Decreto cautelare 31 marzo 2022
Ordinanza cautelare 20 aprile 2022
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10778 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10778/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2829 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Kivel Mazuy, Claudia Piscione Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato
“Inidoneo” al “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “è stato riscontrato affetto da “GRACILITA' DI COSTITUZIONE CON IMC <20 (19,43)” , condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” (doc. n. 1).
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando di concorso (VFP1/4 in servizio), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria dei “VFP1/4 in servizio” , nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il ricorrente, con ricorso depositato in data 15 marzo 2021, ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, tra questi, del giudizio di inidoneità finisca riportato nel “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in data 23 marzo 2022, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare;
- con decreto presidenziale del -OMISSIS- e successiva ordinanza collegiale del -OMISSIS-, questo T.A.R. ha respinto l’istanza di tutela cautelare, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti;
- il procedimento è stato fissato, per la sua discussione, all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025;
- il ricorrente, con dichiarazione depositata dal procuratore in data 24 febbraio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza alla decisione del ricorso e ha domandato la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
- le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della definizione del giudizio con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO