rubricato “ Interpretazione autentica” , e nel testo tuttora in vigore, ha così disposto : “ I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare
d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi.
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono intendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978.” -) con specifico riferimento all'interpretazione di legittimità del rapporto tra l'art.61 della l. n. 865/1971, l'art. 20 della l. n. 513/77 e l'art. 24 della l. n. 457/78, in due pronunce, sostanzialmente di identico contenuto, – Cass. civ., I;
sent. n. 276 del 20.12.2011; n. 2502 del 21.02.2001, cui hanno dato seguito le sentenze di questo Tribunale nn. 355/2013 e n. 19285/2014 - è stato affermato che
“l'agevolazione di cui all'art. 61, comma quarto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - il quale prevedeva il rimborso senza interessi, dei finanziamenti alle cooperative - è venuta meno in conseguenza dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il quale ha disposto, in deroga a quanto precedentemente stabilito, la corresponsione, anche per
i finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 55 della legge n. 865 del 1971, di un tasso di interesse, da fissarsi mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro e sentite le Regioni. Né siffatto sistema è stato modificato dalla successiva legge 5 agosto 1978, n. 457 e, in particolare, dal suo art. 24, il quale è rivolto non già agli enti pubblici ed alle cooperative che intendono ottenere sovvenzioni, ma agli assegnatari o agli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilendo che, per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni finanziate con leggi anteriori, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.” 6. ( segue)
Ancora in diritto, e con riferimento alle questioni generali oggetto di controversia e dunque di giudizio, si osserva che: -) il contratto di mutuo è fonte di un'obbligazione restitutoria unica, in quanto la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti e dunque non determina l'effetto di frazionare il debito in una serie di autonome obbligazioni, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, onde, da un canto, deve escludersi, per tali tipologie di interessi,
l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti, e dall'altro deve farsi coincidere la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata e dei correlativi interessi solo con la scadenza dell'ultima rata, atteso che, per quanto detto, il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza di quest'ultima. (cfr. Cass. civ., I, sent. n. 18951 dell'8.8.2013; III, sent. n.
17798 del 30.08.2011, n. 2301 del 6.02.2004). -) La regola generale dell'efficacia "inter partes" del giudicato subisce delle eccezioni nei casi in cui, e con particolare riguardo al giudicato amministrativo, la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell'atto, quale ad esempio un regolamento o un atto plurimo inscindibile, o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti;
tale estensione riguarda, tuttavia, solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall'art 2909 c.c., poiché, mentre l'eliminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato "erga omnes", quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella "res iudicata" idonea a vincolare i successivi organi giudicanti ( cfr. Cass. civ, sez. L., sent. n. 21000 del 6.08.2019; V, ord. n. 13389 del 17.05.2019; I, sent. n. 11920 del 22.05.2009; I, sent. n. 2734 del 13.03.1998).
7. In fatto si rileva che: -) gli stessi originari ricorrenti hanno dimostrato che i finanziamenti erogati ex l.n.60/1963 dallo IACP della Provincia di RO alla Cooperativa Nuova
Celsa per azioni a r.l. per la realizzazione di alloggi economici e popolari nell'ambito del Piano di Zona n. 38 – Laurentino – Lotto G 9 – sono stati stipulati a decorrere dal
9.02.1982, in data 3.06.1982, 6.08.1990, 29.11.1991 ( doc.
1.a/1.d ricorso introduttivo)
, e successivamente riunificati, esclusivamente ai fini contabili, nell'atto del
10.10.1995 ( cfr. ibidem, doc. 2, in particolare art.4) in unico finanziamento di complessivi £ 5.032.074.000, con iscrizione ipotecaria su tutta l'area a tal fine concessa in superficie “ con sovrastante fabbricato di 54 alloggi per complessivi n. 326 vani convenzionali, costituente il lotto edificabile numero G9 della superficie complessiva di mq 6.095...” ( cfr doc. 2 , cit., art. 3 ); -) i suddetti atti di finanziamento menzionano espressamente, quali relative fonti di disciplina, la l. n. 60/1963 “ e successive integrazioni e modificazioni” ( cfr. pg 5 del contratto del 9.02.1982 : doc 1 A;
pg 4 dell'atto aggiuntivo del 3.06.1982 : doc. 1B; pg 5 dell'atto aggiuntivo del 6.08.1990 : doc. 1c) e soprattutto tutti espressamente precisano che sul “ ..finanziamento verranno applicati gli interessi previsti dall'art. 20 della legge 8 agosto 1977n. 513” ( cfr. pg 10 del contratto del 9.02.1982 : doc 1 a, cit. ; pg 6 dell'atto aggiuntivo del 3.06.1982 : doc.
1B, bit.; ) addirittura specificando, gli atti del 6.08.1990 e del 29.11.1991, che “
l'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 513 ..ha modificato la struttura del finanziamento da gratuito ad oneroso” onde “ la parte assegnataria assume, fin da ora
a proprio carico il maggiore importo dovuto sulle rate mensili di ammortamento a seguito della applicazione dei predetti interessi nella misura che sarà stabilita dal nuovo decreto che dovrà essere emesso ai sensi del citato articolo 20...” ( cfr. pg 9/10 dell' atto del 6.08.1990, doc. 1c cit; pg. 10 dell' atto del 29.11.1991 , doc. 1d cit); -) a decorrere dal 26.07.2004 sono stati stipulati i contratti di assegnazione e trasferimento, in favore dei ricorrenti ed intervenuti nel presente giudizio, della proprietà superficiaria dei singoli alloggi realizzati dalla Cooperativa Nuova Celsa, nell'ambito del Piano di
Zona in oggetto, divenuta a tal fine beneficiaria del finanziamento di cui ai menzionati atti poi riuniti nell'atto del 1995, finanziamento che per l'effetto viene proporzionalmente frazionato unitamente all'ipoteca iscritta a relativa garanzia ( doc.
3.1./3.31 dell'atto introduttivo;
doc. 1 intervento coniugi sub doc1 CP_3
intervento coniugi;
tali contratti riproducono singolarmente, con riferimento Pt_31
agli interessi, la precisazione già presente nei più recenti atti aggiuntivi di finanziamento in favore della Cooperativa costruttrice, alla cui stregua “ Art. 3) In relazione agli interessi dovuti sul finanziamento come sopra concesso alla
Cooperativa, ai sensi dell'art. 20 della Legge 8 agosto 1977 n. 513 che ha modificato la struttura del finanziamento gratuito ad oneroso, la parte assegnataria si impegna fin d'ora a corrispondere il maggior importo dovuto sulle rate mensili di ammortamento, a seguito dell'applicazione dei predetti interessi nella misura che sarà stabilita dal nuovo decreto che dovrà essere emanato ai sensi del citato articolo 20, in sostituzione del precedente Decreto n. 621 del 28 marzo 1984...” , e contengono , inoltre, espressa menzione del piano di ammortamento del finanziamento, frazionato in n. 332 rate mensili a decorrere dal 1.07.2004 , e dunque in 28 anni, destinati a scadere tra l'anno 2031 e l'anno 2032 ( cfr art. 7); -) nella parte inziale dell'art. 7 di ciascun contratto di assegnazione e trasferimento della proprietà superficiaria in favore dei ricorrenti e degli intervenuti in questo giudizio, si legge, altresì, : “ Si dà e si prende atto tra le parti che, come già detto in premessa, sull'importo del finanziamento concesso, dal 1 marzo 1997 al 30 giugno 2004 risultano già versate dalla Cooperativa numero 88 (ottantotto) rate di ammortamento pari a complessive lire
1.054.486.400...pari ad euro 544.596,78. La somma accollata dall'assegnatario si riduce in proporzione ad euro 36.622,55....”. -) Con sentenza n. 1424/ 2008, che ha definito in I grado il giudizio promosso dalla Cooperativa Nuova Celsa a r.l. nei confronti del (già dei e dell' Controparte_7 CP_8 Controparte_9 ( già del Tesoro), il TAR del Lazio ha annullato il decreto del
[...] CP_10
del 30.12.1994 che aveva determinato i tassi di interesse da applicare in
[...]
attuazione del disposto dell'art. 20 della l. n. 513/1977 , ma in realtà , per sua espressa ammissione, già annullato con sua precedente sentenza n. 1391/1998 in quanto ritenuto illegittimo perché “ ..emanato in forza del potere conferito da una norma ( art. 20 della
L. n. 513/1977) implicitamente abrogata in parte qua, per evidente incompatibilità, dall'art. 24 della successiva L. n. 457/1978” ( doc. f dei ricorrenti); -)con la seconda memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. ha depositato la propria determinazione direttoriale CP_1
n. 89 del 17.03.2014 contenente per la prima volta l'elaborazione del criterio di computo degli interessi ex art. 20 della l. n. 513/77 sui finanziamenti erogati alle
Cooperative per la realizzazione di edilizia residenziale agevolata, in cui si legge che la misura degli interessi applicabili sul mutuo accollato agli assegnatari è individuata sulla base del reddito dichiarato dal nucleo familiare nell'anno precedente all'erogazione del finanziamento qualora si tratti di soci prenotati e sulla base dei redditi dichiarati dal nucleo familiare nell'anno precedente all'assegnazione per i soci subentrati;
che nel caso dei ' soci subentrati' “il reddito da lavoro dipendente deve essere decurtato di L 500.000 o di L 1.000.000 per ogni figlio minore a carico in virtù del combinato disposto dall'art. 21 della legge 457/1978 e dall'art. 2 comma 14 d.l.
9/1982 –L. 94/82; tale reddito dovrà essere essere preso in considerazione nella misura del 75% o del 60% con riferimento alla predetta disposizione normativa....” ( cfr. doc. 12 seconda memoria Ater ex art. 183 co 6 c.p.c. ); -) tra gennaio 2015 e febbraio 2016 Ater ha fatto pervenire ai ricorrenti e agli intervenuti le richieste di pagamento degli interessi sui finanziamenti erogati alla Cooperativa Nuova Celsa a r.l. per la costruzione degli alloggi loro assegnati e trasferiti con i suddetti atti del 2004, richieste contenenti, per l'effetto, l'importo complessivo degli interessi maturati dalla data comune del “ 1.03.1997” fino alla data della richiesta o al mese successivo, e la rideterminazione della rata mensile di restituzione del mutuo, rispetto a quella indicata nell'atto di assegnazione e trasferimento;
-) le suddette richieste di Ater di pagamento degli interessi menzionano però, immotivatamente, delibere sulla base delle quali Per_5 sarebbe avvenuto il computo degli interessi richiesti, di volta in volta diverse – del
13.02.1986 ; del 30.07.1991; del 19.11.1981 – ( cfr sub doc. 8 ricorso introduttivo;
doc. 2 intervento coniugi sub doc. 2 intervento coniugi .
8.In CP_3 Pt_31
conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sin qui esposti, e tenuto conto delle articolate domande di tutte le parti, si osserva che - con riferimento all'esistenza dell'obbligazione avente ad oggetto gli interessi di cui si tratta- -) inequivoca è la disposizione dell'art. 20 della l.n. 513/77 nella parte in cui, appunto in deroga espressa di quanto previsto dall'art. 61 della precedente l. n. 865/71 in ordine alla gratuità dei finanziamenti alle cooperative per la realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, ha senz'altro previsto l'applicazione di tassi di interesse sulle relative somme da restituire, ma in una misura la cui determinazione è stata demandata ad un decreto ministeriale;
-) invero, appare parimenti chiara la previsione dell'art. 24 co 2 della successiva legge n. 457/78, sia nel testo originario che in quello in seguito sostituito dall' art. 15 bis del d.ln. 629/79 conv con l n. 25/1980, allorché, appunto con espresso riferimento alle “Abitazioni realizzate con leggi anteriori”, ricollega la misura del tasso d'interesse da applicare alla restituzione dei relativi finanziamenti – applicazione di un tasso d'interesse, dunque, imprescindibile-, ai limiti di reddito degli assegnatari, previsti dalla medesima legge anche ad altri fini;
-) tale significato normativo dell'art. 24 co 2 della l.n.457/78 è stato poi ulteriormente chiarito dall'art. 21 della l. n. 179/1992 che ha disposto che i ' limiti di reddito degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata, rilevanti ai fini dell'individuazione del tasso d'interesse da applicare ai fini della restituzione dei finanziamenti erogati alle cooperative per la costruzione degli alloggi loro assegnati - tasso d'interesse della cui applicazione è dunque ancora una volta ribadita l'imprescindibilità- sono quelli esistenti al momento dell'assegnazione dei singoli alloggi;
-)in ogni caso, in ordine all'onerosità dei finanziamenti erogati per la realizzazione dell'edilizia agevolata anche in base a leggi anteriori alla l. n. 457/78, si è espressa ripetutamente, come visto, la giurisprudenza di legittimità con le sentt. n. 276/2011 e n. 2502/2001, cui ha dato seguito anche questo
Tribunale con le sentenze n. 355/2013 e n. 19285/2014; -)nessuna rilevanza, sul punto, assume l'annullamento giudiziario del Decreto Ministeriale del 30.12.1994 ( erroneamente indicato nel ricorso introduttivo con la data del 30.12.2004) il quale aveva determinato il suddetto tasso d'interesse in applicazione dell'art. 20 della l.n.
513/77, ancorché in parte qua superato dagli artt. 2 e 3 della l. n. 457/78 che, come visto, hanno demandato tale compito al su proposta del Comitato per l'edilizia Per_5
residenziale; -) il suddetto annullamento giudiziario del Decreto Ministeriale del
30.12.1994, infatti, ha avuto il solo effetto di impedire erga omnes che lo stesso fungesse da fonte di determinazione del tasso d'interesse applicabile, e non certamente quello di rendere gratuiti finanziamenti la cui onerosità è prescritta da norme di legge primaria – art. 20 l. n. 513/77; art. 24 l. n. 457/78; art. 21 .l. n. 179/92 -, e dunque certamente sovraordinate allo stesso DM annullato;
-)all'idoneità del suddetto annullamento giudiziario del DM del 30.12.1994 a rendere gratuiti i finanziamenti di cui si tratta ostano, dunque, sia la gerarchia delle fonti, sia i limiti strutturali dell'estensione erga omnes degli effetti dell'annullamento giudiziario dell'atto plurimo inscindibile, la quale estensione, come visto, non investe anche gli effetti conformativi,
e cioè non giunge a sostituire all'atto annullato una nuova disciplina dei rapporti sostanziali tra parti estranee al giudizio ad esito del quale esso è stato pronunciato, quali, nel caso di specie, sono appunto gli originari ricorrenti e le parti qui intervenute.
-) Non solo;
nel caso di specie, come visto, sia gli atti di erogazione dei finanziamenti in favore della Cooperativa costruttrice, in quanto tutti successivi all'entrata in vigore della l.n. 513/77, sia coerentemente i singoli atti di assegnazione e trasferimento dei singoli alloggi realizzati, con contestuale frazionamento dei suddetti finanziamenti riunificati in favore e a carico degli originari ricorrenti ed intervenuti, espressamente prevedono la relativa onerosità e rinviano per la misura dell'interesse da applicare al decreto che dovrà essere adottato ex art. 20 della l. n. 513/77. -)In definitiva, è evidente l'infondatezza della domanda degli originari ricorrenti e degli intervenuti di accertamento della gratuità dei finanziamenti riunificati con atto del 10.10.1995 erogati alla Cooperativa Nuova Celsa a r.l. ai fini della realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Zona n. 38- Laurentino- , poi assegnati e trasferiti loro nel 2004 con accollo della corrispondente quota parte del relativo debito restitutorio, e dunque è evidente l'infondatezza della domanda di accertamento negativo del correlativo credito per interessi della convenuta ( domande sub A) e CP_1
B) del ricorso introduttivo, integralmente richiamate dall'atto di intervento dei coniugi domande sub A), B) e C) e D) dell'atto d'intervento dei coniugi . 9. Pt_31 CP_3
(segue). Con riferimento alla prescrizione delle somme richieste da per interessi, CP_1
si osserva: -) la natura decennale della prescrizione applicabile agli interessi sui finanziamenti e la coincidenza della decorrenza della relativa prescrizione con la data prevista per il pagamento dell'ultima rata, nel caso di specie, dunque, non anteriore al
2031, quali sopra argomentate, rendono del pari evidentemente infondate anche le domande dei ricorrenti e degli intervenuti di accertamento della prescrizione del credito di avente ad oggetto gli interessi sui finanziamenti in oggetto ( domande sub D), CP_1
E), F) G) del ricorso introduttivo, integralmente richiamate dall'atto di intervento dei coniugi domande sub F), G), H), I) dell'intervento dei coniugi . 10. Pt_31 CP_3
(segue) Con riferimento alla correttezza del computo degli interessi richiesti da CP_1
oggetto di domanda anche di quest'ultima, qualificabile come riconvenzionale nella misura in cui chiede un accertamento diverso da quello sufficiente a delibare la fondatezza della domanda dei ricorrenti, si osserva: -) il combinato disposto degli artt.
20 della l. n. 513/77; 24 co 2 della l. n. 457/78 nel testo sostituito dall'art. 15 bis del d.l. n. 629/79; 21 della l. n. 179/92; 20 co 3 della l. 457/78 (“ Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dello alloggio”), implica che : sono certamente infondate le domande dei ricorrenti e degli intervenuti dirette all'accertamento di un criterio di computo degli interessi sui finanziamenti erogati per la costruzione degli alloggi loro assegnati e trasferiti, e dunque sulle quote dei medesimi finanziamenti riunificati che per l'effetto si sono accollati, basato sulla quantificazione dei loro redditi secondo le norme della l. n.
63/60, in quanto, come visto, interamente abrogata dalla l. n. 513/77, ovvero su norme comunque diverse da quella poste dall'art.24 co 2 della l. n. 457/78 nel testo sostituito dall'art. 15 bis del d.l. n. 629/79 e secondo l'interpretazione imposta dall'art 21 della l.
n. 179/92 ( domande sub B e C del ricorso, cui integralmente rinviano gli interventi dei coniugi domande sub D), E) dell'intervento Organtini); alla stregua, infatti, Pt_31
dell'art.24 co 2 della l. n. 457/78 nel testo sostituito dall'art. 15 bis del d.l. n. 629/79 e secondo l'interpretazione imposta dall'art 21 della l. n. 179/92, i redditi degli assegnatari rilevanti ai fini dell'individuazione del tasso d'interesse loro applicabile “ sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione”, i quali redditi, a loro volta – ex art. 20 co 3 della l.n. 457/78- si determinano tenendo “ ...conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dello alloggio”; non risulta, dunque, neppure corretto il criterio esposto nella determinazione direttoriale di Ater n. 89 del 17.03.2014, sulla cui base sono state presumibilmente elaborate anche le richieste di quest'ultima ai ricorrenti e agli intervenuti, di pagamento degli interessi, e recanti date comprese tra gennaio 2015 e febbraio 2016, le quali hanno dato origine al presente procedimento: la suddetta determinazione direttoriale limita, infatti, la rilevanza dell'ultima dichiarazione dei redditi prima dell'assegnazione solo ai soci 'subentrati', nonostante il riferimento al reddito del momento dell'assegnazione, presente della norma di interpretazione autentica ex art. 21 della l. n. 179/92, non distingua, a tale fine, tra le categorie di assegnatari;
la determinazione direttoriale, inoltre, considera in maniera indifferente sia le detrazioni previste dall'originario testo dell'art. 21 della l. n. 457/1978, sia quelle più favorevoli introdotte nel testo modificato dall'art. 2 comma 14 d.l. 9/1982, e che invece unicamente si applicano. D'altro canto, le suddette richieste di pagamento degli interessi indicano, immotivatamente, quale fonte, delibere anche molto diverse tra loro e soprattutto una decorrenza del Per_5
computo degli interessi – 1 03.1997 – diversa da quella della data di assegnazione – aprile 2004 -; -) premesso che ha chiesto di accertare la corretta applicazione, ai CP_1
fini della determinazione degli interessi richiesti, di una generica delibera Per_5
individuata con una formula non coincidente con quella normativa presente nell'art. 24 co 2 della l.n. 457/78 nel testo sostituito dall'art. 15 bis del d.ln. 629/79, i suddetti rilievi di difformità, rispetto ai criteri normativi, di quelli di determinazione degli interessi espressi dalla suddetta determinazione direttoriale n. 89 del 17.03.2014 ed inoltre manifestati dalle richieste di relativo pagamento in atti, conducono a far ritenere in parte fondate le domande di accertamento dei ricorrenti e degli intervenuti di non correttezza delle somme richieste da con le missive del 2015 ( domanda sub H) CP_1
del ricorso introduttivo, cui integralmente rinvia l'intervento dei coniugi Pt_31
domanda sub J dell'intervento dei coniugi;
infondata la domanda di di CP_3 CP_1
corretta applicazione delle delibere ( sub “B in via principale”); -) d'altro canto, Per_5
in mancanza di una domanda delle parti di accertamento delle somme dovute per interessi ad sulla base dei criteri di relativa quantificazione ritenuti legittimi, ex CP_1
art. 112 c.p.c. nessuna ulteriore pronuncia è possibile sul punto;
-) l'accertata onerosità dei finanziamenti di cui in parte i ricorrenti e gli intervenuti si sono accollati la restituzione, rende, infine, infondata la richiesta di restituzione di 'tutte le somme
...versate a titolo di interessi...' (domanda sub I) del ricorso introduttivo, cui l'intervento dei coniugi integralmente rinvia;
domanda sub K) dell'intervento Pt_31
dei coniugi . 11. La limitata e parziale soccombenza reciproca giustifica la CP_3
compensazione delle spese di lite tra le parti in misura del 30%; per il restante 70% le spese di lite sono poste a carico, in solido, dei ricorrenti e degli intervenuti, e liquidate in favore di tenuto conto del valore della causa indicato in ricorso introduttivo– CP_1
euro 2.500.000,00 -, in complessivi euro 13.860,00 di cui euro 2660,00 per il 70% dei compensi relativi alla fase studio, euro 1750,00 per il 70% dei compensi relativi alla fase introduttiva, euro 4900,00 per il 70% dei compensi relativi alla fase di trattazione ed euro 4550,00 per il 70% dei compensi relativi alla fase decisionale, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.>>
§ 4 – Hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in proprio e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
in qualità di erede del Sig. , Persona_1 Parte_8 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...] , , in proprio e in Pt_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
qualità di erede del Sig. in proprio e in qualità di erede Persona_2 Parte_19
del Sig. , Persona_3 Parte_20 Parte_21 [...]
, Pt_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26 Pt_27
, , , Sig. e
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31
la Sig.ra chiedendo alla Corte: « in parziale riforma della sentenza (..) Parte_32
accogliere le conclusioni così come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e di seguito riportate 1) Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato in favore degli odierni appellanti della sentenza del TAR Lazio 1424/2008 e che, per l'effetto, l'art. 20 L. 513/77 e/o il Decreto del Ministero del Tesoro del 30.12.2004, pubblicato in G.U. n. 103 del 5.5.1995, non sono applicabili agli appellanti;
accertare e dichiarare, quindi, che non ha diritto in base all'art. 20 L. 513/77 e/o al citato CP_1
D.M di richiedere agli appellanti, né in proprio, né nella loro qualità di accollanti del pregresso obbligo della Cooperativa Nuova Celsa, nessuna somma maturata e/o maturanda - a titolo di interessi - sul mutuo rep. n. 150394 racc. n. 19722, disciplinato nel contratto di assegnazione e frazionamento del mutuo del 2004; accertare e dichiarare la gratuità del mutuo riunificato con atto notarile rep. n. 150394 racc. n.
19722 ai sensi dell'art. 61 L. 865/71. 2. Accertare e dichiarare che gli articoli 18, 19 20
e 21 L. 457/78 non sono abrogativi dell'art. 20 della L. 513/77 e, per l'effetto, o comunque, accertare e dichiarare che non ha diritto, in base agli articoli 18, 19, CP_1
20 e 21 L. 457/78, di richiedere agli odierni appellanti, né in proprio, né nella loro qualità di accollanti del pregresso obbligo della Cooperativa Nuova Celsa, nessuna somma maturata e/o maturanda a titolo di interessi sul mutuo rep. n. 150394 racc. n.
19722, disciplinato nel contratto di assegnazione e frazionamento del mutuo del 2004.
3. Accertare e dichiarare che nell'atto di assegnazione del 2004 ha certificato la CP_1
sussistenza dei requisiti in capo agli assegnatari per l'assegnazione dell'alloggio e per l'accollo del mutuo e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di fatto per l'applicabilità agli appellanti della disciplina prevista dall'art. 24 2° comma L. 457/78 nella parte in cui detto articolo prevede il ricalcolo dei redditi degli assegnatari ricorrenti in base all'art. 21 della L. 457/78 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non ha diritto in base all'art. 24 L. 457/78 di richiedere agli CP_1
appellanti, né in proprio, né nella loro qualità di accollanti del pregresso obbligo della
Cooperativa Nuova Celsa, nessuna somma maturata e/o maturanda a titolo di interessi sul mutuo, rep. n. 150394 racc. n. 19722 disciplinato nel contratto di assegnazione e frazionamento del mutuo del 2004. Ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che l'art. 24 L. 457/78 è applicabile agli appellanti esclusivamente previo accertamento del superamento da parte di ciascuno dei limiti di reddito vigenti al momento dell'assegnazione con calcolo dei redditi secondo i criteri e requisiti della legge 60/63.
4. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di di determinare e richiedere CP_1
gli interessi previsti dall'art. 20 L. 513/77 e/o dal Decreto del Ministero del Tesoro del
30.12.2004, pubblicato in G.U. n. 103 del 5.5.1995. 5. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di di determinare e di richiedere gli interessi previsti CP_1
dagli art. 18,19, 20 e 21 L.457/78. 6. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di di determinare e richiedere gli interessi previsti dall'art. 24 L. 457/78; 7. In CP_1
via subordinata, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di a ricevere le CP_1
rate interessi antecedenti a gennaio 2010, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia per ciascun appellante;
8. In via subordinata, accertare e dichiarare che le somme indicate da nelle comunicazioni del 2015 (doc n. 8) non sono dovute dagli CP_1
appellanti e comunque sono errate anche utilizzando la logica della diretta applicazione ai ricorrenti degli articoli 18, 19, 20 e 21 L. 457/78 essendo, nel caso, corretta l'interpretazione normativa e di calcolo formulata dai ricorrenti.
9. Accertare e dichiarare l'obbligo di di restituire in favore degli appellanti, e/o di loro CP_1
eventuali aventi causa, tutte le somme da questi eventualmente versate a titolo di interessi sui mutui per cui è causa, nella misura che sarà quantificata in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione sugli importi anche a titolo di risarcimento del danno B) Rigettare tutte le domande e eccezioni formulate da in quanto infondate CP_1
in fatto e in diritto;
C) Condannare alla restituzione di qualsiasi importo percepito CP_1
dagli odierni appellanti a titolo di pagamento degli interessi maturati sul finanziamento ex L. 60/63 oltre interessi legali dalla data della ricezione sino all'effettiva restituzione.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio […]».
§ 4.1 – Gli appellanti citavano e e a CP_1 Parte_35 Parte_33
comparire avanti a questa Corte all'udienza del 25 novembre 2020.
§ 4.2 – La Corte con decreto del 28 luglio 2020 ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 e
359 c.p.c. differiva l'udienza di prima comparizione al 19 aprile 2021.
§ 4.3 – Si costituiva in data 10 marzo 2021
[...]
per resistere al gravame e Controparte_1
spiegare appello incidentale. Ha formulato le seguenti conclusioni:: «in via preliminare, dichiarare la inammissibilità, seppure parziale, del proposto appello per intervenuta acquiescenza, in via principale e nel merito rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e confermare l'impugnata sentenza;
sempre in via principale, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza impugnata dichiarando che le somme richieste a titolo di interessi sul finanziamento rogato per la realizzazione degli alloggi realizzati dalla Cooperativa
Nuova Celsa a r.l. e loro assegnati, sono dovuti secondo il computo indicato nella determinazione direttoriale n. 89/2014».
§ 4.4 — e si sono costituiti nel presente giudizio di appello Pt_35 Parte_33
in data 14 aprile 2021 facendo propri i motivi di impugnazione e le censure mosse alla sentenza impugnata dagli appellanti in via principale, nonché facendo propria la ricostruzione in fatto ed in diritto della questione controversa e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale svolto da . CP_1
§ 4.5 — La Corte all'udienza di prima comparizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del
16/05/2025. § 4.5 — Con decreto presidenziale del 17 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Hanno depositato note scritte gli avv.ti Troiani e Micarelli.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d. lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs.n.164/2024).
§ 5 — I motivi dell'appello principale.
§ 5.1 — Con il primo motivo titolato: << in relazione all'errata applicabilità al caso in esame della L. 457/78 nella sua interezza>> gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto applicabile al caso in esame della L.
457/78. In particolare, evidenziano che:
1.a) La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che la L. 457/78, disciplinando altre forme di finanziamento agevolato, non ha abrogato la L. 513/77 e, pertanto, il tasso di interesse deve essere determinato dal decreto ministeriale ex art. 20
L. 513/77, senza alcun riferimento alla L. 457/78.
1.b) la L. 457/78 non può abrogare né sostituire la L. 60/63, né espressamente né tacitamente, in quanto le due leggi disciplinano due sistemi normativi distinti e non sovrapponibili: la prima riguarda nuovi piani di edilizia agevolata con finanziamenti interamente a carico dello Stato, mentre la seconda prevede finanziamenti basati anche sui contributi dei lavoratori (Gescal). Differiscono, inoltre, per presupposti, modalità di finanziamento, criteri di determinazione del reddito e termini di rimborso.
1.c) L'art. 21 della L. 179/92, in quanto norma di interpretazione autentica, esclude espressamente l'applicabilità degli artt. 18 e 20 della L. 457/78 agli assegnatari di immobili finanziati da normative precedenti al 1978. Di conseguenza, la L. 457/78 non incide sull'impianto normativo di disciplina dei mutui finanziati in base alla L. 60/63
e disciplinati dalla L. 865/71 e dall'art. 20 della L. 513/77, ma disciplina altri finanziamenti per l'esecuzione del piano decennale di edilizia agevolata previsto dalla norma stessa.
1.d) Il giudice di primo grado ha erroneamente applicato la L. 457/78 al caso in esame, ignorando che l'art. 24 della stessa legge stabilisce chiaramente che i requisiti e le procedure delle leggi precedenti (come la L. 60/63) devono rimanere invariati per gli assegnatari di alloggi finanziati prima del 1978.
Gli appellanti prospettano che l'errore principale del giudice è stato quello di basare il calcolo del reddito sugli articoli 20 e 21 della L. 457/78, mentre invece il calcolo avrebbe dovuto seguire le regole della L. 60/63, che considera solo il reddito netto del lavoratore senza includere i redditi familiari. Inoltre, il giudice ha erroneamente ritenuto che la L. 60/63 fosse stata abrogata dalla L. 513/77, mentre in realtà è ancora in vigore e fa parte di un sistema normativo unitario con la L. 865/71 e la stessa L.
513/77.
1.e) L'art. 24, comma 2, L. 457/78, interpretato dall'art. 21 L. 179/92, stabilisce che il reddito degli assegnatari di alloggi finanziati da leggi precedenti va calcolato secondo la legge di riferimento (L. 60/63) e solo in caso di superamento dei limiti si applicano le modalità della L. 457/78.
1.f) Nei contratti di finanziamento e assegnazione, le parti hanno sempre fatto riferimento alle leggi L. 60/63, L. 865/71 e all'art. 20 L. 513/77, senza mai menzionare la L. 457/78. Anche il , nella vigenza della L. 457/78, ha emanato decreti CP_7
basati sull'art. 20 L. 513/77.
§ 5.2 — Con il secondo motivo titolato: << il giudice ha erroneamente disatteso la sentenza del TAR Lazio, passata in giudicato, che ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 30.12.1994>> censurano la sentenza di primo grado per aver il giudice ignorato la sentenza del TAR Lazio, che aveva annullato il Decreto
Ministeriale individuato dall'art. 20 della L. 513/77 ed emesso in data 31.12. 1994, rendendo gratuiti i mutui per gli assegnatari. Essi lamentano che il giudice abbia considerato l'annullamento del decreto irrilevante con riguardo alla questione dell'onerosità del finanziamento e non abbia invece dato applicazione alle motivazioni del TAR, che avrebbero portato alla gratuità dei mutui. Gli appellanti, pur non essendo stati direttamente parti del giudizio amministrativo, ritengono di avere diritto agli effetti della sentenza, in quanto soci della cooperativa ricorrente.
§ 5.3 — Con il terzo motivo, gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado abbia erroneamente confuso la prescrizione del diritto di determinare il tasso di interesse con la prescrizione del diritto di riscuotere gli interessi già determinati.
Censurano la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto di determinare il tasso di interesse. Con ulteriore profilo sostengono che l'impostazione data dal primo giudice - che il finanziamento in questione configuri un'unica obbligazione restitutoria e che la prescrizione per la richiesta di pagamento di interessi decorra solo dal termine dell'ultima rata, collocato nel 2032, - è errata in quanto non tiene conto della particolare natura del mutuo, originariamente privo di interessi e divenuto oneroso solo per effetto di successive modifiche legislative. Sostengono che tanto possa attribuire ad la facoltà di determinare gli interessi o dal 1994, oppure CP_1
dal 1978 o, infine, dal 2004, a seconda dell'interpretazione normativa adottata e che, in ogni caso, essendo trascorsi da ciascuna di dette annualità - da individuarsi quale dies a quo - oltre dieci anni senza che tale diritto sia stato esercitato, lo stesso risulta prescritto. Lamentano che la sentenza impugnata è viziata anche sotto il profilo fattuale, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che avesse inviato agli CP_1
appellanti le richieste di pagamento degli interessi, laddove queste risultano, invece, essere state conosciute dagli interessati solo a seguito di un'istanza di accesso agli atti.
Ne consegue che il diritto di di determinare e richiedere gli interessi deve CP_1
ritenersi prescritto.
§ 5.4 — Con il quarto motivo, gli appellanti contestano la decisione del Giudice di primo grado che ha rigettato la loro richiesta di restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di interessi sui mutui. Evidenziano che, sebbene il Giudice abbia riconosciuto che le richieste di pagamento formulate da contengono una CP_1
quantificazione errata degli importi, ha comunque rigettato la domanda di restituzione.
Sostengono che, una volta accertato che ha commesso errori nel calcolo degli CP_1
importi dovuti e ha basato le sue richieste su criteri imprecisi, le somme versate sono prive di giustificazione e debbono essere restituite. L'argomento sull'onerosità del finanziamento, che il Giudice ha utilizzato per respingere la richiesta, è ritenuto dagli appellanti irrilevante, in quanto non è stato accertato alcun importo dovuto per gli interessi e le somme versate non sono dovute. Pertanto, ritengono che la decisione del
Giudice sia illogica e ingiustificata.
§ 6 — I motivi dell'appello incidentale contesta la decisione del primo giudice nella parte in cui il Tribunale non CP_1
considera corretto il criterio indicato nella determinazione direttoriale n. CP_1
89/2014 per la definizione del reddito complessivo su cui applicare il tasso di interesse ai fini del computo del dovuto a titolo di interesse sul finanziamento.
In particolare, l illustra le ragioni per cui distingue tra Soci "PRENOTATARI" CP_1
e Soci "SUBENTRANTI" per il calcolo del reddito e degli interessi sui finanziamenti, ritenendo che il reddito vada calcolato in base alla data dell'assegnazione per i Soci
"PRENOTATARI" e alla data di acquisto per i Soci "SUBENTRANTI".
§ 7 — L'analisi dell'appello principale.
La vicenda che ha dato origine alla lite concerne, in sintesi, la pretesa avanzata dall Controparte_11
di RO (di seguito ) nei confronti dei residenti in [...]
da nn. 71 a 107, identificati come appellanti nel procedimento in oggetto.
Tali residenti, già soci della Cooperativa a proprietà individuale Nuova Celsa, sono divenuti assegnatari nel 2004 di alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata ai sensi della Legge 60/1963. La genesi del contenzioso risiede nella richiesta di , formulata a partire dai primi CP_1
mesi del 2015, di versamento di somme a titolo di interessi sul finanziamento concesso, asseritamente maturati a partire dal 1° marzo 1997 - e calcolati fino al 2015 - nonché degli interessi futuri sino all'estinzione del mutuo.
L , più precisamente, rivendicava tale pretesa ai sensi dell'art. 20 L.513/1977 CP_1
(che aveva reso oneroso il regime di restituzione dei finanziamenti alle cooperative edilizie), in combinato disposto con l'art. 24 L. 457/1978 (che aveva ricollegato la misura del tasso d'interesse da applicare alla restituzione dei finanziamenti per abitazioni realizzate con leggi anteriori, come la L. 60/63, ai limiti di reddito degli assegnatari). Tali disposizioni erano vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento alla Cooperativa Nuova nel 1991.
Avverso tale richiesta, gli odierni appellanti hanno promosso giudizio di primo grado per l'accertamento negativo del credito, contestando la fondatezza della pretesa di
, l'applicabilità delle normative invocate, la prescrizione del diritto di e, CP_1 CP_1
in subordine, la correttezza degli importi richiesti, chiedendo altresì la restituzione di tutte somme versate.
In particolare, secondo gli appellanti, la L. 513/77 ha rimandato ad un decreto ministeriale il potere di determinare il tasso di interesse per i finanziamenti ex. L. 60/63 che, nello specifico, deve essere identificato nel Decreto Ministeriale 30 dicembre
1994, che fissava tale tasso al 4,5% per i finanziamenti concessi ai sensi delle Leggi n.
60/1963 e n. 865/1971.
Secondo la prospettiva dei ricorrenti, l'annullamento del DM, emanato in forza dell'art. 20 della L. 513/77, avrebbe determinato la mancanza di un provvedimento valido per la determinazione degli interessi previsti da tale legge. Essi sostenevano che, di conseguenza, il finanziamento ex L. 60/63 sarebbe tornato gratuito, in quanto l'art. 20
L. 513/77, che lo aveva reso oneroso, non poteva più trovare applicazione in assenza di un decreto attuativo valido.
Inoltre, hanno sottolineato che l'art. 18 della Legge n. 457/1978, il quale stabilisce l'onerosità dei mutui e la suddivisione dei mutuatari in fasce di reddito per la determinazione dei tassi di interesse, non è applicabile agli assegnatari di alloggi realizzati con finanziamenti concessi prima della sua entrata in vigore. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 21 della Legge n. 179/1992. Hanno evidenziato che, non essendo in vigore alcuna norma che preveda l'applicazione di un tasso di interesse ai mutui concessi ai sensi della Legge n. 60/1963, non abbia alcun CP_1
diritto di pretendere il pagamento di somme a titolo di interessi.
§ 7.1 — Il primo motivo è infondato
Il ragionamento logico che sostiene il motivo in esame si fonda sui seguenti presupposti ben illustrati, in sintesi, a pag.
5-6 del gravame:
a) il finanziamento concesso agli odierni appellanti era inizialmente disciplinato dalla
L. 60/63 e dalla L. 865/71 che all'art 61 disponeva la gratuità del finanziamento prevedendo un rimborso in 35 anni senza interessi;
b) tale scenario mutava a seguito dell'intervento del legislatore che con l'art. 20 della
L. 513/77 intese modificare la gratuità proprio dei finanziamenti relativi ai programmi edilizi ex L. 60/63, disponendo che i finanziamenti dovessero, invece, essere gravati da interessi nella misura che sarebbe stata indicata da un successivo decreto ministeriale, decreto che venne emanato soltanto nell'anno 1994;
c) il Decreto de quo fissava il saggio di interesse al 4,5% per tutti gli assegnatari di alloggi finanziati ex L. 60/63 e 865/71;
d) l'annullamento del decreto suddetto (DM 30 dicembre 1994 in GU n. 103 del
05.05.1995), pronunciato dal TAR Lazio con la sentenza n. 1424 del 2008, trascorsa in giudicato, aveva comportato l'impossibilità di applicazione del tasso di interesse ad essi appellanti in quanto, essendo essi soci della Cooperativa Nuova Celsa, erano i destinatari del provvedimento impugnato dalla Cooperativa ed annullato dal TAR
Lazio.
Osserva la Corte che il ragionamento logico dell'appello si fonda, in iure, sul rilievo che la normativa sopravvenuta, ovvero la L. 457/1978 e la sua norma di interpretazione autentica, non trovasse applicazione al finanziamento in oggetto in ragione (cfr. pag. 9 atto di appello): a) della lettura testuale della legge;
b) della giurisprudenza di legittimità, che espressamente prevede l'applicazione della legge 457/78 ad altri tipi di finanziamento diversi da quello per cui è causa;
c) della interpretazione autentica della
L. 457/78 espressa dalla L. 179/92 esplicitata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva la Corte che il motivo, ripetitivo delle argomentazioni svolte in primo grado,
è infondato in tutte le sue prospettazioni.
La questione controversa dirimente concerne l'interpretazione corretta da assegnare all'art. 20 L. n. 513/1977 ed in particolare se detta norma sia o meno stata abrogata da successive disposizioni (L. 457/1978), per verificare, in primo luogo, se il finanziamento sia o meno produttivo di interessi e, in secondo luogo e nell'affermativa, sulla base di quale criterio vadano calcolati detti interessi.
Gli appellanti – e gli appellati ed che hanno Parte_35 Parte_33
dichiarato di aderire all'appello – hanno infatti chiesto che sia accertata e dichiarata la gratuità del mutuo riunificato con atto notarile rep. n. 150394 racc. n. 19722 ai sensi dell'art. 61 L. 865/1071 in quanto il Decreto del Ministero del Tesoro del 30.12.1994 risulta annullato dal TAR Lazio e di accertare che gli artt. 18, 19, 20 e 21 L. 457/78 non sono abrogativi dell'art. 20 della L. 513/ 1977 e non si applicano ad essi appellanti.
Il tribunale ha risolto in senso negativo per i ricorrenti la questione dell'interpretazione dell'art. 20 L. 513/1977 e del suo coordinamento con la L. 457/1978, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 15 bis del d.l. n. 629/1979 conv. in L. n.
25/1980, richiamando il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 2502/2001 e la successiva n. 27656/2011 che confermava, con ulteriori argomentazioni, il primo arresto. Ha richiamato altresì precedenti di merito del tribunale di RO sentenze n.
355/2013 e n. 19285/2014 che, pronunciando su altrettante azioni di accertamento negativo del credito per immobili realizzati dalla Cooperativa Celsa a r.l. in via Joyce, avevano rigettato la domanda e riconosciuto l'onerosità del mutuo sulla base dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità indicata. Sentenze non appellate e trascorse in giudicato. Osserva la Corte che la sentenza di prime cure merita integrale condivisione, in quanto le pronunce n. 2502/2001 e n. 27656/2011 sviluppano argomenti che il primo giudice ha trattato, prestandovi adesione, mentre gli appellanti li analizzano solo in parte, trascurandone gli aspetti salienti e decisivi.
In particolare la Corte con la pronuncia n. 27656/2011 ha evidenziato: < con la sentenza 2502 del 2001 ha rammentato in premessa che sia questa Corte che la
Corte Costituzionale hanno più volte rilevato che i provvedimenti legislativi che nel periodo che qui interessa hanno predisposto forme di intervento pubblico nel complesso settore dell'edilizia residenziale pubblica, contengono, tanto una serie di disposizioni dirette a promuovere ed agevolare l'edilizia suddetta, prevedendo la programmazione di interventi edilizi di carattere economico e popolare, nonché
l'attribuzione di opportune provvidenze onde consentirne l'acquisizione anche ai soggetti non in grado di ottenere un'abitazione con i soli mezzi economici propri, quanto l'individuazione dei mezzi necessari per attuare ciascun programma edilizio, e degli organi a diverso livello cui è devoluta la relativa esecuzione (tra i quali gli IACP, deputati anche alla costruzione "di appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie dei cittadini meno abbienti e più bisognosi" (Corte Costit. 193 del
1976). La cennata sentenza del 2001 ha quindi rilevato che nell'ambito di queste disposizioni, che costituiscono tipiche norme di azione e riguardano una fase antecedente, e perciò a monte rispetto a quella attinente alla prestazione ed alla gestione del servizio casa, si collocano le norme contenute nel titolo IVA della L. n. 865 del
1971, significativamente intitolato "Programmi pubblici di edilizia residenziale", tra le quali l'art. 61 della stessa Legge, secondo cui "I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi". Ma, ha subito osservato questa Corte, quest'ultima agevolazione è venuta meno in conseguenza della L.n. 513 del 1977 art. 20 il quale ha disposto che, in deroga a quanto dalla stessa previsto anche per i finanziamenti concessi ai sensi dell'anzidetta L n. 865 del 1971 art. 55 doveva essere corrisposto un tasso di interesse da fissarsi mediante decreto del Ministro dei L.P. (di concerto con quello del Tesoro e sentite le Regioni): saggio che è stato determinato prima dal D.M. 23 marzo 1982 e, successivamente, dal D.M 28 marzo 1984 nella misura del 4,50%. E siffatto sistema, ha soggiunto la ridetta sentenza, non è stato modificato dalla L. n. 457 del 1978 il cui art. 24 non si riferisce affatto alla fase qui considerata della programmazione edilizia e dell'attribuzione di contributi e finanziamenti agli enti e cooperative che intendono realizzare i singoli programmi, bensì a quella successiva dell'organizzazione, prestazione e gestione del servizio abitativo, di cui la subfase conclusiva è costituita dalle assegnazioni degli alloggi in locazione o in proprietà. E poiché tale disciplina muta non solo nelle diverse leggi che hanno previsto la realizzazione di nuovi programmi di edilizia sovvenzionata, ma anche in quelle contenenti ulteriori interventi in ordine ad un programma precedente, l'art. 24 in esame, risponde proprio al fine di evitare, l'introduzione di condizioni e/o di limiti più sfavorevoli per l'assegnatario (o l'acquirente) che lo espongano a modificazioni peggiorative della sua posizione giuridica se non addirittura alla decadenza o alla revoca dell'assegnazione (comma 3): in tal senso l'art. 24 dispone che per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni finanziate con leggi anteriori, "restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite".
Conclude quindi la sentenza 2502 del 2001 affermando che "... la L. n. 865 del 1971 artt. 55 e 61rientrano nel titolo 71/A dedicato ai "Programmi pubblici di edilizia residenziale"; e la L. n. 513 del 1977 art 20 è incluso nel titolo 2^ di quella Legge, rivolto - al pari del titolo IVA della L. 865 del 1971 - a disciplinare la precedente fase del finanziamento di un programma straordinario di intervento in materia di edilizia residenziale;
nella quale non sono configurabili acquirenti o assegnatari dell'abitazione, ma solo rapporti intercorrenti tra gli organi pubblici aventi il compito di realizzare la programmazione edilizia a livello centrale e locale, ed enti e/o cooperative aspiranti alle sovvenzioni previste dalla legge: come conferma da ultimo il D.M. 28 marzo
1984 che fissa il tasso degli interessi di cui alla L. n. 513 del 1977, art. 20 (che perciò presuppone ancora in vigore) e stabilisce che quest'ultima norma si applica proprio ai finanziamenti di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 55 lett. c e d. Per cui su tale norma non ha in alcun modo inciso la successiva L. n. 457 del 1978 art. 24, né essa è stata abrogata da quest'ultima disposizione. Alla stregua dei principii posti dalla ridetta sentenza, alla quale il Collegio intende dare piena continuità, resta acclarata la infondatezza dei primi due motivi del ricorso principale. Quanto al terzo motivo, ritiene il Collegio affatto inconsistente la pretesa della Cooperativa di veder decorrere la prescrizione del credito per interessi sin dalla data dei finanziamenti (degli anni 1978 e 1979) quando ancora era ignota l'entità del credito, affidata a futuro D.M. delegato espressamente dalla L. n.
513 del 1977 art. 20 : solo con la determinazione ex lege affidata a decreto il diritto agli interessi sarebbe stato invero esercitabile dal beneficiario e solo da tal data sarebbe stata predicabile la sua prescrittibilità. Quanto infine alla questione di illegittimità costituzionale riproposta con il quarto motivo, ed afferente la contrarietà, della imposizione dell'interesse del 4,50% annuo quale costo di un finanziamento, agli obiettivi di realizzare progetti di edilizia popolare e la sua oggettiva "eccessività", non si scorge alcun profilo di plausibilità della pretesa di vedere affermato essere corretto costituzionalmente solo un finanziamento gratuito della edilizia convenzionata nel mentre appartiene alla discrezionalità del legislatore fissare il saggio di remunerazione del finanziamento stesso. Si che l'eccezione per entrambi i profili appare priva di alcun profilo di non infondatezza manifesta. La soccombenza della ricorrente ne impone la condanna alla refusione delle spese di lite.>>
Merita integrale condivisione, a giudizio del Collegio, la sentenza di prime cure che ha affermato il principio di onerosità del finanziamento e nella parte in cui ha evidenziato che l'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 non risulta né modificato né abrogato dalla successiva legge 5 agosto 1978, n. 457 e, in particolare, dal suo art. 24, il quale, come esplicitato dalla Suprema Corte <<è rivolto non già agli enti pubblici ed alle cooperative che intendono ottenere sovvenzioni, ma agli assegnatari o agli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilendo che, per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni finanziate con leggi anteriori, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite>>. Invero, nel contesto normativo in esame, l'espressione non può affatto essere intesa quale non onerosità del finanziamento. Sul punto la norma di interpretazione autentica, art. 21 L. n. 179 del 1992, spiega che l'intervento normativo chiaramente afferisce alla seconda fase, quella << dell'organizzazione, prestazione e gestione del servizio abitativo, di cui la subfase conclusiva è costituita dalle assegnazioni degli alloggi in locazione o in proprietà>> da attuarsi in ossequio ai criteri così chiariti: <<
1. Interpretazione autentica.
1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto degli alloggi.
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono in tendersi riferiti ai soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978.>>
§ 7.2 — Il secondo motivo è infondato
Osserva la Corte che la motivazione di prime cure va meramente corretta nella parte in cui ha disatteso il ragionamento dei ricorrenti che la sentenza del TAR Lazio riverberasse effetti su essi assegnatari. In effetti, gli appellanti sono subentrati alla società Cooperativa Nuova Celsa in virtù dei singoli provvedimenti di assegnazione, tant'è che il tribunale ha riscontrato - e l'accertamento non è contestato – che i finanziamenti originariamente contratti dalla Cooperativa, stipulati a decorre dal 1982, risultano riuniti a fini contabili con l'atto del 10.10.1995, finanziamento che veniva proporzionalmente frazionato unitamente all'ipoteca iscritta a relativa garanzia ( cfr. sentenza di prime cure pag. 18 di 30).
Tanto, tuttavia, non conduce, alla conclusione invocata dagli appellanti – e dagli intervenuti Organtini, che la sentenza del Tar Lazio, passata in giudicato, che ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 30.12.1994 individuato dall'art. 20 della L. 513/77, abbia reso << gratuiti i mutui per gli assegnatari>>, valendo le considerazioni svolte al motivo che precede. La sentenza del Tar Lazio si è limitata – come la precedente sentenza n. 1391/1998 espressamente richiamata – ad annullare il
D.M emesso nel 1994 perché illegittimo, in quanto emesso da soggetto (il Ministero dei lavori Pubblici) non più preposto ad individuare i tassi di interesse al finanziamento, essendo a ciò Preposto il (in atti delibera 30 marzo 1989 in GU n 92 del20 aprile Per_5
1989). L'art. 20 L. n. 513/1977 risulta implicitamente abrogato dall'art. 24 L.
457/1978 solo limitatamente a detta questione sollevata nel giudizio amministrativo << doglianze del gravame in trattazione, con cui era stato fatto presente che il DM in questione era illegittimo in quanto emanato in forza di potere conferito da una norma
(art. 20 della L. 513/1977) implicitamente abrogata in parte qua, per evidente incompatibilità, dall'art. 24 della successiva L. n. 457/1978>> (cfr. sentenze Tar Lazio
n. 1424/2008 e n. 31827/2010).
§ 7.3 — Il terzo motivo è infondato
Gli appellanti censurano l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione in capo ad del diritto di determinare il tasso di interesse, in quanto le comunicazioni CP_1
inoltrate ad essi assegnatari a partire dal 2015 risultavano emesse ben oltre i dieci anni rispetto al 1994, ove si voglia considerare quale dies a quo per la base di calcolo il
DM 30.12.1994; al 1978, ove si si voglia considerare quale dies a quo la legge
457/1978 e dal 2004, ove di voglia considerare quale dies a quo l'atto di assegnazione.
Evidenziano che il tribunale si è espresso unicamente sull'eccezione di prescrizione del diritto di riscuotere gli interessi, respingendola, che tuttavia di trattava di questione diversa rispetto all'eccezione di prescrizione di determinare gli interessi sollevata in quel grado e riproposta nel presente, con il motivo in esame, perché non esaminata.
La doglianza è infondata per plurime ragioni. È sufficiente evidenziare che il DM
30.12.1994 con cui aveva inizialmente calcolato gli interessi risulta impugnato CP_1
dalla Cooperativa ed il giudizio del Tar Lazio risulta definito con sentenza n. 31827/2010. Orbene, come evidenziato dagli stessi appellanti in altro motivo di gravame (il secondo), gli effetti di tale pronuncia si estendono anche ad essi assegnatari. Inoltre, la determinazione degli interessi è stata effettuata dal – Per_5
competente ex art. 2 L. 457/1978 - con la delibera 3121/1989, mai impugnata - e correttamente il tribunale si è diffuso nell'evidenziare le ragioni per cui il diritto a riscuotere non risulta prescritto, trattandosi di finanziamento ancora in Corso, ed ha recepito il principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 24418/2010: <il termine di prescrizione decennale delle somme trattenute (..) a titolo di interessi decorre dalla chiusura del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.>>
§ 7.4 — Il quarto motivo di gravame principale va trattato congiuntamente al motivo di appello incidentale.
Giova premettere che in primo grado i ricorrenti, sul presupposto della gratuità del finanziamento, hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato l'obbligo di di CP_1
restituire in favore dei ricorrenti e/o loro eventuali aventi causa, tutte le somme da costoro eventualmente versate a titolo di interessi sui mutui per cui è causa, nella misura che sarà quantificata in separato giudizio. ha chiesto il rigetto delle CP_1
domande ed il Tribunale ha parzialmente accolto suddetta domanda di accertamento evidenziando che i criteri enunciati nelle richieste di pagamento (comunicate tra gennaio 2015 e febbraio 2016) e che hanno dato origine al procedimento non sono corretti per plurime considerazioni – a cui si rinvia – tra cui il passo motivazionale < suddette richieste di pagamento degli interessi indicano, immotivatamente, quale fonte, delibere anche molto diverse tra loro e soprattutto una decorrenza del computo Per_5
degli interessi – 1.03.1977 – diversa da quella della data di assegnazione – aprile 2004
-> ravvisando, in siffatto, incerto contesto, l'impossibilità di una determinazione degli interessi richiesti sulla base di << generica delibera individuata con una formula Per_5
non coincidente con quella normativa presente nell'art. 24 co. 2 L. n. 457/1978 nel testo sostituito dall'art. 15 bis della L. n. 629/1979 (…)>> Va osservato, inoltre, che il Tribunale ha evidenziato che la pronuncia richiesta risultava solo di natura accertativa e dichiarativa sui criteri e non sul quantum: << in mancanza di domanda delle parti di accertamento delle somme dovute per interessi ad sulla base dei criteri di relativa quantificazione ritenuti illegittimi, ex art. 112 CP_1
c.p.c. nessuna ulteriore pronuncia è possibile sul punto.>>
Risulta quindi inammissibile, perché nuova, la domanda sottesa al quarto motivo di appello principale e contenuta al punto C delle conclusioni “di condanna di alla CP_1
restituzione di qualsiasi importo” percepito a titolo di pagamento di interessi, non risultando in primo grado formulata la suddetta domanda di condanna, ma risultando proposta, come detto, la sola domanda di accertamento dell'obbligo di restituzione.
Va ugualmente dichiarato inammissibile il motivo di appello incidentale che non si confronta con il percorso logico della motivazione di prime cure ed in particolare con l'aspetto saliente posto in risalto dal tribunale, rappresentato dalla incertezza ed equivocità dei dati di riferimento contenuti nelle missive inviate tra gennaio 2015 e febbraio 2016; l'appellante incidentale si è soffermato ad enunciare i criteri da applicarsi, senza considerare il contenuto delle comunicazioni in concreto inviate agli assegnatari e la specifica critica riportata in sentenza a dette comunicazioni sotto il profilo della contraddittorietà dei criteri e dei riferimenti, avendo il tribunale di RO sottolineato che quelli nunciati in talune comunicazioni erano diversi da quelli enunciati in altre.
§ 8 — Le spese di lite.
Le spese del grado in ragione della reciproca soccombenza vanno interamente compensate.
§ 9 – Il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità di quello incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e di quello incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in proprio e in qualità di erede del Sig. Parte_7 Persona_1
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
in proprio e in qualità di erede del Sig. Parte_18 Persona_2 [...]
in proprio e in qualità di erede del Sig. , , Pt_19 Persona_3 Parte_20
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Pt_25
, ,
[...] Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29
, e nonchè dagli intervenuti Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_35
e nei confronti di
[...] Parte_33 Controparte_1
nonché sull'appello incidentale proposto
[...]
da contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di RO n. 20508/2019 CP_1
pubblicata in data 24/10/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale dichiara inammissibile quello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. compensa tra le parti le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR
115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e di quello incidentale l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in RO il giorno 16/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo