Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 agosto 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 maggio 2001 |
Commentari • 27
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Ravenna, ufficio esecuzioni mobiliari e immobiliari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione sia all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sia all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Tale previsione dispone che, «[s]e la procedura ha avuto inizio su istanza …
Leggi di più… - 2. Cassazione civile n. 8024/2009https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l'intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti "inter partes", compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del "pactum fiduciae". (In …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 18460 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/09/2020), n.18460 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12825/2015 proposto da: V.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo 33, presso lo studio dell'Avvocato Ilario Leonino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Borelli del Foro di Cremona, giusta procura speciale a margine del ricorso; – …
Leggi di più… - 4. Esiste un diritto di prelazione sulle case popolari?Redazione Dequo · https://www.dequo.it/articoli/ · 5 febbraio 2026
Il diritto di prelazione sulle case popolari consente agli inquilini assegnatari di acquistare l'immobile a un prezzo agevolato rispetto ai valori di mercato. la normativa principale di riferimento è la Legge 24 dicembre 1993 n. 560, che stabilisce i criteri per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Una volta acquistata, la casa non può essere rivenduta per un periodo che varia dai 5 ai 10 anni, a meno di estinguere il diritto di prelazione a favore dell'ente pubblico. Le case popolari, tecnicamente definite come Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), rappresentano un pilastro fondamentale del sistema di protezione sociale in Italia. Il tema del loro acquisto da …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2017, n. 17623Provvedimento: 17623\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 21/02/2017 - AN DIDONE · Presidente Sezione - PU R.G.N. 20772/2015 CAMILLA DI IASI · Presidente Sezione - hon 17623 · Presidente Sezione - Rep. STEFANO PETITTI CI ENRICA D'AN - Consigliere - - Rel. Consigliere - ULIANA ARMANO MAGDA CRISTIANO - Consigliere - -- Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20772-2015 proposto da: TT BI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo …Leggi di più...
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- 2. Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 360Provvedimento: R.G. N. 18/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 4.11.2024, vertente TRA (C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 25.2.1952 e …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1646Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 516 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Nicoletta Santucciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in opposizione OPPONENTE CONTRO …Leggi di più...
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- 4. Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1987Provvedimento: N. R.G. 7716/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Nella causa in epigrafe indicata, oggi 04/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi; PREMESSO quanto segue: l'udienza del 3.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza; COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni; Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.). …Leggi di più...
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- 5. Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3481Provvedimento: N.R.G. 600/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso la seguente SENTENZA a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 600/2024 TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Parte_1 C.F._1 Demitri, procuratore domiciliatario; RICORRENTE contro (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Pezzuto, procuratrice domiciliataria; RESISTENTE Conclusioni: come da note di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso di edilizia residenziale pubblica
- Art. 1.
I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13 , iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.
I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. (1) ((2))
I contributi previsti dall' articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , cosi' come convertito nella legge 1° novembre 1965, n.
1179 .
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' prorogato al 30 settembre 1978.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978. - Art. 2.
Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - ai sensi dell' articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.
Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo e' a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non piu' coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma.