Articolo 20 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 19Articolo 21
Versione
18 agosto 1977
Art. 20.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, e' stabilito, in deroga a quanto previsto dall' articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614 , il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 , il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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