TAR Parma, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 595
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Ordine di esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza

    Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. È altresì scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Nomina di Commissario ad acta

    Il Collegio ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o un suo delegato, per provvedere agli adempimenti sostitutivi in caso di mancata esecuzione entro il termine stabilito.

  • Rigettato
    Richiesta di interessi legali

    Il Collegio ha rigettato la richiesta di interessi legali in quanto la pronuncia da eseguire non dispone nulla in merito, e il giudice dell'ottemperanza non può integrare il precetto della sentenza del giudice ordinario. Inoltre, non è stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme per rivalutazione e interessi successivi al passaggio in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 595
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 595
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo