Versione
20 agosto 1978
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Versione
17 febbraio 1980
17 febbraio 1980
Art. 24. (Abitazioni realizzate con leggi anteriori)
Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.
((Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalita' di determinazione del reddito previste dall'articolo 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso e applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario))
Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalita' ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.
Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.
Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.
((Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalita' di determinazione del reddito previste dall'articolo 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso e applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario))
Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalita' ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.
Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.
Commentario • 1
- 1. Cooperative edilizie e finanziamentiSentenza · https://www.diritto.it/ · 9 settembre 2010 · 15.0563755
Mentre la norma dell'art. 20 della Legge n. 513/77 conferisce al Ministro dei Lavori Pubblici il potere di determinare il tasso di interesse per i finanziamenti effettuati sulla base (tra le altre) della Legge n. 60/1963, da applicarsi quindi a tutti i soci delle cooperative edilizie, la disposizione recata dall'art.24 della Legge n. 457/1978, invece, per gli alloggi realizzati da cooperative edilizie finanziate in forza di leggi anteriori alla medesima Legge n. 457/1978, non solo fa salvi i requisiti e le procedure per l'assegnazione da questa stabilite, […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Roma, sentenza 30/06/2021, n. 11239Provvedimento: […] 3121.1989. Si osserva che il finanziamento di cui trattasi fu erogato nel 1997 quindi dopo la legge 457\1978; se il finanziamento è stato adottato dopo l'entrata in vigore di una legge che prevede gli interessi appare evidente la sussistenza degli stessi. Può conclusivamente affermarsi che gli interessi sono quantificati ai sensi dell'art. 20 legge 513\1977 alla luce dell'art. 24 legge 457\1978 in ragione della deliberazione CIPE. La domanda per quanto sopra esposto deve essere rigettata. Le spese di giudizio possono essere compensate. La compensazione delle spese è ammessa, com'è noto, anche per gravi ed eccezionali ragioni (CorteLeggi di più...
- prescrizione del credito·
- giurisdizione amministrativa·
- compensazione spese·
- legge 457/1978·
- legge 60/1963·
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