Articolo 57 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 56Articolo 58
Versione
1 gennaio 1992
Art. 57. (Decisione)
1. L' articolo 352 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 352. - (Decisione) - Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351 il collegio, ove non provveda ai sensi
dell'articolo 356, invita le parti a precisare le
conclusioni e dispone lo scambio della comparsa conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190; la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' richiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il Presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessnta giorni; con lo stesso decreto designa altresi' il relatore.
La discussione e' preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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