Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
dott, LE Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2135/2024 V.G. R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Antonio Tedesco, come da mandato Parte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bagno, come da mandato in atti in atti e Parte 2
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.3.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 14.5.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 2.6.2006 e di aver generato un figlio, nato in data [...]; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status pubblicata in data
22.7.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 14.3.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ugento (LE) alla Via Sciesa n.3, limitatamente al primo piano, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a IN NA nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto la maggiore età, momento in cui LE manifesterà in piena autonomia la volontà di convivere con uno dei genitori e quindi se seguire la madre in un nuovo domicilio o restare con il padre presso la casa coniugale;
3. al raggiungimento della maggiore età del figlio LE, la IN dovrà rilasciare il detto immobile, asportando gli effetti personali ed i beni mobili di sua proprietà i quali consistono nella camera da letto matrimoniale nella sua completezza e tutti i tappeti, al netto di altri mobili da definire consensualmente in contraddittorio (lampade, quadri e cristalleria ecc.);
4. fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio LE, rimangono a totale carico di GR IR, le spese per consumi di acqua, energia elettrica e gas metano e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le spese per la manutenzione ordinaria della casa coniugale finché madre e figlio la abiteranno;
5. gli oneri che precedono, posti a carico di GR IR, graveranno sullo stesso fino a quando il figlio LE raggiungerà la maggiore età.
PIANO GENITORIALE PER II FIGLIO MINORE
6. Il figlio minore LE resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese anche singolarmente dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7. Il figlio LE resta collocato prevalentemente presso la casa coniugale innanzi indicata (o altra diversa abitazione), con la madre, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
8/a) la domenica per l'intera giornata dalle ore 9:00 alle ore 21:30 nel periodo scolastico e fino alle 24:00 in quello restante quando lo riporterà presso la dimora materna;
durante i giorni infrasettimanali, il padre potrà esercitare il diritto di visita compatibilmente con gli impegni scolastici e la disponibilità del minore, previo accordo;
8/b) durante le festività comandate di Natale e Capodanno ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ed annuale;
Pasqua ad anni alterni, mentre durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
9. GR IR verserà a IN NA tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio LE pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
inoltre, la IN potrà utilizzare la carta di credito (già in suo possesso) intestata al
GR limitatamente all'acquisto di generi alimentari, spese farmaceutiche e per igiene e pulizia personale e della casa.
10. Le spese ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa o eccettuata, nell'interesse del figlio LE sono poste interamente a carico di GR IR (a solo titolo esemplificativo: abbigliamento, viaggi studio, tasse scolastiche e libri, spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche);
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11 Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, GR IR verserà a IN
NA tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 400,00 fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio LE L'importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione;
12. il veicolo Fiat 500 X, intestato a IN NA sarà da questa utilizzato e le relative spese di manutenzione (tagliandi, pneumatici ecc.), comprese quelle per carburante, bollo ed assicurazione, resteranno a totale carico di GR IR fino a quando il figlio LE non avrà la disponibilità di una vettura posta a suo esclusivo utilizzo;
13. L'immobile sito in Gallipoli alla Baia Verde, verrà utilizzato da entrambi i coniugi ma GR IR si accollerà tutte le spese relative, nessuna esclusa, fino alla sentenza di divorzio
14. Subito dopo la sentenza di divorzio, e comunque non oltre gg. 15 dalla pubblicazione, il GR si impegna a cedere irrevocabilmente alla moglie la propria quota (pari al 50%) di proprietà del detto immobile a titolo di mantenimento una tantum e si impegna quindi a comparire dinanzi a Notaio scelto dalla IN per la stipula.
15. dopo la stipula dell'atto pubblico, tutte le spese per la manutenzione del detto immobile saranno a totale carico della IN
16. ogni ulteriore questione patrimoniale deve intendersi già risolta tra i coniugi, al di fuori del presente atto.
17. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 2.6.2006 in Casarano
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 26 parte II Serie A anno 2006, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 16.4.2025
Il Presidente Est.
(dott.ssa Francesca Caputo)