CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.835/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 novembre 2022 da
, già Parte_1 [...]
, C.F. , in persona del pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale , Parte_3
C.F. , con domicilio digitale PEC P.IVA_2
Email_1
-appellante- contro , C.F. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Padova (PD), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Baro, con domicilio digitale PEC Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.328/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'originaria ricorrente nonché l'applicazione del suddetto divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese con riferimento ai due gradi di giudizio, competenze ed onorari di causa.”
Conclusioni per parte appellata : “rigettare Controparte_1
integralmente l'Appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale di
Padova in funzione di Giudice del Lavoro, n. 328/2022 pubblicata il
19.05.2022, relativa alla causa iscritta con R.G. n. 1011/2020; condannare controparte all'integrale rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, comprensive di esborsi per anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA”
Svolgimento del processo pag. 2/14 Con ricorso in appello depositato in data 16 novembre 2022 il
[...]
ha impugnato la sentenza n.328/22 del giudice Parte_1
del lavoro del Tribunale di Padova con la quale
Ha accolto la domanda dell'odierna appellata, nei limiti della prescrizione limitatamente all'annualità 2013 con riguardo al diritto alla corresponsione della cosiddetta RDP con conseguente condanna al pagamento delle somme indebitate trattenute con recupero di alcune annualità e del lo mancato pagamento per altre nei termini meglio precisati nel prosieguo.
Con memoria depositata il 19 febbraio 2024 si è costituita CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativi,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice padovano ha premesso che l'odierna appellata era insegnante di religione cattolica presso la scuola pubblica con incarico annuale a decorrere dall'a.s. 2006/2007, senza progressione di carriera, con successivi contratti di lavoro a tempo determinato ciascuno dall'1° settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, con un'unica interruzione nell'anno scolastico
2013/2014 quando il rapporto si è interrotto in data 8.6.2014.
La docente aveva contestato la mutata interpretazione del CCNL, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, sino allora seguita dall'amministrazione scolastica in merito alla corresponsione della componente stipendiale accessoria denominata retribuzione professionale docenti c.d. RPD, “nel senso di iniziare da quel momento in poi a limitare tale voce retributiva nei
pag. 3/14 confronti degli insegnanti di religione con incarico annuali privi di ricostruzione di carriera a soli numero 10 mensilità invece delle 12 pacificamente pagate al restante personale docente”, anche provvedendo a recuperare – con trattenuta rateizzata dei relativi importi nelle successive buste paga - le due mensilità per anno di RPD già corrisposte nei precedenti anni di incarico.
Ha ricordato, poi, che in data 16/11/2012 veniva comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento volto al recupero di credito erariale di euro
1.095,84 relativo ai mesi di luglio ed agosto dal 2007 al 2012, in ragione della mutata interpretazione dell'art. 7 comma 3 del 15.3.2001 in forza della circolare n. 118 del 14/04/2000 prevedente per i docenti di religione
“con incarico annuale e senza progressione di carriera la corresponsione dell'accessorio per 10 mensilità” e la conseguente ritenuta mensile sullo stipendio in godimento per complessive 10 rate.
Successivamente l'amministrazione non aveva più erogato le mensilità di luglio ed agosto di RPD.
Per quanto interessa in questa sede ha ritenuto, in primo luogo, che il diritto alle 12 mensilità di RDP per tale categoria di insegnanti non è condizionata all'avere gli stessi richiesto ed ottenuto la ricostruzione della carriera (la professoressa l'aveva ottenuta nel corso del giudizio ricevendo CP_1
il pagamento per 12 mensilità di RDP dal 2019): ciò in quanto non era individuabile una fonte normativa che giustificasse tale condizione, quando il diritto a 12 mensilità di RPD per gli insegnanti di religione cattolica – titolari di incarichi annuali – derivava dalla corretta interpretazione del
CCNL applicabile, in linea con il principio di parità di trattamento.
pag. 4/14 Ha operato, quindi, una ricostruzione sistematica della disciplina di riferimento: ritenuto “assorbito” il compenso individuale accessorio (CIA) con l'introduzione della RPD in forza dell'art.7 del CCNL, prevedente la sua corresponsione “analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNL del 31/08/1999 nei limiti di cui all'articolo 49 lettera D del CCNL 26/05/1999 e agli articoli 24 e 25 del
CCNL 04/08/1995”.
Contrariamente alla tesi dell'amministrazione convenuta tale integrale assorbimento del Compenso Individuale Accessorio di cui all' articolo 25 del CCNI 31.8.1999, era espressamente riconosciuto per n. 12 mensilità tra le altre categorie indicate dall'art. 25 comma 1– per un massimo di 10 mesi per ciascun anno scolastico al personale docente educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale, salvo prevedere lo stesso art. 25 comma 4 del
CCNI 31.8.1999 in forza del principio di effettività la corresponsione dell'emolumento “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ad ogni modo ha ritenuto che unica previsione rilevante era quella dell' art. 7 comma 3 del CCNL del 2001, che fissa espressamente per 12 mensilità senza alcuna differenza tra le diverse tipologie di docenti unicamente ,
l'attribuzione dell'emolumento “con espresso rinvio all'articolo 25 CCNI del 1999 per le sole modalità di corresponsione.”.
Ha concluso affermando che “La piana lettura delle norme contrattuali porta, dunque, a ritenere che anche gli Insegnanti di Religione Cattolica
pag. 5/14 (IRC) con incarico annuale – 1 settembre- 31 agosto – hanno diritto – al pari degli insegnanti con incarico annuale di altre materie - alla RPD per
12 mensilità, diversamente dal supplente temporaneo, vale a dire quello con incarico sino al termine delle lezioni (1 settembre -30 giugno), coerentemente al principio di effettività sancito dallo stesso art. 25 del
CCNI e nel rispetto del principio di parità di trattamento, previsto in generale per i dipendenti dal datore di lavoro pubblico dall'art. 45 del d. lgs. 165/2001 e nello specifico per gli insegnanti della religione cattolica nelle scuole pubbliche dall'art.
2.8 del DPR 175/12, norma che stabilisce che essi hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti delle altre materie.”.
L'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione è stata accolta limitatamente all'anno 2013 (prima richiesta del 2 aprile 2020), affermando che la stessa fosse decennale per quanto riguarda il recupero (avendo operato un'indebita compensazione l'Amministrazione), e quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., solo con riferimento alla condanna al pagamento delle mensilità non corrisposte.
2) Con l'appello viene reiterata l'eccezione di prescrizione, avendola accolta solo parzialmente il primo giudice, “Al di là del fatto che
l'indicazione “2013” sembra frutto di un errore materiale, dovendosi intendere “2015” alla stessa stregua delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, per cui andrà ricalcolato l'importo che venisse riconosciuto dovuto, si rileva quanto segue”.
L'amministrazione scolastica ribadisce, quindi, che la prescrizione quinquennale colpisce i crediti maturati anteriormente al 21 giugno 2015.
pag. 6/14 Ripropone, comunque, la tesi dell'inapplicabilità della prescrizione decennale, avendo chiesto la docente “di fatto, la corresponsione delle mensilità di RPD relative al periodo dal 2007 al 2012, indebitamente trattenute dalla RTS. E 'evidente che la pretesa, dunque, si risolve pur sempre in una richiesta di somme retributive e, in quanto tale, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui sopra.”.
Quanto al merito della pretesa, ribadita la rilevanza della ricostruzione della carriera che, al suo conseguimento da parte dell'appellata, aveva determinato il riconoscimento dell'emolumento per 12 mensilità a partire dall'anno scolastico 2018/2019, ha ritenuto erronea la ricostruzione della disciplinata posta dal primo giudice ha fondamento della decisione.
Segnatamente ha evidenziato che l'art.7 comma 3 del CCNL del 2001 ha richiamato espressamente l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 e segnatamente il comma 1 lett. c) (“dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”). In continuità con tale disciplina pure le successive tornate contrattuali hanno imposto il rinvio a tale previsione.
Reputa che la distinzione tra CIA e RPD attiene alla previsione della
“misura analoga”, “senza attribuire alla distinzione de quo alcuna particolare conseguenza giuridica, ma richiamandosi semplicemente alle modalità di corresponsione, che restano quelle già stabilite dall'art. 25.”.
Richiama l'interpretazione conforme adottata con circolare n.118 del 2000
e dall'Aran con nota n.14 del 29 dicembre 2014.
pag. 7/14 Quanto alla previsione dell'art.7 cit. rileva che “nel riferirsi a “dodici mensilità” ha inteso semplicemente sottolineare, in sede di normativa contrattuale, il diverso calcolo della RPD e del compenso individuale accessorio per dodici mensilità, anziché tredici (come avviene per la voce stipendiale);”.
3) L'appello non merita accoglimento in ragione di plurime e concorrenti argomenti.
3.1) Quanto alla corretta interpretazione della previsione contrattuale collettiva.
Erra l'Amministrazione ad affermare che l'elemento differenziale riguarderebbe la “misura analoga”. La norma non richiama affatto la
“misura”: in realtà il tenore letterale della previsione si limita a richiamare l'art.25 in ragione delle modalità di corresponsione (“retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNL del 31/08/1999…”).
Come ha correttamente puntualizzato la difesa dell'appellata l'art.25 viene in rilievo in relazione, appunto agli aspetti applicativi dell'emolumento
(compenso accessorio per dirigenti e direttori corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione;
principio di effettività del servizio prestato;
periodo di servizio inferiore al mese conteggiato in ragione di 1/30 per giorno;
incidenza dell'assenza per malattia e dei periodi di servizio con riduzione di stipendio;
incide del part-time e regime fiscale).
Va pure ribadito che il rinvio alla previsione dell'art.25 presuppone pur sempre la piena corrispondenza del periodo lavorativo e del pari numero di pag. 8/14 mensilità (alla lettera b) “…personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico”, alla lettera c) “…per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Le due categorie devono essere ricondotte, quindi, alle diverse tipologie di incarichi a tempo determinato a secondo della sussistenza della condizione costituita dalla copertura di un posto vacante ovvero come supplente per il tempo necessario alla sostituzione. Diversamente opinando, ossia ritenendo che la previsione di cui alla lettera c) includa la totalità dei rapporti a tempo determinato degli insegnati di religione sarebbe del tutto irragionevole e in contrasto con l'enunciato principio di effettività in base al quale “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma uno e a quello indicato nel comma due virgola in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di Stato assimilate al servizio.”.
D'altra parte, la tesi dell'Amministrazione secondo la quale la possibilità di accedere alla prestazione per 12 mensilità è inibita in assenza di ricostruzione della carriera non poggia su alcun fondamento normativo: né in primo grado e tantomeno in questo la stessa è stata in grado di dare adeguata spiegazione al presupposto che la condizionerebbe.
Non ha fondamento, invece, il concorrente argomento, già valorizzato in primo grado dalla difesa della ricorrente e in questa sede riproposto, circa pag. 9/14 l'assenza di conformità alla disciplina eurounitaria - direttiva 1999/70 - se si dovesse adottare un'interpretazione coerente con l'assunto del . Parte_1
Al riguardo merita di essere richiamata la decisione della CGUE del 13 gennaio 2022 nella causa C-282/19 ed i principi in essa enucleati con specifico riferimento alla posizione dell'insegnante di religione
Tali princìpi risultano così sintetizzabili:
a) la formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro individua l'ambito di sua applicazione in senso ampio, poiché riguarda in generale i
“lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (punto 69);
b) dopo avere evidenziato che il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, ha rammentato che “la clausola 4 dell'accordo quadro mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19,
EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).” (punto 73);
c) tale condizione si è verificata nel caso di specie per il solo fatto che taluni lavoratori a tempo determinato, gli insegnanti di religione, non possono beneficiare di una conversione del loro contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, “mentre altri lavoratori dell'insegnamento pubblico che insegnano altre materie e si trovano in una
pag. 10/14 situazione comparabile potevano farlo, costituisce appunto una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato.” (punto
74);
d) “Ne consegue che, in una situazione del genere, il giudice del rinvio non può disapplicare le norme nazionali che impediscono, nel caso degli insegnanti di religione cattolica degli istituti di istruzione pubblica, la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre una certa data sulla base della clausola 4 dell'accordo quadro, dal momento che tale situazione non rientra nell'ambito di tale clausola.”
(punto 75).
3.2) Quanto alla prescrizione.
Va premesso che non è in discussione il riconoscimento delle mensilità per l'anno scolastico 2013/14. Come precisato già nel ricorso di primo grado la dottoressa aveva dedotto che “Unica interruzione di continuità CP_1
in tale successione contrattuale si è verificata nell'A.S. 2013/2014, laddove
l'incarico ha avuto conclusione in data 08.06.2014 (DOCC. 13 e 14), con effettiva estinzione del rapporto di lavoro in corso dal 2006 e pagamento del TFR sino a quel momento maturato”.
Coerentemente con tale premessa nelle conclusioni aveva chiesto di
“condannare l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, … a corrispondere alla Ricorrente … oltre all'importo di € 1.830,60
(imponibile) a titolo di mensilità R.P.D. già maturate e mai corrisposte relative alle mensilità di luglio e agosto degli anni 2013, 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019;”.
pag. 11/14 In rapporto alle mensilità oggetto di recupero il collegio non ha ragione di discostarsi dal principio di diritto più volte enunciato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata
l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante"
e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.” (Sez. L - ,
Sentenza n. 28436 del 05/11/2019, Rv. 655605 - 01).
A nulla rileva, quindi, la circostanza che il recupero dell'indebita corresponsione per le mensilità del 2012/2013 sia avvenuto mediante trattenuta mensile, in quanto si tratta aspetto meramente contabile che per nulla interferisce con il titolo della stessa, ossia l'asserita assenza di ragione Parte_ giustificava della corresponsione della per i mesi di luglio ed agosto.
Ne consegue che correttamente il giudice padovano ha escluso il corso della prescrizione alla luce dell'atto interruttivo costituito dall'invio della pec del 2 aprile 2020 il cui tenore – contrariamente all'immotivato assunto del - è del tutto inequivoco ed idoneo ad integra l'effetto Parte_1
interruttivo: “La mia assistita lamenta con riferimento ai passati anni di insegnamento la corresponsione della componente stipendiale denominata
“Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) per sole n. 10 mensilità per ogni anno di insegnamento, invece del riconoscimento della medesima per tutta la durata dell'incarico annuale.
pag. 12/14 In particolare l' si duole:
1. con riferimento agli anni Controparte_3
dal 2007 al 2012, durante i quali essa ha sempre ricoperto incarichi annuali (01 settembre – 31 agosto) in scuole primarie statali della provincia di Padova, in un primo momento di essersi vista erogare correttamente la RPD per 12 mensilità, salvo successivamente ricevere il
Provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova, Prot. n.
56040VGServ. 3°/B datato 03.12.2012, col quale gli è stato applicato un
Recupero credito erariale “…per differenze assegni in più percepiti nei mesi di luglio e agosto…” a titolo di (asserita) indebita percezione dell'accessorio, per una somma imponibile complessiva di € 1.095,84…”.
Peraltro, il ricorso giudiziale risulta notificato ancora a giugno del 2020 per cui, anche a non voler considerare l'atto stragiudiziale, è in ogni caso utile la domanda proposto avanti il Tribunale patavino.
Quanto alle trattenute stipendiali per il periodo 2014/2015 vale la medesima considerazione. Pur trattandosi di prescrizione quinquennale si tratta di omessa retribuzione per la cui prescrizione si sarebbe compiuto solo a luglio e agosto del 2020 se non fossero intervenuti i suddetti atti interruttivi.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 13/14 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.1.923,00 oltre iva, cpa e al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16 novembre 2022 da
, già Parte_1 [...]
, C.F. , in persona del pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale , Parte_3
C.F. , con domicilio digitale PEC P.IVA_2
Email_1
-appellante- contro , C.F. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
Padova (PD), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Baro, con domicilio digitale PEC Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza n.328/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: retribuzione.
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'originaria ricorrente nonché l'applicazione del suddetto divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese con riferimento ai due gradi di giudizio, competenze ed onorari di causa.”
Conclusioni per parte appellata : “rigettare Controparte_1
integralmente l'Appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la Sentenza emessa dal Tribunale di
Padova in funzione di Giudice del Lavoro, n. 328/2022 pubblicata il
19.05.2022, relativa alla causa iscritta con R.G. n. 1011/2020; condannare controparte all'integrale rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, comprensive di esborsi per anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA”
Svolgimento del processo pag. 2/14 Con ricorso in appello depositato in data 16 novembre 2022 il
[...]
ha impugnato la sentenza n.328/22 del giudice Parte_1
del lavoro del Tribunale di Padova con la quale
Ha accolto la domanda dell'odierna appellata, nei limiti della prescrizione limitatamente all'annualità 2013 con riguardo al diritto alla corresponsione della cosiddetta RDP con conseguente condanna al pagamento delle somme indebitate trattenute con recupero di alcune annualità e del lo mancato pagamento per altre nei termini meglio precisati nel prosieguo.
Con memoria depositata il 19 febbraio 2024 si è costituita CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativi,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice padovano ha premesso che l'odierna appellata era insegnante di religione cattolica presso la scuola pubblica con incarico annuale a decorrere dall'a.s. 2006/2007, senza progressione di carriera, con successivi contratti di lavoro a tempo determinato ciascuno dall'1° settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell'anno successivo, con un'unica interruzione nell'anno scolastico
2013/2014 quando il rapporto si è interrotto in data 8.6.2014.
La docente aveva contestato la mutata interpretazione del CCNL, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, sino allora seguita dall'amministrazione scolastica in merito alla corresponsione della componente stipendiale accessoria denominata retribuzione professionale docenti c.d. RPD, “nel senso di iniziare da quel momento in poi a limitare tale voce retributiva nei
pag. 3/14 confronti degli insegnanti di religione con incarico annuali privi di ricostruzione di carriera a soli numero 10 mensilità invece delle 12 pacificamente pagate al restante personale docente”, anche provvedendo a recuperare – con trattenuta rateizzata dei relativi importi nelle successive buste paga - le due mensilità per anno di RPD già corrisposte nei precedenti anni di incarico.
Ha ricordato, poi, che in data 16/11/2012 veniva comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento volto al recupero di credito erariale di euro
1.095,84 relativo ai mesi di luglio ed agosto dal 2007 al 2012, in ragione della mutata interpretazione dell'art. 7 comma 3 del 15.3.2001 in forza della circolare n. 118 del 14/04/2000 prevedente per i docenti di religione
“con incarico annuale e senza progressione di carriera la corresponsione dell'accessorio per 10 mensilità” e la conseguente ritenuta mensile sullo stipendio in godimento per complessive 10 rate.
Successivamente l'amministrazione non aveva più erogato le mensilità di luglio ed agosto di RPD.
Per quanto interessa in questa sede ha ritenuto, in primo luogo, che il diritto alle 12 mensilità di RDP per tale categoria di insegnanti non è condizionata all'avere gli stessi richiesto ed ottenuto la ricostruzione della carriera (la professoressa l'aveva ottenuta nel corso del giudizio ricevendo CP_1
il pagamento per 12 mensilità di RDP dal 2019): ciò in quanto non era individuabile una fonte normativa che giustificasse tale condizione, quando il diritto a 12 mensilità di RPD per gli insegnanti di religione cattolica – titolari di incarichi annuali – derivava dalla corretta interpretazione del
CCNL applicabile, in linea con il principio di parità di trattamento.
pag. 4/14 Ha operato, quindi, una ricostruzione sistematica della disciplina di riferimento: ritenuto “assorbito” il compenso individuale accessorio (CIA) con l'introduzione della RPD in forza dell'art.7 del CCNL, prevedente la sua corresponsione “analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNL del 31/08/1999 nei limiti di cui all'articolo 49 lettera D del CCNL 26/05/1999 e agli articoli 24 e 25 del
CCNL 04/08/1995”.
Contrariamente alla tesi dell'amministrazione convenuta tale integrale assorbimento del Compenso Individuale Accessorio di cui all' articolo 25 del CCNI 31.8.1999, era espressamente riconosciuto per n. 12 mensilità tra le altre categorie indicate dall'art. 25 comma 1– per un massimo di 10 mesi per ciascun anno scolastico al personale docente educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale, salvo prevedere lo stesso art. 25 comma 4 del
CCNI 31.8.1999 in forza del principio di effettività la corresponsione dell'emolumento “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ad ogni modo ha ritenuto che unica previsione rilevante era quella dell' art. 7 comma 3 del CCNL del 2001, che fissa espressamente per 12 mensilità senza alcuna differenza tra le diverse tipologie di docenti unicamente ,
l'attribuzione dell'emolumento “con espresso rinvio all'articolo 25 CCNI del 1999 per le sole modalità di corresponsione.”.
Ha concluso affermando che “La piana lettura delle norme contrattuali porta, dunque, a ritenere che anche gli Insegnanti di Religione Cattolica
pag. 5/14 (IRC) con incarico annuale – 1 settembre- 31 agosto – hanno diritto – al pari degli insegnanti con incarico annuale di altre materie - alla RPD per
12 mensilità, diversamente dal supplente temporaneo, vale a dire quello con incarico sino al termine delle lezioni (1 settembre -30 giugno), coerentemente al principio di effettività sancito dallo stesso art. 25 del
CCNI e nel rispetto del principio di parità di trattamento, previsto in generale per i dipendenti dal datore di lavoro pubblico dall'art. 45 del d. lgs. 165/2001 e nello specifico per gli insegnanti della religione cattolica nelle scuole pubbliche dall'art.
2.8 del DPR 175/12, norma che stabilisce che essi hanno gli stessi diritti e doveri degli insegnanti delle altre materie.”.
L'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione è stata accolta limitatamente all'anno 2013 (prima richiesta del 2 aprile 2020), affermando che la stessa fosse decennale per quanto riguarda il recupero (avendo operato un'indebita compensazione l'Amministrazione), e quinquennale ex art.2948 n.4 c.c., solo con riferimento alla condanna al pagamento delle mensilità non corrisposte.
2) Con l'appello viene reiterata l'eccezione di prescrizione, avendola accolta solo parzialmente il primo giudice, “Al di là del fatto che
l'indicazione “2013” sembra frutto di un errore materiale, dovendosi intendere “2015” alla stessa stregua delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, per cui andrà ricalcolato l'importo che venisse riconosciuto dovuto, si rileva quanto segue”.
L'amministrazione scolastica ribadisce, quindi, che la prescrizione quinquennale colpisce i crediti maturati anteriormente al 21 giugno 2015.
pag. 6/14 Ripropone, comunque, la tesi dell'inapplicabilità della prescrizione decennale, avendo chiesto la docente “di fatto, la corresponsione delle mensilità di RPD relative al periodo dal 2007 al 2012, indebitamente trattenute dalla RTS. E 'evidente che la pretesa, dunque, si risolve pur sempre in una richiesta di somme retributive e, in quanto tale, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui sopra.”.
Quanto al merito della pretesa, ribadita la rilevanza della ricostruzione della carriera che, al suo conseguimento da parte dell'appellata, aveva determinato il riconoscimento dell'emolumento per 12 mensilità a partire dall'anno scolastico 2018/2019, ha ritenuto erronea la ricostruzione della disciplinata posta dal primo giudice ha fondamento della decisione.
Segnatamente ha evidenziato che l'art.7 comma 3 del CCNL del 2001 ha richiamato espressamente l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999 e segnatamente il comma 1 lett. c) (“dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”). In continuità con tale disciplina pure le successive tornate contrattuali hanno imposto il rinvio a tale previsione.
Reputa che la distinzione tra CIA e RPD attiene alla previsione della
“misura analoga”, “senza attribuire alla distinzione de quo alcuna particolare conseguenza giuridica, ma richiamandosi semplicemente alle modalità di corresponsione, che restano quelle già stabilite dall'art. 25.”.
Richiama l'interpretazione conforme adottata con circolare n.118 del 2000
e dall'Aran con nota n.14 del 29 dicembre 2014.
pag. 7/14 Quanto alla previsione dell'art.7 cit. rileva che “nel riferirsi a “dodici mensilità” ha inteso semplicemente sottolineare, in sede di normativa contrattuale, il diverso calcolo della RPD e del compenso individuale accessorio per dodici mensilità, anziché tredici (come avviene per la voce stipendiale);”.
3) L'appello non merita accoglimento in ragione di plurime e concorrenti argomenti.
3.1) Quanto alla corretta interpretazione della previsione contrattuale collettiva.
Erra l'Amministrazione ad affermare che l'elemento differenziale riguarderebbe la “misura analoga”. La norma non richiama affatto la
“misura”: in realtà il tenore letterale della previsione si limita a richiamare l'art.25 in ragione delle modalità di corresponsione (“retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del CCNL del 31/08/1999…”).
Come ha correttamente puntualizzato la difesa dell'appellata l'art.25 viene in rilievo in relazione, appunto agli aspetti applicativi dell'emolumento
(compenso accessorio per dirigenti e direttori corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione;
principio di effettività del servizio prestato;
periodo di servizio inferiore al mese conteggiato in ragione di 1/30 per giorno;
incidenza dell'assenza per malattia e dei periodi di servizio con riduzione di stipendio;
incide del part-time e regime fiscale).
Va pure ribadito che il rinvio alla previsione dell'art.25 presuppone pur sempre la piena corrispondenza del periodo lavorativo e del pari numero di pag. 8/14 mensilità (alla lettera b) “…personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico”, alla lettera c) “…per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Le due categorie devono essere ricondotte, quindi, alle diverse tipologie di incarichi a tempo determinato a secondo della sussistenza della condizione costituita dalla copertura di un posto vacante ovvero come supplente per il tempo necessario alla sostituzione. Diversamente opinando, ossia ritenendo che la previsione di cui alla lettera c) includa la totalità dei rapporti a tempo determinato degli insegnati di religione sarebbe del tutto irragionevole e in contrasto con l'enunciato principio di effettività in base al quale “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma uno e a quello indicato nel comma due virgola in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di Stato assimilate al servizio.”.
D'altra parte, la tesi dell'Amministrazione secondo la quale la possibilità di accedere alla prestazione per 12 mensilità è inibita in assenza di ricostruzione della carriera non poggia su alcun fondamento normativo: né in primo grado e tantomeno in questo la stessa è stata in grado di dare adeguata spiegazione al presupposto che la condizionerebbe.
Non ha fondamento, invece, il concorrente argomento, già valorizzato in primo grado dalla difesa della ricorrente e in questa sede riproposto, circa pag. 9/14 l'assenza di conformità alla disciplina eurounitaria - direttiva 1999/70 - se si dovesse adottare un'interpretazione coerente con l'assunto del . Parte_1
Al riguardo merita di essere richiamata la decisione della CGUE del 13 gennaio 2022 nella causa C-282/19 ed i principi in essa enucleati con specifico riferimento alla posizione dell'insegnante di religione
Tali princìpi risultano così sintetizzabili:
a) la formulazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro individua l'ambito di sua applicazione in senso ampio, poiché riguarda in generale i
“lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (punto 69);
b) dopo avere evidenziato che il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato, ha rammentato che “la clausola 4 dell'accordo quadro mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19,
EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).” (punto 73);
c) tale condizione si è verificata nel caso di specie per il solo fatto che taluni lavoratori a tempo determinato, gli insegnanti di religione, non possono beneficiare di una conversione del loro contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, “mentre altri lavoratori dell'insegnamento pubblico che insegnano altre materie e si trovano in una
pag. 10/14 situazione comparabile potevano farlo, costituisce appunto una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato.” (punto
74);
d) “Ne consegue che, in una situazione del genere, il giudice del rinvio non può disapplicare le norme nazionali che impediscono, nel caso degli insegnanti di religione cattolica degli istituti di istruzione pubblica, la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro si protragga oltre una certa data sulla base della clausola 4 dell'accordo quadro, dal momento che tale situazione non rientra nell'ambito di tale clausola.”
(punto 75).
3.2) Quanto alla prescrizione.
Va premesso che non è in discussione il riconoscimento delle mensilità per l'anno scolastico 2013/14. Come precisato già nel ricorso di primo grado la dottoressa aveva dedotto che “Unica interruzione di continuità CP_1
in tale successione contrattuale si è verificata nell'A.S. 2013/2014, laddove
l'incarico ha avuto conclusione in data 08.06.2014 (DOCC. 13 e 14), con effettiva estinzione del rapporto di lavoro in corso dal 2006 e pagamento del TFR sino a quel momento maturato”.
Coerentemente con tale premessa nelle conclusioni aveva chiesto di
“condannare l'Amministrazione della Pubblica Istruzione, … a corrispondere alla Ricorrente … oltre all'importo di € 1.830,60
(imponibile) a titolo di mensilità R.P.D. già maturate e mai corrisposte relative alle mensilità di luglio e agosto degli anni 2013, 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019;”.
pag. 11/14 In rapporto alle mensilità oggetto di recupero il collegio non ha ragione di discostarsi dal principio di diritto più volte enunciato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata
l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante"
e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.” (Sez. L - ,
Sentenza n. 28436 del 05/11/2019, Rv. 655605 - 01).
A nulla rileva, quindi, la circostanza che il recupero dell'indebita corresponsione per le mensilità del 2012/2013 sia avvenuto mediante trattenuta mensile, in quanto si tratta aspetto meramente contabile che per nulla interferisce con il titolo della stessa, ossia l'asserita assenza di ragione Parte_ giustificava della corresponsione della per i mesi di luglio ed agosto.
Ne consegue che correttamente il giudice padovano ha escluso il corso della prescrizione alla luce dell'atto interruttivo costituito dall'invio della pec del 2 aprile 2020 il cui tenore – contrariamente all'immotivato assunto del - è del tutto inequivoco ed idoneo ad integra l'effetto Parte_1
interruttivo: “La mia assistita lamenta con riferimento ai passati anni di insegnamento la corresponsione della componente stipendiale denominata
“Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) per sole n. 10 mensilità per ogni anno di insegnamento, invece del riconoscimento della medesima per tutta la durata dell'incarico annuale.
pag. 12/14 In particolare l' si duole:
1. con riferimento agli anni Controparte_3
dal 2007 al 2012, durante i quali essa ha sempre ricoperto incarichi annuali (01 settembre – 31 agosto) in scuole primarie statali della provincia di Padova, in un primo momento di essersi vista erogare correttamente la RPD per 12 mensilità, salvo successivamente ricevere il
Provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova, Prot. n.
56040VGServ. 3°/B datato 03.12.2012, col quale gli è stato applicato un
Recupero credito erariale “…per differenze assegni in più percepiti nei mesi di luglio e agosto…” a titolo di (asserita) indebita percezione dell'accessorio, per una somma imponibile complessiva di € 1.095,84…”.
Peraltro, il ricorso giudiziale risulta notificato ancora a giugno del 2020 per cui, anche a non voler considerare l'atto stragiudiziale, è in ogni caso utile la domanda proposto avanti il Tribunale patavino.
Quanto alle trattenute stipendiali per il periodo 2014/2015 vale la medesima considerazione. Pur trattandosi di prescrizione quinquennale si tratta di omessa retribuzione per la cui prescrizione si sarebbe compiuto solo a luglio e agosto del 2020 se non fossero intervenuti i suddetti atti interruttivi.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 13/14 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.1.923,00 oltre iva, cpa e al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
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