Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
Commentari • 37
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 34299 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11670Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione decima civile Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 27643 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra Parte_1 (C.F. C.F._1 ), in giudizio con l'avv. ND IZ -parte appellante- e Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in giudizio con gli avv.ti Giorgia CA e AR SC -parte appellata - OGGETTO: somministrazione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive …Leggi di più...
- deposito cauzionale·
- art. 1460 c.c.·
- discriminazione contrattuale·
- preclusioni assertive e istruttorie·
- interessi legali·
- spese di lite·
- D.M. 147/2022·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- quota fissa corrispettivo·
- D.M. 55/2014·
- art. 645 c.p.c.·
- prova scritta·
- somministrazione
Versioni del testo
- Art. 1. Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). 1. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , e' incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 , recante: "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il seguente:
"2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall' art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
- Art. 3. (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti). 1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilita', della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' data priorita' alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilita' che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.