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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 577/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.12.2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro O. Di Leo del foro di Castrovillari, Parte_1
con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in Amendolara (CS) Viale
Lagaria n. 15, il tutto in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza del Controparte_1
Sacro Cuore n. 26, presso e nello studio legale dell'Avv. Giulio Fierini del Foro di Pescara, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 552/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 18.4.2023 – Cessione crediti.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejiectis, in accoglimento dei suestesi motivi di appello, e in riforma della impugnata Sentenza n. 552/2023 del Tribunale di Pescara – Sez- Civ. – resa il 14-17/4/2023 e notificata in data 18/4/2023, previa declaratoria di sospensione della sua efficacia esecutiva, così ritenere e provvedere:
1. In accoglimento dei superiori motivi di appello, in via preliminare: a) accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Castrovillari;
b) in ipotesi di conferma della competenza per territorio del Tribunale di Pescara, disporre la verifica formale dell'atto di cessione del credito confezionato in data 10/10/2019; c) ordinare la rinnovazione totale dell'istruttoria con ammissione delle prove indicate dalla convenuta e rigettate;
2. nel merito accogliere l'appello, e, previa riforma, annullare la sentenza impugnata;
3. In subordine, in ipotesi di conferma della sentenza, appellata rideterminare il compenso professionale liquidato nel giudizio di primo grado in favore dell'attore.
4. con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione al sottoscritto anticipante procuratore.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dal termine per impugnare.
- Nel merito: dichiarare inammissibile, o comunque dichiarare infondato, e dunque rigettare
l'atto di appello proposto dall'appellante notificato in data 18.05.2023 avverso la sentenza
n. 552/2023 depositata in data 18/4/2023 del Tribunale di Pescara in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché assolutamente generico e carente di prove;
- confermare la sentenza n. 552/2023 tra le parti e Controparte_1 Parte_1
depositata in data 18/4/2023 del Tribunale di Pescara;
[...]
- con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
- In via istruttoria: rigettare la richiesta dell'appellante di rinnovazione dell'istruttoria espletata in primo grado ed in particolare alla richiesta di verificazione della sottoscrizione del contratto di cessione di credito in quanto inammissibile ed infondata”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 364/2020 promosso dall'odierno appellato ex art. 702 bis c.p.c. (onde ottenere, previo accertamento del relativo credito dell'attore nei confronti della convenuta, la condanna di questa al pagamento della somma di Euro 5.400,00 oltre interessi legali) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, odierna appellante, sollevando eccezioni di rito e contestando, nel merito, la domanda a motivo dell'inesistenza del credito – il Tribunale di Pescara così statuiva: “DICHIARA l'esistenza del contratto di mutuo tra e inerente il prestito Parte_2 Parte_1 oneroso della somma di denaro pari ad € 5.400,00 effettuato dal primo in favore della seconda; - DICHIARA la validità del contratto di cessione di credito tra Pt_2
E e la conseguente efficacia ed opponibilità di tale atto
[...] Controparte_1 nei confronti della convenuta;
- CONDANNA la convenuta Parte_1 Parte_1
a pagare in favore dell'attore la somma
[...] Controparte_1 di € 5.400,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo e al tasso per legge determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c.; - CONDANNA LA convenuta Parte_1
a rifondere all'attore le spese del
[...] Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 5.222,00, di cui € 145,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda l'attore aveva esposto: - di essere creditore dell'importo di € 5.400,00 in virtù di atto di cessione di credito ripassato con il GE , in data 10.10.2019; - che il credito Controparte_2 ceduto riguardava l'erogazione di somme da parte del in favore della Parte_2
a partire dall'anno 2011 fino all'anno 2014; - che il creditore aveva erogato la Pt_1 complessiva somma di € 5.400,00; - che la non aveva mai proceduto alla Pt_1
restituzione di tale importo.
Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio eccependo in particolare l'incompetenza territoriale dell'adito giudice e la falsità della scrittura della cessione di credito, contestando nel merito nell'an e nel quantum la pretesa creditoria sul rilievo che le somme pretese erano state conferite da costui per la copertura dei fondi necessari per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà dell'attore.
1.2. Ciò detto il Tribunale, mutato il rito e dato corso alla prova testimoniale, respingeva in primo luogo l'eccezione di incompetenza territoriale e di falsità (con richiamo integrale alla motivazione di cui all'ordinanza del 2.09.2020).
1.3. Nel merito riteneva provato il contratto di mutuo evidenziando come la consegna della somma dovesse ritenersi acclarata alla luce dei documentati otto bonifici bancari dell'importo complessivo di € 5.400,00 operati da ed Controparte_2
accreditati sul conto della convenuta, mentre la causale della dazione delle somme poteva ritenersi dimostrata alla luce delle risultanze delle deposizioni rese dai testi e Tes_1
sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il e la zia Tes_2 CP_1
aventi ad oggetto le modalità di restituzione delle somme date a prestito. Rilevava peraltro, quanto alla diversa imputazione delle dazioni dedotta dalla convenuta, che la stessa risultava smentita dalle deposizioni dell'atro teste di parte RI (teste
[...]
). Tes_3
Spiegava che i testi di parte RI si rivelavano particolarmente attendibili, atteso che gli stessi non si erano limitati a confermare le circostanze oggetto dei capitoli, ma avevano fornito risposte minuziose e circostanziate, prive di qualsiasi contraddizione o incoerenza.
Riteneva invece inattendibile la deposizione dell'unico teste di parte convenuta (teste
, ponendo l'accento sia sul rapporto di parentela intercorrente tra la stessa e Tes_4
l'RI (madre della teste) sia sul contenuto generico della deposizione e dalla contraddittorietà della stessa con la tesi della madre, oltre che con la deposizione del teste
. Tes_3
1.4. Rilevava ancora che l'attore aveva fornito la prova, mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione del 10.10.2019, che il credito in questione era stato ceduto dal titolare a suo fratello (odierno attore).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria convenuta, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Eccezione di incompetenza territoriale;
2)
Violazione del diritto di difesa;
3) Eccessiva e non parametrata condanna alle spese di lite.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituito l'appellato, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione, per decorrenza del termine breve a far data dalla notificazione della sentenza, nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 21.11.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio, preso atto che l'istanza di sospensione non era stata specificamente reiterata, ha disatteso le richieste istruttorie riproposte dall'appellante e rilevato l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in allegato alle note scritte depositate in vista della prima udienza di trattazione;
ha inoltre rilevato l'insussistenza, allo stato, dei presupposti per la trasmissione degli alla Procura e per disporre la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.; ha quindi rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La sola parte appellata ha provveduto a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale, mentre la parte appellante non ha provveduto a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 3.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio –preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) - rileva che infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato sul rilievo della tardiva proposizione dello stesso.
5.1. In particolare la difesa dell'appellato evidenzia di aver proceduto a notificare alla convenuta, presso il suo difensore domiciliatario, la sentenza n. 552/2023 alle ore 11:37:06 del giorno 18.04.2023 (notificazione perfezionatasi con consegna al destinatario alle ore
11:37:09), mentre l'impugnazione della predetta sentenza è stata notificata alle ore 22:53
(consegnata alle ore 22:53:15 del 18.05.2023) quindi oltre il termine orario indicato dal novellato art. 147 c.p.c., sicché la stessa, dovendosi intendere perfezionata per il destinatario alle ore 07:00 del giorno 19.05.2024, sarebbe tardiva (per violazione del termine breve di 30 giorni).
5.2. Rileva il Collegio che l'art. 147 c.p.c. recita: “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.
La norma, così novellata dalla riforma Cartabia, differenzia gli effetti della notifica per il notificante e il destinatario.
Nel caso di specie, la sentenza è stata notificata telematicamente da parte dell'attore alla convenuta in data 18.4.2023. La notifica, anch'essa telematica, dell'appello è avvenuta in data 18.5.2023 pertanto nell'ultimo giorno utile al fine della tempestività dell'impugnazione.
Poiché l'art. 147 c.p.c., come detto, non prevede nessun differimento degli effetti della notifica con riguardo al notificante, quest'ultima deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Per il resto si osserva che, a fronte di una notifica perfezionatasi per l'appellato in data
19.05.2023, la prima udienza è stata fissata per il giorno 10.11.2023, sicché neanche può ritenersi violata la norma che prevede la concessione all'appellato di un termine a comparire di gg. 90, sicché privo di pregio si rivela anche il rilievo della difesa dell'appellato, secondo cui l'appello sarebbe inammissibile per essere stato tardivamente notificato all'appellato.
6. Passando all'esame dei motivi di appello, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante reitera l'eccezione d'incompetenza per territorio del
Tribunale di Pescara, in favore del Tribunale di Castrovillari, già spiegata in primo grado e rigettata dal primo giudice.
Lamenta che il giudice di prime cure si è erroneamente ritenuto competente, sulla base dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, comma III, c.c., giustificando tale competenza in quanto la controversia riguarda un'obbligazione pecuniaria da eseguirsi presso il domicilio del creditore.
Sostiene, sulla base della sentenza della Cassazione a S.U. n. 17989/16, la non liquidità del credito, con conseguente inapplicabilità del foro indicato nell'art. 1182, comma III, c.c..
L'appellante, inoltre, ritiene il credito inesistente, non determinato e/o determinabile a causa della falsità del titolo azionato e, pertanto, non liquido, con conseguente non applicabilità del foro previsto dall'art. 1182, comma III, c.c..
6.2 Rileva il Collegio come il credito pecuniario oggetto della domanda attorea (pari all'importo di € 5.400,00) sia determinato, requisito quest'ultimo che trova riscontro nelle emergenze documentali disponibili (vedi bonifici bancari che, se sommati, compiendo quindi un semplice calcolo aritmetico, portano alla somma oggetto della domanda).
La stessa sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite citata dall'appellante, infatti, precisa “che la liquidità sussiste anche nel caso in cui l'ammontare del credito può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori”.
Dall'applicazione del foro indicato all'art. 1182, comma III, c.c. vanno invece esclusi i crediti cd. illiquidi ossia i crediti generici nel loro ammontare o comunque non determinabili tra i quali, questo Collegio, non ritiene doversi fare rientrare il credito oggetto del presente giudizio. 6.3. Priva di pregio risulta inoltre la contestazione della liquidità del credito basata dall'appellante sull'asserita falsità del contratto di cessione del credito.
Si premette che in primo grado la difesa della convenuta aveva sostenuto che la scrittura privata del 10.10.2019, priva di autentica nelle sottoscrizioni (per essere inefficace quella operata dal difensore, privo di poteri in tal senso) e mancante di data certa, recava la falsa apposizione della firma del cedente, sicché aveva proceduto al suo disconoscimento.
Il primo giudice con ordinanza resa all'udienza del 2.09.2020 aveva rilevato l'inammissibilità del disconoscimento della scrittura privata da parte della convenuta (terza estranea alla convenzione medesima), rilevando come ai sensi dell'art. 214 c.p.c. l'unico legittimato a chiedere il disconoscimento sia la parte che ha proceduto alla sottoscrizione presupponendo che sia negata la propria firma.
Nel presente grado l'appellante torna a sostenere genericamente la falsità della scrittura chiedendone una verifica “formale e sostanziale”, senza tuttavia offrire alcun riscontro a quanto sostenuto, tardiva rivelandosi la produzione solo nel presente grado (e neanche con l'atto di gravame) del documento allegato alle note scritte depositate in vista della prima udienza.
7. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
7.1 Con tale motivo d'impugnazione l'appellante deduce violazione del diritto di difesa in quanto il giudice di prime cure, con ordinanza del 2.12.2020, ha escluso alla convenuta l'escussione di testi e la formulazione di domande.
Lamenta, inoltre, la mancata ammissione dell'interrogatorio formale.
Deduce anche che il giudice di primo grado, tenuto conto delle contestazioni della convenuta, avrebbe dovuto, quantomeno, sulla base dell'art. 117 c.p.c., disporre l'interrogatorio non formale delle parti.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante reitera le stesse richieste istruttorie già formulate e rigettate in primo grado con conseguente richiesta di rinnovo totale dell'istruttoria.
7.2 Osserva il Collegio che correttamente il giudice di prime cure ha valutato i capitoli relativi al deferimento d'interrogatorio formale dell'attore come non formulati in modo da provocare la confessione dell'attore.
Inoltre, il giudice di prime cure, nell'ordinanza del 2.12.2010, affermando “Che quanto alle richieste istruttorie di parte convenuta formulate nella seconda memoria ex art. 183 cpc vanno esclusi i capitoli C) perché indeterminato e D) perché documentale e limitando
l'audizione a due testi , diversi dal soggetto indicato solo per nome e nazionalità la cui indicazione come testimone risulta inammissibile, a scelta per i capitoli A) e B);” ha svolto una valutazione delle richieste della convenuta che non coincide con quanto asserito dall'odierno appellante, il quale rinviene invece in tale ordinanza un'ingiusta violazione del diritto di difesa.
Come fatto notare dall'appellato nella sua comparsa di costituzione e risposta, tra l'altro, all'udienza del 30.9.2022, i procuratori delle parti hanno rinunciato all'escussione dei rispettivi testi e hanno chiesto di fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
7.3. Con riferimento alla mancata ammissione dell'interrogatorio libero, deve affermarsi che la disposizione di tale mezzo, previsto dall'art. 117 c.p.c., può avvenire a seguito di una valutazione del giudice che, nel proprio libero convincimento, ritiene utile, ai fini della decisione, il suo espletamento.
Precisando che esso non è un mezzo di prova ma uno strumento che può fornire solo argomenti di prova, la sua mancata disposizione non può essere ritenuta una violazione del diritto di difesa, rientrando, come detto, nell'ambito di una libera valutazione del giudice (l'art. 117 c.p.c. invero attribuisce al giudice la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa).
8. Va infine disatteso il terzo motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado circa le spese di giudizio.
Contesta, in particolare, l'importo della condanna alle spese a suo carico che reputa eccessiva rispetto al valore effettivo della controversia.
8.2. Rileva il Collegio come nella specie non sia ravvisabile alcuna violazione del D.M.
147/2022 che disciplina la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, come, del resto, riconosciuto dall'appellante stesso.
Le spese processuali sono state liquidate sulla base degli scaglioni previsti dal Decreto
Ministeriale citato, nella misura media, e, pertanto, non si ravvisa nessuna violazione operata dal giudice di prime cure sia riguardo della parametrazione delle spese sia riguardo della effettiva liquidazione delle stesse.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
10.Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 577/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.12.2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro O. Di Leo del foro di Castrovillari, Parte_1
con domicilio eletto presso e nello studio del predetto avvocato in Amendolara (CS) Viale
Lagaria n. 15, il tutto in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza del Controparte_1
Sacro Cuore n. 26, presso e nello studio legale dell'Avv. Giulio Fierini del Foro di Pescara, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 552/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 18.4.2023 – Cessione crediti.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejiectis, in accoglimento dei suestesi motivi di appello, e in riforma della impugnata Sentenza n. 552/2023 del Tribunale di Pescara – Sez- Civ. – resa il 14-17/4/2023 e notificata in data 18/4/2023, previa declaratoria di sospensione della sua efficacia esecutiva, così ritenere e provvedere:
1. In accoglimento dei superiori motivi di appello, in via preliminare: a) accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Castrovillari;
b) in ipotesi di conferma della competenza per territorio del Tribunale di Pescara, disporre la verifica formale dell'atto di cessione del credito confezionato in data 10/10/2019; c) ordinare la rinnovazione totale dell'istruttoria con ammissione delle prove indicate dalla convenuta e rigettate;
2. nel merito accogliere l'appello, e, previa riforma, annullare la sentenza impugnata;
3. In subordine, in ipotesi di conferma della sentenza, appellata rideterminare il compenso professionale liquidato nel giudizio di primo grado in favore dell'attore.
4. con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione al sottoscritto anticipante procuratore.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dal termine per impugnare.
- Nel merito: dichiarare inammissibile, o comunque dichiarare infondato, e dunque rigettare
l'atto di appello proposto dall'appellante notificato in data 18.05.2023 avverso la sentenza
n. 552/2023 depositata in data 18/4/2023 del Tribunale di Pescara in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché assolutamente generico e carente di prove;
- confermare la sentenza n. 552/2023 tra le parti e Controparte_1 Parte_1
depositata in data 18/4/2023 del Tribunale di Pescara;
[...]
- con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
- In via istruttoria: rigettare la richiesta dell'appellante di rinnovazione dell'istruttoria espletata in primo grado ed in particolare alla richiesta di verificazione della sottoscrizione del contratto di cessione di credito in quanto inammissibile ed infondata”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 364/2020 promosso dall'odierno appellato ex art. 702 bis c.p.c. (onde ottenere, previo accertamento del relativo credito dell'attore nei confronti della convenuta, la condanna di questa al pagamento della somma di Euro 5.400,00 oltre interessi legali) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta, odierna appellante, sollevando eccezioni di rito e contestando, nel merito, la domanda a motivo dell'inesistenza del credito – il Tribunale di Pescara così statuiva: “DICHIARA l'esistenza del contratto di mutuo tra e inerente il prestito Parte_2 Parte_1 oneroso della somma di denaro pari ad € 5.400,00 effettuato dal primo in favore della seconda; - DICHIARA la validità del contratto di cessione di credito tra Pt_2
E e la conseguente efficacia ed opponibilità di tale atto
[...] Controparte_1 nei confronti della convenuta;
- CONDANNA la convenuta Parte_1 Parte_1
a pagare in favore dell'attore la somma
[...] Controparte_1 di € 5.400,00, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo e al tasso per legge determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c.; - CONDANNA LA convenuta Parte_1
a rifondere all'attore le spese del
[...] Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 5.222,00, di cui € 145,00 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda l'attore aveva esposto: - di essere creditore dell'importo di € 5.400,00 in virtù di atto di cessione di credito ripassato con il GE , in data 10.10.2019; - che il credito Controparte_2 ceduto riguardava l'erogazione di somme da parte del in favore della Parte_2
a partire dall'anno 2011 fino all'anno 2014; - che il creditore aveva erogato la Pt_1 complessiva somma di € 5.400,00; - che la non aveva mai proceduto alla Pt_1
restituzione di tale importo.
Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio eccependo in particolare l'incompetenza territoriale dell'adito giudice e la falsità della scrittura della cessione di credito, contestando nel merito nell'an e nel quantum la pretesa creditoria sul rilievo che le somme pretese erano state conferite da costui per la copertura dei fondi necessari per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà dell'attore.
1.2. Ciò detto il Tribunale, mutato il rito e dato corso alla prova testimoniale, respingeva in primo luogo l'eccezione di incompetenza territoriale e di falsità (con richiamo integrale alla motivazione di cui all'ordinanza del 2.09.2020).
1.3. Nel merito riteneva provato il contratto di mutuo evidenziando come la consegna della somma dovesse ritenersi acclarata alla luce dei documentati otto bonifici bancari dell'importo complessivo di € 5.400,00 operati da ed Controparte_2
accreditati sul conto della convenuta, mentre la causale della dazione delle somme poteva ritenersi dimostrata alla luce delle risultanze delle deposizioni rese dai testi e Tes_1
sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il e la zia Tes_2 CP_1
aventi ad oggetto le modalità di restituzione delle somme date a prestito. Rilevava peraltro, quanto alla diversa imputazione delle dazioni dedotta dalla convenuta, che la stessa risultava smentita dalle deposizioni dell'atro teste di parte RI (teste
[...]
). Tes_3
Spiegava che i testi di parte RI si rivelavano particolarmente attendibili, atteso che gli stessi non si erano limitati a confermare le circostanze oggetto dei capitoli, ma avevano fornito risposte minuziose e circostanziate, prive di qualsiasi contraddizione o incoerenza.
Riteneva invece inattendibile la deposizione dell'unico teste di parte convenuta (teste
, ponendo l'accento sia sul rapporto di parentela intercorrente tra la stessa e Tes_4
l'RI (madre della teste) sia sul contenuto generico della deposizione e dalla contraddittorietà della stessa con la tesi della madre, oltre che con la deposizione del teste
. Tes_3
1.4. Rilevava ancora che l'attore aveva fornito la prova, mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione del 10.10.2019, che il credito in questione era stato ceduto dal titolare a suo fratello (odierno attore).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria convenuta, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Eccezione di incompetenza territoriale;
2)
Violazione del diritto di difesa;
3) Eccessiva e non parametrata condanna alle spese di lite.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituito l'appellato, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione, per decorrenza del termine breve a far data dalla notificazione della sentenza, nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 21.11.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio, preso atto che l'istanza di sospensione non era stata specificamente reiterata, ha disatteso le richieste istruttorie riproposte dall'appellante e rilevato l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante in allegato alle note scritte depositate in vista della prima udienza di trattazione;
ha inoltre rilevato l'insussistenza, allo stato, dei presupposti per la trasmissione degli alla Procura e per disporre la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.; ha quindi rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La sola parte appellata ha provveduto a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale, mentre la parte appellante non ha provveduto a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 3.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
5.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio –preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 C.P.C. (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) - rileva che infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato sul rilievo della tardiva proposizione dello stesso.
5.1. In particolare la difesa dell'appellato evidenzia di aver proceduto a notificare alla convenuta, presso il suo difensore domiciliatario, la sentenza n. 552/2023 alle ore 11:37:06 del giorno 18.04.2023 (notificazione perfezionatasi con consegna al destinatario alle ore
11:37:09), mentre l'impugnazione della predetta sentenza è stata notificata alle ore 22:53
(consegnata alle ore 22:53:15 del 18.05.2023) quindi oltre il termine orario indicato dal novellato art. 147 c.p.c., sicché la stessa, dovendosi intendere perfezionata per il destinatario alle ore 07:00 del giorno 19.05.2024, sarebbe tardiva (per violazione del termine breve di 30 giorni).
5.2. Rileva il Collegio che l'art. 147 c.p.c. recita: “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.
La norma, così novellata dalla riforma Cartabia, differenzia gli effetti della notifica per il notificante e il destinatario.
Nel caso di specie, la sentenza è stata notificata telematicamente da parte dell'attore alla convenuta in data 18.4.2023. La notifica, anch'essa telematica, dell'appello è avvenuta in data 18.5.2023 pertanto nell'ultimo giorno utile al fine della tempestività dell'impugnazione.
Poiché l'art. 147 c.p.c., come detto, non prevede nessun differimento degli effetti della notifica con riguardo al notificante, quest'ultima deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Per il resto si osserva che, a fronte di una notifica perfezionatasi per l'appellato in data
19.05.2023, la prima udienza è stata fissata per il giorno 10.11.2023, sicché neanche può ritenersi violata la norma che prevede la concessione all'appellato di un termine a comparire di gg. 90, sicché privo di pregio si rivela anche il rilievo della difesa dell'appellato, secondo cui l'appello sarebbe inammissibile per essere stato tardivamente notificato all'appellato.
6. Passando all'esame dei motivi di appello, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante reitera l'eccezione d'incompetenza per territorio del
Tribunale di Pescara, in favore del Tribunale di Castrovillari, già spiegata in primo grado e rigettata dal primo giudice.
Lamenta che il giudice di prime cure si è erroneamente ritenuto competente, sulla base dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182, comma III, c.c., giustificando tale competenza in quanto la controversia riguarda un'obbligazione pecuniaria da eseguirsi presso il domicilio del creditore.
Sostiene, sulla base della sentenza della Cassazione a S.U. n. 17989/16, la non liquidità del credito, con conseguente inapplicabilità del foro indicato nell'art. 1182, comma III, c.c..
L'appellante, inoltre, ritiene il credito inesistente, non determinato e/o determinabile a causa della falsità del titolo azionato e, pertanto, non liquido, con conseguente non applicabilità del foro previsto dall'art. 1182, comma III, c.c..
6.2 Rileva il Collegio come il credito pecuniario oggetto della domanda attorea (pari all'importo di € 5.400,00) sia determinato, requisito quest'ultimo che trova riscontro nelle emergenze documentali disponibili (vedi bonifici bancari che, se sommati, compiendo quindi un semplice calcolo aritmetico, portano alla somma oggetto della domanda).
La stessa sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite citata dall'appellante, infatti, precisa “che la liquidità sussiste anche nel caso in cui l'ammontare del credito può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini od operazioni ulteriori”.
Dall'applicazione del foro indicato all'art. 1182, comma III, c.c. vanno invece esclusi i crediti cd. illiquidi ossia i crediti generici nel loro ammontare o comunque non determinabili tra i quali, questo Collegio, non ritiene doversi fare rientrare il credito oggetto del presente giudizio. 6.3. Priva di pregio risulta inoltre la contestazione della liquidità del credito basata dall'appellante sull'asserita falsità del contratto di cessione del credito.
Si premette che in primo grado la difesa della convenuta aveva sostenuto che la scrittura privata del 10.10.2019, priva di autentica nelle sottoscrizioni (per essere inefficace quella operata dal difensore, privo di poteri in tal senso) e mancante di data certa, recava la falsa apposizione della firma del cedente, sicché aveva proceduto al suo disconoscimento.
Il primo giudice con ordinanza resa all'udienza del 2.09.2020 aveva rilevato l'inammissibilità del disconoscimento della scrittura privata da parte della convenuta (terza estranea alla convenzione medesima), rilevando come ai sensi dell'art. 214 c.p.c. l'unico legittimato a chiedere il disconoscimento sia la parte che ha proceduto alla sottoscrizione presupponendo che sia negata la propria firma.
Nel presente grado l'appellante torna a sostenere genericamente la falsità della scrittura chiedendone una verifica “formale e sostanziale”, senza tuttavia offrire alcun riscontro a quanto sostenuto, tardiva rivelandosi la produzione solo nel presente grado (e neanche con l'atto di gravame) del documento allegato alle note scritte depositate in vista della prima udienza.
7. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.
7.1 Con tale motivo d'impugnazione l'appellante deduce violazione del diritto di difesa in quanto il giudice di prime cure, con ordinanza del 2.12.2020, ha escluso alla convenuta l'escussione di testi e la formulazione di domande.
Lamenta, inoltre, la mancata ammissione dell'interrogatorio formale.
Deduce anche che il giudice di primo grado, tenuto conto delle contestazioni della convenuta, avrebbe dovuto, quantomeno, sulla base dell'art. 117 c.p.c., disporre l'interrogatorio non formale delle parti.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante reitera le stesse richieste istruttorie già formulate e rigettate in primo grado con conseguente richiesta di rinnovo totale dell'istruttoria.
7.2 Osserva il Collegio che correttamente il giudice di prime cure ha valutato i capitoli relativi al deferimento d'interrogatorio formale dell'attore come non formulati in modo da provocare la confessione dell'attore.
Inoltre, il giudice di prime cure, nell'ordinanza del 2.12.2010, affermando “Che quanto alle richieste istruttorie di parte convenuta formulate nella seconda memoria ex art. 183 cpc vanno esclusi i capitoli C) perché indeterminato e D) perché documentale e limitando
l'audizione a due testi , diversi dal soggetto indicato solo per nome e nazionalità la cui indicazione come testimone risulta inammissibile, a scelta per i capitoli A) e B);” ha svolto una valutazione delle richieste della convenuta che non coincide con quanto asserito dall'odierno appellante, il quale rinviene invece in tale ordinanza un'ingiusta violazione del diritto di difesa.
Come fatto notare dall'appellato nella sua comparsa di costituzione e risposta, tra l'altro, all'udienza del 30.9.2022, i procuratori delle parti hanno rinunciato all'escussione dei rispettivi testi e hanno chiesto di fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
7.3. Con riferimento alla mancata ammissione dell'interrogatorio libero, deve affermarsi che la disposizione di tale mezzo, previsto dall'art. 117 c.p.c., può avvenire a seguito di una valutazione del giudice che, nel proprio libero convincimento, ritiene utile, ai fini della decisione, il suo espletamento.
Precisando che esso non è un mezzo di prova ma uno strumento che può fornire solo argomenti di prova, la sua mancata disposizione non può essere ritenuta una violazione del diritto di difesa, rientrando, come detto, nell'ambito di una libera valutazione del giudice (l'art. 117 c.p.c. invero attribuisce al giudice la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa).
8. Va infine disatteso il terzo motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado circa le spese di giudizio.
Contesta, in particolare, l'importo della condanna alle spese a suo carico che reputa eccessiva rispetto al valore effettivo della controversia.
8.2. Rileva il Collegio come nella specie non sia ravvisabile alcuna violazione del D.M.
147/2022 che disciplina la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, come, del resto, riconosciuto dall'appellante stesso.
Le spese processuali sono state liquidate sulla base degli scaglioni previsti dal Decreto
Ministeriale citato, nella misura media, e, pertanto, non si ravvisa nessuna violazione operata dal giudice di prime cure sia riguardo della parametrazione delle spese sia riguardo della effettiva liquidazione delle stesse.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
10.Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
1) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
2) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17.12.2024
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)