Articolo 15 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 agosto 1957
Art. 15.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1957-58, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 557 e 558 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957