Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 29/05/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05721/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2024, proposto da -OMISSIS- in proprio e quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriella Mangiapia e dall’Avv. Armando Mangiapia, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento di attestazione numero di ore recante prot. n. -OMISSIS- con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2024/2025;
b) del P.E.I. 2023/2024;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (25 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (25 ore settimanali).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2660 del 16 dicembre 2024;
Vista la memoria di parte ricorrente depositata il 26 maggio 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 13 novembre 2024 e depositato l’indomani, la ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 del figlio minore ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2024/2025 ha attribuito un numero di ore (22) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“-OMISSIS-”) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 25 ore;
- a sostegno del ricorso la ricorrente ha articolato numerose censure, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- con ordinanza cautelare n. 2660 del 16 dicembre 2024, questo Tribunale, “Ritenuto, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto del prescritto fumus boni juris , avuto riguardo alla riconosciuta gravità della patologia sofferta dal minore, sul quale la ricorrente esercita la responsabilità genitoriale e che sussista il periculum in mora , in ragione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico; Atteso che ai sensi dell’art. 4 L. 05/02/1992 n. 104, il minore è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) con la seguente diagnosi “-OMISSIS-” (all. 2 del ric.); al medesimo, sottoposto a visita presso l’A.S.L. Napoli 1– Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile di competenza, in sede di redazione della Diagnosi Funzionale (all. 4 del ric.), è stata riscontrata la “necessita, di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità”; l’Istituto Scolastico in conformità alla normativa vigente, ha regolarmente redatto la verifica finale del P.E.I. 2023/2024 (all. 4 del ric.), individuando gli interventi necessari per la più idonea integrazione e scolarizzazione dell’alunno. In particolare, la verifica finale del P.E.I. 2023/2024 (sezione 11, pagina n. 15) propone per l’anno scolastico successivo 22 ore settimanali di sostegno scolastico con la seguente motivazione: “per garantire il successo formativo dell’alunno”. Espone parte ricorrente che al momento della redazione della verifica finale del P.E.I., l’alunno -OMISSIS-aveva una frequenza scolastica di 22 ore settimanali ma dal mese di settembre 2024, a causa di una variazione degli orari delle terapie, la frequenza scolastica di -OMISSIS-per l’a.s. 2024/2025 è aumentata a 25 ore settimanali; Considerato pertanto che parte ricorrente lamenta che alla luce di una maggiore frequenza scolastica, si ritengono non più sufficienti le 22 ore settimanali di sostegno scolastico, poiché il minore ha bisogno di un supporto costante da parte dell’insegnante di sostegno”, accoglieva la domanda cautelare, per l’effetto intimando all’Istituto Scolastico resistente di “redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico entro il termine previsto dal legislatore, in ossequio al disposto di cui al D.lgs. 66/2017, art.7, comma 2, lettera g) e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico (25 ore) e con rapporto in deroga 1:1, come richiesto in sede di diagnosi funzionale, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore (22), in considerazione della situazione di handicap dello stesso e di quant’altro sopra rilevato”;
- con la medesima ordinanza n. 2660 del 16 dicembre 2024, si rinviava alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare contestualmente sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento;
- il 26 maggio 2025 parte ricorrente depositava memoria con cui dava atto che l’Amministrazione scolastica aveva eseguito quanto disposto con l’ordinanza n. 2660 del 16 dicembre 2024, assegnando al minore l’auspicato sostegno scolastico; conseguentemente rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, di cui chiedeva, per l’effetto, dichiararsi l’improcedibilità;
- alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente confermava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con dichiarazione trascritta a verbale; il Collegio avvisava quindi le parti della possibile definizione della vertenza, ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso va dichiarato improcedibile, in ossequio al principio della domanda;
- inoltre, per quanto appena sopra rappresentato in merito all’evoluzione della vicenda processuale, le spese possano compensarsi per un terzo, con condanna dell’amministrazione al pagamento della restante parte, per soccombenza virtuale, liquidata nel dispositivo e con attribuzione in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile;
- compensa le spese per un terzo, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e condanna l’amministrazione per la restante parte, pari a euro 1.000,00 (mille/00), con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.