Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 212/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonio Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 212/2022 R. G., vertente tra
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Avv.ti Giuseppina Pirri e Massimiliano
[...]
Fabio (con pec indicata);
Attore in riassunzione contro
, nato a [...], il [...] (C.F: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Walter Mangano, presso il cui studio, in Capo d'Orlando, via A. Volta n. 100, è elettivamente domiciliato;
Convenuto in riassunzione
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 538/2014, emessa, in data 11 settembre 2014, dal
Tribunale di Patti, giudizio di rinvio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 24 gennaio 2011, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1
, esponendo che, nel corso delle indagini svolte nell'ambito di un procedimento penale cui
[...]
l'attore era stato sottoposto per il reato di incendio aggravato, , marito della Parte_1 denunciante, sentito a sommarie informazioni in data 31 dicembre 2008, al solo scopo di condizionare e instradare le indagini in pregiudizio dell'attore, aveva riferito ai Carabinieri della Stazione di
Sant'Angelo di Brolo quanto segue: “In merito poso riferire che sono in lite con tale
[...]
, meccanico di Gliaca di Piraino, la cui officina è confinante con la mia proprietà. Tale CP_1 soggetto circa due mesi fa mi ha minacciato di morte facendo al mio indirizzo il gesto della croce con le sue mani mentre io stavo affacciato al mio balcone di casa. In altre precedenti occasioni il mi ha sempre minacciato affermando chiaramente che suo padre aveva ammazzato una CP_1 persona a colpi di accetta e lui essendo il figlio ha le stesse capacità”. Aggiungeva che, con tali dichiarazioni il aveva falsamente accusato l'attore del reato di minaccia ed aveva offeso la Parte_1 reputazione del defunto padre, , rappresentandolo come un assassino. Persona_1
1
1. Ritenere e dichiarare che le sommarie informazioni rese dal convenuto
in data 31 dicembre 2008 ai Carabinieri della Stazione di Sant'Angelo di Brolo, Parte_1 integrano le fattispecie di reato della calunnia p. e p. dall'art. 368 c.p. e dell'offesa alla memoria dei defunti p. e p. ex art 597, comma III, c.p., o altre fattispecie criminose individuate dall'adito giudice;
2. Conseguentemente, condannare al pagamento, a titolo risarcitorio, della Parte_1 somma di € 26.000,00 (euro ventiseimila/00), determinata in via equitativa, in favore dell'esponente,
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta giusta ed equa dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento al soddisfo, per i danni patrimoniali e non, patiti dall'attore;
3. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese forfetizzate ed accessori”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza Parte_1 delle domande, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite. Chiedeva, inoltre, “in via riconvenzionale, condannare, ex art. 96 c.p.c., il al risarcimento dei danni Controparte_1
(esistenziali, morali e biologici) per responsabilità aggravata in favore di nella Parte_1 misura che sarà accertata e/o ritenuta di giustizia, anche di equità fino alla concorrenza di €
26.000,00”.
Con sentenza parziale n. 355/13 del 17 ottobre 2013, il Tribunale di Patti, rigettava la domanda risarcitoria relativa al reato di calunnia, rimettendo, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per l'istruzione della domanda risarcitoria relativa al reato di diffamazione.
In esito all'istruttoria, con sentenza n. 538/2014 del 11 settembre 2014, il Tribunale di Patti così statuiva: “
1. Rigetta la domanda risarcitoria relativa al reato di diffamazione.
2. Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto, che liquida in € 11.250,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali;
3. Condanna l'attore al risarcimento del danno per lite temeraria in favore del convenuto, liquidato in € 15,000,00 in moneta attuare, oltre interessi legali da oggi al soddisfo”.
Avverso detta sentenza, proponeva appello , che insisteva nelle domande proposte Controparte_1 in primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , contestando nel merito i motivi di appello, chiedendone Parte_1 il rigetto, con vittoria di spese di lite. In ordine al motivo di appello concernente la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, deduceva che, nella specie erano sussistenti tutti gli elementi per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ex art. 96, 1° e 2° comma, c.p.c.: la soccombenza totale, l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave e la prova del danno subito.
Con sentenza n. 511/2019, pubblicata il 28 giugno 2019, la Corte di Appello di Messina, rigettava l'appello, confermando la sentenza appellata e ponendo a carico dell'appellante le spese processuali, liquidate in complessivi € 5.532,00, oltre spese generali, iva e cassa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per SA , articolando un solo Controparte_1 motivo di gravame, concernente la violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360, comma
1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Messina del tutto omesso di statuire sul motivo di appello avente ad oggetto la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 1, c.p.c.”.
Con ordinanza n. 42111/2021 pubblicata il 31 dicembre 2021, la Corte Suprema di Cassazione cassava la sentenza impugnata in relazione a tale punto, rinviando alla Corte d'Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di SA.
Riteneva la Suprema Corte sussistente la lamentata omissione di pronuncia, osservando che “a prescindere dall'inquadramento della condanna nell'ipotesi dell'art. 96 cit., comma 1 o 3, e
2 lasciando perciò da parte la questione della necessità o meno della prova effettiva del danno subito dalla parte che invoca la condanna per lite temeraria (Sezioni Unite, sentenze 20 aprile 2018, n.
9912, e 13 settembre 2018, n. 22405), assume un peso decisivo la circostanza che la Corte d'Appello avrebbe comunque dovuto rispondere al quesito proposto;
tanto più in considerazione dell'entità di quella condanna”.
Con atto di citazione, notificato il 18 marzo 2022, ha riassunto il giudizio, Parte_1 chiedendo: “1) Confermare totalmente la sentenza di primo grado, rigettando, il motivo d'appello proposto dal sulla condanna ex art. 96 c.p.c., e motivando il rigetto, come richiesto dalla CP_1
Corte di Cassazione. 2) Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre accessori come per legge ed in subordine con compensazione integrale delle stesse tra le parti limitatamente al Giudizio per
Cassazione. 3) Liquidare, in ogni caso, le spese del giudizio di appello”.
Ha ribadito la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., evidenziando che il primo giudice aveva correttamente ritenuto provati i danni derivati al in conseguenza dell'abuso dello strumento processuale e ne aveva Parte_1 determinato l'ammontare in via equitativa, in considerazione della loro gravità.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio , chiedendo: “1) Accogliere, Controparte_1 in rito e nel merito, il secondo motivo dell'appello proposto dall'esponente con il gravame avverso la sentenza n. 538/14 Reg. Sent., resa inter partes dal Tribunale di Patti e, ritenuti fondati i motivi esposti negli atti sopra riportati, o con qualsiasi altra motivazione, riformare la sentenza impugnata nei termini richiesti;
2) Conseguentemente, annullare il capo della sentenza n. 538/2014 con il quale il Tribunale di Patti ha condannato “al risarcimento del danno per lite temeraria Controparte_1 in favore del convenuto, liquidato in € 15,000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali da oggi al soddisfo”; 3) Condannare alla restituzione della somma di € 12.509,02 + € Parte_1
5.475,26 e della ulteriore già versata o da versarsi, eventualmente nelle more del giudizio, dall'esponente in ottemperanza alla sentenza impugnata;
4) Condannare l'appellato al pagamento delle spese di questo giudizio e del giudizio in Cassazione, oltre spese generali ed accessori”.
A seguito della trattazione, con ordinanza comunicata in data 17 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio di rinvio è l'esame del secondo motivo dell'appello proposto da
[...]
, concernente la “Condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. Illegittima. CP_1
Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 1 c.p.c”. Premesso che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.p., presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito
(mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), ha evidenziato l'appellante che, nel caso di specie, la richiesta di controparte di condanna del al pagamento CP_1 di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., era tutto generica, e come tale non offriva alcun elemento sulla base del quale poter procedere ad una liquidazione, ancorché equitativa, del preteso danno.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, nelle (sole) conclusioni della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, , chiedeva: “In via riconvenzionale condannare, ex art. 96 c.p.c., il Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni (esistenziali, morali e biologici) per responsabilità aggravata CP_1
3 in favore di , nella misura che sarà accertata e/o ritenuta di giustizia, anche di Parte_1 equità fino alla concorrenza di € 26.000,00”.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice riteneva fondata la domanda risarcitoria proposta, ex art. 96 c.p.c., dal , ancorché limitatamente alla domanda risarcitoria proposta dall'attore da Parte_1 lesione dell'onore del defunto , ritenendo che fosse emersa, nel corso dell'istruttoria, Persona_1 la mala fede dello stesso (che aveva agito pur se consapevole che era stato lui stesso a riferire CP_1 al l'episodio da lui ascritto al proprio padre) e che il danno subito dal fosse Parte_1 Parte_1 provato e liquidabile, in via equitativa, nella somma di € 15.000,00, in moneta attuale, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Pur avendo correttamente qualificato la domanda risarcitoria proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c. - non essendosi l'attore limitato a chiedere un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'attore, ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma la condanna dello stesso al risarcimento dei danni esistenziali, morali e biologici subiti - il primo giudice ha liquidato equitativamente detti danni, pur in mancanza della necessaria specifica allegazione, e prova, della loro sussistenza ed entità.
Dispone, in particolare, l'art. 96, comma 1, c.p.c. che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.
Tale norma, che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., prevede una ipotesi di responsabilità processuale aggravata, rientrante nella generale responsabilità per fatti illeciti, per cui incombe sulla parte danneggiata l'onere di provare, non solo l'elemento soggettivo della condotta altrui, ma anche la sussistenza e l'entità del danno subito, oltre che la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Vero è che la norma prevede espressamente la possibilità di liquidazione equitativa, ma tale liquidazione, che presuppone l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art. 1226 c.c.), non consente di prescindere dall'accertamento della sua effettiva esistenza, né di derogare alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
In tal senso, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. Civ., sez. III, 30/05/2023, n. 15175).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto argomentato dalla difensa dell'appellato, il primo giudice non avrebbe potuto ritenere provati i danni (genericamente dedotti nelle conclusioni della comparsa di costituzione) subiti dal in conseguenza della responsabilità processuale aggravata Parte_1 dell'attore, né avrebbe potuto procedere alla determinazione del loro ammontare, in via equitativa, in mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle concrete conseguenze dannose subite e alla loro entità o, perlomeno, agli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppure in via equitativa, dei danni lamentati.
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4 Ne segue che, in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata, va rigettata la domanda proposta da di condanna dell'attore al risarcimento, ex art. Parte_1
96, comma 1, c.p.c., in suo favore del danno da lite temeraria.
Rimane confermata, per il resto, la sentenza appellata, anche in ordine alla condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
Secondo il più recente e costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., stante la natura meramente accessoria di detta domanda rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20317).
Invero, l'accessorietà colloca la domanda di condanna al risarcimento da lite temeraria all'esterno del vero e proprio thema decidendum, venendone a costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e da ciò discende l'impossibilità di integrare una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, alle domande principali.
Analoghe considerazioni inducono, altresì, a porre le spese del grado di appello a carico dello stesso appellante, nella misura già liquidata dalla Corte di Appello - seguendo i parametri tariffari di cui al
D. M. n. 55/2014, considerando il valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi - di
€ 5.532,00 (di cui € 1.080,00 per la fase di studio, € 877,00, per la fase introduttiva, € 1.755,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.820,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Deve, inoltre, precisarsi che non sussistono, in relazione al giudizio di appello, i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Non può essere accolta la domanda proposta, in sede di rinvio, da , di restituzione Controparte_1 della somma di € 17.984,28, in quanto, sebbene astrattamente ammissibile ex art. 389 c.p.c., il difensore non ha provato trattarsi di importo versato, in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c..
La regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, che hanno avuto ad oggetto il solo motivo di gravame concernente la condanna per lite temeraria, ritenuto fondato, possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
In proposito, può essere richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Nel caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite” (Cass. Civ., sez. VI, 3 febbraio 2023, n. 3308).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando, in sede di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione, sull'appello proposto da , avverso la sentenza Controparte_1
538/2014, emessa, in data 11 settembre 2014, dal Tribunale di Patti, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da di condanna dell'attore al risarcimento dei Parte_1 danni, ex art. 96, comma 1, c.p.c.; conferma nel resto.
5 2. Condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 relative al giudizio di appello, liquidate in complessivi € 5.532,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
3. Rigetta la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza appellata, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese processuali relative al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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