Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 998/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 2.12.2024 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Rosarno (RC), via Nazionale n. 246, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Michele Novella ed in Rosarno (RC), via Tito Speri n. 8, presso lo studio dell'avv. Giacomo F. Saccomanno, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellanti-
E
(P. Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Cavour n. 1/C, presso lo studio dell'avv. Valeria Neri, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
NONCHÉ
e CP_2 Controparte_3
oggetto: lesione personale – appello avverso la sentenza n. 449/2019 del Tribunale
Civile di Palmi, pubblicata il 06.05.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 28.11.2024, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “con le presenti note i sottoscritti legali, precisano le conclusioni come da atti e verbali di causa, riportandosi alla propria comparsa di risposta, nonché impugnando e contestando l'avversa comparsa per assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto di tutto quanto ex adverso eccepito, richiesto, argomentato e concluso, ed insistendo invece nell'accoglimento di tutte le richieste e conclusioni formulate dagli odierni appellanti nell'atto di citazione in appello, da intendersi in questa sede trascritto e richiamato ed a cui ci si riporta integralmente, oltre che nelle presenti note, e chiedono che la causa venga trattenuta a sentenza. Inoltre, in via istruttoria, i sottoscritti procuratori, per gli attori-appellanti, insistono – ancora una volta - nella richiesta di riapertura dell'istruttoria mediante rinnovazione di CTU medica al fine di determinare l'entità dei danni subiti da _2
, vittima del sinistro per cui è causa, e ciò alla luce delle argomentazioni difensive e delle CTP
[...] di parte attrice, non prese in considerazione in primo grado, per le motivazioni indicate nell'atto di citazione in appello, da intendersi qui trascritto e richiamato ed a cui ci si riporta. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi. Con sentenza munita di clausola come per legge”; mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 29.11.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le Controparte_1 conclusioni: “in via preliminare dare atto delle somme pagate dal concludente in esecuzione della sentenza n. 449/2019 del Tribunale di Palmi, ed esattamente di quelle pari ad € 44.127,00 (oltre €
150,00 quale rimborso quota acconto CTU), corrisposta a;
€ 3.650,00 pagata in Parte_2 favore di;
€ 2.000,52 (di cui € 780,00 per spese vive), al netto della ritenuta pari ad Parte_1
€ 228,39, in favore del legale distrattario avv. Michele Novella ed € 1.187,63 in favore del legale distrattario avv. Claudio Novella;
ritenere e dichiarare la decadenza di parte appellante dalla domanda di risarcimento del danno al casco, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; nel merito- rigettare l'appello proposto da e in quanto infondato e, conseguentemente, confermare la Parte_2 Parte_1 decisione di primo grado;
in via gradata, ridurre le avverse richieste nei limiti del danno allegato e provato, tenuto conto delle somme corrisposte da in esecuzione della gravata pronuncia;
- CP_1 comunque, ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, respingerla. Spese e compensi del grado”.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, l' e la CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Controparte_3 nonché per sentire “accertare e ritenere che il sinistro de quo è da imputare ad CP_2 esclusiva responsabilità d conducente del veicolo Mercedes Vito tg BH3050BM, assicurato CP_2 ai fini della r.c.a. con la compagnia assicurativa polizza n. Controparte_3
BG/22/06197455, avente validità dall'1.02.3013 al 31.01.2014. Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, quantificabili nella somma di €. 7.293,89 per il Sig. per i danni riportati dal motociclo Yamaha R1 tg. CH 63222 di sua Parte_1 proprietà, e nella complessiva somma di €. 160.710,86, spettanti al Sig per le lesioni Parte_2 dal medesimo riportate nel corso del sinistro, nonché quale rimborso per le spese mediche sostenute e da sostenere, ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa anche a seguito di CTU, ovvero, in quella minore o maggiore che sarà valutata dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi, con sentenza munita di clausola come per legge”.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 15.09.2013, intorno alle ore 11,15, mentre lo percorreva Parte_2 la via Provinciale SS 281, direzione autostrada, alla guida del motociclo Yamaha R1 tg.
CH 63222, di proprietà di veniva investito dal minibus Mercedes, Parte_1 modello Vito tg BH3050BM, condotto dal che, omettendo di azionare CP_2
l'indicatore di direzione e di verificare il sopraggiungere di veicoli, si spostava, repentinamente, nella corsia opposta al proprio senso di marcia, impattando la parte anteriore del motociclo da lui condotto e facendolo cadere, rovinosamente, a terra;
-che, allertato il 118, lo veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Parte_2 di Polistena, ove veniva ricoverato nel reparto rianimazione atteso lo stato di coma in cui versava;
-che sul teatro dell'incidente intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Gioia
Tauro per i necessari rilievi;
-che dalla consulente tecnica di parte, allegata all'atto introduttivo, emergeva che, a seguito dell'occorso sinistro, aveva riportato un'invalidità permanente Parte_2 pari al 22% oltre che un'invalidità temporanea di 155 gg.; mentre le spese mediche documentate ammontavano a complessive €. 4.063,86 oltre spese mediche da sostenere pari a circa €. 17.000,00 per cure odontoiatriche e ad €. 5.000,00 per l'intervento di setto-rinoplastica;
-che, quindi, il danno complessivo per le lesioni riportate doveva essere stimato in
€.160.710,86;
-che, a tale importo, doveva essere aggiunto il danno patrimoniale subito dal motociclo
Yamaha R1, di proprietà di , pari ad €. 7.293,89, come da preventivo Parte_1 allegato in atti;
-che, ciò nonostante, la Compagnia Assicuratrice non aveva inteso risarcire il danno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la l' , in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare, la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e, nel merito, contestando l'avversa pretesa nell'an e nel quantum, con richiesta di rigetto e condanna degli attori alla rifusione delle spese giudiziali.
Rimanevano contumaci la e Controparte_3 CP_2
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
2.05.2019 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 quinques c.p.c..
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi, in parziale accoglimento della domanda proposta, condannava i convenuti, in solido, al pagamento dell'importo attualizzato di
€. 44.127,00 in favore di e di €. 3.650,00 in favore di Parte_2 Pt_1
“a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva oltre
[...] interessi legali dalla sentenza al soddisfo” nonché alla rifusione delle spese giudiziali, in favore degli attori, compensate parzialmente nella misura di ½, ponendo, altresì a carico dei convenuti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponevano appello e chiedendone la riforma Parte_1 Parte_2 nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva accolto, integralmente, la domanda di risarcimento proposta in primo grado, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rilevando l'infondatezza del proposto gravame, con richiesta di integrale rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Rimanevano contumaci la e Controparte_3 CP_2
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_3
e di regolarmente evocati in giudizio e non costituitisi.
[...] CP_2
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
Si dolgono, sostanzialmente, gli appellanti della circostanza che il Giudice di prime cure, aderendo acriticamente alle conclusioni della C.T.U., abbia ritenuto accertato, all'esito dell'istruttoria, “un danno biologico del 12% oltre che una inabilità assoluta di 15 giorni ed una inabilità temporanea di 75 giorni (e precisamente 30 gg al 75%, 15 gg al 50% e 30 gg al 25 %)” determinando, il quantum del risarcimento, a favore dello , nella Parte_2 misura complessiva di €. 44.127,00 (ovvero €. 32.342,00 (già attualizzata) a titolo di invalidità permanente, di €. 5.145,00 per incapacità temporanea, €. 1.640,00 per spese mediche sostenute ed €.
5.000,00 per spese future) nonostante la consulenza tecnica di parte, prodotta a corredo dell'atto introduttivo, avesse evidenziato un danno biologico permanente del danneggiato pari al 22% ed un'inabilità temporanea di 155 gg. complessivi.
Lamentano, altresì, l'omesso riconoscimento dell'incidenza dei postumi del sinistro sulla capacità lavorativa specifica dello . Parte_2
Censurano, infine, la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto, in favore dello il minore importo di €. 3.650,00, a Parte_1 titolo di danno patrimoniale subito dal motoveicolo di sua proprietà, pari al 50% del preventivo allegato in atti.
Sulla scorta di tali motivi insistono per la riforma della gravata sentenza con integrale accoglimento della domanda attrice come proposta in primo grado.
Le doglianze non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n. 21504;
Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza tecnica implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n.
3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020).
L'obbligo di motivazione, allora, è in tal caso assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. n. 5229 del
04/03/2011; Cass. 19475/2005; Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi.
Ha, invero, recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relazione, considerando le stesse pienamente rispondenti ai criteri che orientano la valutazione delle lesioni e la quantificazione delle relative conseguenze in termini di durata della malattia e dei postumi permanenti. Né tantomeno, la circostanza che non abbia dato conto delle diverse conclusioni, in termini di quantificazioni dei postumi, cui era pervenuto, nel suo elaborato, il consulente tecnico di parte può essere valutata in termini di carenza di motivazione, considerato che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013; Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2020, n. 27297; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 9 aprile 2021, n. 9483; Cass.
2063/2010; Cass. 5687/2001; Cass. 5151/1998).
Peraltro, deve in proposito osservarsi come parte appellante, nel criticare la decisione del giudice di ritenere i postumi permanenti nella misura del 12%, come indicati dal
CTU, piuttosto che del 22%, come indicato dal consulente della parte attrice, non abbia allegato nessun elemento in fatto sulla base del quale si sarebbe dovuta ritenere erronea la valutazione del CTU e corretta quella del consulente di parte né abbia addotto alcun elemento tecnico e scientifico sulla cui base si sarebbe dovuta ritenere corretta la valutazione della maggiore durata della malattia indicata dal consulente di parte ed errata quella diversa valutata dal CTU.
Nondimeno, deve anche evidenziarsi come il CTU, durante le operazioni peritali, abbia fornito esaustive risposte alle osservazioni di parte attrice così argomentando “… riguardo all'inabilità temporanea, che per il legale dell'attore dovrebbe essere pari a 155 giorni, si precisa che le caratteristiche delle lesioni riportate ed il relativo decorso clinico hanno reso possibile computare in novanta giorni il tempo necessario alla stabilizzazione dei postumi invalidanti. Già al momento delle dimissioni, il 30-09-2013, non ha segni di lato, è perfettamente orientato e collaborante, parametri vitali nella norma. Alla TAC encefalo del 15-10-2013, piccola area ipodensa in sede peri-silviana lobo frontale dx come da pregresso ematoma sub-aracnoideo mentre quella del
26-09-2013 metteva in risalto una notevole riduzione della componente ematica subaracnoidea di cui rimanevano tracce a livello di un solco frontale dell'emisfero di destra, oltre all'esito di focolaio lacero- contusivo frontale destro di cui rimaneva area ipodensa. Alla visita ortopedica di controllo del 15-10-
2013 (un mese dopo il sinistro) presso la predetta struttura ospedaliera: visita, rx controllo in gesso
(monconi ossei in asse), va bene;
alla successiva visita del 30-10-2013, rimozione gesso, visita, rx di controllo (pregressa frattura scomposta epifisi radiale trattata con osteosintesi con fili di Kirschner, in fase di consolidazione), rimozione fili d valva a guanto per 15 giorni. Alla visita ortopedica CP_5 di controllo del 15-11-2013 presso la predetta struttura ospedaliera, rimozione del tutore, inizio FKT
20 sedute (kinesi, magneto, elettroterapia...) da rivedere fra 30 giorni;
alla radiografia, effettuata in pari data, la pregressa frattura scomposta risulta in fase di consolidazione. Alla visita ortopedica di controllo del 15-12-2013 presso la predetta struttura ospedaliera, limitazione di 1/3 su tutti i piani, continua FKT (kinesi, magneto, elettroterapia); già in tale sede, quindi, ed in assenza di altri e rilevanti coinvolgimenti di altri organi ed apparati, era da ritenersi clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale. Ulteriori periodi di temporanea non possono quindi essere riconosciuti… quanto ai postumi soggettivi del trauma cranico, residuavano, agli esami TAC di controllo, solo “tracce” ematiche, in assenza di vere e proprie lesioni, escluse in sede di esame elettroencefalografico, oltre che clinico, in quanto il periziando è stato sottoposto anche a visita neurologica e, come già riportato, è stato dimesso senza segni di lato, perfettamente orientato e collaborante, parametri vitali nella norma. Da qui, la valutazione con riferimento alla voce tabellare individuata, in ragione delle modeste ripercussioni obiettivate… le terapie praticate hanno sortito l'effetto di una sostanziale risoluzione delle conseguenze della frattura del polso, come obiettivato in sede di visita. Riguardo al danno odontoiatrico, la frattura orizzontale degli incisivi centrali superiori è stata sottoposta a terapia odontoiatrica, con ottimale risultato funzionale ed estetico…”.
Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, ben argomentate sulla scorta della dell'esame obiettivo del danneggiato e della documentazione medica in atti, le critiche mosse dagli appellanti alla pronuncia impugnata - con riferimento al recepimento delle conclusioni del CTU in punto di quantificazione delle lesioni - si risolvono in valutazioni di carattere soggettivo mirando ad un più appagante coordinamento degli elementi fattuali e medico legali che, tuttavia, rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento, non avendo trovato alcun adeguato supporto nelle risultanze processuali acquisite.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile l'ulteriore doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa di “operaio meccanico” dello “a seguito degli esiti permanenti del politrauma subito” Parte_2 trattandosi di domanda nuova, proposta solo nel presente grado.
Ed invero, seppure la Suprema Corte abbia avuto, più volte, modo di affermare che in tema di responsabilità civile “la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta” (Cass. 20643/ 2016; Cass.
17879/ 2011; Cass. 22514/ 2014), “né integra mutamento della domanda la successiva specificazione del tipo di danno” (Cass. 26505/2009), e che laddove “la domanda di risarcimento anziché essere omnicomprensiva, contenga l'indicazione di specifiche voci di danno, quella specificazione deve intendersi come mera esemplificazione, per cui è ammissibile la domanda con cui viene richiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dal fatto illecito, senza che l'attore abbia l'onere di specificare la natura singola e distinta di ciascuno di essi (così, di recente, Cass.,
16/08/2023, n. 24647 e n. 15523/ 2019) tuttavia, la corretta applicazione dei suindicati principi esclude che la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato possa essere considerata tale da ricomprendere richieste di risarcimento di voci di danno non solo non esplicitamente formulate, ma, soprattutto, fondate su allegazioni di fatti costitutivi mai esplicitamente allegati entro le preclusioni assertive.
Conformemente “in tema di responsabilità civile, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, ma non quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece, l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass.,
16/08/2023, n. 24647).
Non può, infine, trovare accoglimento l'ulteriore doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'importo complessivo di €. 7.293,89, a titolo di danni patrimoniali subiti dal motoveicolo di proprietà dello , in difetto di prova sul Parte_1 punto.
Difatti, come correttamente motivato dal primo Giudice che liquidava, in via equitativa, il minore importo di €. 3.650,00 “… la parte ha depositato in atti solo dei preventivi di spesa ed il teste escusso all'udienza del 20.4.17 sig. ha precisato di essersi limitato a fare il Testimone_1 preventivo dei pezzi senza avere visionato il mezzo… non vi è prova della riparazione del mezzo, né sono allegati i dati relativi alla immatricolazione e/o se lo stesso mezzo risulta essere ancora marciante…”.
Conclusivamente, quindi, l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado tra gli appellanti e l' Controparte_1 seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
[...]
147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni
Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata nello studio della controversia, nella fase introduttiva, nella fase di trattazione e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: indeterminabile, complessità bassa
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”).
Nulla per spese, invece, tra gli appellanti da una parte e la Controparte_3
e dall'altra, stante la contumacia di questi ultimi. CP_2
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 449/2019 del Parte_2 Parte_1
Tribunale Civile di Palmi, pubblicata il 06.05.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- condanna e alla rifusione delle spese legali del Parte_2 Parte_1 presente grado, in favore dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quantificate in €. 4.996,00 per compenso, oltre forfetarie,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
-nulla per spese tra gli appellanti e gli appellati contumaci;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)