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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2387/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127 ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 2387/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Cappelletti (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto Corso Mazzini n.39, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI contro
e ; Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_3
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte trasmesse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato il 12/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio gli eredi di e per vedere accertato il proprio acquisto CP_1 Controparte_2
mediante usucapione dell'intero immobile sito in Bevagna, Via della Rocca n.4 e precisamente fabbricato pagina 1 di 6 da cielo a terra ad uso abitativo per complessivi tre vani catastali e mezzo ai piani terra, primo e secondo confinante con via della Rocca, su due lati, riportato al Catasto Fabbricati del Comune Controparte_4
di Bevagna al Fg. 39, particella 500, cat. A/3, classe 2, vani 3,5 R.C. Euro 54,23 (oggi cat. A/3 classe 3, vani
4,5 rendita euro 267,27).
In particolare, i ricorrenti hanno esposto di aver acquistato dalla Provincia Controparte_5
dell'Ordine dei Frati Minori, la quota indivisa del diritto di piena proprietà pari a 30/32 dell'immobile sito in Bevagna, Via della Rocca n.4, ma di aver posseduto in modo esclusivo ed ultraventennale l'intero immobile di cui sopra, la cui proprietà è intestata per 1/16 (2/32) a deceduta. CP_1
Hanno concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare che gli stessi hanno goduto in via esclusiva e uti dominus l'intera proprietà dell'immobile, con conseguente acquisto per usucapione della proprietà pari ad
1/16 (2/32) dell'immobile formalmente intestato a CP_1
I resistenti sono rimasti contumaci.
Alla prima udienza è stata dichiarata la contumacia degli eredi di e e sono stati CP_1 Controparte_2
concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Escussi i testi richiesti da parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al
15/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è una domanda di accertamento d'acquisto della proprietà mediante usucapione relativamente alla residua quota di comproprietà dell'immobile sopra descritto di 1/16, catastalmente e formalmente di comproprietà altrui.
Preliminarmente, si ritiene che correttamente i convenuti nel presente giudizio debbano essere gli eredi di formale intestataria di 1/16 dell'immobile oggetto di domanda di usucapione. Non essendo CP_1
stati prodotti titoli di acquisto, né altri documenti da cui risulti la diversa proprietà dell'immobile, deve pagina 2 di 6 concludersi in base alla suddetta documentazione che l'immobile de quo si trovi formalmente nella proprietà degli eredi di per la quota di 1/16 (2/32). CP_1
Da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996).
Nel caso di specie, gli elementi acquisiti al processo portano a ritenere in capo ai ricorrenti una situazione possessoria manifestatasi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sull'intero immobile sopra meglio identificato tale da escludere la possibilità di interferenze nel godimento da parte dei formali comproprietari o di terzi soggetti. Per giungere a tali conclusioni e valutare correttamente il compendio probatorio in atti, occorre premettere alcune considerazioni in relazione al riparto probatorio in materia di accertamento di avvenuto acquisto di un bene per usucapione.
Infatti, se è pur vero che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Pertanto, con specifico riferimento al caso concreto, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr
Cass. civ. Sez. II, 11-02-2009, n. 3404).
pagina 3 di 6 Alla luce di tali considerazioni di carattere generale, occorre in primo luogo rilevare che, nel caso di specie, risulta indubbio, quantomeno il corpus come relazione di fatto dei ricorrenti (e dei relativi danti causa a titolo universale) con l'intero immobile in questione.
Sul punto, infatti, risultano decisive sia le escussioni testimoniali, sia il contenuto dell'atto di compravendita, sia il contegno processuale dei resistenti.
Quanto all'istruttoria orale, il teste , a conoscenza dei luoghi in quanto abitante nella casa di Testimone_1
fronte all'immobile per cui è causa, ha riferito “l'immobile in questione è stato comprato da e da Pt_2 [...]
da circa 25 anni fa, io li ho aiutati a portare via la robbaccia. Da allora ci hanno sempre abitato loro” ed ha Parte_1
altresì aggiunto “hanno rimesso a posto il tetto, hanno rifatto il pavimento, il bagno e altri piccoli lavori nei quali li ho aiutati anche io”. Da ultimo lo stesso ha confermato che il possesso degli immobili da parete dei ricorrenti è stato continuo, pubblico e pacifico (cfr. dichiarazioni rilasciate dal teste all'udienza del 14/11/2024).
Trattasi di dichiarazioni rilevanti e attendibili, sia in quanto trattasi di soggetto disinteressato ai fatti di causa, sia in quanto ben a conoscenza dei luoghi.
Inoltre, nell'atto notarile stipulato tra la Provincia Serafica di S. Francesco dell'Ordine dei Frati Minori,
e , la parte venditrice, all'art. 4 dichiarava di possedere, da oltre un Parte_1 Parte_2
ventennio, continuativamente e ininterrottamente l'intero diritto di proprietà della porzione immobiliare oggetto dell'atto comprensivo, dunque, anche della parte di 1/16 di proprietà di CP_1
In un simile coerente quadro probatorio, significativo appare anche il comportamento processuale dei resistenti, rimasti contumaci nel giudizio.
Alla luce, pertanto, della chiara convergenza delle risultanze istruttorie suddette, appare ampiamente accertata la sussistenza dell'uso assai prolungato dell'intero immobile da parte dei ricorrenti (e prima, dai loro danti causa); in particolare, stante la completa occupazione dell'immobile, asservito ad uso di abitazione privata, si ritiene che tali modalità di estrinsecazione del possesso sia incompatibile con il godimento da parte dei presunti formali comproprietari del medesimo immobile.
pagina 4 di 6 Peraltro, non potendosi provare l'animus in via diretta, o quantomeno materiale, è naturale che la sussistenza dello stesso può ben desumersi per presunzione sulla base di circostanze di fatto (come quelle sopra riportate) che secondo l'id quod plerumque accidit sono sintomatiche di una relazione possessoria con il bene. Non può sottacersi che il rilevante arco temporale in questione – almeno 43 anni – unitamente agli altri elementi indiziari esposti, ben possono essere valorizzati in termini presuntivi al fine di qualificare la relazione materiale del soggetto istante con il bene. Peraltro, il possesso in questione risulta essere stato nel tempo sempre pacifico, pubblico e non equivoco, dato che risultava esteriormente in modo palese, come affermato dal teste escusso.
Va rilevato, infine, che le attività di utilizzo degli immobili non sono state poste in essere con modalità violente o clandestine e che non risulta allegato né provato da controparte alcun atto interruttivo del possesso.
Per tutte le ragioni di cui sopra, si ritiene che la domanda di parte attrice meriti accoglimento.
Nulla sulle spese stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1
hanno usucapito il diritto reale di proprietà relativo alla residua quota di 1/16 di proprietà Parte_2
(catastalmente intestata a relativa all'immobile sito in Bevagna Via della Rocca n. 4 censito al CP_1
Catasto Fabbricati del Comune di Bevagna al Fg. 39, particella 500;
- autorizza i competenti Uffici della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e del Catasto ad eseguire le relative annotazioni e volture;
- nulla sulle spese di lite.
Spoleto, 06/06/2025
pagina 5 di 6
Il giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 6 di 6
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127 ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 2387/2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Cappelletti (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati, giusta procura in atti, in Spoleto Corso Mazzini n.39, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI contro
e ; Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: CP_3
Conclusioni di parte ricorrente: come da note scritte trasmesse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato il 12/12/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio gli eredi di e per vedere accertato il proprio acquisto CP_1 Controparte_2
mediante usucapione dell'intero immobile sito in Bevagna, Via della Rocca n.4 e precisamente fabbricato pagina 1 di 6 da cielo a terra ad uso abitativo per complessivi tre vani catastali e mezzo ai piani terra, primo e secondo confinante con via della Rocca, su due lati, riportato al Catasto Fabbricati del Comune Controparte_4
di Bevagna al Fg. 39, particella 500, cat. A/3, classe 2, vani 3,5 R.C. Euro 54,23 (oggi cat. A/3 classe 3, vani
4,5 rendita euro 267,27).
In particolare, i ricorrenti hanno esposto di aver acquistato dalla Provincia Controparte_5
dell'Ordine dei Frati Minori, la quota indivisa del diritto di piena proprietà pari a 30/32 dell'immobile sito in Bevagna, Via della Rocca n.4, ma di aver posseduto in modo esclusivo ed ultraventennale l'intero immobile di cui sopra, la cui proprietà è intestata per 1/16 (2/32) a deceduta. CP_1
Hanno concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare che gli stessi hanno goduto in via esclusiva e uti dominus l'intera proprietà dell'immobile, con conseguente acquisto per usucapione della proprietà pari ad
1/16 (2/32) dell'immobile formalmente intestato a CP_1
I resistenti sono rimasti contumaci.
Alla prima udienza è stata dichiarata la contumacia degli eredi di e e sono stati CP_1 Controparte_2
concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Escussi i testi richiesti da parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al
15/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è una domanda di accertamento d'acquisto della proprietà mediante usucapione relativamente alla residua quota di comproprietà dell'immobile sopra descritto di 1/16, catastalmente e formalmente di comproprietà altrui.
Preliminarmente, si ritiene che correttamente i convenuti nel presente giudizio debbano essere gli eredi di formale intestataria di 1/16 dell'immobile oggetto di domanda di usucapione. Non essendo CP_1
stati prodotti titoli di acquisto, né altri documenti da cui risulti la diversa proprietà dell'immobile, deve pagina 2 di 6 concludersi in base alla suddetta documentazione che l'immobile de quo si trovi formalmente nella proprietà degli eredi di per la quota di 1/16 (2/32). CP_1
Da un punto di vista generale, vale premettere che il possesso ad usucapionem richiede un comportamento protrattosi per venti anni continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come propria, possesso che dimostri in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (cfr. tra le tante Cass. n. 4435/1996).
Nel caso di specie, gli elementi acquisiti al processo portano a ritenere in capo ai ricorrenti una situazione possessoria manifestatasi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà sull'intero immobile sopra meglio identificato tale da escludere la possibilità di interferenze nel godimento da parte dei formali comproprietari o di terzi soggetti. Per giungere a tali conclusioni e valutare correttamente il compendio probatorio in atti, occorre premettere alcune considerazioni in relazione al riparto probatorio in materia di accertamento di avvenuto acquisto di un bene per usucapione.
Infatti, se è pur vero che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo (ad esempio, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Pertanto, con specifico riferimento al caso concreto, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr
Cass. civ. Sez. II, 11-02-2009, n. 3404).
pagina 3 di 6 Alla luce di tali considerazioni di carattere generale, occorre in primo luogo rilevare che, nel caso di specie, risulta indubbio, quantomeno il corpus come relazione di fatto dei ricorrenti (e dei relativi danti causa a titolo universale) con l'intero immobile in questione.
Sul punto, infatti, risultano decisive sia le escussioni testimoniali, sia il contenuto dell'atto di compravendita, sia il contegno processuale dei resistenti.
Quanto all'istruttoria orale, il teste , a conoscenza dei luoghi in quanto abitante nella casa di Testimone_1
fronte all'immobile per cui è causa, ha riferito “l'immobile in questione è stato comprato da e da Pt_2 [...]
da circa 25 anni fa, io li ho aiutati a portare via la robbaccia. Da allora ci hanno sempre abitato loro” ed ha Parte_1
altresì aggiunto “hanno rimesso a posto il tetto, hanno rifatto il pavimento, il bagno e altri piccoli lavori nei quali li ho aiutati anche io”. Da ultimo lo stesso ha confermato che il possesso degli immobili da parete dei ricorrenti è stato continuo, pubblico e pacifico (cfr. dichiarazioni rilasciate dal teste all'udienza del 14/11/2024).
Trattasi di dichiarazioni rilevanti e attendibili, sia in quanto trattasi di soggetto disinteressato ai fatti di causa, sia in quanto ben a conoscenza dei luoghi.
Inoltre, nell'atto notarile stipulato tra la Provincia Serafica di S. Francesco dell'Ordine dei Frati Minori,
e , la parte venditrice, all'art. 4 dichiarava di possedere, da oltre un Parte_1 Parte_2
ventennio, continuativamente e ininterrottamente l'intero diritto di proprietà della porzione immobiliare oggetto dell'atto comprensivo, dunque, anche della parte di 1/16 di proprietà di CP_1
In un simile coerente quadro probatorio, significativo appare anche il comportamento processuale dei resistenti, rimasti contumaci nel giudizio.
Alla luce, pertanto, della chiara convergenza delle risultanze istruttorie suddette, appare ampiamente accertata la sussistenza dell'uso assai prolungato dell'intero immobile da parte dei ricorrenti (e prima, dai loro danti causa); in particolare, stante la completa occupazione dell'immobile, asservito ad uso di abitazione privata, si ritiene che tali modalità di estrinsecazione del possesso sia incompatibile con il godimento da parte dei presunti formali comproprietari del medesimo immobile.
pagina 4 di 6 Peraltro, non potendosi provare l'animus in via diretta, o quantomeno materiale, è naturale che la sussistenza dello stesso può ben desumersi per presunzione sulla base di circostanze di fatto (come quelle sopra riportate) che secondo l'id quod plerumque accidit sono sintomatiche di una relazione possessoria con il bene. Non può sottacersi che il rilevante arco temporale in questione – almeno 43 anni – unitamente agli altri elementi indiziari esposti, ben possono essere valorizzati in termini presuntivi al fine di qualificare la relazione materiale del soggetto istante con il bene. Peraltro, il possesso in questione risulta essere stato nel tempo sempre pacifico, pubblico e non equivoco, dato che risultava esteriormente in modo palese, come affermato dal teste escusso.
Va rilevato, infine, che le attività di utilizzo degli immobili non sono state poste in essere con modalità violente o clandestine e che non risulta allegato né provato da controparte alcun atto interruttivo del possesso.
Per tutte le ragioni di cui sopra, si ritiene che la domanda di parte attrice meriti accoglimento.
Nulla sulle spese stante la contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1
hanno usucapito il diritto reale di proprietà relativo alla residua quota di 1/16 di proprietà Parte_2
(catastalmente intestata a relativa all'immobile sito in Bevagna Via della Rocca n. 4 censito al CP_1
Catasto Fabbricati del Comune di Bevagna al Fg. 39, particella 500;
- autorizza i competenti Uffici della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e del Catasto ad eseguire le relative annotazioni e volture;
- nulla sulle spese di lite.
Spoleto, 06/06/2025
pagina 5 di 6
Il giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 6 di 6