Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 26/03/2025, RGC n. 795/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. FORTUNATO MADDALENA per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Precisa che, come da nota di deposito per mero errore di battitura è stato riportato gravato da ipoteca il sub 21 piuttosto che il sub 19 per come si evince dall'ispezione ipotecaria depositata telematicamente in data 03.02.2025. L'avv. Fortunato esibisce e si riserva di depositare telematicamente citazione Agenzia a perfezione del contraddittorio Parte_1
integrato nei confronti del litisconsorte e relativo verbale di mediazione con Agenzia delle
Entrate con esito negativo;
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 795 del R.G. 2021, promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Parte_2 C.F._1
Fortunato e nel cui studio in Saracena alla Via G. La Pira, n. 267, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
residente in [...]
- convenuto contumace –
nonchè
, in persona del suo l.r.p.t. con sede in Roma alla Controparte_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14
-convenuto contumace -
Oggetto: domanda di usucapione.
Conclusioni e discussione: come in atti e come da verbale del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il convenuto Parte_2
al fine di ottenere l'accertamento, in proprio favore, dell'acquisto per usucapione CP_1
dell'immobile sito nel Comune di Cassano allo Jonio C.da Bruscate Grande – frazione Sibari
identificato al catasto al fg. 27, p.lla n. 175 sub 19 e sub 21. Assumeva dunque il possesso ultraventennale, indisturbato e pacifico e precisava che, nel corredare la domanda id mediazione,
emergeva un'iscrizione ipotecaria datata 06.12.2019. Concludeva dunque, affinchè venisse dichiarato l'esclusivo proprietario dell'immobile per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.; il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio da porsi a carico del convenuto per il caso di opposizione.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per del quale ne andrà CP_1
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25.10.2021 - a firma dott. E. Bucciarelli - questo Tribunale concedeva termine a parte attrice per poter integrare il contraddittorio nei confronti del creditore ipotecario considerato litisconsorte necessario.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per Controparte_3
di cui ne andrà dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 26.03.2025 la causa veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio, ormai assenti le parti.
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Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia di e CP_1 Controparte_3
che seppur regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi. La domanda di usucapione è fondata, avendo parte attrice dato prova degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie acquisitiva.
La Suprema Corte in un caso analogo a quello in esame ha affermato: “Com'è noto, l'usucapione compiutasi
all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni
risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis,
bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (Sez. 2, n. 8792 del 28/06/2000). Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto (retroattivo) a titolo originario della proprietà del fondo, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio. Il creditore ipotecario, infatti, è titolare di un diritto reale parimenti risultante dai pubblici registri e opponibile erga omnes, sicché la domanda di usucapione del bene immobile sul quale è iscritta l'ipoteca si rivolge direttamente anche nei suoi confronti.
L'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito;
al contrario, l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene, in guisa che tutti i rispettivi titolari sono litisconsorti necessari nel relativo giudizio. Né varrebbe obiettare che detti creditori potrebbero trovare tutela nel rimedio impugnatorio previsto dall'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., dal momento che tale opposizione serve, per l'appunto, a denunciare le ipotesi di violazioni del litisconsorzio necessario. In conclusione,
nell'interesse della legge va affermato, d'ufficio, il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363,
terzo comma, cod. proc. civ.: "Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla
trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di
usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle
condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di
prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione
immobiliare del bene usucapito" (cfr Cass 29325/2019); nel caso in esame il contraddittorio è stato regolarmente integrato e l'Agenzia delle Entrate non ha inteso costituirsi né partecipare alla procedura di mediazione.
Come è noto, l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione avviene in virtù di un comportamento materiale, continuo e ininterrotto, attuato sulla res con l'intenzione resa palese di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
La fondatezza, ancora, della domanda di usucapione formulata è stata invero provata dalla attività
istruttoria svolta nel corso del giudizio.
I testi di parte attrice escussi, tutti indifferenti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare,
hanno confermato le circostanze riferite e dato fondamento agli assunti dell'atto di citazione (cfr udienza del 07.12.2023 teste “…. il sig. abita in quella casa da circa quarant'anni con la sua Testimone_1 Pt_2
famiglia. Lo so perché siamo vicini di casa. La casa della mia famiglia è stata costruita sullo stesso terreno ove sorge
Pt_ l'abitazione dell' Il terreno era inizialmente di proprietà dell'opera e poi pervenuto a per Pt_2 CP_1
donazione…è vero, in quanto proprietario ha costruito la recinzione. Ognuno di noi recintò la casa che aveva costruito.
All'epoca io avevo 8 anni e ricordo che l' mise un cancello più alto rispetto al nostro. Le abitazioni che sorgono Pt_2
sul terreno e di cui ho riferito sono delle villette a schiera…”; teste“….Sono vicina di casa di Testimone_2
La mia casa è stata costruita da e da altri, in particolare anche da e Pt_2 Persona_1 Persona_2 [...]
sig. abita in quella casa da più di quarant'anni con la sua famiglia, in particolare, la moglie Persona_3 Pt_2
Per Per
ma non ricordo il nome ed i figli, ed . Lo so perché siamo vicini di casa. La mia casa e anche quella Per_5
dell' sono state costruite da , ed il fratello di cui non ricordo il nome, e da Pt_2 Persona_1 Persona_2 [...]
. Quando sono state costruite le case il terreno era di proprietà di .”; teste Persona_7 Persona_8 Testimone_3
“….Conosco perché abbiamo un rapporto di amicizia…..Io frequentavo la casa dell' quando ero Parte_2 Pt_2
piccolo, avevo circa 10 o 11 anni. Ero amico del fratello di ossia che è morto. La casa era Parte_2 Persona_9
abitata da con la propria famiglia quando io l'ho frequentata. Anche oggi l' abita in quella casa. Parte_2 Pt_2
Io so che la casa è di , non so dire se qualcuno vi abitasse prima….è vero, all'inizio degli anni 90 il Parte_2
cancello già c'era…..”).
Pertanto, deve ritenersi ad avviso di questo Giudice che il bene sia stato correttamente posseduto dell'odierno attore in via del tutto utile ai fini che qui ci occupano, e quindi ai fin dell'invocato acquisto per usucapione, sin dall'anno 1987. Conseguenzialmente il bene deve ritenersi acquistato per usucapione al maturare dei venti anni e quindi nel 2007. Tale dato è in limine rilevante circa l'ulteriore aspetto, della sussistenza dell'iscrizione ipotecaria del 06.12.2019, quindi in data successiva al maturato acquisto per usucapione.
Tuttavia, il dato non è dirimente ai fini che qui ci occupano stante la natura dell'usucapione di acquisto a titolo originario che comporta la costituzione in capo all'avente causa di un diritto di proprietà su un bene libero da pesi e vincoli, con inopponibilità delle iscrizioni ipotecarie qui in discorrere.
Come già detto, l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate nei confronti del precedente proprietario,
anche se non ancora perente;
tale effetto estintivo si verifica, infatti, per via dell'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa. Quindi una volta compiutosi il periodo richiesto dalla legge per il compimento dell'usucapione, a prescindere dall'intervento di una sentenza del tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari l'avvenuto intervento dell'usucapione medesimo, il bene viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui. La liberazione dai vincoli non è oggetto di pronuncia giudiziale, atteso che trattasi di un effetto automatico della trascrizione dell'acquisto a titolo originario dei beni per dichiarata usucapione.
Conclusivamente, deve riconoscersi la proprietà, acquistata per usucapione dall'odierno attore, sul bene oggetto di causa, con conseguente estinzione delle ipoteche e dei vincoli su di essi gravanti quale effetto automatico in sede di trascrizione.
Nulla per le spese considerata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
795/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia di e , in persona del suo CP_1 Controparte_3
l.r.p.t.; Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'intervenuta usucapione in favore di , Parte_2
nato a [...] allo Jonio il 04.10.1948 dell'unità immobiliare sita in Cassano allo Jonio C.da
Bruscate Grande – frazione Sibari, identificata al Catasto Urbano Foglio 27, part.lla 175 sub 19 e sub
21;
Ordina al già Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità;
Spese nulle.
Così deciso in Castrovillari, il 26.03.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio